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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 7778/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. rappresentato e difeso da sé stesso, Parte_1 C.F._1
Avv.to Parte_1
Ricorrente
Contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv.to DONATELLA RAPUANO;
P.IVA_1
Resistente
Nonché contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to Luigi Barone, Fabio Dell'Anna e Fabio Felaco;
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con diversi ricorsi poi riuniti, ha proposto opposizione avverso i seguenti atti: 1) la cartella di pagamento n. 07120210006103080/000 notificata il 24.05.2022, per crediti contributivi relativi agli anni 2014 e 2015;
2) intimazione di pagamento n. 07120239028473479 000 notificata il 19.07.2023,
relativa alla cartella di pagamento n. 07120130039790761 000 notificata in data
26.03.2013, avente ad oggetto sanzione ex art. 9 della l. 141/92 per l'anno 2005;
3) intimazione di pagamento n. 0712023902951215 000 notificata il 02.08.2023,
relativa alla cartella di pagamento n. 07120170121947087 000 notificata in data
06.04.2018, avente ad oggetto omesso pagamento contributi previdenziali per il 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per omesso versamento Contributo integrativo;
4) l'intimazione di pagamento n. 07120239029512049 notificata il 2.08.2023 relativa alla cartella di pagamento n. 07120140440027362 notificata il 13.04.2015 per contributi previdenziali relativamente agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
Si sono costituite e l' , contestando le CP_1 Controparte_2
opposizioni e chiedendone il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso viene deciso in applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
Pag. 2 di 13 interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di
sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e
di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa
può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in
tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
Quanto ai motivi di opposizione sollevati con riferimento alla cartella di pagamento n.
07120210006103080/000 notificata il 24.05.2022, per crediti contributivi relativi agli anni 2014 e 2015, si rileva innanzi tutto che verranno esaminati i soli motivi di opposizioni articolati nel ricorso introduttivo, in quanto ulteriori deduzioni ovvero contestazioni svolte in corso di causa risultano tardivamente introdotte nel giudizio e,
pertanto, inammissibili.
Ciò posto, con riferimento alla eccezione di decadenza della pretesa creditoria ex art. 25
D.lgs. n. 46/99, tempestivamente proposta con ricorso del 09/06/2022 nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla notifica dell'atto impositivo del 24.05.2022, la stessa viene rigettata.
Pag. 3 di 13 Al riguardo si rileva che la Suprema Corte, con la sentenza n. 11972 del 19 giugno
2020, ha statuito che con la riforma del “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”, anche gli enti “previdenziali” sono soggetti alla riscossione coattiva,
“pure a seguito della trasformazione della natura giuridica” degli stessi.
Sul punto, nella sentenza in commento viene ribadito che, “ai fini della ipotizzata
sottrazione di tali enti alla disciplina generale del sistema della riscossione a mezzo
ruolo” è del tutto ininfluente “la nuova soggettività di diritto privato degli enti
previdenziali”.
Pertanto, la natura privatistica incide unicamente “sulla forma organizzativa”, di conseguenza sussiste l'equiparazione di trattamento in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Dunque, “l'ente previdenziale privatizzato” non si colloca “in una CP_1
posizione economica differente da quella assunta dagli enti pubblici in relazione alla
cura dell'interesse ad essi affidati”, sicchè è soggetto alla disciplina del “sistema di
riscossione degli altri enti pubblici”, inclusa quella afferente ai “termini per l'iscrizione
a ruolo dei crediti”, i quali, se violati, determinano la decadenza della pretesa avanzata
(art. 25, D. Lgs. n. 46/99).
