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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1557/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Ruggiero Marzocca Parte_1
-appellante-
c/
rappresentato e difeso dall' avv. Michele Capurso Controparte_1
-appellato-
Conclusioni: come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate nei verbali in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, , conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (per € 93.551,26 o per quella
[...] maggiore o minore ritenuta di giustizia) subìti per una caduta verificatasi a cagione della presenza di una buca sulla pubblica via, che il stava nell'occorso stava Pt_1 percorrendo, addebitando al la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. CP_1
Si precisava la caduta si verificava in data 3/4/2015, alle ore 11,30 circa, su via
Annibale Maria di Francia, in CP_1
Il de quo, costituendosi, contestava la fondatezza della avversa domanda. CP_1
All'esito del giudizio il Tribunale di Trani emetteva la sentenza n. 813/2023 pubblicata il 11/5/2023, rigettando la domanda e compensando le spese.
Nella pronuncia appellata, procedendo all'esame della fattispecie ai sensi di quanto previsto ex art. 2051 c.c., si giungeva a ritenere la infondatezza della domanda, escludendo la responsabilità del per essere l'accaduto addebitabile CP_1 esclusivamente al contegno del danneggiato;
si riteneva che le Parte_1 condizioni deficitarie della strada percorsa e la buca sulla stessa presente, fossero pienamente visibili e percepibili, e quindi esser ravvisabile una condotta disattenta ed
Pagina 1 imprudente dell'attore, integrante l'ipotesi del caso fortuito che escludeva la riconducibilità dell'accaduto alla res in custodia.
Veniva in particolare rilevato che, sia dal materiale fotografico in atti, sia dalle dichiarazioni testimoniali, si desumeva essere la buca di notevoli dimensioni, ed essere la relativa ubicazione non a ridosso del marciapiede, considerando quindi che la chiara visibilità, avrebbe dovuto indurre l'utente della strada -con condotta improntata a normale prudenza- a percorrere altra e diversa zona, al fine di evitare la buca.
Avverso la detta pronuncia proponeva appello il , chiedendo la riforma della Pt_1 sentenza di rigetto, con riconoscimento delle responsabilità del appellato, e CP_1 liquidazione dei danni, adducendo, quali motivi a sostegno della richiesta:
1) La contraddittorieta' della sentenza di primo grado, e la non corretta applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c.
Per avere il Tribunale comunque constatato l'omessa manutenzione dal CP_1
senza tuttavia riconoscere la corrispondente responsabilità nei confronti del
[...]
, e sostenendo non essere la ravvisata negligenza, sufficiente i fini dell'esclusione Pt_1 delle responsabilità del custode per mancato adempimento dei relativi doveri, e doversi quindi valutare l'incidenza in termini di caso fortuito, alla stregua della imprevedibilità ed imprevenibilità della condotta, non ravvisabile in considerazione della sola evidenza relativa alla condizione della strada.
Si contestava che neppure il convenuto avesse dato prova della riscontrabilità CP_1 del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., peraltro deducendo dover essere tale prova fornita in modo rigoroso, e con riferimento alla alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa
Si sottolineava inoltre che valutazioni quali quella del Giudice di prime cure, avrebbero comportato un sostanziale esonero di responsabilità per l'Ente, pur a fronte della reiterata omissione delle attività di manutenzione delle zone dissestate.
Si sosteneva quindi che pur se la buca fosse stata facilmente avvistabile, doveva comunque addebitarsi la responsabilità al per violazione dell'obbligo di CP_1 custodia, per la pericolosità ex se della condizione dei luoghi, e per non avere l'Ente custode adottato tutte le misure necessarie a prevenire e impedire danni a terzi.
2) L'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado
Non avendo tenuto conto e dato riscontro al contenuto completo delle dichiarazioni Tes_ testimoniali, sostenendo che le precisazioni rese dal teste sulle condizioni di nuvolosità nel frangente riscontrabili, avrebbero dovuto portare il Giudice a formulare differenti valutazioni sulla visibilità, peraltro evidenziando che entrambi i testi escussi, avevano confermato la circostanza di prova che faceva riferimento alla mancanza di segnalazione della situazione di pericolo, e sulla non facile avvistabilità, e sostenendo doversi da tanto ricavare l'esistenza di una situazione insidiosa ed imprevedibile.
Si rilevava peraltro che la buca stradale era presente sull'apposito attraversamento pedonale, che il aveva l'obbligo di percorrere, in conformità a quanto Parte_1 previsto dal CdS.
Pagina 2 2) La mancata ammissione della c.t.u. medico-legale nel giudizio di primo grado.
– difetto di motivazione.
Se pur richiesta per l'accertamento delle lesioni e del correlato nesso causale, ma negata immotivatamente.
Il appellato, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
**************************************
L'appello è infondato e dovrà essere rigettato.
Va difatti riscontrata l'ipotesi del caso fortuito, correlato al comportamento del danneggiato, che esclude la responsabilità del custode.
Occorre rilevare che nella specie non è in contestazione la dinamica dell'accaduto, e quanto dedotto al riguardo circa la causa della caduta.
Si controverte e contesta, la valutazione del Giudice di prime cure riferita alla valenza assorbente della condotta tenuta dal danneggiato, in quanto ritenuta imprudente/negligente a fronte della visibile condizione dei luoghi, e della presenza della buca che cagionò la caduta del . Pt_1
Va al riguardo ed in primis rilevato che quanto precisato da uno dei due testi, sulle condizioni di nuvolosità riscontrabili nell'occorso, non assume affatto rilievo al fine di escludere la visibilità della buca.
La caduta è difatti avvenuta in pieno giorno e su una buca di rilevanti dimensioni, pertanto da ritenere ben visibile dall' utente della strada accorto, ove tenuta una condotta normalmente diligente.
Il mero riscontro sulla presenza di nuvolosità, non può portare a ritenere che vi fossero condizioni ostative rispetto alla visibilità della buca.
Non emergono ulteriori circostanze che possano indurre a desumere la non avvistabilità e percepibilità della presenza della buca da parte dell'appellante.
La documentazione fotografica in atti induce a ritenere, viste le dimensioni non certo contenute della buca e l'ubicazione della medesima, la chiara percepibilità con un atteggiamento normalmente accorto.
Tanto contrasta con le affermazioni rese sulla difficoltosa avvistabilità.
Né assume rilievo quanto dedotto sull'obbligo di attraversamento sul passaggio pedonale, posto che deve ritenersi che, ove sullo stesso si ravvisi la presenza di una buca, certo occorre, con atteggiamento di comune prudenza, procedere ad evitarla e non rischiare di perdere l'equilibrio attraversandola.
Quanto alla questione concernente la mancata dimostrazione del caso fortuito, deve rilevarsi che la relativa ravvisabilità, può esser valutata dal Giudice al cospetto delle contestazioni sollevate, e delle risultanze istruttorie in atti, risultanze che portano, nel caso di specie, a ritenere che la buca fosse ben visibile e percepibile, e che quindi fosse evitabile con un atteggiamento normalmente diligente.
L'appellante sostiene, con il primo motivo di appello, non esser ravvisabile il fortuito asserendo non esser sufficiente, ai fini dell'esclusione delle responsabilità del custode, il mero riscontro della negligenza del danneggiato, e sostenendo doversi valutare l'incidenza in termini di caso fortuito, alla stregua della imprevedibilità ed imprevenibilità
Pagina 3 della condotta del danneggiato, non ravvisabile in considerazione della sola evidenza relativa alla condizione della strada.
Ed ancora si deduce non essere, la pur ravvisata negligenza del danneggiato, sufficiente i fini dell'esclusione delle responsabilità del custode, dovendo tenersi al riguardo conto del mancato adempimento dei doveri e obblighi manutentivi gravanti sul medesimo.
Sono state richiamate a sostegno di tali asserzioni, alcune pronunce della S.C., secondo le quali (S.C., sez. VI, n. 35558/2022) “…..la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1227, comma primo, cod. civ. non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile nè prevenibile”; ed ancora che “il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche
e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile” (Cass., sez. III, n. 15761 del 29/7/2016, con richiamo a Sez.
III, Ordinanza n. 456/2021).
Le censure dell'appellante non possono essere condivise.
Va al riguardo considerato che la pur riscontrabile omessa manutenzione, non esime l'utente dal tenere un comportamento accorto volto ad evitare situazioni di pregiudizio quale quella verificatasi nella specie.
