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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale ConSIliere;
dott. Rosanna De Rosa ConSIliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2205/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
117/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 21/01/2020, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Pignatiello (c.f. C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Candela
[...] CodiceFiscale_4
(c.f. ) e dall'avv. Enza Candela (c.f. ); C.F._5 CodiceFiscale_6
APPELLATE- APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 18.11.2024 e dalle appellate in data 8.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 6.10.2010 citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Nola le germane e al fine di sentire: 1) condannare le predette al CP_1 Controparte_2
ripristino, a propria cura e spese dello status quo ante ed in particolare, al ripristino del tracciato originario della servitù di passaggio descritta in premessa dell'atto condannando Controparte_1
al ripristino del tracciato originario della servitù di passaggio a carico del fondo sito in NO
(NA) alla via Campo, al NCEU al foglio 1, p.lla 1125, di proprietà della convenuta, da esercitarsi su una striscia di terreno della larghezza di mt.3 dal confine del proprio fabbricato ( p.lla 1125) fino ad accedere a gomito nella proprietà di ( fl.1, p.lla 2080) come statuita Controparte_2 nell'atto di divisione a minister notaio del 22.06.1986 rep.53922, se del caso condannando ER
e all'abbattimento della parte di fabbricato che insiste Controparte_1 Controparte_2 sulla striscia di terreno su cui l'attore esercitava la servitù nonché a rimuovere il marciapiede e
l'aiuola ripristinando lo stato dei luoghi;
2)condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti, quantificabili in euro 10.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche da determinarsi ai sensi dell'art.1226 oltre interessi e svalutazione monetaria, con vittoria di spese ed attribuzione ex art.93 c.p.c ;
A sostegno della domanda l'attore deduceva:
- di essere proprietario del compendio immobiliare sito in NO (NA) via Campo, composto da un appartamento al piano terra (in catasto al fl.1, p.lla 1125, sub.2) e zona di terreno (in catasto fl.1,
p.lla 1576) giusta atto di divisione per notar del 20.6.1988 Rep.53922, con il quale i germani ER
, e avevano provveduto alla divisione e Parte_1 Per_2 CP_2 CP_1 Per_3
cessione del fabbricato e dei terreni in NO via Campo, pervenuti loro dalla successione dei genitori;
- che con l'atto pubblico di divisione le parti, tra l'altro, al fine di consentire l'accesso al terreno e al fabbricato di proprietà di avevano costituto una servitù di passaggio a carico del Parte_1 fondo delle convenute ed in favore dell'attore stabilendo che: ”per accedere a piedi e con mezzi alle quote di relativamente al terreno ed al fabbricato, ed alla quota di , Pt_1 CP_3
relativamente al fabbricato e zone di terreno, nonché ai lastrici solari di essa e costruzioni a CP_1 sorgervi, la costituita sottopone a servitù di passaggio una striscia larga metri tre Controparte_1
del suo fondo, ivi confinante con via Campo, fabbricato in oggetto, restante fondo, beni La Per_4
striscia asservita da servitù è delimitata ad est dal fabbricato di e , a nord con Pt_1 CP_2
via Campo, ad ovest con restante fondo e così a sud, precisando che si assesta a metri tre dal confine di fabbricato e ciò per potere accedere, a gomito, nella zonetta di terreno di p.lla 2080. CP_2
Per accedere poi alla zona di terreno di ( p.lla 1576/a) la servitù di passaggio prosegue verso Pt_1
sud e va esercitata sulla zona di terreno di ( p.lla 2080) accosto al confine con CP_2 su una striscia larga metri due e centimetri cinquanta. Si precisa che la servitù di Controparte_1
passaggio, in un primo tratto, si svolge sul fondo di indi con svolta a gomito, si svolge sul CP_1
fondo di . La servitù di passaggio per il fondo di è soltanto passiva;
per il CP_2 CP_1
fondo di attiva e passiva, per il fondo di è sempre attiva”; CP_2 Pt_1
- che le germane e nell'eseguire lavori di ampliamento dei CP_1 Controparte_2
rispettivi immobili in NO via Campo, avevano invaso la striscia di terreno della larghezza di mt.3 della p.lla 1707 di proprietà di costruendo un immobile, creando un marciapiede ed CP_1 ampliando un'aiuola che impedisce l'esercizio della servitù di passaggio costituita sul fondo e sul fabbricato in favore del fondo di proprietà di Parte_1
- che in data 31.8.2015 aveva inviato all'attore una missiva nella quale dichiarava Controparte_1
di avere provveduto, unilateralmente e senza il preventivo consenso/autorizzazione del proprietario del fondo dominante allo spostamento della servitù di passaggio costituita con l'atto di divisione per notar del 22.6.1986 in luogo diverso da quello originario, pretendendo l'adesione a tale ER
spostamento;
- che la condotta della convenuta era palesemente illegittima, non essendo configurabili i presupposti per il trasferimento della servitù ex art.1068 secondo comma c.c, in quanto il manufatto realizzato dalla sul tracciato della servitù non costituiva un miglioramento del fondo servente ma era CP_1
piuttosto una nuova opera che non poteva essere assentita dal comune di NO.