L'art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali) stabilisce:
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i
Pag. 4 di 13 contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31
dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Ciò posto, si ritiene che trovi applicazione nel caso di specie la lettera b) dell'art. 25.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo ai sensi della citata normativa doveva essere eseguita entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento di accertamento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Nella fattispecie in esame (avuto riguardo alle annualità richieste con l'avviso di addebito), il termine di decadenza è stato rispettato, atteso che l'avviso di addebito è
stato formato in data 14.10.2020 e quindi entro il termine di legge, in considerazione della comunicazione dell'accertamento per gli importi dovuti per l'anno 2014, notificato a mezzo pec in data 20.12.2019. Per i contributi 2015, gli stessi a seguito di rateizzazione, sono stati oggetto della cartella 07120190141764747 000 (prima rata),
atto opposto dal ricorrente, ed il relativo giudizio di opposizione risulta a tutt'oggi in corso innanzi alla Corte di Appello di Napoli, sicchè il debito contributivo non è ancora divenuto definitivo. Tale principio viene applicato anche agli interessi contabilizzati nel
2018, ma relativi alla rateizzazione dei contributi 2015.
Ne discende che l'emissione dell'avviso di addebito è da ritenersi legittima.
Quanto alle ulteriori contestazioni dell'opponente, si rileva che non rilevano nel presente giudizio, per diversità dei contributi ivi azionati, le richiamate cartella
Pag. 5 di 13 07107120150160596919000, con la quale è stato azionato il ruolo 2015, relativo alle iscrizioni dei contributi minimi e di maternità relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, oltre somme aggiuntive per interessi per l'omesso versamento relativi all'anno 2014, e la cartella 07120190141764747 000 relativa alla prima rata di rateizzazione dei contributi
2015, in quanto con la cartella oggetto del presente giudizio si chiede il pagamento della seconda rata della rateizzazione chiesta e concessa all'Avv. per l'importo di € Pt_1
913,34 a titolo di contributi minimi relativi all'anno 2015, oltre € 50,23 per interessi di rateazione.
Inoltre, il credito contributivo non è prescritto in quanto relativo agli anni 2014, 2015,
2018 in quanto la cartella di pagamento è stata notificata il 24/05/2022.
Infatti, per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che per effetto delle modifiche di cui all'art. 66, L. 247/2012, trova ora applicazione il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla CP_1
Al riguardo, l'art. 3 della L. n. 335/1995 ha previsto, al co. 9, che il termine decennale,
ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Al contempo, il 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si
Pag. 6 di 13 applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
”.
[...]
La Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entra in vigore della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729 del 18/03/2013 chiarendo come l'art. 66 della
L. n. 247 del 2012 nello stabilire che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla ” non opera Controparte_1
una interpretazione autentica della norma richiamata, atteso che nella norma non è
reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (v. Cass. civ., sez. lav., 18/03/2013, n. 6729 e Cass. Civ., n. 18953
del 9 settembre 2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Deve, invero, ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa del 2012, laddove,
nel negare a tale disposizione di legge natura interpretativa, ha aggiunto “... Sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonchè alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente ” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6729 del
2013 in parte motiva. In tal senso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 18953 del 2014,
nonché C.d.A. Roma n. 5523/2017 del 25/9/2018, n. 4443/2021 del 03/01/2022, n.
47/2022 del 21/01/2022, n. 1561/2022 del 01/06/2022, n. 3091/2022 del 08/08/2022).
Pag. 7 di 13 In conclusione, i crediti riportati nella cartella di pagamento n.
07120210006103080/000 notificata il 24.05.2022, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per gli anni 2014, 2015 e 2018, non sono CP_1
prescritti, in quanto non è trascorso il termine decennale a decorrere dagli anni contributivi di riferimento.
In applicazione dei principi appena richiamati, deve dichiararsi, invece, prescritta la pretesa contributiva relativa alla intimazione di pagamento n. 07120239028473479
000 notificata il 19.07.2023, in quanto la sottostante cartella di pagamento n.
07120130039790761 000, avente ad oggetto sanzione ex art. 9 della l. 141/92 per l'anno
2005, è stata notificata in data 26.03.2013. Pertanto, l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine di prescrizione decennale. Inoltre, non risultano documentati ulteriori atti interruttivi della prescrizione tempestivamente notificati.
