CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 726/2023 R.G. vertente tra
- , nata il [...] a [...] Parte_1
di Gotto, C.F. , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Barcellona Pozzo di Gotto, Via Guglielmo Marconi n. 143, presso e nello studio dell'Avv. Antonina Costantino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 APPELLANTE
E
- nato a [...] P.G. il 12/01/1940, C.F. CP_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo C.F._2
di Gotto, Via Generale Angelo Cambria n.102, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Fugazzotto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte,
riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 agosto 2022, il Giudice del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva, nel giudizio di “merito possessorio”, la domanda formulata da nel ricorso CP_1
introduttivo e lo reintegrava nel possesso della servitù di passaggio sul viottolo esistente sulla particella 530 del foglio 8 (di proprietà di
) del catasto del Comune di Barcellona P.G., Parte_1
2 ordinando alla resistente l'eliminazione del lucchetto apposto al cancello di ingresso del viottolo, in modo tale da rimanere aperto e rendere libero il passaggio, ovvero, a sua scelta, mediante la consegna di copia di chiave del lucchetto del cancello di accesso al viottolo.
Veniva, così, confermata l'ordinanza di accoglimento dello stesso Tribunale, in composizione collegiale, che aveva riformato, in sede di reclamo, l'ordinanza interdittale del Giudice monocratico con cui era stata rigettata l'azione possessoria.
proponeva appello illustrando i motivi Parte_1
di gravame.
Si costituiva l'appellato che eccepiva l'infondatezza delle doglianze e chiedeva il rigetto del gravame.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice riteneva che, dal compendio istruttorio, era emersa la prova che il ricorrente avesse di fatto esercitato la servitù di passaggio sul viottolo largo circa un metro, che si dipartiva dalla strada Via Gen.
Cambria ed al quale si accedeva da un cancello in ferro e, in epoca
3 antecedente il rifacimento della strada pubblica, da un arco, al fine di coltivare il proprio fondo sito in agro del Comune di Barcellona P.G.
c.da IL , in catasto al foglio 8 particella 290.
In particolare, rilevava che il teste aveva Testimone_1
dichiarato di essere stato incaricato da di eseguire i CP_1
lavori agricoli nel suo terreno per arrivare al quale accedeva, col proprio motocoltivatore, dalla Via Cambria, attraverso un cancello che trovava sempre aperto, e percorreva un viottolo senza impedimento fino a raggiungere il terreno del . Pt_1
Nella sentenza impugnata, si precisava, poi, che le dichiarazioni del trovavano riscontro nella deposizione resa dal teste Tes_1
il quale riferiva che sul viottolo in questione Testimone_2
transitavano anche i , antenati del ricorrente, per recarsi nella Per_1
loro proprietà posta dietro, dopo circa quaranta metri.
Anche il teste confermava l'esistenza sulla particella Tes_3
530 di proprietà della resistente di un viottolo largo circa un metro cui si accedeva dalla via Cambria attraverso un cancello e che lo stesso utilizzava detta stradella per raggiungere il proprio terreno, così come altri proprietari di terreni ivi ubicati.
4 Il Tribunale riteneva, così, provato il possesso della pretesa servitù di passaggio.
Col primo motivo di appello, si censura la sentenza impugnata sostenendosi che il Tribunale ha errato nel non aver tenuto conto delle dichiarazioni del testimone che, a specifica domanda aveva Tes_1
precisato di accedere al viottolo dal cancello lato mare posto sulla via
Gen. Cambria e non da quello lato monte, posto sulla stessa via, dalla quale prima si accede alla part. 530 -di proprietà della odierna appellante- e poi al confinante viottolo che consente di arrivare alla proprietà dell'appellato.
Si sostiene, poi, che anche dalle dichiarazioni del teste Pt_1
non si evince da quale dei due cancelli, collocati sulla predetta via, si accedeva per arrivare alla particella 290.
Si conclude, quindi, che non vi era la prova che l'accesso avvenisse proprio dal cancello posto sulla proprietà di
[...]
. Parte_1
Il motivo è fondato.
Posto che tutte le dichiarazioni dei testi fanno riferimento a fatti molto risalenti, avvenuti alcuni decenni prima dell'introduzione del giudizio possessorio, deve osservarsi che il primo Giudice non ha
5 tenuto conto, innanzitutto, della descrizione dei luoghi fornita dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado nella quale si evidenzia che “l'accesso preso in considerazione si diparte dalla via
Gen. Cambria attraverso un cancello in ferro posto su fronte strada al civico 210 ricadente sulla part. 530 in ditta o Parte_1
in alternativa attraverso il cancello in ferro posto sempre su fronte strada al civico 212 ricadente sulla part. 1497 (proprio quella su cui è
situato il viottolo che consente -inequivocabilmente- l'esercizio del preteso possesso della servitù di passaggio).
Ciò detto deve rilevarsi che l'esistenza dei due cancelli è stata indubbiamente dimostrata -anche dalla documentazione fotografica allegata- e che si tratta di due cancelli attigui che entrambi consentono l'accesso al viottolo.
Non è stato, invece, provato che il passaggio sia stato esercitato da (o da suoi incaricati) proprio dal cancello in ferro CP_1
posto al n. civico 210 e, quindi, dalla proprietà della controparte. Anzi,
dalla rinnovata valutazione della attività istruttoria emerge che il
[...]
teste principale indicato da , per come sopra Tes_1 CP_1
riportato, ha fornito delle dichiarazioni opposte, affermando di
6 accedere al viottolo usando, usualmente, il cancello lato mare (quello posto al civico 212).
Tale circostanza è stata precisata e confermata pure dal teste mentre l'altro teste non ha saputo fornire, in Tes_3 Pt_1
proposito, precisazioni.
Ebbene, posto che su detta diversa prospettazione parte appellata ha solo genericamente replicato, limitandosi ad insistere di avere esercitato il passaggio proprio attraverso l'altro cancello -quello posto lato monte, che consente l'ingresso nella proprietà di
[...]
questa Corte ritiene, difformemente da quanto Parte_1
statuito dal primo Giudice (che, nelle sue valutazioni, non ha, in alcun modo, considerato l'apporto significativo fornito dalla c.t.u.) che la prova del possesso così come vantato da non sia stata CP_1
evidentemente raggiunta, risultando, per converso, accertato che, dopo la sistemazione dei luoghi con l'apposizione dei due cancelli, il passaggio da parte del avveniva attraverso il cancello posto al Pt_1
civico 212 che consentiva l'accesso diretto al viottolo che conduceva alla sua proprietà, anziché attraverso l'altro cancello che ne consentiva pure l'accesso ma passando dalla proprietà della parte appellante che,
7 pertanto, legittimamente provvide a chiudere il cancello mediante un lucchetto.
Assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere conseguentemente riformata e l'azione di reintegrazione del possesso proposta da deve essere rigettata. CP_1
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 5
agosto 2022, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di reintegrazione del possesso proposta da . CP_1
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese dei due gradi del giudizio che liquida, per il primo, in complessivi euro 4.835,00, per il secondo in euro 4.996,00, oltre euro
64,50 per spese vive ed oltre IVA e CPA come per legge e spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dell'appellato.
Messina, 30 ottobre 2025.
8 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
9