Il riscontro sulla possibilità di prevedere e prevenire l'accaduto, con adozione di un comportamento normalmente accorto e diligente, induce a ritenere che la condotta tenuta nella specie, debba assumere i connotati della imprevedibilità, posto che una condotta quale quella tenuta dal nell'occorso, debba esser ritenuta del tutto Pt_1 anomala, inconsueta, ed inattesa da una persona munita di normale attenzione e diligenza;
il è difatti finito in una buca palesemente -per le ragioni innanzi Pt_1 addotte- evidentemente percepibile, piuttosto che evitarla, come ogni soggetto avveduto ed attento, avrebbe fatto.
Il ben avrebbe, quindi, potuto e dovuto evitare la buca, e la caduta. Pt_1
Quanto innanzi comporta conseguenti valutazioni anche in termini di inevitabilità da valutare unitamente -e quale stretta conseguenza- dell'imprevedibilità della condotta dell'utente della strada.
In sostanza, deve ritenersi che, pur potendosi constatare la presenza della buca, ed anche considerare che l'utente della strada deve poter fare affidamento sulla regolarità
e buone condizioni delle zone adibite al pubblico transito, la responsabilità dell'occorso va -per le ragioni innanzi indicate- ravvisata in capo al medesimo, e non del CP_1 dovendo la condotta anomala e colposa dell'appellante così delineata, ritenersi incidente sul nesso causale, ed aver assunto valenza eziologica assorbente, trattandosi di condotta del tutto imprudente, ed anche imprevedibile, per quanto in precedenza chiarito sulla relativa anomalia, posto che il , percorrendo la strada de qua, o non Pt_1 si è avveduto per disattenzione della condizione dei luoghi, o ha assunto il rischio correlato alla pericolosità nell'attraversamento -ipotesi dalla quale comunque si desume l'anomalia del comportamento-.
Pagina 4 La chiara e precaria condizione dei luoghi, e la presenza della buca, avrebbe dovuto indurre il a transitare in altra e diversa zona. Pt_1
Pur dovendo prendersi atto della precarietà delle condizioni in loco, e della carenza di idonea manutenzione e cura, ed anche della mancanza di segnalazioni, occorre comunque rilevare che la S.C. (Cassazione civile, sez. III , 19/04/2018, n. 9640) ha già da tempo risalente, avuto modo di puntualizzare che “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
E' stato quindi ulteriormente precisato e chiarito che “quando è rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e non occorre che essa sia eccezionale o imprevedibile;
a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost”
Anche gli orientamenti successivi, e più recenti hanno confermato tale linea interpretativa, sulla valenza assorbente, rispetto alla dinamica eziologica, della condotta colposa.
Peraltro va anche considerato che, secondo più recenti arresti della S.C. (Cass. sez.
III^, n. 35966/2023), laddove sia ravvisabile la violazione dei doveri minimi di cautela, la cui osservanza è normalmente prevedibile da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, la relativa constatazione porta ritenere che tali condotte, siano da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale non prevedibile né prevenibile.
Tali considerazioni ben si attagliano al caso di specie, essendo il comportamento tenuto nell'occorso dal , connotato in termini di disattenzione, negligenza ed Pt_1 imprudenza, rispetto ad una condizione dei luoghi palesemente percepibile.
Pertanto, pur dovendo il caso fortuito, presentare i caratteri della di «imprevedibilità ed inevitabilità” (Cass. n. 11152/2023), tali caratteri devono “intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata)”
Assume anche particolare rilevanza, la valutazione del rapporto di proporzionalità, tra le caratteristiche della res in custodia, e la condotta del danneggiato, posto che costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino ad assumere efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., sez. VI, 26/2/2021, n. 5457; Cass. civ., sez. VI, 17/11/2021, n.
34886; Cass. civ., sez. VI, 3/4/2019, n. 9315).
Tanto si verifica, allorquando la stessa condotta, sebbene astrattamente prevedibile,
«sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale», connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza
Pagina 5 causale nella verificazione del sinistro (cfr., tra le tante, Cass., sez. VI, ord. 12 gennaio
2022, n.724; id., ord. 17 novembre 2021, n.34886).