Al riguardo, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Pag. 8 di 13 Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
Quanto, infine, alla intimazione di pagamento n. 0712023902951215 000 notificata il
02.08.2023, relativa alla cartella di pagamento n. 07120170121947087 000 notificata in data 06.04.2018, avente ad oggetto omesso pagamento contributi previdenziali per il
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per omesso versamento Contributo
integrativo; ed all'intimazione di pagamento n. 07120239029512049 notificata il
2.08.2023, relativa alla cartella di pagamento n. 07120140440027362 notificata il
13.04.2015 per contributi previdenziali relativamente agli anni 2006, 2007, 2008, 2009
e 2010, si rileva che le cartelle di pagamento sottostanti a tali intimazioni opposte nel
Pag. 9 di 13 presente giudizio, risultano correttamente notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
risultando dagli atti del giudizio provata l'esecuzione di tutte le formalità previste dalla norma.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dalla nella parte in cui l'istante tende a conseguire la CP_1
rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può
quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
Pag. 10 di 13 L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Ebbene, nel caso di specie gli atti impositivi prodromici risultano notificati, e la relativa notifica è stata compiutamente provata nel presente giudizio.
Ne consegue che ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate da
[...]
(ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della CP_1
notificazione della cartella) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva
Pag. 11 di 13 impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Inoltre, si rileva che, in ragione dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale,
successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, non si è perfezionata la prescrizione, in ragione della successiva tempestiva notifica delle intimazioni di pagamento opposte.
In conclusione, la domanda va parzialmente accolta.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 7778/2022, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
07120239028473479 000 notificata il 19.07.2023, e la sottostante cartella di pagamento n. 07120130039790761 000, notificata in data 26.03.2013, per prescrizione;
- rigetta il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n.
07120210006103080/000 notificata il 24.05.2022; intimazione di pagamento n.
Pag. 12 di 13 0712023902951215 000 notificata il 02.08.2023; alla intimazione di pagamento n.
07120239029512049 notificata il 2.08.2023;
- compensa le spese.
Aversa, 21.05.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
02 settembre 2020, n. 18256).
LAVORO
N.R.G. 7778/2022
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 29.5.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. rappresentato e difeso da sé stesso, Parte_1 C.F._1
Avv.to Parte_1
Ricorrente
Contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv.to DONATELLA RAPUANO;
P.IVA_1
Resistente
Nonché contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv.to Luigi Barone, Fabio Dell'Anna e Fabio Felaco;
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con diversi ricorsi poi riuniti, ha proposto opposizione avverso i seguenti atti: 1) la cartella di pagamento n. 07120210006103080/000 notificata il 24.05.2022, per crediti contributivi relativi agli anni 2014 e 2015;
2) intimazione di pagamento n. 07120239028473479 000 notificata il 19.07.2023,
relativa alla cartella di pagamento n. 07120130039790761 000 notificata in data
26.03.2013, avente ad oggetto sanzione ex art. 9 della l. 141/92 per l'anno 2005;
3) intimazione di pagamento n. 0712023902951215 000 notificata il 02.08.2023,
relativa alla cartella di pagamento n. 07120170121947087 000 notificata in data
06.04.2018, avente ad oggetto omesso pagamento contributi previdenziali per il 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per omesso versamento Contributo integrativo;
4) l'intimazione di pagamento n. 07120239029512049 notificata il 2.08.2023 relativa alla cartella di pagamento n. 07120140440027362 notificata il 13.04.2015 per contributi previdenziali relativamente agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
Si sono costituite e l' , contestando le CP_1 Controparte_2
opposizioni e chiedendone il rigetto.
Il presente procedimento, con decreto del 29.5.2024, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso viene deciso in applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
Pag. 2 di 13 interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di
sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui
all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e
di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa
può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in
tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
Quanto ai motivi di opposizione sollevati con riferimento alla cartella di pagamento n.
07120210006103080/000 notificata il 24.05.2022, per crediti contributivi relativi agli anni 2014 e 2015, si rileva innanzi tutto che verranno esaminati i soli motivi di opposizioni articolati nel ricorso introduttivo, in quanto ulteriori deduzioni ovvero contestazioni svolte in corso di causa risultano tardivamente introdotte nel giudizio e,
pertanto, inammissibili.
