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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 897/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
CEFALO CE, LA
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5584/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ato Me 2 S.p.a. "in Liquidazione" - 02683040832
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011215035000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011215035000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011215035000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011215035000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011215035000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110021175401000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110021175401000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110032318316000 Nominativo_1 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120030796331000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130007794477000 Nominativo_1 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con atto notificato a ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione, - Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, - Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina e Agenzia delle Entrate – SS avverso intimazione di pagamento n. 295 2025 90112150 35/000, notificata in data 23.05.2025, di importo pari a euro 113.710,15 limitatamente alle seguenti cartelle:
- cartella di pagamento n. 29520110021175401000 emessa dall'ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione, relativa a tassa smaltimento rifiuti e tributo speciale, notificata il 29/09/2011, dell'importo di euro 131,60;
- cartella di pagamento n. 29520110032318316000, emessa dall'Agenzia delle Entrate, direzione Prov.le di
Messina – uff. controlli, relativa a IVA IRAP e IRPEF con interessi e sanzioni annesse, relativi all'anno 2005, notificata il 09/12/2011, dell'importo di euro 20.539,14;
- cartella di pagamento n. 29520120030796331000, emessa dalla Camera di Commercio di Messina, relativo a diritti annuali anno 2009, notificata il 07/11/2012, di euro 531,77;
- cartella di pagamento n. 29520130007794477000, emessa dall'Agenzia delle Entrate, direzione Prov.le di
Messina – uff. controlli, relativa a IVA IRAP e IRPEF con interessi e sanzioni annesse, relativi all'anno 2006, notificata il 14/07/2013, dell'importo di euro 82.244,24;
Parte ricorrente ne chiede l'annullamento in base ai segg. motivi:
mancata notifica degli atti prodromici ed eccezione di decadenza e prescrizione;
mancata allegazione degli atti e difetto di motivazione.
Costituita ADE SS replica puntualmente ai motivi di ricorso sostenendo essere tutte le cartelle regolarmente notificate e produce documentazione relativa alla notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Anche Agenzia Entrate è costituita, produce notifica degli avvisi di accertamento e chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta parte ricorrente obietta notifica via PEC irregolare e mancata attestazione di conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione prodotta da ADER, può innanzi tutto constatare che tutte le cartelle sono state reiterate con successive intimazioni di pagamento, in ultimo:
intimazione di pagamento n. 29520249006548270000 notificata con PEC il 14.03.2024; entro l'anno atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 29584202400003322001 notificato con PEC il 05.09.2024.
La prova delle notifiche avvenute a mezzo PEC è stata fornita con la produzione dei file nativi eml, di cui non si richiede attestazione di confromità.
Nessuna delle suddette intimazioni risulta essere stata impugnata.
Posto che le notifiche sono avvenute nel 2024, è evidente che nessun termine di prescrizione è decorso alla data di notifica dell'atto ora impugnato, né tantomeno per le sanzioni (5 anni) e la tassa rifiuti.
Né varrebbe contestare le prescrizioni, decadenze e vizi eventualmente avveratisi prima della notifica delle intimazioni di pagamento atteso che per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica della cartella, sarebbero inammissibili le eccezioni dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre gli atti per farle valere.
Con Cassazione n. 6436 dell'11 marzo 2025, è stato stabilito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50 c. 2 DPR 602/73) è un atto riconducibile tra gli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Se alla ricezione dell'intimazione il contribuente non contesta tempestivamente l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le altre formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024 e sentenza n. 6436 del 11/3/2025).
Quanto al motivo aggiunto, va osservato che deve essere disatteso considerando le modalità previste dagli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 s.m.i., secondo i quali è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, pertanto non è previsto alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici. (Cass. 15979/2022). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna controparte costituita.
Messina 15/1/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
CEFALO CE, LA
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5584/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ato Me 2 S.p.a. "in Liquidazione" - 02683040832
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011215035000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011215035000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011215035000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011215035000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011215035000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110021175401000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110021175401000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520110032318316000 Nominativo_1 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120030796331000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130007794477000 Nominativo_1 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con atto notificato a ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione, - Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, - Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina e Agenzia delle Entrate – SS avverso intimazione di pagamento n. 295 2025 90112150 35/000, notificata in data 23.05.2025, di importo pari a euro 113.710,15 limitatamente alle seguenti cartelle:
- cartella di pagamento n. 29520110021175401000 emessa dall'ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione, relativa a tassa smaltimento rifiuti e tributo speciale, notificata il 29/09/2011, dell'importo di euro 131,60;
- cartella di pagamento n. 29520110032318316000, emessa dall'Agenzia delle Entrate, direzione Prov.le di
Messina – uff. controlli, relativa a IVA IRAP e IRPEF con interessi e sanzioni annesse, relativi all'anno 2005, notificata il 09/12/2011, dell'importo di euro 20.539,14;
- cartella di pagamento n. 29520120030796331000, emessa dalla Camera di Commercio di Messina, relativo a diritti annuali anno 2009, notificata il 07/11/2012, di euro 531,77;
- cartella di pagamento n. 29520130007794477000, emessa dall'Agenzia delle Entrate, direzione Prov.le di
Messina – uff. controlli, relativa a IVA IRAP e IRPEF con interessi e sanzioni annesse, relativi all'anno 2006, notificata il 14/07/2013, dell'importo di euro 82.244,24;
Parte ricorrente ne chiede l'annullamento in base ai segg. motivi:
mancata notifica degli atti prodromici ed eccezione di decadenza e prescrizione;
mancata allegazione degli atti e difetto di motivazione.
Costituita ADE SS replica puntualmente ai motivi di ricorso sostenendo essere tutte le cartelle regolarmente notificate e produce documentazione relativa alla notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
Anche Agenzia Entrate è costituita, produce notifica degli avvisi di accertamento e chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria aggiunta parte ricorrente obietta notifica via PEC irregolare e mancata attestazione di conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminata la documentazione prodotta da ADER, può innanzi tutto constatare che tutte le cartelle sono state reiterate con successive intimazioni di pagamento, in ultimo:
intimazione di pagamento n. 29520249006548270000 notificata con PEC il 14.03.2024; entro l'anno atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 29584202400003322001 notificato con PEC il 05.09.2024.
La prova delle notifiche avvenute a mezzo PEC è stata fornita con la produzione dei file nativi eml, di cui non si richiede attestazione di confromità.
Nessuna delle suddette intimazioni risulta essere stata impugnata.
Posto che le notifiche sono avvenute nel 2024, è evidente che nessun termine di prescrizione è decorso alla data di notifica dell'atto ora impugnato, né tantomeno per le sanzioni (5 anni) e la tassa rifiuti.
Né varrebbe contestare le prescrizioni, decadenze e vizi eventualmente avveratisi prima della notifica delle intimazioni di pagamento atteso che per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica della cartella, sarebbero inammissibili le eccezioni dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre gli atti per farle valere.
Con Cassazione n. 6436 dell'11 marzo 2025, è stato stabilito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50 c. 2 DPR 602/73) è un atto riconducibile tra gli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Se alla ricezione dell'intimazione il contribuente non contesta tempestivamente l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le altre formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024 e sentenza n. 6436 del 11/3/2025).
Quanto al motivo aggiunto, va osservato che deve essere disatteso considerando le modalità previste dagli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 s.m.i., secondo i quali è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, pertanto non è previsto alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici. (Cass. 15979/2022). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna controparte costituita.
Messina 15/1/2026