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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/1/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1860/2023
vertente tra parte domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE 154 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. MICELI MARIO
Parte appellante contro parte domiciliata in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE, 3 00100 ROMA CP_1 rappresentata dall'avv. CIGNARELLI TIZIANA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 640/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 24.1.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , e volto al riconoscimento di prestazioni assicurative (rendita diretta per CP_1 permanente/indennizzo per danno biologico, indennità per inabilità temporanea assoluta) oltre al rimborso spese mediche, già richieste in via amministrativa come conseguenti alle patologie
“disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia misti in comorbilità con disturbo di panico (cd. Mobbing) e “cardiopatia ipertensiva” ritenute di origine professionale poiché frutto di demansionamento ed isolamento nell'organizzazione aziendale.
La sentenza viene ora impugnata dal sulla base di due motivi, così sintetizzati dallo stesso Pt_1 appellante:
A) omessa pronuncia sulla domanda in via principale indicata nel ricorso di primo grado, articolata in tre distinti capi (annullamento/revoca/inefficacia/disapplicazione della decisione di rigetto assunta dall' conseguente accertamento e riconoscimento di una malattia professionale;
CP_1 erogazione delle relative indennità da parte dell' e la conseguente violazione dell'art. 112 CP_1
c.p.c.;
B) erronea ricostruzione dei fatti oggetto di causa, mancata valutazione dei documenti allegati al ricorso e la mancata rinnovazione/integrazione dell'attività istruttoria (in particolare della ctu concessa in primo grado) con conseguente erronea motivazione della sentenza.
L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Sul danno biologico permanente, accertare la sussistenza del danno biologico permanente in una percentuale tra il 10% (così come accertato dal CTP in fase giudiziale) e il 25% (così come accertato dal Dott. nell'ultima perizia depositata prima dell'instaurazione del giudizio di Per_1 primo grado) e condannare l' alla corresponsione del relativo indennizzo o di rendita vitalizia. CP_1
Sul danno temporaneo, accertare la sussistenza del danno temporaneo quantificato al 50% e in 180 giorni (così come accertato dal CTU che ha aderito alle tesi della perizia di parte) e condannare l' alla corresponsione della relativa rendita per inabilità temporanea (da quantificarsi nella CP_1 misura del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e nella misura del 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica). Pertanto, quantificando la relativa rendita per inabilità temporanea assoluta, posto che la retribuzione media dell'anno 2017 del Dott. ammontava ad euro 503,28, la suddetta indennità (giornaliera) ammonta a 301,96 Pt_1 euro giornalieri sino al 90° giorno (ossia il 60% della retribuzione media mensile percepita all'epoca dal Dott. e a 377,46 euro dal 91° giorno al 180° giorno (ossia il 75% della Pt_1 retribuzione media mensile percepita all'epoca dal Dott. . Pt_1 Sulle spese, condannare l' al pagamento delle spese sostenute per le visite a cui è stato CP_1 sottoposto per l'accertamento delle patologie subite e pari a complessivi euro 3.796,54 e che ad oggi (a seguito delle ulteriori visite effettuate) ammontano ad euro 4.313,54.
Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
In particolare, dopo aver contestato punto per punto la fondatezza del primo motivo, rileva l' CP_1 che correttamente il CTU aveva escluso, anche dopo il contraddittorio tecnico ex art. 195 c.p.c., la sussistenza di elementi per individuare una patologia neuropsichica correlabile alle descritte vicissitudini lavorative, tanto meno con caratteri di permanenza o di cronicizzazione, ed apprezzabile in termini di danno biologico permanente ai sensi del D.lgs 38/00. Sul danno biologico permanente rileva che per le ipotesi di patologie derivanti da costrittività organizzativa le norme prevedono la possibilità di un indennizzo nei limiti del 15% di invalidità, non potendosi prescindere dalle tabelle che prevedono per il danno da costrittività organizzativa due voci di danno: la voce 180, ossia il disturbo post traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia, fino al 6%, e la 181, ossia il disturbo post traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia, fino al 15%. Quanto alle prestazioni invocate per l'inabilità temporanea, ribadisce l'inammissibilità della domanda per come formulata (anche nel presente grado) con riferimento a una invalidità lavorativa al 50%, poichè l'Istituto indennizza esclusivamente la incapacità temporanea assoluta al lavoro, disconoscendo inabilità parziali temporanee che possono trovare spazio esclusivamente in ambito civilistico.
Disposto un rinvio all'udienza odierna (per malfunzionamento della piattaforma telematica Pt_2 all'udienza del 17.12.2024), la causa, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Il primo giudice ha ritenuto di respingere la domanda sulla base delle seguenti motivazioni:
“Or bene sulla base di tali deposizioni è emerso un depauperamento e demansionamento del ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni unitamente alla presenza di comportamenti irrispettosi dell'immagine dello stesso reiterati nel tempo, pertanto si può individuare la fattispecie del mobbing concretizzatesi in una pluralità di condotte volte a indurre l'espulsione del ricorrente dai luoghi di lavoro ed ad escluderlo da riunioni e contatti.
Una volta quindi individuata la presenza di comportamenti mobbizzanti culminati poi con il licenziamento, occorrerà valutare il nesso causale tra la patologia denunciata ed il mobbing. Il ctu nominato ha ritenuto sussistere un nesso eziologico tra le patologie denunciate risultanti dalle certificazioni e la vicenda lavorativa ma tali patologie non avevano comportato un danno permanente indennizzabile (6%), ma solo temporaneo, e quantifica in 180 giorni l'invalidità temporanea al 50%.
Il ctu pertanto ha affermato che le patologie, che non assurgono a patologie neuropsichiatriche , hanno comportato un'invalidità temporanea pari a 180 giorni ed una percentuale di invalidità permanente in misura inferiore al 6%.
Ciò posto si precisa che l'art 13 Dlgs 38/00 stabilisce: “2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.” Alla luce di tale disposizione, considerato che nessuna prestazione di quelle richieste è erogabile con una percentuale di invalidità inferiore al 6% il ricorrente non ha diritto né a rendita liquidabile solo con invalidità permanente pari al 16%, né ad indennizzo. Circa la domanda dell'indennità per inabilità temporanea, la stessa viene erogata per i primi tre giorni dal datore e per i restanti dall' ed è pari al 60% della retribuzione media giornaliera CP_1 percepita negli ultimi 15 giorni antecedenti la manifestazione della malattia. Orbene, non essendo parte in causa il datore di lavoro, unica parte a poter essere a conoscenza della retribuzione del ricorrente e a poter contestare quanto affermato , non potendo quindi operare il principio di non contestazione , si ritiene che era onere di parte ricorrente dimostrare la retribuzione media su cui calcolare l'indennità richiesta. In mancanza la domanda va respinta.
Del pari, deve essere respinta anche la domanda di condanna dell a pagamento delle spese CP_1 sostenute per la malattia non essendo questa voce di danno una voce che compete all'istituto ma al datore di lavoro , trattandosi non di spese di farmaci o protesi ma di spese per visite specialistiche ed esami Deve pertanto respingersi il ricorso. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e quelle di CTU, liquidate separatamente, seguono la soccombenza”.
CON IL PRIMO MOTIVO l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento/revoca/inefficacia/disapplicazione del provvedimento di diniego adottato dall' CP_1
Parte ricorrente aveva infatti lamentato una serie di vizi del provvedimento, il cui esame viene oggi riproposto in appello: si tratta delle violazioni indicate nel ricorso di primo grado ai punti A
(erronea esclusione di una fattispecie di malattia professionale); B (insufficiente e comunque erronea motivazione del provvedimento di diniego); C (violazione di obblighi procedurali).
Ebbene, quanto alle violazioni sub A, ritiene la Corte che non si versi in ipotesi di omessa pronuncia (della declaratoria di sussistenza della tecnopatia), poiché il Tribunale non avrebbe potuto emettere una sentenza di mero accertamento di un fatto, quale la malattia professionale, cui non consegua il riconoscimento della prestazione richiesta, ossia senza il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico dell'azione promossa (Cass. 13.12.2016 n. 25551; 19.6.2018 n. 16149).
