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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 12267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12267 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa MA
EL, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26334 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “Servitù”, riservata per la decisione in data
29.9.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._2
OM LO, MA LO e TA LO
ATTORI/
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Armando CR ed C.F._4
AL CR, giusta procura alle liti in atti
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 CONVENUTI/
ATTORI IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, e Parte_1
allegavano: 1) di essere comproprietari del fondo rustico sito in agro Parte_2
del Comune di ZZ, località Monteruscello, “ ” riportata nel Parte_3
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 18, part.lla 45, di are 25,48; p.lla 163, are
27,00, p.lla 46 di are 17.92; p.lla 47, di are 16,38; p.lla 165 di are 28,00 e p.lla 167 di are 27,00; 2) di avere acquistato la suddetta proprietà mediante due distinti atti pubblici (in particolare le particelle 46 e 165, in virtù di atto rogato dal notaio dell'11/07/2012, Rep. 38355; le particelle 45, 163, 47 e 167 in virtù Persona_1
di atto rogato dal medesimo Notaio l'11/07/2012 Rep. 383554); 3) che Per_1
l'intera consistenza, con un'estensione di ettari 1.41.78, è recintata e munita di cancello di ingresso;
4) che, al detto fondo, si accede, dalla via pubblica II Traversa
Monteruscello, tramite una strada interpoderale che tange il lato nord delle part.lle
304 e 51 e perviene a Nord della part.lla 45 (proprietà ); 5) che gli Persona_2
eredi di avevano acquisito una porzione della casa colonica e Persona_3
parte del fondo di proprietà degli eredi e, allora, era stata convenuta la CP_3
costituzione di una servitù di passaggio sulla part. 45, per tutto il suo confine est
(per una larghezza di otto metri). La servitù di passaggio veniva, quindi, esercitata dagli eredi , compreso il convenuto e la moglie , a far data CP_1 CP_4
dal 1991, nel tratto iniziale della part. 45, largo otto metri, come da convenzione;
5) che gli attori, nell'anno 2014, realizzavano un nuovo tratto di strada, in prolungamento della predetta esistente strada di accesso, larga otto metri insistente
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 sulla loro part.lla 45, apponendovi un cancello per la sua chiusura, al fine di rendere più comodo l'accesso al loro fondo con mezzi agricoli;
6) che, a seguito dell'installazione del suddetto cancello da parte degli attori, gli odierni convenuti avevano proposto un giudizio possessorio, conclusosi con esito a loro favorevole, così continuando ad utilizzare, non solo il tratto di strada su cui insisteva il diritto di servitù, ma anche la parte della strada realizzata dagli attori dopo il loro acquisto (e, quindi, in epoca successiva al 2012).
Gli istanti, pertanto, evidenziavano la sussistenza del loro diritto ed interesse a far cessare l'irregolare e abusivo esercizio del passaggio, fatta eccezione di quello iniziale originario su parte della part.lla 45. Gli attori, pertanto, concludevano chiedendo:
1) di accertare e dichiarare l'inesistenza di fatto e di diritto della servitù di passaggio di cui sopra in favore dei signori e sul nuovo Parte_4 Controparte_2
tratto di stradone in prosieguo di quello convenzionale, all'inizio chiuso con cancello in ferro, insistente sia sulla part.lla 45 che sulle part.lle 46 e 47 del foglio 18 di proprietà degli istanti;
il tutto sito in ZZ (Na), località Monteruscello;
2) di ordinare ai Sigg.ri e , la cessazione di Controparte_1 Controparte_2
qualsivoglia ingerenza e/o turbativa al legittimo godimento da parte degli attori del predio in parola conformemente al loro pieno ed esclusivo diritto di proprietà;
3) di condannare, col vincolo solidale, i convenuti al risarcimento dei danni per
l'illegittimo esercizio di passaggio e turbativa che di fatto ha limitato il pieno godimento del fondo, da liquidarsi in via equitativa;
4) di emettere ogni altro provvedimento del caso;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 5) di condannare, col vincolo solidale, essi convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con rimborso delle spese generali ed accessori.
Si costituivano in convenuti, i quali, nella comparsa di costituzione e risposta e nelle precisazioni contenute nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, evidenziavano di essere pieni proprietari, per intervenuta usucapione ultraventennale, del fondo rustico sito in agro di ZZ, alla Località Monteruscello, DA , Pt_3
attualmente censito in Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 18, particelle
48, 168 e 169 per la complessiva superficie catastale di are 45 e centiare 40 e di avere sempre avuto accesso al predetto appezzamento di terreno, sia a piedi, che con i mezzi meccanici, utilizzando il tracciato meglio descritto nella planimetria versata in atti. Tale passaggio, in particolare, non era mai stato contestato, né da parte dei danti causa degli attuali attori, né da ogni altro pregresso dante causa e l'accesso a tale fondo era sempre stato libero, tanto che i convenuti ne avevano curato la pulizia e la coltivazione sino al 2016.
I convenuti avevano, pertanto, acquisito per usucapione anche la servitù di passaggio pedonale e carrabile sul tracciato della larghezza di ml. 8, che si dipana con direzione da nord a sud a carico della particella riportata in C.T. del Comune di
ZZ (Na) al foglio 18, n.ro 536 (ex 45 parte) e prosegue prima con medesima direzione nord-sud sulla sola particella 537 e poi con successivo andamento in direzione ovest-est - lungo il rispettivo confine settentrionale - a carico delle particelle 537 (ex 45 parte e 46 parte, peraltro censita anche al N.C.E.U. al medesimo foglio 18 come particella 537 sub 1), 539 (ex 46 parte) e 47 – tutte di proprietà attorea - ed a favore del fondo sito in ZZ (Na) censito in C.T. del predetto Comune al foglio 18, particelle 48, 168 e 169.
I convenuti, pertanto, chiedevano il rigetto dell'avversa domanda e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, con vittoria delle spese di lite. Si
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 riportano, in particolare, le conclusioni contenute nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc di parte convenuta, che contiene minime precisazioni rispetto all'atto introduttivo:
1) rigettare le avverse domande in quanto inammissibili e comunque infondate in virtù delle istanze, difese ed eccezioni – anche riconvenzionali – già formulate in atti;
2) accogliere la domanda riconvenzionale formulata in Comparsa di Costituzione e per l'effetto, dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale
e carrabile sul tracciato della larghezza di ml. 8 che si dipana con direzione da nord a sud a carico della particella riportata in C.T. del Comune di ZZ (Na) al foglio 18,
n.ro 536 (ex 45 parte) e prosegue prima con medesima direzione nord-sud sulla sola particella 537 e poi con successivo andamento in direzione ovest-est - lungo il rispettivo confine settentrionale - a carico delle particelle 537 (ex 45 parte e 46 parte, peraltro censita anche al N.C.E.U. al medesimo foglio 18 come particella 537 sub 1), 539 (ex 46 parte) e 47 – tutte di proprietà attorea - ed a favore del fondo sito in ZZ (Na) censito in C.T. del predetto Comune al foglio 18, particelle 48, 168 e
169, il tutto meglio descritto nella planimetria prodotta in atti ed indicato alla lettera
'M' della Premessa della Comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale del
03.01.2020, fatte salve le eventuali minime variazioni del tracciato dovute a salti di quota stagionali che hanno sempre caratterizzato l'orografia dei luoghi per cui è causa. E quanto innanzi previo accertamento incidentale dell'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale di tale ultimo cespite in capo ai concludenti
[...]
nato a [...] il [...] e nata in [...]_1 Controparte_2
(Na) il 30.08.1952, disponendo l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di giustizia, anche di natura catastale;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 3) autorizzare il Direttore del servizio di pubblicità immobiliare della competente
Agenzia delle Entrate a trascrivere l'emittenda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4) condannare le controparti, in solido, alla rifusione delle spese processuali, IVA e
CAP incluse, con attribuzione al difensore anticipatario.
Esaurita la fase istruttoria, in data 29.9.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso, va preliminarmente esaminata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, la cui decisione costituisce un antecedente logico rispetto alla domanda attorea.
Con tale domanda, in particolare, i convenuti chiedevano di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio che già costituiva oggetto della domanda principiale (negatoria servitutis), asserendo di avere sempre (e fino al
2016) utilizzato tale fondo per accedere a quello di loro proprietà, sito in agro di
ZZ alla Località Monteruscello, , attualmente censito in Parte_3
Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 18, particelle 48, 168 e 169 per la complessiva superficie catastale di are 45 e centiare 40. Tale fondo, in particolare, era stato da loro acquisito, a sua volta, per intervenuta usucapione ventennale.
Orbene, il diritto di servitù è, per sua natura, di carattere accessorio e strumentale alla proprietà del fondo dominante e rientra, pertanto, tra i diritti di carattere reale e non personale (Cass. Civ. n. 5833/2024).
Ai fini della proposizione della domanda volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù, occorre, in primo luogo, provare la proprietà
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 del fondo in favore del quale la servitù si asserisce essere stata acquistata per usucapione.
Nel caso di specie, i convenuti, istanti in riconvenzionale, non solo non hanno provato tale proprietà, ma hanno chiaramente allegato di non essere i titolari formali del fondo dominante e di avere acquistato il cespite per usucapione, pur se tale usucapione non è stata mai accertata con sentenza.
Orbene, si evidenzia che l'acquisto per usucapione del fondo dominante mai potrebbe essere oggetto di accertamento nel presente giudizio, nel quale non è parte la proprietaria formale del fondo stesso. Tale proprietà formale risulta, infatti, chiaramente appartenente a terzi, come da ctp di parte attrice, doc. 17.
Si precisa, inoltre, che, fino alla pronuncia dichiarativa dell'usucapione, l'eventuale l'acquisto del bene per usucapione, seppure già avvenuto in via sostanziale, non produce alcun effetto nei confronti dei terzi.
Consegue da quanto detto il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù in favore di un fondo che non risulta essere di proprietà dei convenuti.
D'altra parte, diversamente argomentando, si giungerebbe ad una pronuncia relativa alla costituzione di un diritto che mai potrebbe essere trascritta, risultando il fondo, allo stato, di proprietà aliena.
E' appena il caso di precisare che la predetta decisione è stata resa prescindendo dall'analisi nel merito delle dichiarazioni rese dai testi, ragione per la quale ogni valutazione in merito all'istanza di revoca dell'ordinanza con la quale veniva autorizzata la sostituzione del teste deceduto va ritenuta assorbita.
La domanda principale di negatoria servitutis trova, invece, accoglimento.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 Gli attori, infatti, hanno fornito una piena prova della proprietà del fondo, attraverso la produzione di titoli di acquisto dello stesso (cfr. atti per OT , doc. 1 e Per_1
2), atti dai quali non risulta la servitù passiva sul fondo stesso oggetto del presente giudizio.
La circostanza relativa all'utilizzo, da parte dei convenuti, del fondo oggetto di causa per passare, anche con mezzi meccanici, risulta, inoltre, circostanza ammessa dagli stessi convenuti, i quali, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, oltre che nell'atto introduttivo, nel chiedere l'accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio, chiaramente allegavano l'utilizzo di detta area, così confermando quanto asserito dagli attori.
In accoglimento della domanda principale, pertanto, viene accertata l'inesistenza di fatto e di diritto della servitù di passaggio sul nuovo tratto di stradone in prosieguo di quello convenzionale, all'inizio chiuso con cancello in ferro, insistente sia sulla part.lla 45 che sulle part.lle 46 e 47 del foglio 18 di proprietà degli istanti, fondo sito in ZZ (Na), località Monteruscello, in atti meglio identificato.
Per l'effetto della precedente statuizione, va ordinata ai convenuti CP_1
e , la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo
[...] Controparte_2
godimento da parte degli attori del fondo sopra indicato.
Viene, conseguentemente, autorizzata la trascrizione della sentenza nella parte relativa alla precedente statuizione, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità.
Invero, seppure l'art. 2653 n. 1 c.c. prevede testualmente la trascrizione delle sole domande dirette all'accertamento di diritti reali, deve ritenersi che tra le stesse rientrino anche le domande di accertamento negativo, quale l'actio negatoria servitutis oggetto del presente giudizio (cfr. Sezioni Unite n. 13523/2006).
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 Non trova, invece, accoglimento la domanda risarcitoria proposta dagli attori, non risultando allegato, né tantomeno provato, l'effettivo pregiudizio subito dagli attori in conseguenza della condotta dei convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 26.000,00 euro). Si dispone l'attribuzione in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
MA EL, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di accertamento negativo proposta dagli attori e, per l'effetto, accerta l'inesistenza della servitù di passaggio sul nuovo tratto di stradone, all'inizio chiuso con cancello in ferro, insistente sia sulla part.lla 45 che sulle part.lle
46 e 47 del foglio 18 di proprietà di e fondo sito in Parte_1 Parte_2
ZZ (Na), località Monteruscello, in atti meglio identificato;
2) autorizza, per l'effetto, la trascrizione della sentenza nella parte relativa alla statuizione di cui al punto 1) del presente dispositivo, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità;
3) rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
4) rigetta la domanda riconvenzionale;
5) condanna e , in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite sostenute dagli attori, che liquida in euro 264,00 per spese ed euro
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Giacomo RI, Mariangela
RI e RI RI.
Così deciso in Napoli in data 26/12/2025
Il Giudice dott.ssa MA EL
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