Alla luce di quanto esposto, rassegnava le conclusioni sopra indicate.
Si costituivano ed contestando la fondatezza della domanda e CP_2 Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Rilevavano in via preliminare che la servitù di cui all'atto di divisione per notar del 22.6.1986 ER
non era mai stata costituita né esercitata, come evincibile dallo stato dei luoghi, in particolare sia dall'originario ingresso carrabile- con relativo cancello - sia dall'ingresso pedonale. Affermavano che tale diritto di servitù convenzionalmente stabilito in favore dell'attore era oramai estinto ex artt.1073 e 1074 c.c. Spiegavano domanda riconvenzionale chiedendo:- darsi atto che esse convenute offrivano il trasferimento della servitù di passaggio, meglio descritta in atti, ex art.1068 c.c.; - condannarsi il convenuto a rimuovere le opere realizzate sul fondo comune, come analiticamente descritte;
- dichiararsi l'esatta estensione dei lotti di proprietà delle parti in causa compresa l'area destinata al passaggio, disponendo un adeguamento dei confini di fatto alla realtà giuridica contenuta nei rispettivi titoli di proprietà con condanna, in caso di un accertamento di uno sconfinamento, alla restituzione e/o al rilascio delle porzioni di terreno poste lungo il confine.
All'esito dell'istruttoria (sostanziatasi nell'espletamento di una consulenza tecnica e nell'assunzione degli interrogatori formali delle parti) il Tribunale di Nola, con sentenza n. 117, pubblicata il 21.01.2020, così provvedeva: rigetta le domande dell'attore e quelle riconvenzionali delle convenute;
compensa le spese.
Il giudizio di appello. ha interposto appello affidato ad un unico articolato motivo, con il quale ha Parte_1
lamentato la violazione ed erronea applicazione degli artt.1058, 1063, 1072 e 1079 cod.civ.
Ha rappresentato la contraddittorietà della sentenza laddove, sebbene in premessa fossero state ritenute infondate le eccezioni sollevate dalle convenute, era stata poi respinta la domanda di volta al ripristino della servitù di passaggio. In particolare ha lamentato l'errata Parte_1
valutazione delle emergenze istruttorie: invero proprio sulla scorta del raffronto tra le risultanze della c.t.u. e l'atto notarile di divisione del 22 giugno 1986, nonchè dall'accertamento dell'intervenuta traslazione dell'originario tracciato della servitù determinato dalla nuova opera realizzata da CP_1
il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di ripristino della servitù come
[...] stabilita nell'atto pubblico. Ha ribadito che l'illegittimità della condotta delle appellate era confermata dalla missiva del 31.8.2015, con la quale le germane avevano provveduto unilateralmente CP_1
e senza preventivo consenso allo spostamento della servitù di passaggio.