Riguardo alla omessa pronuncia sulla carenza o insufficiente motivazione del provvedimento di rigetto (violazioni sub B) lamenta l'appellante una motivazione del provvedimento amministrativo di mero stile, dalla quale non emergono le vere ragioni del rifiuto, nè riferimenti al documento apparentemente utilizzato a sostegno della decisione (verbale di visita collegiale medica).
Sotto altri, concorrenti profili (violazioni sub C), il provvedimento di diniego era illegittimo poichè l' non aveva garantito il contraddittorio, non aveva consentito di accedere al verbale CP_1 ispettivo, non aveva fornito tempestivo riscontro alla richiesta e non aveva garantito il diritto alla trasparenza circa le modalità operative riguardante gli accertamenti medici.
Le censure non sono condivisibili.
Rilievo assorbente va attribuito al fatto che il giudice ordinario è giudice del rapporto e non dell'atto, sicchè vizi procedimentali non hanno alcun rilievo, se non nel limite in cui essi abbiano in concreto inciso sul rapporto, determinando un erroneo provvedimento amministrativo. Ma nella specie tale effettiva incidenza non risulta, posto che la parte è stata comunque in grado di difendersi nel merito, mentre l'insussistenza dell'origine professionale della malattia, come vedremo, è rimasta in concreto accertata.
CON IL SECONDO MOTIVO l'appellante lamenta una erronea ricostruzione dei fatti ed una mancata/erronea valutazione dei documenti, nonché una incompleta istruttoria, che aveva condotto ad una sentenza errata con riferimento:
- alla sussistenza di un danno biologico permanente, avendo il giudice errato nel non ritenere che tale indennità doveva essere valutata al momento della presentazione della domanda all' CP_1
(14.1.2019) o al più al momento del suo rigetto, e non invece al momento della CTU;
il giudice, aderendo incondizionatamente alle conclusioni del CTU, conferma che non sussisterebbe il danno biologico con carattere di permanenza e/o di cronicizzazione perché mancherebbe la documentazione comprovante ad oggi la sussistenza della patologia richiesta, ma ciò non corrisponde al vero essendo stati prodotti tutti i certificati del periodo di interesse (2019 e 2020) e ben quattro perizie di parte (rispettivamente del 2018, due del 2019 e l'ultima del 2020, ossia poco prima dell'instaurazione del giudizio de quo).
Inoltre, erroneamente non era stata integrata l'attività istruttoria mediante rinnovazione/integrazione della CTU, le cui operazioni erano state svolte in modo sbrigativo e non trasparente, tale da comprimere il diritto di difesa. Sinteticamente:
-effettuazione della visita peritale in modo superficiale, senza il rispetto della privacy del periziando e senza ausilio di altri consulenti;
-ingiusta mancata considerazione dell'ultima CTP del maggio 2020 a firma dr. e della Per_1 documentazione dell'ospedale universitario di Pisa del 2018;
- ingiusta valutazione di carenza documentale dopo il 2020 (vengono in proposito depositati con l'appello i certificati medici relativi al disturbo dell'adattamento e alla cardiopatia ipertensiva rilasciati al dott. a partire da gennaio del 2023). Pt_1
- Con particolare riferimento alla prima patologia, si prenda a riferimento la visita da ultimo effettuata in data 10.07.2023 presso il Dott. dell'Ospedale Gemelli di Roma con cui Per_2 viene confermata “una persistente polarizzazione sui pregressi vissuti traumatici con persistente ruminazione sulle vicissitudini lavorative”, perdurando ad oggi un'imponente “quota di disagio psicoemotivo caratterizzato da moderata sintomatologia depressiva che si associa ad episodici incrementi delle quote di ansietà con alterazioni del ciclo sonno-veglia e tensione muscolare” (così come risulta dal certificato sempre del 10.07.2023; cfr. All. D.3). Infine, ma assolutamente non meno importante, lo stesso Dott. ha certificato che “il Per_2
Dott. è suo paziente dal 2018 e che lo stesso si è sottoposto a regolari controlli clinici, Pt_1 sostituiti nel periodo della pandemia da regolare contatti telefonici per il monitoraggio clinico e del trattamento antidepressivo ed antiansia praticato” (cfr. All. D.3).
