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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1443 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Gabrielli e dall'avv. Sabrina Furlan, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 in Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Lucarelli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 24 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29 aprile 2021, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Fiumicino (RM) il
16.07.1995 con trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune, atto n.124, parte II, Serie A, anno 1995;
- che dalla loro unione nascevano i figli (25.11.1997), maggiorenne Per_1 ed economicamente indipendente, 13.12.2003) e (04.06.2006); Per_2 Per_3
- che il 31.10.2018 il Tribunale di Civitavecchia autorizzava l'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita alle condizioni concordate dalle parti che prevedevano l'assegnazione della casa familiare alla resistente in qualità di genitore collocatario dei figli minori, un assegno di mantenimento per la moglie di euro 200,00 mensili per la durata di sei mesi a partire da novembre 2018 al fine di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, un assegno di mantenimento per i figli di euro 500,00 mensili con spese straordinarie al 50% a carico dei genitori, regolamentazione del diritto di visita del padre;
- che nelle more della separazione la ricorrente aveva reperito una occupazione lavorativa rendendosi economicamente indipendente;
- di essere proprietaria in via esclusiva della casa familiare;
- che il marito era infermiere professionale presso la casa di cura “Aurelia
Hospital” e percepiva euro 1.800,00 mensili circa;
- che il padre versava regolarmente il mantenimento per i figli ma non aveva mai contribuito al pagamento delle spese straordinarie;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre nella casa coniugale, disciplinare il diritto di visita del padre e disporsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 07.10.21 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e
[...] deduceva:
- che la moglie rifiutava il pagamento delle spese straordinarie offertole in contanti per le spese concordate, mentre di altre spese non aveva mai presentato le ricevute di pagamento;
- che la ometteva di contribuire alle spese straordinarie Pt_1 sostenute dal padre;
- che il figlio maggiorenne economicamente indipendente, era Per_1 andato a vivere presso il padre;
- che i coniugi, in seguito alla nascita dei figli, avevano sottoscritto dei buoni fruttiferi postali cointestati della somma di due milioni di lire ciascuno;
- che tali buoni erano nella materiale disponibilità della moglie e, a fronte della richiesta del di attribuire al figlio la parte che gli spettava, la CP_1 Per_1
si era mostrata evasiva e non aveva consentito. Pt_1
Tanto dedotto, il resistente concludeva e chiedeva dichiararsi lo scioglimento (rectius, cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto con la
, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento per i figli di euro Pt_1
300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla madre entro il giorno 8 di ciascun mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 19.10.21 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti disponendo il pagamento dell'assegno di mantenimento entro il giorno 10 di ciascun mese e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Con decreto del 21.02.2022 il Giudice confermava l'udienza del
24.03.2022 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui parte ricorrente richiedeva l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e la concessione dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. e parte resistente richiedeva la trattazione in presenza della causa, con decreto del 16.03.2022 revocava l'udienza già fissata al
24.03.2022 e fissava l'udienza del 31.03.2022 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 31.03.2022 il difensore della resistente consegnava a parte ricorrente uno dei due buoni fruttiferi intestati alle parti e il Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti tenutosi in data 22.09.2023 e ordine di esibizione alle parti ai sensi dell'art. 210
c.p.c. della documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza cartolare tenutasi il 24.05.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio contratto tra le parti in Fiumicino il 16 luglio 1995, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla deve essere disposto con riferimenti all'affidamento e collocamento dei figli in quanto maggiorenni.
Statuizioni economiche
In merito alle statuizioni economiche a favore dei figli, si deve ricostruire la situazione reddituale delle parti come emersa all'esito dell'istruttoria.
In sede di udienza presidenziale il resistente ha dichiarato di essere un infermiere e di percepire uno stipendio di euro 1.800,00 per tredici mensilità, di essere titolare rispettivamente al 100% e al 50% di due appartamenti in provincia di Caserta, di abitare in una casa in affitto per la quale corrisponde un canone di locazione di euro 600,00 mensili oltre ad avere un finanziamento in corso per la macchina e uno per il telefono, mentre la ricorrente ha dichiarato di lavorare per tre mesi durante l'estate con guadagno mensile di euro 1.200,00 per tre mensilità
e di euro 400,00 quale NASPI per tre mensilità e di abitare nella casa familiare, di sua esclusiva proprietà.
Deve osservarsi che in sede di negoziazione assistita il si era CP_1 obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento per i figli di euro 500,00 oltre spese straordinarie al 50%. Inoltre, le parti hanno rappresentato che da giugno a settembre, mesi in cui la ricorrente svolge la propria attività lavorativa, i figli si trasferiscono dal padre e, per tale periodo, il sospende il CP_1 versamento del contributo al mantenimento degli stessi.
In sede di istruttoria il Giudice delegato ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, copia delle dichiarazioni dei redditi ed estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie con decorrenza dal 2021 da depositare entro il 10 maggio 2024.
