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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1824/2022 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. TENCHINI Parte_1 GIUSEPPE e dall'Avv. TENCHINI BEATRICE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDUCCI MASSIMO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 366/2022 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il
30.3.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . CP_1
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
Svolgimento del processo
Con atto tempestivamente depositato , qualificatasi porta lettere con Parte_1
ciclomotore o con autovettura modello Fiat Panda alle dipendenze di ha proposto Controparte_2
appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Tivoli ha rigettato il suo ricorso tendente all'accertamento del nesso causale tra la patologia spondilodiscoartrosi cervicale e lombare e l'attività lavorativa svolta e alla conseguente condanna dell' al pagamento della relativa CP_1
rendita o del relativo indennizzo, in relazione al grado di invalidità riscontrato.
L'appellante ha lamentato l'erroneità delle conclusioni alle quali sarebbe pervenuto il primo giudice, avendo questi acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico di ufficio medico legale nominato dal Tribunale in punto di valutazione dei postumi invalidanti accertati.
L' si è costituito, contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta la rinnovazione della perizia, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello infondato.
Il C.T.U. nominato dal Collegio, con valutazione scevra da vizi logici o di metodo e, come tale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione, ha escluso il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia diagnosticata.
In particolare l'ausiliare della Corte, anche alla luce delle deposizioni raccolte dal tribunale di
Tivoli, premesso che gran parte dei percorsi accidentati venivano percorsi venivano dall'appellante coperti con l'autovettura, ha escluso che le vibrazioni, attutite dall'automezzo, fossero tali da porsi in nesso causale con la malattia.
Le valutazioni del perito appaiono sorrette da corretta motivazione e vanno pertanto condivise.
L'elaborato peritale non è stato sottoposto a convincenti obiezioni dai consulenti delle parti.
Quanto alle note critiche dell'appellante, secondo le quali il c.t.u. non avrebbe ben valutato le risultanze istruttorie, l'ausiliare ha convincentemente chiarito che: “Dal giudizio d'idoneità espresso
– agli atti – si vede chiaramente che non vi è esposizione a vibrazioni e quindi manca la noxa patogena in grado di generare il danno oggetto della presente valutazione;
in prima bozza tale concetto è stato chiaramente delineato anche illustrando i valori di riferimento ex legge a cui si rimanda e che nel caso in esame evidentemente non sono raggiunti. Per quanto detto la relazione si basa su dati e aspetti oggettivi e per questo è incontrovertibile…”
L'appello, alla stregua delle considerazioni che precedono, va respinto.
Le spese del grado devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sempre ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. devono essere poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . CP_1
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1824/2022 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. TENCHINI Parte_1 GIUSEPPE e dall'Avv. TENCHINI BEATRICE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDUCCI MASSIMO CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 366/2022 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il
30.3.2022
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . CP_1
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
Svolgimento del processo
Con atto tempestivamente depositato , qualificatasi porta lettere con Parte_1
ciclomotore o con autovettura modello Fiat Panda alle dipendenze di ha proposto Controparte_2
appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Tivoli ha rigettato il suo ricorso tendente all'accertamento del nesso causale tra la patologia spondilodiscoartrosi cervicale e lombare e l'attività lavorativa svolta e alla conseguente condanna dell' al pagamento della relativa CP_1
rendita o del relativo indennizzo, in relazione al grado di invalidità riscontrato.
L'appellante ha lamentato l'erroneità delle conclusioni alle quali sarebbe pervenuto il primo giudice, avendo questi acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico di ufficio medico legale nominato dal Tribunale in punto di valutazione dei postumi invalidanti accertati.
L' si è costituito, contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta la rinnovazione della perizia, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello infondato.
Il C.T.U. nominato dal Collegio, con valutazione scevra da vizi logici o di metodo e, come tale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione, ha escluso il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia diagnosticata.
In particolare l'ausiliare della Corte, anche alla luce delle deposizioni raccolte dal tribunale di
Tivoli, premesso che gran parte dei percorsi accidentati venivano percorsi venivano dall'appellante coperti con l'autovettura, ha escluso che le vibrazioni, attutite dall'automezzo, fossero tali da porsi in nesso causale con la malattia.
Le valutazioni del perito appaiono sorrette da corretta motivazione e vanno pertanto condivise.
L'elaborato peritale non è stato sottoposto a convincenti obiezioni dai consulenti delle parti.
Quanto alle note critiche dell'appellante, secondo le quali il c.t.u. non avrebbe ben valutato le risultanze istruttorie, l'ausiliare ha convincentemente chiarito che: “Dal giudizio d'idoneità espresso
– agli atti – si vede chiaramente che non vi è esposizione a vibrazioni e quindi manca la noxa patogena in grado di generare il danno oggetto della presente valutazione;
in prima bozza tale concetto è stato chiaramente delineato anche illustrando i valori di riferimento ex legge a cui si rimanda e che nel caso in esame evidentemente non sono raggiunti. Per quanto detto la relazione si basa su dati e aspetti oggettivi e per questo è incontrovertibile…”
L'appello, alla stregua delle considerazioni che precedono, va respinto.
Le spese del grado devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sempre ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. devono essere poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . CP_1
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi