Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3520/2021
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 3520/2021, pendente tra
Parte_1
e
Parte_2
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
REPUBBLICA ITALIANA
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IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice mono-cratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3520 del Ruolo Generale del 2021
TRA
elettivamente domiciliata in VIA G. LA FARINA, N. 14/E PALERMO, Parte_1
presso lo studio dell'avv. MAZZOLA FABIO, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in C.SO LA MASA N. 124 90019 TRABIA, Parte_2
presso lo studio dell'avv. CORDONE FILIPPO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal
Tribunale del 10.06.2025.
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di RM SE , deducendo di essere proprietaria di Parte_2
una unità immobiliare, sita nel territorio di Trabia in località Giardini – Tonnara, identificata in catasto al foglio di mappa n. 7, particella 407, mq 136, ricevuta per successione dalla madre
(docc. 1 e 2 all.ti atto di citazione), confinante ad ovest con la particella Persona_1
1010, di proprietà del convenuto e che dallo stesso lato la proprietà era delimitata da un muro
Pagina 2 di 12 che correva lungo tutto il confine;
che “in corrispondenza dello stesso ma all'interno della p.lla
407, di proprietà dell'odierna attrice, corre una cunetta che anche la funzione di consentire lo scolo delle acque meteoriche." (cfr. pag. 1 atto di citazione), che attraversa al di sotto la statale
113 fungendo anche quale convogliatrice delle acque piovane;
che ad agosto 2019 aveva verificato che nella cunetta era stato “installato un manufatto in cemento dalla quale si diparte una condotta in polietilene, che proviene dal fondo di cui alla contigua p.lla 1010.” (cfr. pag. 2
atto di citazione); che tale condotta dopo aver attraversato il fondo di parte attrice andava ad innestarsi nella fognatura comunale e ciò (tubazione e relativo manufatto) a beneficio della p.lla
1010 di proprietà di parte convenuta;
che l'abuso era stato rappresentato al Comune di Trabia,
ed era stato intimato a parte convenuta di rimuovere l'opera (diffida restituita per compiuta giacenza); lamentava, dunque, la costituzione di fatto di una servitù, mai costituita nelle forme di legge, su un terreno acquistato libero da pesi e vincoli, sottolineando che non esisteva alcun atto costitutivo di servitù, né era mai stata costituita pattiziamente una servitù di acquedotto o altra, né risultava alcuna trascrizione.
Chiedeva, pertanto, di: i) ritenere e dichiarare inesistente alcuna servitù di acquedotto o di altra natura che consentiva l'installazione del manufatto e delle opere realizzate;
ii) condannare alla rimozione, entro e non oltre 30 giorni, alla rimozione della tubazione e Controparte_1
de relativo manufatto insistente dal proprio fondo;
iii) determinare ex art 614 bis c.p.c. la sanzione in caso di mancata esecuzione per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine fissato con pronuncia di cui alla domanda di rimozione, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva descrivendo lo stato dei luoghi e sottolineando che “... i Parte_2
fondi delle parti sono compresi fra la S.S.113 e la riva del mare ed essi, per tutta la loro lunghezza, pari a circa 20 metri, sono separati da un canale di scolo a cielo aperto della larghezza di circa cm. 60. Tale canale di scolo, nel tratto in cui interseca le proprietà delle parti,
costituisce il tratto terminale di un più lungo canale, che attraversa sotto quota la S.S.113 e che ha la funzione di far defluire verso mare le acque piovane che si raccolgono sulla strada statale e quelle che provengono dai fondi posti a monte della strada medesima, nonché dalla condotta
Pagina 3 di 12 “Acqua dell'Oro” utilizzata per l'irrigazione dei terreni ubicati nella zona.” (cfr. pag. 2 comp. di cost.); aggiungeva che il canale era distaccato dagli immobili di proprietà e Pt_1 Pt_2
rispetto ai quali era delimitato dai muri dei rispettivi fabbricati e da muretti e recinzioni di confine;
descriveva misure e collocazione del tubo di polietilene e del manufatto di cemento,
sottolineando come gli stessi fossero collocati “in aderenza al muro del fabbricato di proprietà
e ad una distanza di circa 60 cm dal cunicolo che attraversa sotto quota la S.S.113.” Pt_2
(pag. 3 comp. di cost. e risp.) ed asseriva che la posa del tubo e l'allacciamento alla conduttura comunale erano stati autorizzati dal Comune di Trabia, giusta S.C.I.A. prot. n. 18161 del
2/10/2017; negava la proprietà in capo all'attrice del canale e che la stessa ne avesse mai avuto il possesso;
aggiungeva, in ultimo, che “D'altra parte, all'interno del suddetto canale è installato,
da almeno 30 anni, un altro tubo in polietilene per un lunghezza di circa 17 mt. (mai contestato dall'attrice) che dalla rete idrica comunale conduce l'acqua potabile al fabbricato del convenuto;
nel canale vengono inoltre fatti defluire gli scarichi provenienti dai pluviali del fabbricato del convenuto. L'esistenza di quest'ultimo tubo e dei pluviali costituisce prova, non solo che il convenuto è proprietario della metà del canale, ma anche che l'attrice non ha mai esercitato alcun potere di fatto sul canale in oggetto, circostanza quest'ultima che può desumersi, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dal fatto che il convenuto ha sempre liberamente utilizzato detto manufatto, come in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti qualche anno addietro nel fabbricato di sua proprietà, collocandovi l'impalcatura occorrente per l'esecuzione delle opere (vds. foto - doc. n. 5).” (pag.5 comparsa di cost.).
Chiedeva pertanto:
“Respinta ogni contraria domanda, difesa ed eccezione,
-Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'attrice;
-Rigettare, in ogni caso, le domande dell'attrice perchè infondate, inammissibili,
improcedibili o con qualsiasi altra statuizione.
In subordine e in via riconvenzionale
Nella non temuta ipotesi in cui controparte dimostrasse di essere proprietaria del suddetto canale e di avere titolo per chiedere la rimozione delle opere contestate al convenuto, disporre
Pagina 4 di 12 in favore del fondo di quest'ultimo la servitù coattiva di acquedotto e/o di scarico a carico del fondo dell'attrice;
-Determinare l'indennità dovuta alla Sig.ra ai sensi dell'art. 1038 cod. Parte_1
civ. in conseguenza dell'assoggettamento del suo fondo alla servitù coattiva e se del caso disporre, ai fini istruttori, C.T.U. per la determinazione del suo ammontare.
Salvo ogni altro diritto, col favore delle spese e dei compensi.” (cfr. pag. 6 comp. di cost.).
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 21.10.2022, lo scrivente concedeva i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ; la causa veniva istruita documentalmente e veniva disposta c.t.u..
All'esito della disposta c.t.u., veniva disposto rinvio per discussione ai sensi dell'art.281
sexiex c.p.c. con termine per note conclusive.
2.Merito della lite.
Va in primis dichiarata la procedibilità della domanda , essendo stato espletato con esito negativo il tentativo di mediazione, avente ad oggetto proprio le domande proposte in questa sede.
Occorre, poi, esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta.
Orbene, in punto di diritto, occorre, anzitutto chiarire che l'azione “negatoria servitutis”
tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo.
Inoltre, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, di possedere il fondo in forza di un titolo valido (es. rogito notarile)(cfr. Cass.
civ. Sez. II Ord., 23/01/2023, n. 1905).
Pagina 5 di 12 L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre sul convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività (cfr. Cassazione civile , sez. II, 27 dicembre 2004,
n. 24028).
Facendo applicazione dei superiori principi, ritiene il Giudicante che, tenendosi conto della documentazione versata in atti e delle conclusioni cui è pervenuto il nominato c.t.u., la prova della legittimazione attiva in capo all'attrice sia stata raggiunta, risultando il canale posto all'interno della proprietà attorea, in particolare all'interno della p.lla 407, la cui porzione di area demaniale risulta essere pure stata sdemanializzata (in disparte dalla sua esatta collocazione).
Infatti, riguardo al quesito n. 1 il ctu ha così risposto: “Parte attrice è proprietaria di un immobile sito nel territorio di Trabia (PA) località Giardini Tonnara, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 7 particella 407, di estensione in misura catastale pari a 142 mq.
L'immobile è pervenuto alla ricorrente in data 16/11/2006 per successione alla madre
. Detta proprietà confina, tra gli altri, a Sud con la strada statale SS113 e sul Persona_1
lato Est con la particella n.1010 di estensione in misura catastale di 291 mq, questa di proprietà
del convenuto” peri poi chiarire che: “In virtù di quanto eccepito dalle parti, infine si ritiene di utilità evidenziare la presenza in atti di un decreto di sdemanializzazione e legittimazione riguardante un'area di mq 120 circa della particella 407 del foglio 7, . Ebbene, tale superficie rappresenta una porzione dell'intera particella n.407 di parte ricorrente tuttavia dagli allegati prodotti in atti non è possibile individuare quale sia questa porzione […] (cfr. pag. 6-7, rel ctu dep. il 13.7.2024).
Va adesso, da un lato, esaminata la domanda principale di parte attrice, e, dall'altro, la domanda riconvenzionale di parte convenuta con la quale è stata richiesta, in subordine - nella denegata ipotesi di riconoscimento in capo all'attrice della proprietà del canale e del titolo per richiedere la rimozione delle opere contestate - la disposizione di una servitù coattiva di scarico.
Quanto alla domanda principale di negatoria servitutis, va detto che la stessa mira alla
Pagina 6 di 12 negazione di qualsiasi diritto anche dominicale affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Quest'ultima di differenzia dall'azione di rivendica e la
“confessoria servitutis” in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza,
infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. 'Pertanto,
sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di
"confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia.).
Orbene, parte attrice, ha ampiamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente,
fornendo la prova della titolarità del fondo per cui è causa.
Dal canto suo, il convenuto non ha assolto all'onere, su di lui incombente, di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura reale, di compiere l'attività
lamentata come lesiva dall'attore.
Invero il convenuto non ha allegato, prima ancora che provato, l'esistenza di un valido titolo di natura reale che legittimasse le opere realizzate, limitandosi a contestare la proprietà attorea,
sull'assunto che il canale ricadesse all'interno del . Controparte_2
La domanda attorea merita dunque accoglimento.
Venendo adesso all'analisi della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto,
riguardante la costituzione di una servitù di scarico coattiva, va anzitutto chiarito che, la fattispecie di cui all'art. 1043 c.c. ha ad oggetto lo scolo artificiale delle acque che il vicino non consenta di ricevere, ed in tale elemento si differenzia dalla norma di cui all' art. 913 che prevede l'ipotesi dello scolo naturale. L'interessato, che per evitare un danno al proprio fondo,
Pagina 7 di 12 deve scaricare le acque sovrabbondanti presenti sul suo fondo, e non ha altro modo per raggiungere il luogo di scarico, se non attraversando fondi altrui, ha diritto di costituire su tali fondi una servitù di scolo di acque sovrabbondanti. Si configura, così, un'altra ipotesi tipica di servitù coattiva, non rientrante nello schema della servitù prediale, perché strumentale, non tanto all'utilità del fondo dominante, quanto piuttosto al bisogno di scaricare l'acqua sovrabbondante, e quindi ad evitare un danno.
La ratio della presente norma ovviamente non prevede la possibilità per il titolare di tale diritto di scaricare impunemente le acque del proprio fondo in quello del vicino, ma bensì il solo passaggio su tale fondo di acque sovrabbondanti o impure verso un luogo ove il proprietario del fondo dominante abbia il diritto di scaricarle ( C. 9226/1991).
La giurisprudenza ritiene applicabile anche alla servitù di scarico coattivo, avendo riguardo al diverso contenuto della servitù, i presupposti previsti dall' art. 1037 c.c. per la servitù di acquedotto coattivo. Quindi è necessario che il proprietario del fondo dominante non abbia altre alternative, ravvisabili anche nella costituzione di una servitù volontaria, per liberarsi delle acque e che nella creazione del passaggio rispetti il criterio del minor pregiudizio per il fondo servente e della maggior convenienza per il fondo dominante ( C. 7410/2003), vale a dire che non possa utilizzare come bacino di scarico un suo terreno, oppure fruire del servizio offertogli da un terzo, anche con la creazione di una servitù volontaria (cass. Sez. 2, Sentenza n. 2948 del
1994).
Ciò premesso, occorre vagliare il lavoro svolto dal nominato c.t.u., ing. . Persona_2
In particolare, in riposta al terzo quesito, l'ausiliario del giudice ha così affermato: “Per come descritto in precedenza un tratto di lunghezza pari a circa 1,20 ml della condotta in polietilene per l'allaccio fognario di parte resistente ed il relativo basamento in calcestruzzo di circa 25x25
cm ricadono all'interno del canale di scolo che si sviluppa nella particella 407 di parte ricorrente.
In merito alla sussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di scarico, si offrono al Giudice ed alle parti le seguenti considerazioni. L'allaccio fognario di che trattasi risulta fondamentale per il pieno godimento del bene di parte resistente che essendo
Pagina 8 di 12 destinato ad abitazione, senza un recapito in fognatura non potrebbe essere utilizzato. Per
quanto attiene al pregiudizio creato al fondo di parte ricorrente, il passaggio è stato svolto in modo tale di minimizzarne gli effetti negativi. È da evidenziare infatti come l'attuale tubazione di scarico insiste sul fondo di proprietà ricorrente solamente su una piccolissima area di 0,40
mq circa (1,20 ml x 0,3 ml) e che tra l'altro detta area è collocata in adiacenza del confine est all'interno del canale di scolo e quindi anche poco visibile.
Resta pertanto da valutare se parte resistente avrebbe potuto realizzare l'allaccio fognario in altro modo senza eccessivo dispendio e disagio. Al riguardo preliminarmente si fa rilevare come il passaggio senza il coinvolgimento della particella di parte ricorrente sarebbe tecnicamente possibile tuttavia resta da verificare se tale alternativa possa comportare un eccessivo dispendio e disagio in capo al beneficiario della servitù. Al riguardo, il passaggio alternativo si sarebbe potuto compiere facendo risalire la tubazione di scarico all'interno della proprietà di parte resistente lungo il muro di confine con la strada SS113. Quindi attraversando direttamente la
SS113 con una piccola trincea - dalla presente analisi si escludono gli attraversamenti con metodologie “TOC” (Trivellazione Orizzontale Controllata) in quanto eccessivamente dispendiose e di difficile realizzazione in virtù della forte urbanizzazione dei luoghi -. Tale
intervento, del tutto possibile, andrebbe a replicare quanto tra l'altro già compiuto dalla parte ricorrente per il proprio impianto fognario [Cfr. Foto nn.1-2-10-11]. Tuttavia, tale soluzione richiederebbe certamente un impegno di spesa maggiore rispetto quanto affrontato dalla parte resistente che usufruendo del cunicolo di sottopassaggio già esistente ha potuto risparmiare le spese altrimenti necessarie per attraversare la SS113 in trincea. A ciò si aggiunga che in tal caso si sarebbero rese necessarie diverse autorizzazioni suppletive ed in particolare si sarebbero create delle interferenze con il traffico viario necessitando di una parzializzazione della corsia per il tempo necessario all'intervento. Con tali condizioni, è parere della scrivente che l'intervento alternativo sarebbe risultato certamente più difficoltoso, più lungo, anche tenuto conto dei tempi necessari per le autorizzazioni, e notevolmente più costoso rispetto all'intervento attuato.” (cfr. pag. 9 e 10 c.t.u.).