Non è peraltro necessario che si tratti di condotta abnorme (Cass. III, n. 21675/2023) essendo sufficiente che la stessa sia “colposamente incidente nella misura apprezzata”,
Le condotte colpose del terzo possono quindi rivestire efficacia eziologica esclusiva -o concorrente- nella causazione del danno, “intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”.
Dovendo esser valutato se le condotte del danneggiato abbiano reso del tutto ininfluente la situazione di dissesto del manto stradale, e quindi accertare se la condotta del danneggiato si fosse sovrapposta alla situazione della cosa in modo tale da degradarla a mera occasione dell'evento di danno, va nel caso di specie comunque confermato l'addebito esclusivo di responsabilità al , per quanto già sopra Pt_1 evidenziato, e sulla scorta della valutazione improntata al principio di proporzionalità già richiamato, ed in particolare alla necessità imposta -dall'art. 2 Cost., ed in osservanza del principio solidaristico- di adottare le condotte improntate al rispetto delle regole minime di cautela, che nella specie non risultano esser state osservate.
L'accertamento del caso fortuito si concretizza quindi, non nella mera verifica della condotta colposa del danneggiato, ma nella valutazione delle caratteristiche e gravità di tale condotta, verificate alla stregua dei criteri poc'anzi indicati, che inducono a ritenere l'incidenza interruttiva delle condotte del danneggiato, sul nesso causale tra cosa in custodia e danno, e per essere tale condotta causa esclusiva dell'evento (tra le tante, Cass., sez. VI, ord. 26 luglio 2021, n. 21395).
Pertanto, quanto maggiore è la divergenza tra la condotta del danneggiato e le cautele di cui il custode poteva ragionevolmente attendersi il rispetto, anche in virtù del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., tanto maggiore è la sua imprevedibilità
(Cass., sez. III, 21° febbraio 2018, n. 2481; Cass., sez.VI,31 agosto 2020, n. 18100).
Come chiarito dalla S.C. (cfr. anche Cass. sez. III, n. 35996/2023), l'imprevedibilità va intesa non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, chiaramente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte « oggettivamente » non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati.
Quanto poi al requisito della dell'inevitabilità, va considerato che la relativa valutazione va effettuata sul piano oggettivo;
il relativo giudizio non deve ricondursi all'elemento soggettivo della colpa del custode (Cass., sez. III, 23 maggio 2023, n. 14189;
Ordinanze: Cass., sez. III, 31 maggio 2023, n.15447).
Va anche considerato che da orientamenti più recenti espressi dalla S. C. (Cass. n.
32544/2024, conforme n. 9487/2024), e con riferimento alle valutazioni attinenti alla imprevedibilità e non prevenibilità, si puntualizza che l'aspetto colposo va valutato rispetto al comportamento del danneggiato, potendo esser di per sé solo idoneo ad incidere sul nesso causale, e per quanto in precedenza evidenziato.
Pagina 6 Per tutto quanto innanzi deve ritenersi che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, deve avere ad oggetto la sussistenza di un fatto -fortuito in senso stretto- o di un atto -del danneggiato o del terzo- che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 c.p., come causa esclusiva di tale evento, dovendosi (cfr. Cass. 21675/2023) effettuare una valutazione, sul piano del nesso eziologico, di un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela.
Le conclusioni raggiunte in primo grado sono quindi pienamente condivisibili, per quanto sopra argomentato.
Va peraltro osservato che non risulta che il non fosse in grado di percorrere in Pt_1 autonomia le pubbliche vie, dovendosi da tanto desumere che il medesimo possa essere stato in grado da poter percepire le condizioni dell'ambiente circostante e dei luoghi sui quali si trova a transitare, non essendovi riscontri sulle ridotte capacità del medesimo.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna, a carico dell'appellante, al pagamento delle spese di lite, parametrate al valore indeterminabile (è stata chiesta la condanna anche al pagamento di somme maggiori o minori rispetto a quelle specificamente indicate), complessità bassa -trattandosi di questioni più volte affrontate dalla Giurisprudenza e quindi acclarate- valori medi, tranne che per la fase di trattazione da liquidare ai minimi.