L'appellante ha riproposto le argomentazioni addotte a sostegno della domanda formulata in primo grado, precisando di non avere mai accettato né prestato consenso allo spostamento della servitù; ha chiesto il ripristino dello status quo ante e dell'originario tracciato della servitù di passaggio come da atto pubblico per notar del 22.6.1986. Alla luce di quanto esposto ha ER Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni: a) se del caso ammettere la prova testimoniale articolata nelle memorie ex art.183 comma VI n.2 c.p.c.; b) condannare e al CP_1 Controparte_2
ripristino, a propria cura e spese dello status quo ante ed in particolare, al ripristino del tracciato originario della servitù di passaggio descritta in premessa dell'atto condannando Controparte_1
al ripristino del tracciato originario della servitù di passaggio a carico del fondo sito in NO
(NA) alla via campo, al NCEU al foglio 1, p.lla 1125, di proprietà della convenuta, da esercitarsi su una striscia di terreno della larghezza di mt.3 dal confine del proprio fabbricato ( p.lla 1125) fino ad accedere a gomito nella proprietà di ( fl.1, p.lla 2080) come statuita Controparte_2 nell'atto di divisione a minister notaio del 22.06.1986 rep.53922, se del caso condannando ER
e all'abbattimento della parte di fabbricato che insiste Controparte_1 Controparte_2 sulla striscia di terreno su cui l'attore esercitava la servitù nonché a rimuovere il marciapiede e
l'aiuola ripristinando lo stato dei luoghi;
c)condannare le appellate al risarcimento dei danni subiti, quantificabili in euro 10.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche da determinarsi ai sensi dell'art.1226 oltre interessi e svalutazione monetaria, con vittoria di spese ed attribuzione ex art.93 c.p.c.;d) rigettare le domande riconvenzionali. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituite e CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame. Hanno proposto appello incidentale condizionato, con riferimento alla statuizione con cui il tribunale aveva respinto la domanda riconvenzionale da loro proposta, finalizzata allo spostamento della servitù ex art.1068 c.c. Hanno ribadito la sussistenza delle condizioni per il trasferimento della servitù ex art.1068 c.c., posto a tutela dei contrapposti interessi del fondo dominante e di quello servente. Hanno dedotto in particolare che la sede stradale offerta con missiva 31.8.2015 (e riproposta in primo grado) aveva soddisfatto le condizioni di cui all'art.1068
c.c. e che lo spostamento si era reso necessario per realizzare le opere edili autorizzate con concessione edilizia n.62/89 ai fini di una SInificativa valorizzazione della proprietà di CP_1
(opere edili la cui legittimità era stata accertata anche dalla consulenza tecnica di ufficio). CP_1
Le appellate hanno proposto altresì appello incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale disattesa in primo grado, finalizzata alla rimozione delle opere realizzate dal germano Parte_1
su suolo comune. In particolare avevano lamentato la realizzazione di infissi all'ingresso
[...]
ed alle finestre del fabbricato dell'attore che “aprono sulla proprietà esclusiva di;
Controparte_1
la creazione di una servitù di scolo delle acque provenienti dal fondo attoreo - retrostante il nuovo fabbricato - con allaccio al condotto fognario di proprietà il posizionamento dei Controparte_1 cavi elettrici lungo e sotto la “nuova strada” di esclusiva proprietà della CP_1
Nel riproporre le istanze istruttorie e le deduzioni formulate nel giudizio di primo grado hanno così concluso: a) dichiarare inammissibile ed infondato l'appello, in particolare per intervenuta estinzione dell'originario diritto reale di servitù ex art.1073 e 1074 cc;
b) in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: dare atto che le appellate ciascuno per i propri diritti di proprietà hanno offerto il trasferimento della servitù di passaggio sulla strada che parte da via
Campo in NO, delineata nell'atto per notar del 22.6.1986, ben visibile nella planimetria ER
allegata e tratteggiata “in colore giallo” in altro luogo, identificato nella planimetria allegata con il “colore rosa” per raggiungere il fondo di mq.286, di proprietà del SIn. , Parte_1
riportato in catasto al fl.1707, ( ex 1289/b), il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica dell'ing. ; conseguentemente accertare e dichiarare ex art. 1068 c.c. il trasferimento della Per_5 predetta servitù nei modi di cui sopra, sia a favore del fondo di proprietà del SI. Parte_1
(riportato nel predetto atto del 22.06.1986, giusta tipo di frazionamento n. 2264 del 1985, foglio 1,
p.lla 1576 sub. a) sia per quanto necessario a favore del fondo, particella 2080, di mq. 210, di proprietà della SI.ra , avendo, tra l'altro, questa ultima già accettato, il Controparte_2
suddetto trasferimento per aver conferito il tratto di terreno di sua esclusiva proprietà per la realizzazione della nuova strada, il tutto con ogni pronuncia conseguenziale;
- dare atto che la nuova servitù di passaggio, come meglio innanzi precisata è solo attiva per il fondo del SI. Parte_1 ed è attiva e passiva per il fondo della SI.ra il tutto con ogni
[...] Controparte_2
altra pronuncia di legge;
c) in accoglimento dell'appello incidentale, per tutto quanto dedotto in premessa, condannare il SI. alla rimozione degli infissi all'ingresso ed alle Parte_1 finestre del suo fabbricato ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa rimozione dell'illegittimo allaccio del canale di scolo che raccoglie le acque provenienti dal fondo retrostante di esso SI.
