Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Valeria Rosetti giudice
Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16405 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. ROCCO ROSALBA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. PAGLIUCA MARTA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/11/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/08/2020 la ricorrente in epigrafe, premesso:
di avere contratto matrimonio con il resistente in NAPOLI il 18/05/2013;
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che dal matrimonio erano nati due figli: nato il [...], e nato il Per_1 Per_2
26/07/2017; che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge;
chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di €
1.300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale andava individuata nel comportamento della moglie;
pertanto, concludeva: per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico della ricorrente;
l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre e un ampio regime di visita in favore del padre;
la previsione di un assegno a titolo di contributo al loro mantenimento di € 400,00.
Le parti comparivano all'udienza del 28/04/2021 innanzi al Presidente il quale, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti in istruttoria.
A seguito dell'istanza del sig. ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. nelle more del CP_1
procedimento, il g.i. modificava parzialmente i provvedimenti assunti in precedenza e stabiliva, con riferimento al minore incontri in spazio neutro tra il padre e il figlio e Per_1
contestualmente un percorso di sostegno alla genitorialità individuale per entrambi i genitori, nonché un percorso di sostegno psicologico per il minore, confermando, invece, la disciplina prevista per il minore Per_2
Constatato il rifiuto del minore di incontrare il padre, nonostante la previsione Per_1
di incontri in spazio neutro, veniva nominata la CTU.
All'esito della CTU e in seguito alla ripresa dei rapporti tra il padre e il figlio Per_1
all'udienza del 21/11/2024 davanti al giudice istruttore, le parti sottoscrivevano un accordo e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione
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della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“- pronuncia di separazione senza addebito;
- affido condiviso di entrambi i figli minori, con collocazione prevalente dei minori presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare;
- il padre terrà con sé i figli il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,30, nonché a settimane alterne dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica sera;
per le festività di
Natale e Pasqua secondo il criterio dell'alternanza; 15 giorni durante l'estate, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio;
- il padre verserà un assegno di mantenimento per entrambi i figli di complessivi €
700,00 (350,00€ ciascuno) rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza all'anno successivo alla sentenza;
- spese straordinarie al 50% come da Protocollo tra COA e Tribunale;
i genitori si impegnano a proseguire il percorso psicoterapeutico tra i genitori e
al fine di riavvicinare al padre o con l'attuale professionista o con altro Per_1 Per_1
professionista che di comune accordo individueranno;
-spese legali compensate.”
Il Tribunale condivide integralmente le risultanze della CTU all'esito della quale, grazie anche all'opera dei CTP, le parti hanno assunto una consapevolezza della natura disfunzionale della loro relazione riuscendo a superare la maggior parte degli aspetti critici e collaborando fattivamente tra loro nell'interesse dei figli. Anche se permane una distanza tra ed il Per_1
padre il Collegio reputa che il percorso di riavvicinamento facilitato dal cambio di atteggiamento dei genitori potrà ragionevolmente sortire buoni risultati.
Pertanto, il Tribunale recepisce tali accordi perché conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio ivi comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
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• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34, parte II,
Serie A, Sez. G, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio comprese quelle di CTU.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/12/2024
Il presidente est.
Raffaele Sdino
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