Consegue anche la declaratoria per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani, n. 813/2023 pubblicata il 8/5/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento, a favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 8.469,00 oltre rimborso forfetario Cna ed Iva, come per legge
3) Dichiara che è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 comma Parte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 21/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1557/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Ruggiero Marzocca Parte_1
-appellante-
c/
rappresentato e difeso dall' avv. Michele Capurso Controparte_1
-appellato-
Conclusioni: come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate nei verbali in atti
Motivazione
Con apposito atto di citazione, , conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (per € 93.551,26 o per quella
[...] maggiore o minore ritenuta di giustizia) subìti per una caduta verificatasi a cagione della presenza di una buca sulla pubblica via, che il stava nell'occorso stava Pt_1 percorrendo, addebitando al la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. CP_1
Si precisava la caduta si verificava in data 3/4/2015, alle ore 11,30 circa, su via
Annibale Maria di Francia, in CP_1
Il de quo, costituendosi, contestava la fondatezza della avversa domanda. CP_1
All'esito del giudizio il Tribunale di Trani emetteva la sentenza n. 813/2023 pubblicata il 11/5/2023, rigettando la domanda e compensando le spese.
Nella pronuncia appellata, procedendo all'esame della fattispecie ai sensi di quanto previsto ex art. 2051 c.c., si giungeva a ritenere la infondatezza della domanda, escludendo la responsabilità del per essere l'accaduto addebitabile CP_1 esclusivamente al contegno del danneggiato;
si riteneva che le Parte_1 condizioni deficitarie della strada percorsa e la buca sulla stessa presente, fossero pienamente visibili e percepibili, e quindi esser ravvisabile una condotta disattenta ed
Pagina 1 imprudente dell'attore, integrante l'ipotesi del caso fortuito che escludeva la riconducibilità dell'accaduto alla res in custodia.
Veniva in particolare rilevato che, sia dal materiale fotografico in atti, sia dalle dichiarazioni testimoniali, si desumeva essere la buca di notevoli dimensioni, ed essere la relativa ubicazione non a ridosso del marciapiede, considerando quindi che la chiara visibilità, avrebbe dovuto indurre l'utente della strada -con condotta improntata a normale prudenza- a percorrere altra e diversa zona, al fine di evitare la buca.
Avverso la detta pronuncia proponeva appello il , chiedendo la riforma della Pt_1 sentenza di rigetto, con riconoscimento delle responsabilità del appellato, e CP_1 liquidazione dei danni, adducendo, quali motivi a sostegno della richiesta:
1) La contraddittorieta' della sentenza di primo grado, e la non corretta applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c.
Per avere il Tribunale comunque constatato l'omessa manutenzione dal CP_1
senza tuttavia riconoscere la corrispondente responsabilità nei confronti del
[...]
, e sostenendo non essere la ravvisata negligenza, sufficiente i fini dell'esclusione Pt_1 delle responsabilità del custode per mancato adempimento dei relativi doveri, e doversi quindi valutare l'incidenza in termini di caso fortuito, alla stregua della imprevedibilità ed imprevenibilità della condotta, non ravvisabile in considerazione della sola evidenza relativa alla condizione della strada.
Si contestava che neppure il convenuto avesse dato prova della riscontrabilità CP_1 del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., peraltro deducendo dover essere tale prova fornita in modo rigoroso, e con riferimento alla alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa
Si sottolineava inoltre che valutazioni quali quella del Giudice di prime cure, avrebbero comportato un sostanziale esonero di responsabilità per l'Ente, pur a fronte della reiterata omissione delle attività di manutenzione delle zone dissestate.
Si sosteneva quindi che pur se la buca fosse stata facilmente avvistabile, doveva comunque addebitarsi la responsabilità al per violazione dell'obbligo di CP_1 custodia, per la pericolosità ex se della condizione dei luoghi, e per non avere l'Ente custode adottato tutte le misure necessarie a prevenire e impedire danni a terzi.
2) L'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado
Non avendo tenuto conto e dato riscontro al contenuto completo delle dichiarazioni Tes_ testimoniali, sostenendo che le precisazioni rese dal teste sulle condizioni di nuvolosità nel frangente riscontrabili, avrebbero dovuto portare il Giudice a formulare differenti valutazioni sulla visibilità, peraltro evidenziando che entrambi i testi escussi, avevano confermato la circostanza di prova che faceva riferimento alla mancanza di segnalazione della situazione di pericolo, e sulla non facile avvistabilità, e sostenendo doversi da tanto ricavare l'esistenza di una situazione insidiosa ed imprevedibile.