-Infine, mancata considerazione della difficoltà di recarsi in ospedale tra la prima metà del 2020 e la prima metà del 2022; del fatto che i soggetti affetti da disturbi psicologici piuttosto difficilmente trovano la forza per recarsi dal medico;
del fatto che dopo il licenziamento il dr. è ancora Pt_1 senza occupazione, con notevole incidenza della condizione sul suo stato di salute attuale;
- Anche in mancanza di accertamenti / controlli medici recenti, negli anni fine 2020 – estate 2022, il Dott. aveva regolarmente continuato ad assumere le terapie psichiatriche del dott. Pt_1
e soprattutto i medicinali ( , e Amlodipina) per le patologie Per_2 CP_3 Per_3 ipertensive, dall'estate 2022 riprendendo ad effettuare i controlli;
- oltre al Centro per lo Studio del disadattamento lavorativo presso l'Azienda ospedaliera- Universitario Pisana, ben tre diversi medici, in tre diversi periodi storici, hanno accertato la sussistenza delle patologie sofferte dal Dott. , regolarmente e tempestivamente denunciate Pt_1 all' ossia: (i) il Dott. che ha seguito il Dott. tra il 2018 e il 2020 e presso CP_1 Per_4 Pt_1 cui, pur continuando a sentirsi telefonicamente tra la fine del 2020 e la fine del 2022, l'odierno ricorrente è tornato fisicamente a visita dalla fine del 2022/inizio 2023; (ii) il Dott. che, nel Per_1
2020, ossia quando il rapporto di lavoro era già cessato ed il ricorrente aveva già presentato la domanda all' ha effettuato due relazioni attestanti lo stato clinico del Dott. e le CP_1 Pt_1 percentuali di invalidità dallo stesso patite;
(iii) il Dott. consulente di parte nominato nel Tes_1 precedente grado del giudizio, il quale ha riferito che il Dott. versasse in “uno stato di Pt_1 confusione evidente” e che, per questo, lo stesso abbia subito “un danno biologico permanente alla salute ed alla vita di relazione valutabile almeno nella misura del 10%”.
- alla sussistenza di un danno temporaneo, avendo il giudice errato (a) nel ritenere che il Pt_1 avrebbe dovuto chiamare in giudizio la ex datrice in quanto l'unica a conoscere ed eventualmente contestare la retribuzione media percepita dal ricorrente, per cui non poteva operare il principio di non contestazione dell' mentre in realtà era stato sottoscritto con la stessa, in sede giudiziale, CP_1 un accordo di conciliazione che non consentiva la sua chiamata in giudizio, comunque per fatti che le erano estranei (in quanto afferenti al rapporto assicurativo) e che l' aveva tutti gli strumenti CP_1 per conoscere, avendo acquisito le informazioni e i documenti dalla ex datrice di lavoro, tra cui le buste paga per calcolare retribuzione media (parte della giurisprudenza ha esteso l'onere di contestazione ai fatti “non comuni” ad entrambi le parti e persino al “fatto proprio e personale della parte deducente”); (b) nel ritenere che non fosse stata indicata la retribuzione media quando invece nel ricorso il dato era stato fornito, anche con la produzione degli atti, non contestati, del giudizio FO del 2019
(in particolare una lettera della ex datrice in cui veniva indicata la retribuzione annuale lorda del 2016, rimasta la stessa fino alla cessazione del rapporto), ed ancora tenuto conto che l' poteva CP_1 accedere a tali informazioni;
-alla domanda di pagamento delle spese mediche, avendo il giudice errato nel ritenere che tali spese dovessero essere a carico del datore di lavoro trattandosi non di spese di farmaci o protesi ma di spese per visite specialistiche ed esami, quando il datore di lavoro non era in causa e soprattutto tali spese erano state effettuate in conseguenza del comportamento dell' CP_1
Osserva la Corte:
La censura sull'indennizzo per danno biologico è infondata.
Ciò appare in tutta la sua chiarezza già nelle premesse metodologiche della espletata CTU, laddove l'ausiliario precisa che “scopo della consulenza è quello di verificare la ricorrenza di un danno biologico con caratteri di permanenza, o meglio di cronicizzazione, e la compatibilità con le vicende lavorative descritte in ricorso”.
