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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3382/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCHETTI MARIA EUGENIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Pavia, Via Luigi Malaspina n. 6;
Ricorrente nei confronti di
, (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. GERMANI GIORGIO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Cavour n. 38;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
e , contratto in data 28 febbraio 1987 nel Comune di Controparte_1
Capriate San SI (BG) iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pavia
(atto 13- parte II serie B- anno 1987) e per l'efeftto, ordinare al competente Ufficiale di
Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
Stabilire ai sensi dell'art. 12 bis della L.n. 898/70 che sia tenuto al Parte_1
versamento a favore della moglie della percentuale del Controparte_1
pag. 1 di 3 40% dell'indennità di fine rapporto che verrà percepito dall'Azienda Servizi alle Persone
ASP di Pavia.
Disporre l'esclusione dell'assegno a titolo di concorso per il mantenimento della figlia essendo, ormai, divenuta economicamente autosufficiente. Persona_1
Spese compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, in data 24.4.2025 hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, è stata depositata la copia della sentenza di separazione n. 1291/2016 pubb. il
20.9.2016 dal Tribunale di Pavia, R.G. 7511/2025, passata in giudicato il 20.3.2017, nonché copia del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti alla figlia , Per_1
maggiorenne economicamente autosufficiente.
Le spese di lite vengono compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capriate S.
SI (BG) il 28/02/1987, da da Parte_1 Controparte_1
(atto n. 3, parte II, serie A, del registro degli atti di
[...] matrimonio dell'anno 1987) in conformità alle condizioni da loro concordate;
pag. 2 di 3 2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 13/05/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3382/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCHETTI MARIA EUGENIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Pavia, Via Luigi Malaspina n. 6;
Ricorrente nei confronti di
, (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. GERMANI GIORGIO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso Cavour n. 38;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
e , contratto in data 28 febbraio 1987 nel Comune di Controparte_1
Capriate San SI (BG) iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pavia
(atto 13- parte II serie B- anno 1987) e per l'efeftto, ordinare al competente Ufficiale di
Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
Stabilire ai sensi dell'art. 12 bis della L.n. 898/70 che sia tenuto al Parte_1
versamento a favore della moglie della percentuale del Controparte_1
pag. 1 di 3 40% dell'indennità di fine rapporto che verrà percepito dall'Azienda Servizi alle Persone
ASP di Pavia.
Disporre l'esclusione dell'assegno a titolo di concorso per il mantenimento della figlia essendo, ormai, divenuta economicamente autosufficiente. Persona_1
Spese compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti, in data 24.4.2025 hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte sopraindicate.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, è stata depositata la copia della sentenza di separazione n. 1291/2016 pubb. il
20.9.2016 dal Tribunale di Pavia, R.G. 7511/2025, passata in giudicato il 20.3.2017, nonché copia del verbale dell'udienza di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano poi che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti alla figlia , Per_1
maggiorenne economicamente autosufficiente.
Le spese di lite vengono compensate, come, peraltro, concordemente richiesto dalle Parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capriate S.
SI (BG) il 28/02/1987, da da Parte_1 Controparte_1
(atto n. 3, parte II, serie A, del registro degli atti di
[...] matrimonio dell'anno 1987) in conformità alle condizioni da loro concordate;
pag. 2 di 3 2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) Recepisce le condizioni indicate dalle parti sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso in Pavia il 13/05/2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3