TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento n. 457 iscritto nel registro per gli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Manziana (RM), corso Vittorio Emanuele, 67, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Paola Patta, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 20.03.2025.
Ricorrente
E
e elettivamente domiciliati in Manziana (RM), corso Vittorio Controparte_1 CP_2 Emanuele, 67, presso lo studio dell'avv. Devid Ernesti, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 27.05.2025.
Resistente
E
PM in Sede.
Resistente
Oggetto: adozione maggiorenne. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 05.06.2025.
***
1. In rito
Con ricorso presentato il 20.03.2025 ha – in particolare – rappresentato di essere Parte_1 coniugata con padre di figlia avuta da un precedente rapporto CP_2 Controparte_1 affettivo – intrattenuto con nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1 Bracciano (RM) il 22.03.2001 - e di aver cresciuto come una figlia Controparte_1
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, al fine di raccogliere ogni occorrenda dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex artt. 296, 297 e 311 c.p.c. e che il Tribunale su intestato, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, Voglia dichiarare l'adozione della sig.ra _1 ( c.f. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
[...] CodiceFiscale_1 se LA ra (c.f. ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_2 28 maggio 1971 e residente in [...], con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
Con decreto reso il 22.03.2024 del Giudice relatore è stata disposta l'instaurazione del contraddittorio nei confronti degli interessati e disposti – ex art. 312 c.c. – approfondimenti istruttori.
All'udienza del 05.06.2025 ha dichiarato che “sono ventiquattro anni che vive Parte_1 _1 con me, non ho figli, l'ho cre glia e ho quindi deciso di dare vestimento giurid stro rapporto affettivo. quando iniziai a frequentare affettivamente il padre di , così quando Persona_2 _1 poi abbiamo iniziato a convivere, abbiamo creato la nostra famiglia”.
A detta udienza ha dichiarato che “confermo quanto sinora detto, questo è un passo CP_2 importantissimo che andava fatto. Confermo che non ho nulla da opporre”.
A detta udienza ha dichiarato che “confermo quanto dichiarato da Ho Controparte_1 Parte_1 perso mia madre quando ero piccola e sono stata cresciuta da mio padre e da Presto quindi il consenso Pt_1 all'adozione. Vorrei che il mio nome fosse . Persona_3
All'udeinza del 05.06.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di adozione e hanno domandato che il procedimento venisse trattenuto in decisione con rinuncia ai termini per note conclusionali.
Con nota presentata il 05.06.2025 il PM in Sede nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
2. Nel merito
Questo Tribunale ritiene che non vi siano elementi ostativi al farsi luogo di da parte Controparte_1 di Parte_1
Depone favorevolmente all'adozione il lungo e strutturato rapporto affettivo che si è consolidato tra adottante e adottanda, iniziato quando ha intessuto relazione affettiva con Parte_1 [...]
– padre dell'adottanda – con il quale ha contratto matrimonio in Bracciano (RM) il CP_2 25.06.2005, di talché la stessa ha cresciuto come una figlia. Controparte_1
Rapporto affettivo che risulta confermato anche dall'indagine socio – ambientale richiesta al Servizio Sociale del Comune di Bracciano. Il Servizio Sociale del Comune di Bracciano ha – quindi – rappresento che la scelta dell'adozione e la formalizzazione de rapporto affettivo tra e Parte_1 Controparte_1
L'interesse all'adozione risulta confermato – oltre che dalla valorizzazione dell'effettivo e strutturato rapporto affettivo con l'adottando – dalla qualità di soggetto incensuarato dell'adottante che – peraltro – è risultato privo anche di precedenti di P.S.
Ne discende l'interesse dell'adottando all'adozione e che pertanto risulta possibile disporre il farsi luogo all'adozione.
Questo Tribunale ritiene che in ragione della disposizione ex art. 299 c.c. a fronte di quanto dichiarato all'udienza del 27.05.2025, l'adottato assumerà il nome di “ , Persona_3 posto che la disposizione ex art. 299, I co., c.c. è stata dichiarata incostituzionale nella parte ove non consente – con la sentenza di adozione – di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (Corte Cost. 04.07.2023 n. 135).
3. Sulle spese di lite
A fronte del fatto che la decisione non comporta la soccombenza di alcuna parte nulla deve essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda e eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone il farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...], Controparte_1 da parte di nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che l'adottata assuma il nome di Persona_3
- ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza sull'originale degli atti di nascita dell'adottata;
- manda la cancelleria di trasmettere copia della presente decisione all'ufficiale di Stato civile per gli adempimenti di competenza;
- manda la cancelleria di trascrivere la presente decisione nel registro delle adozioni e di provvedere agli adempimenti di competenza;
- nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti costituite e al PM in Sede.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 09.06.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti