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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2722/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FOTI C.F._2
TIZIANA
OPPONENTI
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. ), tutti C.F._4 Controparte_3 C.F._5
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti SEMINARA DARIO e FINOCCHIARO
AGATA
OPPOSTI
Avente ad oggetto: opposizione precetto pagina 1 di 5
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe proponevano opposizione avverso il precetto notificato il 8.2.2021 avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza n. 5126/2016 resa dal Tribunale di CA con cui era stato intimato il rilascio degli immobili ivi descritti nonché il pagamento della complessiva somma di €
10.906,17 liquidata a titolo di spese legali;
allegando la natura meramente dichiarativa della sentenza del Tribunale di CA laddove era stata dichiarata la simulazione assoluta di svariati atti pubblici
(atto pubblico in Notar del 1.2.1980, atto pubblico del 25.2.1982 per notaio Per_1 Per_2
, atto pubblico del 23.3.1982 per Notaio atto pubblico del 27.3.1981 e rettifica del
[...] Per_3
2.1.1998 per notaio nonché atto pubblico del 1.2.1980 Notaio ) Persona_4 Persona_5
e dichiarato la proprietà dei relativi beni immobili in capo a e CP_1 Controparte_2
e dunque il carattere non immediatamente esecutivo della sentenza se non nel Controparte_3
capo inerente la condanna alle spese legali, riferivano che la sentenza era stata impugnata avanti la
Corte di Appello di CA , la cui pronunzia n. 1224/2020 era stata a sua volta impugnata presso la
Corte di Cassazione presso cui era ancora pendente il giudizio;
chiedevano pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, dichiararsi la carenza di titolo esecutivo per procedere ad esecuzione ed annullarsi il precetto con vittoria di spese e compensi e condanna ex art. 96 cpc.
Si costituivano e , richiamando i fatti di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
causa inerenti il giudizio di I° e II°, nonché quanto statuito nella sentenza n. 5126/2016 e nella sentenza n. 1224/2020 ed eccependo l'infondatezza del gravame, richiamando sul punto i principi affermati dalla
Corte di Legittimità SSUU n. 4059/2010; chiedevano, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente, veniva posta in decisione all'udienza del 14.11.2024 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Valga richiamare in via preliminare ed assorbente quanto rilevato da questo decidente con ordinanza del 15.4.2021: “considerato che, come già affermato dalla Corte di Appello di CA con ordinanza del 11.4.2017: “…si pone in tale caso la questione della provvisoria esecutività della sentenza di condanna accessoria ad una decisione costitutiva;
ritenuto che
il dibattito, già animato sotto il vigore pagina 2 di 5 dell'art. 282 c.p.c. previgente, si è ulteriormente intensificato dopo che la novella del codice di rito ha introdotto l'esecutività immediata ex lege di tutte le sentenze di primo grado;
ritenuto che
, mentre certa giurisprudenza afferma l'esecutorietà immediata del capo di condanna anche quando esso sia accessorio ad una sentenza costitutiva o dichiarativa, altra sostiene che nell'ipotesi di un capo di condanna che sia un posterius rispetto ad una statuizione dichiarativa o costitutiva, debba attendersi il formarsi del giudicato, soluzione questa che sarebbe imposta dall'esigenza di ottenere la certezza del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;… ritenuto che la questione della provvisoria esecutività del capo decisorio di condanna accessorio ad una pronuncia costitutiva è stata successivamente affrontata
(sempre con riferimento all'ipotesi del contratto preliminare) dalle sezioni unite con la sentenza n.
