Articolo 1920 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1919Articolo 1916
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9 ottobre 2010
Art. 1920. Disposizioni applicative 1. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono emanate le istruzioni tecniche per l'attuazione degli istituti e dei procedimenti previsti dal presente titolo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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