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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8418 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47076/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
NA SA Presidente
LA Di IO GI
Corrado Bile GI relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato il [...] in Parte_1
BA C.U.I. rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Barberio del Foro di C.F._1
Roma nei confronti del , rappresento ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato; Questura della Provincia di Latina - Commissione territoriale per il riconoscimento della
Protezione; avverso e per annullamento del provvedimento di rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c. 1.2, emesso dal Questore della Provincia di Latina, n.
211/2024, notificato il 10.04.2024.
*****
Il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di protezione internazionale rigettata in via definitiva dalla Questura di Latina in data 10.4.2024, ha riferito di aver presentato, il 22.03.2023, domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e
1.2 del D. Lgs. 286/1998 (prot.23LT003977). Il ricorrente ha riferito, poi, che, il parere della
Commissione territoriale non prendeva in considerazione la situazione specifica personale dell'istante, che non è stato posto in grado – in assenza di interprete di lingua – di spiegare la propria situazione in Italia e quella in Bangladesh, nella specie la situazione debitoria contratta dal ricorrente stesso, i motivi che hanno spinto il ricorrente ed i propri familiari a contrarre questi debiti, la grave condizione di salute della madre e le costanti pressioni cui il ricorrente ed i propri familiari devono sottostare finché non riescono a saldare il dovuto. Pertanto, la Questura di Latina, con provvedimento del 10.4.24 prot.211/24, facendo affidamento al parere della Commissione Territoriale del 27.10.23 che non ha ritenuto sussistenti “motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, di lingua, cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociale, ovvero che possa rischiare di essere rinviato ad altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, ha rigettato la domanda “dal momento che l'istante dichiara di non lavorare e non produce alcun documento lavorativo né una certificazione di conoscenza della lingua italiana;
inoltre l'ospitalità dichiarata non risulta registrata.”.
Il ricorrente, nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ha richiesto, in via preliminare, di essere rimesso in termini atteso che il ricorso veniva depositato solo in data 11.11.2024, a fronte della notifica del provvedimento impugnato recante data 10.4.2024. Parte ricorrente evidenzia che l'atto impugnato, che pur dà atto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'istante, veniva redatto e notificato soltanto in lingua italiana e solo la relata di notifica presentava una sintetica traduzione in lingua inglese priva degli elementi essenziali del contenuto del provvedimento, della motivazione e dei termini per l'impugnazione. Pertanto, chiedeva la rimessione in termini facendo decorrere il termine per impugnare a far data dall'11.10.2024, momento del tempo in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto in seguito a precisa spiegazione e traduzione dello stesso.
Nel merito ha evidenziato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione la situazione sociopolitica della Bangladesh in particolare per la sorte dei debitori, soggetti a usura sistematica e vittime di atteggiamenti persecutori e violenti da parte dei creditori.
Il non si è costituito. Controparte_1
****
Preliminarmente deve essere accolta la domanda di rimessione in termini.
Al riguardo, occorre muovere dal principio di diritto secondo cui “in tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento;
tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità”. (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n.
16470 del 19/06/2019, Rv. 654638 - 01). Nel caso di specie, effettivamente, l'atto notificato non è corredato da adeguata traduzione del contenuto, della motivazione e dell'indicazione della modalità e dei termini impugnatori, con evidente vulnus del diritto alla difesa.
Con riferimento al lamentato pericolo di persecuzione nel Paese di provenienza (Bangladesh), consistente nella riduzione in schiavitù a seguito di grave situazione debitoria dell'istante, dal riscontro esterno con le informazioni sul Paese di origine reperite consultando le più autorevoli fonti, non emergono profili di rischio che possano costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile
(cfr., OHCHR - UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights Violations and Abuses related to the Protests of July and August 2024 in Bangladesh, 12 febbraio 2025, https://www.ecoi.net/en/file/local/2121740/ohchr-fftb-hr-violations-bd.pdf;
[...]
Briefing Notes (KW47/2024), 18 novembre 2024, Controparte_2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/ briefingnotes-kw47-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=4) - in seguito alle dimissioni del governo in carica, non si sono registrati ulteriori scontri violenti di natura politica.
La situazione risulta ancora incerta e in sviluppo, tuttavia, dopo le prime elezioni seguite alle proteste del luglio e agosto 2024 (cfr., HRW - Human Rights Watch, Bangladesh: Uphold Impartiality in Law
Enforcement, 12 febbraio 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2121691.html), le generali condizioni di sicurezza sono assai migliorate ed è stata, attualmente, scongiurata un'escalation delle violenze.
Ulteriori fonti rivelano che nella seconda metà del 2024 vi è stato un aumento della violenza comunitaria in alcune zone del Paese tra appartenenti all'etnia bengalese e popolazioni indigene (cfr.,
(ICG – International Crisis Group, Crisis Watch – Bangladesh – October 2024, ottobre 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37; (ICG – International Crisis Group,
Crisis Watch – Bangladesh – September 2024, settembre 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37), nonché nei confronti della minoranza induista (cfr., Briefing Controparte_2
Notes (KW40/2024), 30 settembre 2024, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/ briefingnotes-kw40-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3). Tuttavia, tali scontri risultano isolati e, in considerazione delle loro caratteristiche, né sono qualificabili come conflitti armati né possono ritenersi idonei a generare una situazione di violenza indiscriminata.
Tali risultanze, confortate anche da ulteriori informazioni (HRW - Human Rights Watch, World
Report 2025 - Bangladesh, 16 gennaio 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2120058.html; , Bangladesh - Country Focus, luglio 2024, Controparte_3
https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_Bangladesh-
Country_Focus.pdf ; Bangladesh Controparte_4 Controparte_5
2023, 24 aprile 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107838.html; USDOS Department CP_6
of State, 2023 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 23 aprile 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107613.html; Freedom House, Freedom in the World 2024 -
Bangladesh, 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2108027.html; HRW - Human Rights Watch:
World Report 2024 - Bangladesh, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103151.html;
ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation:
Bangladesh: COI Compilation, August 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_2023.pdf)
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di aiuto cuoco presso la società EUR RESTAURANT S.R.L.S., con relativa comunicazione Unilav e copia delle buste paga.
L'aver fatto ingresso nel mondo del lavoro e l'aver risolto il problema abitativo costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1 Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, MA
c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Spese compensate atteso che la documentazione allegata al ricorso non risulta allegata all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato il [...] in [...] C.U.I. 06MYLWP Parte_1
il diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 13 maggio 2025
La Presidente
NA SA
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
NA SA Presidente
LA Di IO GI
Corrado Bile GI relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato il [...] in Parte_1
BA C.U.I. rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Barberio del Foro di C.F._1
Roma nei confronti del , rappresento ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato; Questura della Provincia di Latina - Commissione territoriale per il riconoscimento della
Protezione; avverso e per annullamento del provvedimento di rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c. 1.2, emesso dal Questore della Provincia di Latina, n.
211/2024, notificato il 10.04.2024.
*****
Il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di protezione internazionale rigettata in via definitiva dalla Questura di Latina in data 10.4.2024, ha riferito di aver presentato, il 22.03.2023, domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e
1.2 del D. Lgs. 286/1998 (prot.23LT003977). Il ricorrente ha riferito, poi, che, il parere della
Commissione territoriale non prendeva in considerazione la situazione specifica personale dell'istante, che non è stato posto in grado – in assenza di interprete di lingua – di spiegare la propria situazione in Italia e quella in Bangladesh, nella specie la situazione debitoria contratta dal ricorrente stesso, i motivi che hanno spinto il ricorrente ed i propri familiari a contrarre questi debiti, la grave condizione di salute della madre e le costanti pressioni cui il ricorrente ed i propri familiari devono sottostare finché non riescono a saldare il dovuto. Pertanto, la Questura di Latina, con provvedimento del 10.4.24 prot.211/24, facendo affidamento al parere della Commissione Territoriale del 27.10.23 che non ha ritenuto sussistenti “motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, di lingua, cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociale, ovvero che possa rischiare di essere rinviato ad altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, ha rigettato la domanda “dal momento che l'istante dichiara di non lavorare e non produce alcun documento lavorativo né una certificazione di conoscenza della lingua italiana;
inoltre l'ospitalità dichiarata non risulta registrata.”.
Il ricorrente, nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ha richiesto, in via preliminare, di essere rimesso in termini atteso che il ricorso veniva depositato solo in data 11.11.2024, a fronte della notifica del provvedimento impugnato recante data 10.4.2024. Parte ricorrente evidenzia che l'atto impugnato, che pur dà atto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'istante, veniva redatto e notificato soltanto in lingua italiana e solo la relata di notifica presentava una sintetica traduzione in lingua inglese priva degli elementi essenziali del contenuto del provvedimento, della motivazione e dei termini per l'impugnazione. Pertanto, chiedeva la rimessione in termini facendo decorrere il termine per impugnare a far data dall'11.10.2024, momento del tempo in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto in seguito a precisa spiegazione e traduzione dello stesso.