4059 del 2010.. che ... ha dato risposta negativa alla questione, affermando l'inammissibilità dell'esecutività provvisoria dei capi di condanna conseguenti alla sentenza di primo grado resa ex articolo 2932 c.c., con particolare riferimento a quello implicante la condanna del promittente venditore al rilascio dell'immobile oggetto del preliminare di vendita, sul presupposto che la produzione dell'efficacia di tale condanna è direttamente dipendente da quella della statuizione principale costitutiva, che viene a realizzarsi solo con il giudicato;
ritenuto che
, in base alla sentenza n. 4059 citata, la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie (contenute nella sentenza costitutiva) va riconosciuta, in concreto, di volta in volta a seconda del tipo di rapporto esistente tra l'effetto accessivo e condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo (producibile solo con il giudicato); ritenuto che secondo l'orientamento ora riferito si devono distinguere le statuizioni condannatorie che sono meramente dipendenti dall'effetto costitutivo rispetto a quelle che invece sono strettamente legate ad un vero proprio nesso sinallagmatico (con riferimento alle reciproche obbligazioni delle parti); ritenuto che, in forza di tale orientamento (condiviso da questa corte), sono anticipabili gli effetti esecutivi dei condannatori se compatibili con il prodursi dell'effetto costitutivo
(nella specie divisione) in un momento temporale successivo, cioè all'atto del passaggio in giudicato della sentenza;
ritenuto che
nel caso della condanna al rilascio conseguente all'accertata simulazione del titolo contrattuale che legittima il possesso degli appellanti, tale compatibilità è da affermare non sussistendo lo stretto rapporto (sinallagmatico) tra l'effetto accessivo e condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo;
”;”; considerato che tali argomentazioni sono del tutto condivise dal decidente , per come anche ulteriormente sviluppante da Corte Cass. n. 2537/2019, pronunciata in tema di divisione ( cfr sent. cit. : “ la medesima Cass. Sez. U. 4059/10 somministra argomenti per una nozione più articolata, nel momento in cui definisce avvinti dal medesimo regime di (non) esecutività
pagina 3 di 5 provvisoria quei capi che costituiscono gli elementi, evidentemente in quanto tra loro necessariamente coordinati da un vincolo teleologico o funzionale unitariamente considerato e tale da integrare un equilibrio tra le nuove situazioni giuridiche sostanziali prodotte dalla pronuncia costitutiva, del nuovo unitario rapporto oggetto di quest'ultima, in quanto l'uno integra il corrispettivo – in senso lato – dell'altro … La stessa Cass. Sez. U. 4059/10, insomma, si concentra sì su quella species del genus corrispettività che può essere identificata nella sinallagmaticità (e che corrisponde, in via approssimativa o meramente descrittiva, ad un'interdipendenza reciproca tra le due situazioni giuridiche modificative dello status quo ante poste a favore e a carico, rispettivamente, di ciascuna controparte, tale che la realizzazione od esecuzione dell'una condiziona quella dell'altra), ma tanto deve fare perchè questa era la fattispecie posta al suo esame;
ma quel che conta effettivamente, come è fatto palese dallo sviluppo delle sue argomentazioni e dalle persuasive premesse sulla esclusione dell'esecutività per i capi lato sensu costitutivi anche nel sistema delineato dalla novella del 1990/95 dell'art. 282 c.p.c., è la corrispettività del capo condannatorio rispetto a quello costitutivo nel nuovo assetto di interessi realizzato dalla complessiva pronuncia”); ritenuto che, nella specie, non sussiste un rapporto di corrispettività e/o sinallagmaticità tra il capo accessorio della condanna al rilascio dei beni immobili e quello costitutivo di simulazione, né tale rapporto è stato qui allegato e/o dimostrato, né risultano fatti nuovi o successivi tali da condurre all'accoglimento della istanza di sospensione;
PQM
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto e rinvia per la trattazione della controversia all'udienza di prima comparizione già individuata dalla parte opponente attrice del 31.5.2021 in seno all'atto di citazione”.
Nel corso del processo non sono emersi fatti , né sono state allegate e/o provate circostanze tali da modificare quanto già evidenziato con il provvedimento reso.
Si osserva per inciso che, come allegato dalle parti opposte ( senza che sul punto sia stata avanzata contestazione), il ricorso per Cassazione promosso dagli opponenti è stato respinto con ordinanza n.
30144/2024 del 14.11.2024.
L'opposizione pertanto va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo al IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n.55/2014 inerente i procedimenti di valore indeterminato, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 4 di 5 - Rigetta l'opposizione a precetto;
- Condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € in favore liquidate in complessivi € 5810,00 ciascuno per compensi oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in CA, il 12.5.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di Bella
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