Ebbene, le certificazioni in atti (contrariamente a quanto assunto dell'appellante anche quelle relative a controlli praticati negli anni 2018 e 2019 con riscontro di disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti, reattivo a vissuti stressanti in ambito lavorativo) sono state esaminate dal CTU in tale chiave valutativa, riscontrando che le stesse evidenziavano “una sintomatologia legata evidentemente alla incertezza ed al disagio della condizione lavorativa così come descritto in ricorso, sintomatologia comunque a carattere evidentemente temporaneo, o transitorio che sia, che ha comportato lunghi periodi di assenza dal lavoro”.
Dunque, ciò che il CTU ha ritenuto mancante per poter approdare ad un giudizio di indennizzabilità delle malattie con superamento della soglia minima del 6%, è stato il requisito della cronicizzazione, il quale, concettualmente implicando il carattere della durevolezza nel tempo del danno derivato dal disagio lavorativo, non poteva che essere valutato nella sua sussistenza al momento delle operazioni peritali, compiute nel settembre 2022.
Il CTU ha sul punto riscontrato un vuoto documentale per il periodo 2020-2022: non solo le varie certificazioni del medico curante, spesso anche senza diagnosi nota, erano state compilate su modulistica INPS, mai ponendosi il ricorrente il problema della denuncia all' (pur CP_1 obbligatoria ai sensi del decreto 10 giugno 2014, che annovera le patologie sofferte dal nel Pt_1 gruppo 7, Lista II - Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (costrittività organizzative) - Disturbo dell'adattamento cronico con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi somatoformi e Disturbo post- traumatico cronico da stress, malattie in cui la correlazione lavoro-malattia è a “limitata probabilità”), ma altresì da circa due anni a ritroso dalla visita del CTU il non risultava Pt_1 avere praticato alcun controllo, né di tipo psichiatrico né di tipo cardiologico (lo stesso Pt_1 riferiva tale circostanza), il che il consentiva di escludere la cronicizzazione del danno da stress lavoro correlato, connotante l'entità del danno biologico lamentato nella specie. Dal certificato dr. (Policlinico Gemelli) dell'8.8.2022, allegato in appello e non Per_2 presentato in sede di accertamento peritale nonostante precedente alla chiusura delle operazioni, risulta che solo a quella data il dopo circa due anni dall'ultimo controllo, abbia ripreso una Pt_1 rivalutazione psichiatrica (proseguendola nel 2023), riferendo al sanitario, che lo riportava nel certificato, di avere beneficiato del trattamento antidepressivo che “avrebbe assunto per più di un anno”, ma ciò non è sufficiente, trattandosi di circostanza solo riferita, per affermare che la malattia si sia effettivamente protratta nel periodo 2020-2022 in modo tale da richiedere la prosecuzione del trattamento e assumendo i tratti della cronicità; le prescrizioni relative al trattamento farmacologico della cardiopatia ipertensiva poi, pur riferite al suddetto periodo intermedio, non sono però accompagnate dalle relative visite, tanto che solo il 28.2.2023 si registra la prescrizione di visite ed esami strumentali invero definiti di primo accesso (elettrocardiogramma - primo accesso e prima visita cardiologica – primo accesso).
Per le stesse considerazioni sopra espresse non si ravvisano elementi per affermare che i tempi di durata del procedimento amministrativo conclusi con il diniego abbiano essi stessi avuto efficacia causale sulla malattia, non essendone comunque emerso il carattere cronico. Anzi, al contrario, il mancato tempestivo inoltro all' della denuncia e delle relative certificazioni (rispetto CP_1 all'evolversi degli eventi morbosi occorsi), ha impedito all'Istituto una valutazione delle compromissioni psichiatriche presentate dal in costanza di malattia, come anche notato dal Pt_1
CTU.
Correttamente pertanto il primo giudice ha ritenuto di non accedere ad un rinnovo della CTU o ad altra forma di integrazione dei compiuti accertamenti, e di concludere per il disconoscimento di un danno biologico con caratteri di permanenza, tanto meno di cronicizzazione, pari o superiore al 6% .