Nel merito ha evidenziato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione la situazione sociopolitica della Bangladesh in particolare per la sorte dei debitori, soggetti a usura sistematica e vittime di atteggiamenti persecutori e violenti da parte dei creditori.
Il non si è costituito. Controparte_1
****
Preliminarmente deve essere accolta la domanda di rimessione in termini.
Al riguardo, occorre muovere dal principio di diritto secondo cui “in tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento;
tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità”. (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n.
16470 del 19/06/2019, Rv. 654638 - 01). Nel caso di specie, effettivamente, l'atto notificato non è corredato da adeguata traduzione del contenuto, della motivazione e dell'indicazione della modalità e dei termini impugnatori, con evidente vulnus del diritto alla difesa.
Con riferimento al lamentato pericolo di persecuzione nel Paese di provenienza (Bangladesh), consistente nella riduzione in schiavitù a seguito di grave situazione debitoria dell'istante, dal riscontro esterno con le informazioni sul Paese di origine reperite consultando le più autorevoli fonti, non emergono profili di rischio che possano costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile
(cfr., OHCHR - UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights Violations and Abuses related to the Protests of July and August 2024 in Bangladesh, 12 febbraio 2025, https://www.ecoi.net/en/file/local/2121740/ohchr-fftb-hr-violations-bd.pdf;
[...]
Briefing Notes (KW47/2024), 18 novembre 2024, Controparte_2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/ briefingnotes-kw47-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=4) - in seguito alle dimissioni del governo in carica, non si sono registrati ulteriori scontri violenti di natura politica.
La situazione risulta ancora incerta e in sviluppo, tuttavia, dopo le prime elezioni seguite alle proteste del luglio e agosto 2024 (cfr., HRW - Human Rights Watch, Bangladesh: Uphold Impartiality in Law
Enforcement, 12 febbraio 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2121691.html), le generali condizioni di sicurezza sono assai migliorate ed è stata, attualmente, scongiurata un'escalation delle violenze.
Ulteriori fonti rivelano che nella seconda metà del 2024 vi è stato un aumento della violenza comunitaria in alcune zone del Paese tra appartenenti all'etnia bengalese e popolazioni indigene (cfr.,
(ICG – International Crisis Group, Crisis Watch – Bangladesh – October 2024, ottobre 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37; (ICG – International Crisis Group,
Crisis Watch – Bangladesh – September 2024, settembre 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=37), nonché nei confronti della minoranza induista (cfr., Briefing Controparte_2
Notes (KW40/2024), 30 settembre 2024, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/ briefingnotes-kw40-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3). Tuttavia, tali scontri risultano isolati e, in considerazione delle loro caratteristiche, né sono qualificabili come conflitti armati né possono ritenersi idonei a generare una situazione di violenza indiscriminata.
Tali risultanze, confortate anche da ulteriori informazioni (HRW - Human Rights Watch, World
Report 2025 - Bangladesh, 16 gennaio 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2120058.html; , Bangladesh - Country Focus, luglio 2024, Controparte_3
https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_Bangladesh-
Country_Focus.pdf ; Bangladesh Controparte_4 Controparte_5
2023, 24 aprile 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107838.html; USDOS Department CP_6
of State, 2023 Country Report on Human Rights Practices: Bangladesh, 23 aprile 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107613.html; Freedom House, Freedom in the World 2024 -
Bangladesh, 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2108027.html; HRW - Human Rights Watch:
World Report 2024 - Bangladesh, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103151.html;
ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation:
Bangladesh: COI Compilation, August 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_2023.pdf)
Ciò premesso, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l'attività lavorativa in qualità di aiuto cuoco presso la società EUR RESTAURANT S.R.L.S., con relativa comunicazione Unilav e copia delle buste paga.
L'aver fatto ingresso nel mondo del lavoro e l'aver risolto il problema abitativo costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1 Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, MA
c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Spese compensate atteso che la documentazione allegata al ricorso non risulta allegata all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato il [...] in [...] C.U.I. 06MYLWP Parte_1
il diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 13 maggio 2025
La Presidente
NA SA