collegato a quello posto al di sotto della nuova strada di proprietà esclusiva Parte_1 della SI.ra oltre alla rimozione del cavo elettrico lungo la nuova strada nella Controparte_1 proprietà esclusiva della SI.ra , il tutto come meglio descritto nella relazione Controparte_1 dell'ing. ;con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore costituito per espressa CP_4
dichiarazione di averne fatto anticipo.
Con decreto presidenziale del 24.10.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 19.11.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello proposto da Parte_1
è fondato e va accolto per quanto di ragione.
[...]
Preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti nel presente grado di giudizio. Le richieste di prova testimoniale articolate nei rispettivi atti introduttivi vanno respinte, in quanto vertenti su circostanze di carattere tecnico, già riscontrate nella consulenza tecnica espletata, o da provare in via documentale.
I motivi di gravame formulati dall'appellante hanno tutti ad oggetto l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze processuali, che non sarebbero state esaminate in coerenza con l'atto di divisione per notar del 22 giugno 1986. Sono dunque finalizzati all'accoglimento della ER
domanda di ripristino dell'originario tracciato della servitù di passaggio convenzionalmente disposta con il citato atto, con il quale i germani , e Parte_1 Per_2 CP_2 CP_1 Per_3
avevano provveduto alla divisione e cessione del fabbricato e dei terreni in NO via Campo pervenuti loro dalla successione dei genitori.
Ai fini dell'inquadramento della vicenda, occorre premettere, per quanto rileva in questa sede, che con l'atto di divisione del 22.6.1986 le parti avevano stabilito che: per accedere a piedi e con mezzi alle quote di relativamente al terreno ed al fabbricato, ed alla quota di , Pt_1 CP_3
relativamente al fabbricato e zone di terreno, nonché ai lastrici solari di essa e costruzioni CP_1
Par a sorgervi, la costituita sottopone a servitù di passaggio una striscia larga metri CP_1
tre del suo fondo, ivi confinante con via Campo, fabbricato in oggetto, restante fondo, beni La Per_4
striscia asservita da servitù è delimitata ad est dal fabbricato di e , a nord Pt_1 CP_2
con via Campo, ad ovest con restante fondo e così a sud, precisando che si assesta a metri tre dal confine di fabbricato e ciò per potere accedere, a gomito, nella zonetta di terreno di CP_2
p.lla 2080.Per accedere poi alla zona di terreno di ( p.lla 1576/a)la servitù di passaggio Pt_1
prosegue verso sud e va esercitata sulla zona di terreno di ( p.lla 2080) accosto al CP_2 confine con su una striscia larga metri due e centimetri cinquanta. Si precisa che Controparte_1
la servitù di passaggio, in un primo tratto, si svolge sul fondo di assunta, indi con svolta a gomitò, si svolge sul fondo di . La servitù di passaggio per il fondo di è soltanto passiva;
CP_2 CP_1 per il fondo di attiva e passiva, per il fondo di è sempre attiva”. La servitù CP_2 Pt_1
di passaggio per cui è causa era stata costituita a favore sia del terreno (p.lla 1576) che della quota di fabbricato (p.lla 1125 sub 2) di proprietà di così come espressamente indicato Parte_1 nell'atto di divisione del 1986 ( cfr.punto VII dell'atto).
Risulta provato che dopo il 1986 vi è stata una modifica dello stato dei luoghi: Controparte_1 nell'esecuzione di lavori di ampliamento dell'immobile di sua proprietà in NO alla via Campo,
8/a, giusto P. di C. n°155/2012 rilasciato dal Comune di NO il 07/01/2013, ha realizzato ex novo un immobile con due balconi che si affacciano sulla striscia di terreno, un corpo di scala, un marciapiede ed un'aiuola.