All'esito dell'espletato incarico il c.t.u., dunque, dopo aver risposto ad ogni singolo quesito, è
Pagina 9 di 12 pervenuto alle seguenti conclusioni: “[…] Quindi si è riferito sulla possibilità di altri percorsi ritenendoli comunque possibili sebbene più gravosi e dispendiosi rispetto quello in atto esistente. Infine si è determinata l'indennità per la servitù creata stimata nella misura di €
500,00.” (cfr. pag 14 relazione di consulenza).
In sintesi il ctu ha riconosciuto l'esistenza di soluzioni alternative per il convenuto, il quale ben avrebbe potuto far risalire la tubazione di scarico all'interno della sua proprietà lungo il muro di confine con la strada SS113, attraversando direttamente la SS113 con una piccola trincea. Precisando come tale intervento, sebbene maggiormente dispendioso e implicante il rilascio di diverse autorizzazioni, andrebbe a replicare quanto tra l'altro già compiuto dalla parte ricorrente per il proprio impianto fognario.
Le suddette conclusioni – al netto delle successive considerazioni di convenienza espresse dall'ausiliario, che invece vanno disattese sul fatto dirimente della sussistenza di soluzioni alternative- meritano di essere condivise e poste a fondamento della decisione al fine di rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto per l'assenza della condizione implicita necessaria alla costituzione della servitù coattiva di scarico, stante la presenza di soluzioni alternative a disposizione del convenuto (nei termini ut supra specificati).
Al rigetto della domanda riconvenzionale consegue l'accoglimento della domanda attorea e la dichiarazione della inesistenza del diritto di servitù di scarico con conseguente obbligo di rimozione delle opere da parte del convenuto.
Vista la richiesta avanzata dalle società attrici ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. e ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti, deve inoltre essere condannato a Parte_2
corrispondere in favore delle controparti, in difetto di esecuzione della statuizione che precede entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, la somma di euro 100,0
per ogni mese di ritardo.
Il suddetto importo è stato determinato tenendo in considerazione la natura della causa e la particolarità dell'obbligo di fare cui accede la misura di coercizione indiretta, la cui esecuzione potrebbe coinvolgere anche soggetti terzi rispetto al presente giudizio.
3.Spese di lite
Pagina 10 di 12 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo,
sulla base dei parametri contenuti nel DMG 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
Le spese della ctu, liquidate come da separato decreto, seguono parimenti la soccombenza,
con la conseguenza che vengo poste interamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
dichiara che il fondo sul fondo di proprietà di Parte_2 Parte_1
sito in Trabia, in località Giardini – Tonnara, identificata in catasto al foglio di mappa n. 7,
particella 407, mq 136 è libero da servitù di scarico in favore del fondo confinante di proprietà
del convenuto sito nella medesima località identificato catastalmente fg. Parte_2
7 p.lla 1010;
-rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
Parte_2
-per l'effetto condanna il convenuto a procedere alla rimozione della Parte_2
tubazione installata ed il relativo manufatto esistente sul fondo dell'attrice meglio descritti nel predetto atto di citazione entro mesi sei dalla pubblicazione della sentenza;
- Condanna a corrispondere in favore delle dell'attrice, in difetto di Parte_2
esecuzione della statuizione di cui al precedente punto che precede entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, la somma di euro 100,00 per ogni mese di ritardo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 [...]
, che vanno liquidate in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso Parte_1
spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta
-pone le spese della consulenza tecniche d'ufficio in via definitiva a carico dell'attrice.
Così deciso in RM SE il 10/06/2025 .
Il Giudice
Pagina 11 di 12 Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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