Dalla dichiarazione dei redditi depositata dal ricorrente risulta che lo stesso ha ricevuto in donazione dal padre due immobili in Gricignano di Aversa (CE) i quali non producono reddito e di prestare la propria attività lavorativa presso l'Aurelia Hospital quale infermiere percependo € 1.800 circa;
risultano inoltre redditi lordi per l'anno 2020 di euro 28.045,85 e per l'anno 2022 di euro 30.898,00.
La ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultano redditi lordi per l'anno 2023 di euro 8.531,44, per l'anno 2024 di euro
4.000,00 (euro 1.000,00 mensili da gennaio ad aprile 2024), di non aver percepito redditi per l'anno 2022 e di essere proprietaria della casa di abitazione ricevuta in donazione dai propri genitori.
Parte resistente ha depositato documentazione reddituale incompleta non avendo allegato l'atto notorio aggiornato e la dichiarazione dei redditi per l'anno
2021 nei termini concessi dal giudice istruttore.
Devono pertanto operare nei suoi confronti le presunzioni di cui agli artt.
116 e 118 c.p.c. dovendosi ritenere che abbia voluto occultare parzialmente la propria situazione reddituale.
Anche in sede di interrogatorio formale le parti hanno confermato le condizioni reddituali e patrimoniali sopra ricostruite.
All'esito dell'istruttoria il Collegio ritiene che debba essere confermato l'assegno di mantenimento per i figli e maggiorenni non Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti, nella misura complessiva di euro 500,00 mensili con decorrenza dal mese di maggio 2021 e con aumento Istat dal medesimo mese, confermando le disposizioni adottate con ordinanza presidenziale. Non risultano documentati in atti modifiche significative della condizione patrimoniale che resistente che possano giustificare una riduzione del mantenimento a favore dei figli.
Le spese straordinarie per i predetti figli devono essere poste in misura del
50% secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Le parti devono essere dichiarate economicamente autonome, così come richiesto da entrambi i difensori.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1443/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Fiumicino (RM) il 16.07.1995 tra , nata a [...] il Parte_1
07.07.1975 e nato a [...] il Controparte_1
14.03.1965, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di
Fiumicino all'anno 1995, numero 124, Parte II, Serie A;
2) dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone che il padre contribuirà al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat con base dal mese di maggio 2021, da versare alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese e a decorrere dall'accordo di negoziazione assistita;
4) pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie afferenti i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, secondo il Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie da individuare secondo il Protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Civitavecchia in data 15.01.2015;
5) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
6) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio. Così deciso, in Civitavecchia il 4 aprile 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1443 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Gabrielli e dall'avv. Sabrina Furlan, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 in Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Lucarelli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 24 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29 aprile 2021, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Fiumicino (RM) il
16.07.1995 con trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune, atto n.124, parte II, Serie A, anno 1995;
- che dalla loro unione nascevano i figli (25.11.1997), maggiorenne Per_1 ed economicamente indipendente, 13.12.2003) e (04.06.2006); Per_2 Per_3
- che il 31.10.2018 il Tribunale di Civitavecchia autorizzava l'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita alle condizioni concordate dalle parti che prevedevano l'assegnazione della casa familiare alla resistente in qualità di genitore collocatario dei figli minori, un assegno di mantenimento per la moglie di euro 200,00 mensili per la durata di sei mesi a partire da novembre 2018 al fine di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, un assegno di mantenimento per i figli di euro 500,00 mensili con spese straordinarie al 50% a carico dei genitori, regolamentazione del diritto di visita del padre;
- che nelle more della separazione la ricorrente aveva reperito una occupazione lavorativa rendendosi economicamente indipendente;
- di essere proprietaria in via esclusiva della casa familiare;
- che il marito era infermiere professionale presso la casa di cura “Aurelia
Hospital” e percepiva euro 1.800,00 mensili circa;
- che il padre versava regolarmente il mantenimento per i figli ma non aveva mai contribuito al pagamento delle spese straordinarie;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre nella casa coniugale, disciplinare il diritto di visita del padre e disporsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 07.10.21 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e
[...] deduceva:
- che la moglie rifiutava il pagamento delle spese straordinarie offertole in contanti per le spese concordate, mentre di altre spese non aveva mai presentato le ricevute di pagamento;
- che la ometteva di contribuire alle spese straordinarie Pt_1 sostenute dal padre;
- che il figlio maggiorenne economicamente indipendente, era Per_1 andato a vivere presso il padre;
- che i coniugi, in seguito alla nascita dei figli, avevano sottoscritto dei buoni fruttiferi postali cointestati della somma di due milioni di lire ciascuno;
- che tali buoni erano nella materiale disponibilità della moglie e, a fronte della richiesta del di attribuire al figlio la parte che gli spettava, la CP_1 Per_1
si era mostrata evasiva e non aveva consentito. Pt_1
Tanto dedotto, il resistente concludeva e chiedeva dichiararsi lo scioglimento (rectius, cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto con la
, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento per i figli di euro Pt_1
300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla madre entro il giorno 8 di ciascun mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 19.10.21 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti disponendo il pagamento dell'assegno di mantenimento entro il giorno 10 di ciascun mese e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
Con decreto del 21.02.2022 il Giudice confermava l'udienza del
24.03.2022 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Il Giudice, lette le memorie e le note depositate con cui parte ricorrente richiedeva l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e la concessione dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. e parte resistente richiedeva la trattazione in presenza della causa, con decreto del 16.03.2022 revocava l'udienza già fissata al
24.03.2022 e fissava l'udienza del 31.03.2022 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 31.03.2022 il difensore della resistente consegnava a parte ricorrente uno dei due buoni fruttiferi intestati alle parti e il Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti tenutosi in data 22.09.2023 e ordine di esibizione alle parti ai sensi dell'art. 210
c.p.c. della documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza cartolare tenutasi il 24.05.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio contratto tra le parti in Fiumicino il 16 luglio 1995, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla deve essere disposto con riferimenti all'affidamento e collocamento dei figli in quanto maggiorenni.
