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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 172/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 172 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Nicola Lucarelli in virtù di procura speciale come in atti, elettivamente presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso;
APPELLANTE
CONTRO
contumace, Controparte_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 2 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, riformare la sentenza n. 1216/2022 del 20.12.2022 resa inter partes dal Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, mai notificata, anche per ciò che
1 concerne la condanna alle spese e per l'effetto rigettare le domande formulate in primo grado dal sig. CP_2
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 marzo 2020 premesso di essere un dipendente Controparte_2
dell' e di aver lavorato in passato alle dipendenze dell'Ente Foreste della Parte_1
Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il personale dell'agenzia è stato iscritto alle casse Parte_1
previdenziali pubbliche CPDEL e INADEL istituite presso l' infine confluito CP_3
nell' CP_4
In precedenza, ha soggiunto lo stesso presso il precedente ente datore di lavoro CP_2
egli era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dall' CP_1
Tale regime previdenziale, in particolare, era regolato da un regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche il quale prevede che prima del compimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale deve essere corrisposto all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante il quale non abbia instaurato altro rapporto lavorativo con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' aveva rivendicato la corresponsione del conto individuale accantonato sulla sua CP_4
posizione previdenziale pari ad euro 31.119,00, nonché del T.F.R in ragione di euro
42.275,00, del pari giacente presso l' stante la cessazione del pregresso rapporto CP_1
di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1216/2022 del 20 dicembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
2 pagamento in suo favore dell'importo di euro 31.119,00, oltre accessori come ivi meglio quantificati.
Ha invece rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando, infine, per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua ha posto a carico della resistente nella misura ivi indicata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo articolato motivo di appello l' contesta la fondatezza della CP_1
sentenza di primo grado laddove ha escluso che permanga un obbligo di iscrizione (o di reiscrizione) dello nella gestione previdenziale gestita dalla stessa e CP_2 CP_1
che, dunque, sia venuto meno per l' l'obbligo contributivo verso la Parte_1
medesima gestione cui il lavoratore era in precedenza iscritto.
La difesa appellante ha infatti esposto, concludendo le argomentazioni a sostegno del primo motivo di gravame, che Da quanto sopra emerge, dunque, molto chiaramente, che tutte le attività svolte dall' costituiscono “attività agricole” nel senso sopra descritto, Pt_1
rientrando nel concetto di multifunzionalità che oggi permea l'attività dell'imprenditore agricolo, essendo tutte tese alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, così come previsto e richiesto dall'art. 2135 c.c. Emerge, dunque, con evidenza, come il regime dell' debba trovare applicazione al rapporto di lavoro instaurato tra CP_1
l e il sig. (cfr. pag. 10 dell'atto di appello). Parte_1 CP_2
2. Con il secondo motivo di appello la ha escluso che nel caso di specie operi la CP_1
previsione contenuta nell'art. 6 comma 2 del regolamento succitato, invocata dall'appellato onde legittimare il suo diritto all'ottenimento del conto individuale.
Tale disposizione prevede infatti che:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: omissis c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
3 Nel caso di specie la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato già in essere presso l'Ente Foreste della Sardegna con l' Parte_1
a prescindere dal differente inquadramento previdenziale, circostanza questa non dirimente per le finalità in discorso, esclude ex se la maturazione del credito rivendicato da
[...]
posto che nella specie viene a mancare, ad avviso dell'appellante, proprio il CP_2
presupposto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro nei termini poc'anzi richiesti dalla disposizione in esame.
Difettano, quindi, i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dal regolamento vigente presso la appellante per la maturazione del diritto alla percezione delle somme CP_1
accantonate a titolo di conto individuale.
In particolare la difesa appellante ha testualmente chiarito che Nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è cessato, a prescindere dal diverso inquadramento previdenziale del datore di lavoro. Non risulta, pertanto, integrata la fattispecie che legittima il versamento del conto individuale facente capo all'appellato. (cfr. pag. 21 dell'atto di appello).
Ha pertanto rassegnato le sovrascritte conclusioni.
3. La parte appellata, benchè ritualmente citata per la udienza del 2 luglio 2025, non si è costituita sicchè deve esserne dichiarata la contumacia.
4. Nelle more del giudizio la difesa appellante, segnatamente con le note depositate l'11 febbraio 2025, ritualmente notificate alla controparte, e successivamente il 23 maggio 2025 ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso in appello, stante l'esito sfavorevole alle tesi sostenute dalla di alcuni recenti giudizi celebrati dinanzi alla Corte di CP_1
Cassazione, ed ha pertanto chiesto dichiararsi estinto il processo.
5. Ritiene il Collegio che alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di Controparte_2
5.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale che si riporta come segue:
4 Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n.
18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui […….] non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass.
n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
5 Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo
(v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n.
10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese
6 processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello lo come visto, non risulta costituito in giudizio talchè nulla deve disporre questa Corte CP_2
in ordine al regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
6. Infine la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015
e Cass. n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello attesa la contumacia dell'appellato Controparte_2
Così deciso in Cagliari il 4 luglio 2025.