Si rilevava peraltro che la buca stradale era presente sull'apposito attraversamento pedonale, che il aveva l'obbligo di percorrere, in conformità a quanto Parte_1 previsto dal CdS.
Pagina 2 2) La mancata ammissione della c.t.u. medico-legale nel giudizio di primo grado.
– difetto di motivazione.
Se pur richiesta per l'accertamento delle lesioni e del correlato nesso causale, ma negata immotivatamente.
Il appellato, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
**************************************
L'appello è infondato e dovrà essere rigettato.
Va difatti riscontrata l'ipotesi del caso fortuito, correlato al comportamento del danneggiato, che esclude la responsabilità del custode.
Occorre rilevare che nella specie non è in contestazione la dinamica dell'accaduto, e quanto dedotto al riguardo circa la causa della caduta.
Si controverte e contesta, la valutazione del Giudice di prime cure riferita alla valenza assorbente della condotta tenuta dal danneggiato, in quanto ritenuta imprudente/negligente a fronte della visibile condizione dei luoghi, e della presenza della buca che cagionò la caduta del . Pt_1
Va al riguardo ed in primis rilevato che quanto precisato da uno dei due testi, sulle condizioni di nuvolosità riscontrabili nell'occorso, non assume affatto rilievo al fine di escludere la visibilità della buca.
La caduta è difatti avvenuta in pieno giorno e su una buca di rilevanti dimensioni, pertanto da ritenere ben visibile dall' utente della strada accorto, ove tenuta una condotta normalmente diligente.
Il mero riscontro sulla presenza di nuvolosità, non può portare a ritenere che vi fossero condizioni ostative rispetto alla visibilità della buca.
Non emergono ulteriori circostanze che possano indurre a desumere la non avvistabilità e percepibilità della presenza della buca da parte dell'appellante.
La documentazione fotografica in atti induce a ritenere, viste le dimensioni non certo contenute della buca e l'ubicazione della medesima, la chiara percepibilità con un atteggiamento normalmente accorto.
Tanto contrasta con le affermazioni rese sulla difficoltosa avvistabilità.
Né assume rilievo quanto dedotto sull'obbligo di attraversamento sul passaggio pedonale, posto che deve ritenersi che, ove sullo stesso si ravvisi la presenza di una buca, certo occorre, con atteggiamento di comune prudenza, procedere ad evitarla e non rischiare di perdere l'equilibrio attraversandola.
Quanto alla questione concernente la mancata dimostrazione del caso fortuito, deve rilevarsi che la relativa ravvisabilità, può esser valutata dal Giudice al cospetto delle contestazioni sollevate, e delle risultanze istruttorie in atti, risultanze che portano, nel caso di specie, a ritenere che la buca fosse ben visibile e percepibile, e che quindi fosse evitabile con un atteggiamento normalmente diligente.
L'appellante sostiene, con il primo motivo di appello, non esser ravvisabile il fortuito asserendo non esser sufficiente, ai fini dell'esclusione delle responsabilità del custode, il mero riscontro della negligenza del danneggiato, e sostenendo doversi valutare l'incidenza in termini di caso fortuito, alla stregua della imprevedibilità ed imprevenibilità
Pagina 3 della condotta del danneggiato, non ravvisabile in considerazione della sola evidenza relativa alla condizione della strada.
Ed ancora si deduce non essere, la pur ravvisata negligenza del danneggiato, sufficiente i fini dell'esclusione delle responsabilità del custode, dovendo tenersi al riguardo conto del mancato adempimento dei doveri e obblighi manutentivi gravanti sul medesimo.
Sono state richiamate a sostegno di tali asserzioni, alcune pronunce della S.C., secondo le quali (S.C., sez. VI, n. 35558/2022) “…..la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1227, comma primo, cod. civ. non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile nè prevenibile”; ed ancora che “il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche
e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile” (Cass., sez. III, n. 15761 del 29/7/2016, con richiamo a Sez.
III, Ordinanza n. 456/2021).
Le censure dell'appellante non possono essere condivise.
Va al riguardo considerato che la pur riscontrabile omessa manutenzione, non esime l'utente dal tenere un comportamento accorto volto ad evitare situazioni di pregiudizio quale quella verificatasi nella specie.