Statuizioni economiche
In merito alle statuizioni economiche a favore dei figli, si deve ricostruire la situazione reddituale delle parti come emersa all'esito dell'istruttoria.
In sede di udienza presidenziale il resistente ha dichiarato di essere un infermiere e di percepire uno stipendio di euro 1.800,00 per tredici mensilità, di essere titolare rispettivamente al 100% e al 50% di due appartamenti in provincia di Caserta, di abitare in una casa in affitto per la quale corrisponde un canone di locazione di euro 600,00 mensili oltre ad avere un finanziamento in corso per la macchina e uno per il telefono, mentre la ricorrente ha dichiarato di lavorare per tre mesi durante l'estate con guadagno mensile di euro 1.200,00 per tre mensilità
e di euro 400,00 quale NASPI per tre mensilità e di abitare nella casa familiare, di sua esclusiva proprietà.
Deve osservarsi che in sede di negoziazione assistita il si era CP_1 obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento per i figli di euro 500,00 oltre spese straordinarie al 50%. Inoltre, le parti hanno rappresentato che da giugno a settembre, mesi in cui la ricorrente svolge la propria attività lavorativa, i figli si trasferiscono dal padre e, per tale periodo, il sospende il CP_1 versamento del contributo al mantenimento degli stessi.
In sede di istruttoria il Giudice delegato ha emesso ordine di esibizione nei confronti di entrambe le parti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con cui ha richiesto il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, copia delle dichiarazioni dei redditi ed estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie con decorrenza dal 2021 da depositare entro il 10 maggio 2024.
Dalla dichiarazione dei redditi depositata dal ricorrente risulta che lo stesso ha ricevuto in donazione dal padre due immobili in Gricignano di Aversa (CE) i quali non producono reddito e di prestare la propria attività lavorativa presso l'Aurelia Hospital quale infermiere percependo € 1.800 circa;
risultano inoltre redditi lordi per l'anno 2020 di euro 28.045,85 e per l'anno 2022 di euro 30.898,00.
La ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultano redditi lordi per l'anno 2023 di euro 8.531,44, per l'anno 2024 di euro
4.000,00 (euro 1.000,00 mensili da gennaio ad aprile 2024), di non aver percepito redditi per l'anno 2022 e di essere proprietaria della casa di abitazione ricevuta in donazione dai propri genitori.
Parte resistente ha depositato documentazione reddituale incompleta non avendo allegato l'atto notorio aggiornato e la dichiarazione dei redditi per l'anno
2021 nei termini concessi dal giudice istruttore.
Devono pertanto operare nei suoi confronti le presunzioni di cui agli artt.
116 e 118 c.p.c. dovendosi ritenere che abbia voluto occultare parzialmente la propria situazione reddituale.
Anche in sede di interrogatorio formale le parti hanno confermato le condizioni reddituali e patrimoniali sopra ricostruite.
All'esito dell'istruttoria il Collegio ritiene che debba essere confermato l'assegno di mantenimento per i figli e maggiorenni non Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti, nella misura complessiva di euro 500,00 mensili con decorrenza dal mese di maggio 2021 e con aumento Istat dal medesimo mese, confermando le disposizioni adottate con ordinanza presidenziale. Non risultano documentati in atti modifiche significative della condizione patrimoniale che resistente che possano giustificare una riduzione del mantenimento a favore dei figli.
Le spese straordinarie per i predetti figli devono essere poste in misura del
50% secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Le parti devono essere dichiarate economicamente autonome, così come richiesto da entrambi i difensori.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1443/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Fiumicino (RM) il 16.07.1995 tra , nata a [...] il Parte_1
07.07.1975 e nato a [...] il Controparte_1
14.03.1965, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di
Fiumicino all'anno 1995, numero 124, Parte II, Serie A;
2) dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone che il padre contribuirà al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat con base dal mese di maggio 2021, da versare alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese e a decorrere dall'accordo di negoziazione assistita;
4) pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie afferenti i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, secondo il Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie da individuare secondo il Protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Civitavecchia in data 15.01.2015;
5) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
6) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio. Così deciso, in Civitavecchia il 4 aprile 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Gianluca Gelso