L'Estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 172 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dall'avvocato Nicola Lucarelli in virtù di procura speciale come in atti, elettivamente presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso;
APPELLANTE
CONTRO
contumace, Controparte_2
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 2 luglio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, riformare la sentenza n. 1216/2022 del 20.12.2022 resa inter partes dal Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, mai notificata, anche per ciò che
1 concerne la condanna alle spese e per l'effetto rigettare le domande formulate in primo grado dal sig. CP_2
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 marzo 2020 premesso di essere un dipendente Controparte_2
dell' e di aver lavorato in passato alle dipendenze dell'Ente Foreste della Parte_1
Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il personale dell'agenzia è stato iscritto alle casse Parte_1
previdenziali pubbliche CPDEL e INADEL istituite presso l' infine confluito CP_3
nell' CP_4
In precedenza, ha soggiunto lo stesso presso il precedente ente datore di lavoro CP_2
egli era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dall' CP_1
Tale regime previdenziale, in particolare, era regolato da un regolamento approvato con decreto interministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche il quale prevede che prima del compimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale deve essere corrisposto all'iscritto trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante il quale non abbia instaurato altro rapporto lavorativo con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' aveva rivendicato la corresponsione del conto individuale accantonato sulla sua CP_4
posizione previdenziale pari ad euro 31.119,00, nonché del T.F.R in ragione di euro
42.275,00, del pari giacente presso l' stante la cessazione del pregresso rapporto CP_1
di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1216/2022 del 20 dicembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
2 pagamento in suo favore dell'importo di euro 31.119,00, oltre accessori come ivi meglio quantificati.
Ha invece rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando, infine, per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua ha posto a carico della resistente nella misura ivi indicata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo articolato motivo di appello l' contesta la fondatezza della CP_1
sentenza di primo grado laddove ha escluso che permanga un obbligo di iscrizione (o di reiscrizione) dello nella gestione previdenziale gestita dalla stessa e CP_2 CP_1
che, dunque, sia venuto meno per l' l'obbligo contributivo verso la Parte_1
medesima gestione cui il lavoratore era in precedenza iscritto.
La difesa appellante ha infatti esposto, concludendo le argomentazioni a sostegno del primo motivo di gravame, che Da quanto sopra emerge, dunque, molto chiaramente, che tutte le attività svolte dall' costituiscono “attività agricole” nel senso sopra descritto, Pt_1
rientrando nel concetto di multifunzionalità che oggi permea l'attività dell'imprenditore agricolo, essendo tutte tese alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, così come previsto e richiesto dall'art. 2135 c.c. Emerge, dunque, con evidenza, come il regime dell' debba trovare applicazione al rapporto di lavoro instaurato tra CP_1
l e il sig. (cfr. pag. 10 dell'atto di appello). Parte_1 CP_2
2. Con il secondo motivo di appello la ha escluso che nel caso di specie operi la CP_1
previsione contenuta nell'art. 6 comma 2 del regolamento succitato, invocata dall'appellato onde legittimare il suo diritto all'ottenimento del conto individuale.
Tale disposizione prevede infatti che:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: omissis c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
3 Nel caso di specie la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato già in essere presso l'Ente Foreste della Sardegna con l' Parte_1
a prescindere dal differente inquadramento previdenziale, circostanza questa non dirimente per le finalità in discorso, esclude ex se la maturazione del credito rivendicato da
[...]
posto che nella specie viene a mancare, ad avviso dell'appellante, proprio il CP_2
presupposto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro nei termini poc'anzi richiesti dalla disposizione in esame.
Difettano, quindi, i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dal regolamento vigente presso la appellante per la maturazione del diritto alla percezione delle somme CP_1
accantonate a titolo di conto individuale.
In particolare la difesa appellante ha testualmente chiarito che Nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è cessato, a prescindere dal diverso inquadramento previdenziale del datore di lavoro. Non risulta, pertanto, integrata la fattispecie che legittima il versamento del conto individuale facente capo all'appellato. (cfr. pag. 21 dell'atto di appello).
Ha pertanto rassegnato le sovrascritte conclusioni.
3. La parte appellata, benchè ritualmente citata per la udienza del 2 luglio 2025, non si è costituita sicchè deve esserne dichiarata la contumacia.
4. Nelle more del giudizio la difesa appellante, segnatamente con le note depositate l'11 febbraio 2025, ritualmente notificate alla controparte, e successivamente il 23 maggio 2025 ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso in appello, stante l'esito sfavorevole alle tesi sostenute dalla di alcuni recenti giudizi celebrati dinanzi alla Corte di CP_1
Cassazione, ed ha pertanto chiesto dichiararsi estinto il processo.
5. Ritiene il Collegio che alla luce della volontà da ultimo rappresentata dalla parte appellante e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di Controparte_2
5.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
Scarpa), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale che si riporta come segue:
4 Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n.
18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui […….] non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass.
n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
5 Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo
(v. Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n.
10978/1996, Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese
6 processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, tale questione è superata posto che in sede di appello lo come visto, non risulta costituito in giudizio talchè nulla deve disporre questa Corte CP_2
in ordine al regime di regolazione delle spese di lite per questo grado di giudizio.
6. Infine la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560/2015
e Cass. n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello attesa la contumacia dell'appellato Controparte_2
Così deciso in Cagliari il 4 luglio 2025.
L'Estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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