Il riscontro sulla possibilità di prevedere e prevenire l'accaduto, con adozione di un comportamento normalmente accorto e diligente, induce a ritenere che la condotta tenuta nella specie, debba assumere i connotati della imprevedibilità, posto che una condotta quale quella tenuta dal nell'occorso, debba esser ritenuta del tutto Pt_1 anomala, inconsueta, ed inattesa da una persona munita di normale attenzione e diligenza;
il è difatti finito in una buca palesemente -per le ragioni innanzi Pt_1 addotte- evidentemente percepibile, piuttosto che evitarla, come ogni soggetto avveduto ed attento, avrebbe fatto.
Il ben avrebbe, quindi, potuto e dovuto evitare la buca, e la caduta. Pt_1
Quanto innanzi comporta conseguenti valutazioni anche in termini di inevitabilità da valutare unitamente -e quale stretta conseguenza- dell'imprevedibilità della condotta dell'utente della strada.
In sostanza, deve ritenersi che, pur potendosi constatare la presenza della buca, ed anche considerare che l'utente della strada deve poter fare affidamento sulla regolarità
e buone condizioni delle zone adibite al pubblico transito, la responsabilità dell'occorso va -per le ragioni innanzi indicate- ravvisata in capo al medesimo, e non del CP_1 dovendo la condotta anomala e colposa dell'appellante così delineata, ritenersi incidente sul nesso causale, ed aver assunto valenza eziologica assorbente, trattandosi di condotta del tutto imprudente, ed anche imprevedibile, per quanto in precedenza chiarito sulla relativa anomalia, posto che il , percorrendo la strada de qua, o non Pt_1 si è avveduto per disattenzione della condizione dei luoghi, o ha assunto il rischio correlato alla pericolosità nell'attraversamento -ipotesi dalla quale comunque si desume l'anomalia del comportamento-.
Pagina 4 La chiara e precaria condizione dei luoghi, e la presenza della buca, avrebbe dovuto indurre il a transitare in altra e diversa zona. Pt_1
Pur dovendo prendersi atto della precarietà delle condizioni in loco, e della carenza di idonea manutenzione e cura, ed anche della mancanza di segnalazioni, occorre comunque rilevare che la S.C. (Cassazione civile, sez. III , 19/04/2018, n. 9640) ha già da tempo risalente, avuto modo di puntualizzare che “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
E' stato quindi ulteriormente precisato e chiarito che “quando è rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e non occorre che essa sia eccezionale o imprevedibile;
a tal fine, deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost”
Anche gli orientamenti successivi, e più recenti hanno confermato tale linea interpretativa, sulla valenza assorbente, rispetto alla dinamica eziologica, della condotta colposa.
Peraltro va anche considerato che, secondo più recenti arresti della S.C. (Cass. sez.
III^, n. 35966/2023), laddove sia ravvisabile la violazione dei doveri minimi di cautela, la cui osservanza è normalmente prevedibile da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, la relativa constatazione porta ritenere che tali condotte, siano da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale non prevedibile né prevenibile.
Tali considerazioni ben si attagliano al caso di specie, essendo il comportamento tenuto nell'occorso dal , connotato in termini di disattenzione, negligenza ed Pt_1 imprudenza, rispetto ad una condizione dei luoghi palesemente percepibile.
Pertanto, pur dovendo il caso fortuito, presentare i caratteri della di «imprevedibilità ed inevitabilità” (Cass. n. 11152/2023), tali caratteri devono “intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata)”
Assume anche particolare rilevanza, la valutazione del rapporto di proporzionalità, tra le caratteristiche della res in custodia, e la condotta del danneggiato, posto che costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino ad assumere efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., sez. VI, 26/2/2021, n. 5457; Cass. civ., sez. VI, 17/11/2021, n.
34886; Cass. civ., sez. VI, 3/4/2019, n. 9315).
Tanto si verifica, allorquando la stessa condotta, sebbene astrattamente prevedibile,
«sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale», connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza
Pagina 5 causale nella verificazione del sinistro (cfr., tra le tante, Cass., sez. VI, ord. 12 gennaio
2022, n.724; id., ord. 17 novembre 2021, n.34886).