La realizzazione di tali opere risulta dalla consulenza tecnica redatta dall'arch. , le cui Persona_6
conclusioni appaiono coerenti, immuni da vizi logici e giuridici, oltre che esaustive, avendo il consulente dato puntuale risposta alle osservazioni dei tecnici di parte. Dall'elaborato peritale è emerso inoltre, con riferimento alla servitù di passaggio a servizio del fondo dell'attore (p.lla 1576) che la realizzazione del manufatto di proprietà della SI.ra pur determinando un Controparte_1
modesto allungamento del percorso con cui si raggiunge il fondo dominante, consente comunque il raggiungimento dello stesso “poiché l'attuale accesso al fondo avviene mediante una strada asfaltata larga circa mt. 4,00 di agevole percorrenza”.
Diversamente, in relazione alla servitù di passaggio costituita per accedere all'appartamento di
(p.lla 1125 sub 2) il ctu ha accertato che attualmente, in luogo del varco carraio Parte_1
largo mt.3,00 definito nell'atto di divisione del 1986, è presente un varco pedonale di circa mt. 1,20 che consente un passaggio pedonale di larghezza pari a mt. 1,60; nella zona antistante tale passaggio pedonale, all'altezza dell'accesso alla parte di fabbricato di proprietà dell'attore, è presente un'aiuola larga circa mt. 6,60 oltre la quale si trova una zona pavimentata destinata al passaggio degli automezzi. Detta aiuola di fatto impedisce al SI. di potersi avvicinare all'ingresso Pt_1
della propria abitazione con mezzi meccanici.,
Alla luce di tali circostanze di fatto, evincibili dalla documentazione anche fotografica e planimetrica allegata, osserva la Corte che la servitù di passaggio è sempre stata esercitata sul tracciato originario costituito con l'atto di divisione del 1986 ed ha continuato ad essere esercitata anche dopo gli interventi edilizi eseguiti dalle appellate, sul tracciato leggermente deviato, sull'accordo delle parti.
E' indubbio che l'appellata con la realizzazione delle opere sopra descritte ha Controparte_1
modificato SInificativamente - ed in senso peggiorativo per il titolare del fondo dominante - il tracciato della servitù di passaggio convenzionalmente costituita nell'atto del 22.6.1986, al fine di consentire il raggiungimento del suo fabbricato, di cui alla p.lla 1125 sub 2. E' infatti provato che attualmente non è possibile raggiungere con mezzi meccanici l'immobile di proprietà attorea;
e ciò comporta un oggettivo pregiudizio per l'istante, al quale è precluso l'esercizio di un diritto da lui pacificamente e continuativamente esercitato. Anche le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado confermano l'assunto attoreo. In sede di interrogatorio formale l'attore ha dichiarato che nel corso degli anni, in seguito alla realizzazione di due balconi da parte della sorella , e CP_2 poi di un corpo scala il percorso della servitù era stato “bonariamente” spostato di un metro e mezzo e che, dopo l'edificazione del nuovo immobile non può più passare (… Con la realizzazione del nuovo fabbricato nel 2013-2014 non posso più passare. Nemmeno in quell'occasione mi hanno detto nulla.
Attualmente mi adeguo al percorso che le parti mi vogliono imporre … v.ud.
9.5.2017 innanzi al tribunale di Nola ).
Dunque, con riferimento alla servitù costituita in favore del fabbricato di proprietà di Parte_1
(p.lla 1125 sub.2), le valutazioni del tribunale sulla sussistenza di un “pregiudizio ben
[...] modesto” in danno dell'appellante, in conseguenza delle opere realizzate da non Controparte_1
possono essere condivise.
L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va disposta la condanna delle appellate al ripristino del tracciato originario della servitù di passaggio di mt. 3 di larghezza in favore dell'immobile di proprietà di (p.lla 1125, sub.2) attraverso la rimozione delle Parte_1
opere ivi realizzate (aiuola e marciapiede).
L'appello incidentale condizionato delle appellate non merita accoglimento.