Ciò posto, con riferimento alla eccezione di decadenza della pretesa creditoria ex art. 25
D.lgs. n. 46/99, tempestivamente proposta con ricorso del 09/06/2022 nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla notifica dell'atto impositivo del 24.05.2022, la stessa viene rigettata.
Pag. 3 di 13 Al riguardo si rileva che la Suprema Corte, con la sentenza n. 11972 del 19 giugno
2020, ha statuito che con la riforma del “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”, anche gli enti “previdenziali” sono soggetti alla riscossione coattiva,
“pure a seguito della trasformazione della natura giuridica” degli stessi.
Sul punto, nella sentenza in commento viene ribadito che, “ai fini della ipotizzata
sottrazione di tali enti alla disciplina generale del sistema della riscossione a mezzo
ruolo” è del tutto ininfluente “la nuova soggettività di diritto privato degli enti
previdenziali”.
Pertanto, la natura privatistica incide unicamente “sulla forma organizzativa”, di conseguenza sussiste l'equiparazione di trattamento in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Dunque, “l'ente previdenziale privatizzato” non si colloca “in una CP_1
posizione economica differente da quella assunta dagli enti pubblici in relazione alla
cura dell'interesse ad essi affidati”, sicchè è soggetto alla disciplina del “sistema di
riscossione degli altri enti pubblici”, inclusa quella afferente ai “termini per l'iscrizione
a ruolo dei crediti”, i quali, se violati, determinano la decadenza della pretesa avanzata
(art. 25, D. Lgs. n. 46/99).
L'art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali) stabilisce:
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i
Pag. 4 di 13 contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31
dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Ciò posto, si ritiene che trovi applicazione nel caso di specie la lettera b) dell'art. 25.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo ai sensi della citata normativa doveva essere eseguita entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento di accertamento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Nella fattispecie in esame (avuto riguardo alle annualità richieste con l'avviso di addebito), il termine di decadenza è stato rispettato, atteso che l'avviso di addebito è
stato formato in data 14.10.2020 e quindi entro il termine di legge, in considerazione della comunicazione dell'accertamento per gli importi dovuti per l'anno 2014, notificato a mezzo pec in data 20.12.2019. Per i contributi 2015, gli stessi a seguito di rateizzazione, sono stati oggetto della cartella 07120190141764747 000 (prima rata),
atto opposto dal ricorrente, ed il relativo giudizio di opposizione risulta a tutt'oggi in corso innanzi alla Corte di Appello di Napoli, sicchè il debito contributivo non è ancora divenuto definitivo. Tale principio viene applicato anche agli interessi contabilizzati nel
2018, ma relativi alla rateizzazione dei contributi 2015.
Ne discende che l'emissione dell'avviso di addebito è da ritenersi legittima.
Quanto alle ulteriori contestazioni dell'opponente, si rileva che non rilevano nel presente giudizio, per diversità dei contributi ivi azionati, le richiamate cartella
Pag. 5 di 13 07107120150160596919000, con la quale è stato azionato il ruolo 2015, relativo alle iscrizioni dei contributi minimi e di maternità relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, oltre somme aggiuntive per interessi per l'omesso versamento relativi all'anno 2014, e la cartella 07120190141764747 000 relativa alla prima rata di rateizzazione dei contributi
2015, in quanto con la cartella oggetto del presente giudizio si chiede il pagamento della seconda rata della rateizzazione chiesta e concessa all'Avv. per l'importo di € Pt_1
913,34 a titolo di contributi minimi relativi all'anno 2015, oltre € 50,23 per interessi di rateazione.
Inoltre, il credito contributivo non è prescritto in quanto relativo agli anni 2014, 2015,
2018 in quanto la cartella di pagamento è stata notificata il 24/05/2022.
Infatti, per quanto attiene all'asserita intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, si evidenzia che per effetto delle modifiche di cui all'art. 66, L. 247/2012, trova ora applicazione il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla CP_1
Al riguardo, l'art. 3 della L. n. 335/1995 ha previsto, al co. 9, che il termine decennale,
ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dal 01.01.1996 a cinque anni.
Al contempo, il 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si
Pag. 6 di 13 applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
”.
[...]
La Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entra in vigore della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729 del 18/03/2013 chiarendo come l'art. 66 della
L. n. 247 del 2012 nello stabilire che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla ” non opera Controparte_1
una interpretazione autentica della norma richiamata, atteso che nella norma non è
reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (v. Cass. civ., sez. lav., 18/03/2013, n. 6729 e Cass. Civ., n. 18953
del 9 settembre 2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale.
Deve, invero, ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa del 2012, laddove,
nel negare a tale disposizione di legge natura interpretativa, ha aggiunto “... Sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonchè alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente ” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6729 del
2013 in parte motiva. In tal senso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 18953 del 2014,
nonché C.d.A. Roma n. 5523/2017 del 25/9/2018, n. 4443/2021 del 03/01/2022, n.
47/2022 del 21/01/2022, n. 1561/2022 del 01/06/2022, n. 3091/2022 del 08/08/2022).
Pag. 7 di 13 In conclusione, i crediti riportati nella cartella di pagamento n.
07120210006103080/000 notificata il 24.05.2022, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per gli anni 2014, 2015 e 2018, non sono CP_1
prescritti, in quanto non è trascorso il termine decennale a decorrere dagli anni contributivi di riferimento.
In applicazione dei principi appena richiamati, deve dichiararsi, invece, prescritta la pretesa contributiva relativa alla intimazione di pagamento n. 07120239028473479
000 notificata il 19.07.2023, in quanto la sottostante cartella di pagamento n.
07120130039790761 000, avente ad oggetto sanzione ex art. 9 della l. 141/92 per l'anno
2005, è stata notificata in data 26.03.2013. Pertanto, l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine di prescrizione decennale. Inoltre, non risultano documentati ulteriori atti interruttivi della prescrizione tempestivamente notificati.
Al riguardo, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati,
tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Pag. 8 di 13 Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle,
l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c.
ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però,
come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
Quanto, infine, alla intimazione di pagamento n. 0712023902951215 000 notificata il
02.08.2023, relativa alla cartella di pagamento n. 07120170121947087 000 notificata in data 06.04.2018, avente ad oggetto omesso pagamento contributi previdenziali per il
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per omesso versamento Contributo
integrativo; ed all'intimazione di pagamento n. 07120239029512049 notificata il
2.08.2023, relativa alla cartella di pagamento n. 07120140440027362 notificata il
13.04.2015 per contributi previdenziali relativamente agli anni 2006, 2007, 2008, 2009
e 2010, si rileva che le cartelle di pagamento sottostanti a tali intimazioni opposte nel
Pag. 9 di 13 presente giudizio, risultano correttamente notificate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
risultando dagli atti del giudizio provata l'esecuzione di tutte le formalità previste dalla norma.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dalla nella parte in cui l'istante tende a conseguire la CP_1
rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può
quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v. Corte di Cassazione, Ordinanza
Pag. 10 di 13 L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n.
252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito
(ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Ebbene, nel caso di specie gli atti impositivi prodromici risultano notificati, e la relativa notifica è stata compiutamente provata nel presente giudizio.
Ne consegue che ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate da
[...]
(ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti verificatasi prima della CP_1
notificazione della cartella) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva
Pag. 11 di 13 impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità dei predetti atti in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Si evidenzia infatti che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010).
Inoltre, si rileva che, in ragione dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale,
successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, non si è perfezionata la prescrizione, in ragione della successiva tempestiva notifica delle intimazioni di pagamento opposte.
In conclusione, la domanda va parzialmente accolta.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.L. n. 7778/2022, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
07120239028473479 000 notificata il 19.07.2023, e la sottostante cartella di pagamento n. 07120130039790761 000, notificata in data 26.03.2013, per prescrizione;
- rigetta il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n.
07120210006103080/000 notificata il 24.05.2022; intimazione di pagamento n.
Pag. 12 di 13 0712023902951215 000 notificata il 02.08.2023; alla intimazione di pagamento n.
07120239029512049 notificata il 2.08.2023;
- compensa le spese.
Aversa, 21.05.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
02 settembre 2020, n. 18256).