Non è peraltro necessario che si tratti di condotta abnorme (Cass. III, n. 21675/2023) essendo sufficiente che la stessa sia “colposamente incidente nella misura apprezzata”,
Le condotte colpose del terzo possono quindi rivestire efficacia eziologica esclusiva -o concorrente- nella causazione del danno, “intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”.
Dovendo esser valutato se le condotte del danneggiato abbiano reso del tutto ininfluente la situazione di dissesto del manto stradale, e quindi accertare se la condotta del danneggiato si fosse sovrapposta alla situazione della cosa in modo tale da degradarla a mera occasione dell'evento di danno, va nel caso di specie comunque confermato l'addebito esclusivo di responsabilità al , per quanto già sopra Pt_1 evidenziato, e sulla scorta della valutazione improntata al principio di proporzionalità già richiamato, ed in particolare alla necessità imposta -dall'art. 2 Cost., ed in osservanza del principio solidaristico- di adottare le condotte improntate al rispetto delle regole minime di cautela, che nella specie non risultano esser state osservate.
L'accertamento del caso fortuito si concretizza quindi, non nella mera verifica della condotta colposa del danneggiato, ma nella valutazione delle caratteristiche e gravità di tale condotta, verificate alla stregua dei criteri poc'anzi indicati, che inducono a ritenere l'incidenza interruttiva delle condotte del danneggiato, sul nesso causale tra cosa in custodia e danno, e per essere tale condotta causa esclusiva dell'evento (tra le tante, Cass., sez. VI, ord. 26 luglio 2021, n. 21395).
Pertanto, quanto maggiore è la divergenza tra la condotta del danneggiato e le cautele di cui il custode poteva ragionevolmente attendersi il rispetto, anche in virtù del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., tanto maggiore è la sua imprevedibilità
(Cass., sez. III, 21° febbraio 2018, n. 2481; Cass., sez.VI,31 agosto 2020, n. 18100).
Come chiarito dalla S.C. (cfr. anche Cass. sez. III, n. 35996/2023), l'imprevedibilità va intesa non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, chiaramente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte « oggettivamente » non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati.
Quanto poi al requisito della dell'inevitabilità, va considerato che la relativa valutazione va effettuata sul piano oggettivo;
il relativo giudizio non deve ricondursi all'elemento soggettivo della colpa del custode (Cass., sez. III, 23 maggio 2023, n. 14189;
Ordinanze: Cass., sez. III, 31 maggio 2023, n.15447).
Va anche considerato che da orientamenti più recenti espressi dalla S. C. (Cass. n.
32544/2024, conforme n. 9487/2024), e con riferimento alle valutazioni attinenti alla imprevedibilità e non prevenibilità, si puntualizza che l'aspetto colposo va valutato rispetto al comportamento del danneggiato, potendo esser di per sé solo idoneo ad incidere sul nesso causale, e per quanto in precedenza evidenziato.
Pagina 6 Per tutto quanto innanzi deve ritenersi che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, deve avere ad oggetto la sussistenza di un fatto -fortuito in senso stretto- o di un atto -del danneggiato o del terzo- che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 c.p., come causa esclusiva di tale evento, dovendosi (cfr. Cass. 21675/2023) effettuare una valutazione, sul piano del nesso eziologico, di un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela.
Le conclusioni raggiunte in primo grado sono quindi pienamente condivisibili, per quanto sopra argomentato.
Va peraltro osservato che non risulta che il non fosse in grado di percorrere in Pt_1 autonomia le pubbliche vie, dovendosi da tanto desumere che il medesimo possa essere stato in grado da poter percepire le condizioni dell'ambiente circostante e dei luoghi sui quali si trova a transitare, non essendovi riscontri sulle ridotte capacità del medesimo.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna, a carico dell'appellante, al pagamento delle spese di lite, parametrate al valore indeterminabile (è stata chiesta la condanna anche al pagamento di somme maggiori o minori rispetto a quelle specificamente indicate), complessità bassa -trattandosi di questioni più volte affrontate dalla Giurisprudenza e quindi acclarate- valori medi, tranne che per la fase di trattazione da liquidare ai minimi.
Consegue anche la declaratoria per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani, n. 813/2023 pubblicata il 8/5/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento, a favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 8.469,00 oltre rimborso forfetario Cna ed Iva, come per legge
3) Dichiara che è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 comma Parte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 21/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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