Detto gravame è condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale;
a tal fine non è sufficiente la riproposizione della domanda a norma dell'art. 346 c.p.c., in quanto tale richiesta non tende alla conferma della sentenza impugnata, ma ne presuppone la riforma (Cass.n.19145/2004). Con il gravame le appellate hanno chiesto lo spostamento della servitù ai sensi dell'art.1068 , secondo comma cod.civ., segnatamente di dare atto della loro offerta del trasferimento della servitù di passaggio sulla strada che parte da via Campo in NO, delineata nell'atto per notar del ER
22.6.1986, ben visibile nella planimetria allegata e tratteggiata “in colore giallo” in altro luogo, identificato nella planimetria allegata con il “colore rosa” per raggiungere il fondo di mq.286, di proprietà del SIn. , riportato in catasto al fl.1707, ( ex 1289/b), il tutto come Parte_1 meglio descritto nella relazione tecnica dell'ing. ; conseguentemente accertare e dichiarare Per_5
ex art. 1068 c.c. il trasferimento della predetta servitù nei modi di cui sopra, sia a favore del fondo di proprietà del SI. (riportato nel predetto atto del 22.06.1986, giusta tipo di Parte_1
frazionamento n. 2264 del 1985, foglio 1, p.lla 1576 sub. a)sia per quanto necessario a favore del fondo,p.lla 2080 di proprietà della SInora avendo quest'ultima già Controparte_2
accettato il suddetto trasferimento, per avere conferito il tratto di terreno di sua esclusiva proprietà per la realizzazione della nuova strada.
L'art. 1068 comma 2 c.c. consente il trasferimento della servitù in luogo diverso, ma egualmente comodo per il proprietario del fondo dominante, nell'ipotesi di maggiore onerosità dell'attuale esercizio della servitù rispetto a quello originario o in quella di impedimento all'esecuzione di lavori, riparazioni o miglioramenti. ( Cass.n.6578/1994; Cass.n.2841/1997).
Il trasferimento del tracciato della servitù è condizionato alla ricorrenza di due presupposti:
1. la sopravvenuta maggiore gravosità dell'esercizio della servitù nel luogo originario;
2. che tale localizzazione sia d'impedimento all'esecuzione di lavori, riparazioni o miglioramenti sul fondo servente e comunque a condizione che al proprietario del fondo dominante sia offerto un diverso luogo di esercizio del diritto egualmente comodo. Dunque l'art. 1068 cc, dopo aver in via generale previsto che il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente, prevede, in deroga, la possibilità per il suddetto proprietario di “offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio della servitù” senza che questi possa ricusarlo. Parimenti l'autorità giudiziaria può disporre il trasferimento della servitù su altro fondo egualmente di proprietà del titolare di quello originariamente servente, sempre che l'esercizio della servitù riesca egualmente agevole per il proprietario del fondo dominante.
Applicando tali principi al caso in esame, accertato dunque, il tracciato della servitù gravante sugli immobili di proprietà di e in conformità del passaggio individuato CP_1 Controparte_2
nella planimetria allegata con il “colore rosa” come descritto nella relazione tecnica dall'ing.G.Scala, occorre verificare se il tracciato alternativo sia egualmente comodo per il proprietario del fondo dominante E tale verifica porta ad escludere che la servitù possa essere trasferita Parte_1 nel diverso luogo individuato dalle germane che non offre uguale comodità al proprietario CP_1
del fondo dominante. Ed invero ai fini della legittima operatività della deroga di cui all'art.1068, comma secondo c.c., le appellate avrebbero dovuto comunque consentire al germano il Pt_1
raggiungimento anche con mezzi meccanici del fabbricato di sua proprietà (p.lla 1125 sub.2), spostando il tracciato della servitù sull'area attualmente occupata dal piazzale e dall'aiuola. Ciò non
è avvenuto: l'insussistenza di tale imprescindibile presupposto, venendo a mancare l'eguale comodità del tracciato alternativo rispetto a quello originario, determina il rigetto della domanda ex art. 1068
c.c. avanzata dalle appellate con il gravame incidentale. Va inoltre tenuto conto dell'opposizione sempre manifestata allo spostamento della servitù, comunicato con missiva del 31.8.2015, da parte di riscontrata dal suo legale in data 3.9.2015. Parte_1
Va parimenti respinto l'appello incidentale avente ad oggetto le opere realizzate dall'appellante. In merito giova richiamare le conclusioni del c.t.u. laddove, con riferimento agli infissi posti all'ingresso ed alle finestre del fabbricato attoreo, il tecnico ha affermato, sulla scorta di un elaborato planimetrico di subalternazione del 06/11/1985 che l'area, attribuita al subalterno 2, è di proprietà esclusiva dell'attore (e non di natura condominiale come affermato da controparte). In ogni Parte_1
caso, anche aderendo alla prospettazione secondo la quale si tratterebbe di un'area di proprietà comune, il mantenimento di tali opere rientrerebbe nell'esercizio delle facoltà di godimento di cui all'art.1102 c.c., come correttamente rilevato in sentenza.
Quanto all'asserito allacciamento abusivo alla condotta di scarico e ai cavi elettrici, la doglianza è resistita dalle argomentazioni di cui alla perizia di parte dell'ing. llegata dall'attore, dalla quale Per_7 si rileva “che la striscia di suolo quale servitù di passaggio di cui all'atto del 1986, è sempre stata dotata di sottoservizi, quali cavidotti e tubazioni fognarie a servizio di tutte le unità ed aree scoperte presenti nel fabbricato, ivi compreso quelle dell'attore, come dimostra la fotografia n.5 in cui sono evidenti nella servitù tre pozzetti, di cui due relativi alla fognatura e uno relativo ai cavi elettrici.
Durante l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le due reti furono interrotte e le stesse convenute e le collegarono ai nuovi tracciati” (cfr. Osservazioni del Controparte_1 CP_2
21.4.2016). Dalle argomentazioni riportate discende il rigetto del gravame incidentale.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da va accolta la domanda di Parte_1
condanna delle appellate al ripristino del tracciato originario della servitù di passaggio a carico del fondo sito in NO (NA) alla via Campo, al NCEU al foglio 1, p.lla 1125, di proprietà della convenuta da esercitarsi su una striscia di terreno della larghezza di mt.3, Controparte_1 esclusivamente in favore della quota di fabbricato di proprietà di (p.lla 1125, Parte_1
sub.2), attraverso la rimozione delle opere ivi realizzate (aiuola e marciapiede).
In questi termini va dunque riformata la sentenza n.117/2020 del tribunale di Nola. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado, la Corte deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr Cass.n.5890/2022;
Cass.n.3877/2021). Pertanto va applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'esito complessivo del giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto della natura Parte_1
e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri di cui al d.m. n.
55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo grado, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (cfr. Cass. n. 28325/2022). Con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio - per la fase istruttoria e per quella decisionale - ci si discosta lievemente dai parametri medi, concretamente rapportati all'effettiva attività processuale espletata. Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Nicola Pignatiello, dichiaratosi antistatario.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello incidentale, consegue l'obbligo delle appellanti CP_1
e di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
[...] Controparte_2 pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
Vanno altresì poste definitivamente a carico delle appellanti incidentali soccombenti le spese per la consulenza tecnica, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_2
n.117/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 21/01/2020, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello;
b) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e Controparte_1 Controparte_2
al ripristino del tracciato originario della servitù di passaggio, a carico del fondo sito in
[...]
NO (NA) alla via Campo, al NCEU al foglio 1, p.lla 1125, di proprietà dell'appellata CP_1
da esercitarsi su una striscia di terreno della larghezza di mt.3 in favore della quota di
[...]
fabbricato di proprietà di (p.lla 1125, sub.2), attraverso la rimozione delle opere Parte_1 ivi realizzate, aiuola e marciapiede, come descritte nella consulenza tecnica di ufficio del 3.11.2017 redatta dall'arch. (proc.R.G. 6022/2015 del tribunale di Nola); Persona_6
Par b) rigetta l'appello incidentale condizionato e l'appello incidentale proposti da e CP_1
; Controparte_2
c) condanna in solido e al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2
doppio grado, che liquida come segue:
- quanto al giudizio di primo grado, in favore di in € 237,00 per esborsi, € Parte_1
3.386,00 per compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Pignatiello;
- quanto al presente grado, in favore di in €.355,50 per esborsi, € 3.931,00 per Parte_1
compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Pignatiello;
- pone definitivamente a carico di e le spese per la Controparte_1 Controparte_2
consulenza tecnica, come liquidate in primo grado.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico delle appellanti incidentali e , dell'ulteriore importo a Controparte_1 Controparte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il conSIliere estensore
Rosanna De Rosa