Quanto alla indennità temporanea e alla mancata indicazione da parte del ricorrente della retribuzione media su cui calcolarla (“era onere di parte ricorrente dimostrare la retribuzione media su cui calcolare l'indennità richiesta. In mancanza la domanda va respinta”), si osserva che il ricorrente aveva chiesto la rendita per inabilità temporanea assoluta rapportata a sette giorni di inabilità e che sul punto il primo giudice ha motivato il rigetto sulla mancata allegazione della retribuzione media.
Il motivo di appello è fondato nei limiti di quanto segue.
Premesso che l' indennizza solo la inabilità assoluta (dopo i primi tre giorni e per il 60% della CP_1 retribuzione media degli ultimi 15 giorni antecedenti la manifestazione della malattia), il CTU ha riconosciuto la sussistenza di sette giorni di inabilità temporanea assoluta (“evidentemente in riferimento a periodi di particolare acuzie della sintomatologia”, v. relazione). La misura della retribuzione media giornaliera relativa all'anno 2017, prospettata dall'appellante come pari ad euro 503,28 nel punto D2 del ricorso originario, non è però ritraibile, come dedotto in appello, dalla lettera aziendale allegata al parallelo in cui si indica la retribuzione Controparte_4 annuale lorda del 2016. Invero, non può operare il principio di non contestazione dell' su fatti che, come l'entità della CP_1 retribuzione erogata dal datore di lavoro, che oltretutto dovrebbe chiaramente individuare tutte le componenti utili a costituire la base di calcolo dell'indennità, rilevanti ai fini della integrazione del fatto costitutivo della pretesa, sfuggono alla sfera di competenza dell' disponendo peraltro, CP_1 come nella specie, di un tipico sostrato probatorio di natura documentale rappresentato in principalità dalle buste paga.
Ciò posto, si rinviene tuttavia agli atti del giudizio la denuncia di Malattia Professionale trasmessa all' dal datore di lavoro (doc. 2 allegato alla memoria di costituzione di CP_2 Parte_3 CP_1 primo grado), documento di apertura della pratica di maggiore affidabilità rispetto alla CP_1 semplice comunicazione aziendale di cui sopra, e che il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione nell'individuare la retribuzione base per il calcolo della indennità di temporanea, che risulta essere di € 438,93.
Pertanto, spetta al la suddetta indennità nei termini di legge e con riferimento alla Pt_1 retribuzione giornaliera media di euro 438,93.
Non spetta invece al lavoratore il rimborso delle spese mediche sostenute, poiché afferenti a visite specialistiche ed esami e non all'acquisto di “specialità farmaceutiche e dispositivi medici necessari al recupero dell'integrità psicofisica”, come previsto dalla circolare n. 62 del 13.11.2012 e n. CP_1
5 del 4.2.2021. Non è di alcun pregio la censura per cui si tratterebbe di spese sostenute “in conseguenza del comportamento dell' che ha rigettato la richiesta di malattia professionale regolarmente CP_1 avanzata dallo stesso”, sia perché comunque estranee alle richiamate disposizioni, sia perchè non è stato dimostrato alcun comportamento inadempiente o solo scorretto dell' nelle operazioni di CP_1 accertamento, cui collegare causalmente l'esigenza di esami strumentali e visite specialistiche ulteriori rispetto al necessario, sia perché è stata accertata nel merito la infondatezza della pretesa indennizzabilità delle due patologie.
Sulla base di quanto sin qui esposto ed osservato l'appello va accolto limitatamente alla spettanza dell'indennità temporanea assoluta nei termini di cui in motivazione, confermata nel resto la impugnata sentenza.
Stante il complessivo esito della lite, le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione di 4/5 e poste a carico dell' per il restante quinto delle spese, liquidate in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto conferma,
- accerta il diritto di alla indennità per inabilità temporanea assoluta di giorni 7 e Parte_1
- condanna, per l'effetto, l' a corrispondergli a tale titolo una somma pari, per ogni giorno, al CP_1
60% della retribuzione media giornaliera di euro 438,93;
- compensa in ragione di 4/5 le spese del doppio grado e pone a carico dell' la residua quota CP_1 delle spese, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in euro 3.800,00 e quanto all'appello in euro 4.000,00, oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge.
Roma, 14/1/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste