TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 19.05.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
2044 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, in data 19.05.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA nato in Brasile in data [...], in [...] e, unitamente a Parte_1
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui due figli Parte_2
minori nato in [...] in data [...] Persona_1
e nata in [...] in data [...], Parte_3 [...]
nata in [...] in data [...], nato in Parte_4 Parte_5
Brasile in data 29.12.1971, , nata in Brasile in [...] Parte_6
31/01/1976, questi ultimi entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato in Brasile in [...] Persona_2
27.04.2010, nata in [...] in data [...], Parte_7
nato in [...] in data [...], Parte_8 [...]
nato in [...] in data [...], tutti elettivamente domiciliati in Parte_9
Battipaglia (SA), alla via Benevento n. 28, presso lo studio dell'Avv. Domenico Morra, in virtù
1 di procura versata in atti in data 14.04.2025, in ottemperanza a quanto disposto da questo
Tribunale con ordinanza del 20.03.2025;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 10.11.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis nonché iure matrimonii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, in proprio e, unitamente a Parte_1 Pt_2
da nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui due figli minori Parte_2 [...]
e Persona_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4
quest'ultimo in proprio e, unitamente a in qualità Parte_5 Parte_6
di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_2 [...]
e , ai sensi Parte_7 Parte_8 Parte_10
degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di detti ricorrenti al Controparte_1
riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Quanto a in proprio e, unitamente a da nella qualità di Parte_1 Pt_2 Parte_2
esercente la potestà genitoriale sui due figli minori e Persona_1
da quest'ultimo in Pt_3 Persona_1 Parte_4 Parte_5
proprio e, unitamente a in qualità di esercente la potestà genitoriale Parte_6
sul figlio minore Persona_2 Parte_7 Parte_8
e essi ponevano a sostegno della loro domanda, l'intervenuto
[...] Parte_9
2 acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure sanguinis. In particolare, detti ricorrenti allegavano di essere discendenti in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci Persona_3
interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 8 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in Italia, a Pratola Peligna (AQ), in [...]
31.08.1858, emigrato in Brasile in data non conosciuta e che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
Pur essendo nato in [...] quando tale Regione faceva ancora parte del Regno Persona_3
delle Due Sicilie, esso acquisì la cittadinanza italiana in forza della L. 17 marzo 1861, n. 4671 che sancì l'annessione di tale Regno al Regno d'Italia a seguito della proclamazione del Re
Vittorio Emanuele II quale Re del Regno d'Italia. Pertanto tale cittadinanza si è estesa ai discendenti dell'avo italiano ai sensi dello Statuto albertino, in quanto è nato Persona_3
prima del 1861.
Detti ricorrenti allegavano (e asseverano) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 20.08.1896, (coniugata ; Persona_3 Per_4 Pt_9
▪ quest'ultima diveniva madre, in data 21.02.1926, di (coniugata Persona_5
; Pt_4
▪ da (coniugata nascevano i due ricorrenti Persona_5 Pt_4 Parte_4
(alla nascita e
[...] Persona_6 Parte_9
▪ (alla nascita diveniva madre dei due Parte_4 Persona_6
ricorrenti e Parte_5 Parte_1
▪ da quest'ultimo nascevano i due ricorrenti e Persona_1 [...]
Parte_3
▪ da nascevano i tre ricorrenti Parte_5 Persona_2 Parte_7
ed
[...] Parte_8
Quanto a essa, invece, poneva, a sostegno della propria domanda, Parte_6
l'intervento acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure matrimonii. In particolare, la stessa adduceva di aver contratto matrimonio con l'odierno ricorrente - discendente Parte_5
diretto di - in data 17.01.2009. Persona_3
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 17.03.2025.
3 ****
Tanto premesso, con riferimento a entrambe le domande, occorre effettuare il relativo vaglio di ammissibilità.
1. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii proposta da . Parte_6
Va dichiarata inammissibile l'istanza relativa alla richiesta di cittadinanza iure matrimonii relativa alla ricorrente trattandosi di nozze celebrate in data Parte_6
17.01.2009 (cfr. doc. n. 14 indice del fascicolo di parte ricorrente) e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della L. 123/1983. Tale norma, infatti, escludeva ogni automatismo - previsto negli art. 10 e 11 della previgente L. 155/1912 - nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii. Entrambi i richiamati testi normativi, che disponevano in materia di cittadinanza, sono stati successivamente abrogati con l'entrata in vigore della L.
91/1992 che, all'art. 5, prevede determinate condizioni al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii e, all'art. 7, dispone che “la cittadinanza [del coniuge di cittadino italiano] si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare”. Il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e l'esistenza dei Controparte_1 requisiti richiesti dalla legge va, dunque, accertata dall'Autorità amministrativa, “senza possibilità che la stessa possa essere sostituita dall'autorità giudiziaria” (cfr. sul punto Corte
d'App. L'Aquila, 19.05.2021, n. 766).
2. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: i presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
Con riferimento alla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis proposta da in proprio e, unitamente a da nella qualità di esercente Parte_1 Pt_2 Parte_2
la potestà genitoriale sui due figli minori e da Persona_1 Pt_3
quest'ultimo in proprio e, Persona_1 Parte_4 Parte_5
unitamente a in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Parte_6
minore Persona_2 Parte_7 Parte_8
e giova premettere che trattandosi di discendenza per via materna Parte_9 trasmessa in epoca antecedente alla Costituzione Italiana, l'unica strada percorribile, in quanto frutto di una interpretazione giurisprudenziale (cfr. paragrafo “2.3 La discendenza per linea materna”), è quella di carattere giurisdizionale.
4 Al Riguardo si osserva che, in ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ.,
SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status civitatis italiano iure sanguinis in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865 ai fini dell'acquisto iure sanguinis del diritto di cittadinanza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti in proprio Parte_1
e, unitamente a da nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui due Pt_2 Parte_2
figli minori e Persona_1 Parte_3 Persona_1 [...]
quest'ultimo in proprio e, unitamente a Parte_4 Parte_5 Parte_6
in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
[...] Persona_2
e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
(cfr. docc. da n. 4 a n. 24 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza di detti ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
5 Applicando tali principi al caso di specie, essendo (coniugata in qualità di Per_4 Pt_9 prima discendente dell'avo italiano - nata in [...], in data [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865.
In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907
e Corte di Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente, “essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti in linea retta.
Nel caso di specie, in proprio e, unitamente a nella Parte_1 Parte_2
qualità di esercente la potestà genitoriale sui due figli minori Persona_1
e da
[...] Pt_3 Persona_1 Parte_4 Parte_5 quest'ultimo in proprio e, unitamente a in qualità di esercente la Parte_6
potestà genitoriale sul figlio minore Persona_2 Parte_7
e hanno, in primo luogo, provato che Parte_8 Parte_9
l'avo, non si è naturalizzato (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. Persona_3
5 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che (coniugata ha acquisito la Per_4 Pt_9
cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli).
6 In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti di detti ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei richiamati ricorrenti.
2.3 La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze: i) il matrimonio - con soggetto straniero - di (coniugata , Per_4 Pt_9 avvenuto in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana, ii) l'idoneità della stessa (coniugata Per_4
a trasmettere, in quanto donna, la cittadinanza italiana alla propria figlia Pt_9 Persona_5
(coniugata nata in [...] precedente al 01.01.1948; nonché, per le medesime
[...] Pt_4 considerazioni, iii) il matrimonio di quest'ultima con soggetto straniero e, infine, iv) la nascita di (coniugata . Persona_6 Parte_4
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna
(e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente
e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
7 giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non
l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di
Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, proposto da in proprio e, unitamente a nella qualità di esercente Parte_1 Parte_2
la potestà genitoriale sui due figli minori e Persona_1 Parte_3
quest'ultimo in proprio e, Persona_1 Parte_4 Parte_5
unitamente a in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Parte_6
minore Persona_2 Parte_7 Parte_8
e accerta e dichiara il diritto di quest'ultimi al riconoscimento in loro Parte_9
favore dello status iure sanguinis di cittadini italiani.
Anche l'istanza di detti ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per CP_1 CP_1 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopraindicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
8 Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di compensarle integralmente tra le parti, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2044/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_6
2) in accoglimento del ricorso proposto da da Parte_1 [...]
da Persona_1 Parte_3
da da da
[...] Parte_4 Parte_5
da Persona_2 Parte_7
da e da Parte_8 Parte_9
accerta e dichiara il loro diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani;
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei soggetti sopraindicati, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 12.6.2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 19.05.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
2044 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, in data 19.05.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA nato in Brasile in data [...], in [...] e, unitamente a Parte_1
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui due figli Parte_2
minori nato in [...] in data [...] Persona_1
e nata in [...] in data [...], Parte_3 [...]
nata in [...] in data [...], nato in Parte_4 Parte_5
Brasile in data 29.12.1971, , nata in Brasile in [...] Parte_6
31/01/1976, questi ultimi entrambi in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato in Brasile in [...] Persona_2
27.04.2010, nata in [...] in data [...], Parte_7
nato in [...] in data [...], Parte_8 [...]
nato in [...] in data [...], tutti elettivamente domiciliati in Parte_9
Battipaglia (SA), alla via Benevento n. 28, presso lo studio dell'Avv. Domenico Morra, in virtù
1 di procura versata in atti in data 14.04.2025, in ottemperanza a quanto disposto da questo
Tribunale con ordinanza del 20.03.2025;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 10.11.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis nonché iure matrimonii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, in proprio e, unitamente a Parte_1 Pt_2
da nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui due figli minori Parte_2 [...]
e Persona_1 Parte_3 Persona_1 Parte_4
quest'ultimo in proprio e, unitamente a in qualità Parte_5 Parte_6
di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_2 [...]
e , ai sensi Parte_7 Parte_8 Parte_10
degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di detti ricorrenti al Controparte_1
riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Quanto a in proprio e, unitamente a da nella qualità di Parte_1 Pt_2 Parte_2
esercente la potestà genitoriale sui due figli minori e Persona_1
da quest'ultimo in Pt_3 Persona_1 Parte_4 Parte_5
proprio e, unitamente a in qualità di esercente la potestà genitoriale Parte_6
sul figlio minore Persona_2 Parte_7 Parte_8
e essi ponevano a sostegno della loro domanda, l'intervenuto
[...] Parte_9
2 acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure sanguinis. In particolare, detti ricorrenti allegavano di essere discendenti in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci Persona_3
interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 8 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in Italia, a Pratola Peligna (AQ), in [...]
31.08.1858, emigrato in Brasile in data non conosciuta e che quest'ultimo e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
Pur essendo nato in [...] quando tale Regione faceva ancora parte del Regno Persona_3
delle Due Sicilie, esso acquisì la cittadinanza italiana in forza della L. 17 marzo 1861, n. 4671 che sancì l'annessione di tale Regno al Regno d'Italia a seguito della proclamazione del Re
Vittorio Emanuele II quale Re del Regno d'Italia. Pertanto tale cittadinanza si è estesa ai discendenti dell'avo italiano ai sensi dello Statuto albertino, in quanto è nato Persona_3
prima del 1861.
Detti ricorrenti allegavano (e asseverano) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 20.08.1896, (coniugata ; Persona_3 Per_4 Pt_9
▪ quest'ultima diveniva madre, in data 21.02.1926, di (coniugata Persona_5
; Pt_4
▪ da (coniugata nascevano i due ricorrenti Persona_5 Pt_4 Parte_4
(alla nascita e
[...] Persona_6 Parte_9
▪ (alla nascita diveniva madre dei due Parte_4 Persona_6
ricorrenti e Parte_5 Parte_1
▪ da quest'ultimo nascevano i due ricorrenti e Persona_1 [...]
Parte_3
▪ da nascevano i tre ricorrenti Parte_5 Persona_2 Parte_7
ed
[...] Parte_8
Quanto a essa, invece, poneva, a sostegno della propria domanda, Parte_6
l'intervento acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure matrimonii. In particolare, la stessa adduceva di aver contratto matrimonio con l'odierno ricorrente - discendente Parte_5
diretto di - in data 17.01.2009. Persona_3
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 17.03.2025.
3 ****
Tanto premesso, con riferimento a entrambe le domande, occorre effettuare il relativo vaglio di ammissibilità.
1. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii proposta da . Parte_6
Va dichiarata inammissibile l'istanza relativa alla richiesta di cittadinanza iure matrimonii relativa alla ricorrente trattandosi di nozze celebrate in data Parte_6
17.01.2009 (cfr. doc. n. 14 indice del fascicolo di parte ricorrente) e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della L. 123/1983. Tale norma, infatti, escludeva ogni automatismo - previsto negli art. 10 e 11 della previgente L. 155/1912 - nell'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii. Entrambi i richiamati testi normativi, che disponevano in materia di cittadinanza, sono stati successivamente abrogati con l'entrata in vigore della L.
91/1992 che, all'art. 5, prevede determinate condizioni al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii e, all'art. 7, dispone che “la cittadinanza [del coniuge di cittadino italiano] si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare”. Il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e l'esistenza dei Controparte_1 requisiti richiesti dalla legge va, dunque, accertata dall'Autorità amministrativa, “senza possibilità che la stessa possa essere sostituita dall'autorità giudiziaria” (cfr. sul punto Corte
d'App. L'Aquila, 19.05.2021, n. 766).
2. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: i presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
Con riferimento alla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis proposta da in proprio e, unitamente a da nella qualità di esercente Parte_1 Pt_2 Parte_2
la potestà genitoriale sui due figli minori e da Persona_1 Pt_3
quest'ultimo in proprio e, Persona_1 Parte_4 Parte_5
unitamente a in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Parte_6
minore Persona_2 Parte_7 Parte_8
e giova premettere che trattandosi di discendenza per via materna Parte_9 trasmessa in epoca antecedente alla Costituzione Italiana, l'unica strada percorribile, in quanto frutto di una interpretazione giurisprudenziale (cfr. paragrafo “2.3 La discendenza per linea materna”), è quella di carattere giurisdizionale.
4 Al Riguardo si osserva che, in ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ.,
SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status civitatis italiano iure sanguinis in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865 ai fini dell'acquisto iure sanguinis del diritto di cittadinanza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti in proprio Parte_1
e, unitamente a da nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui due Pt_2 Parte_2
figli minori e Persona_1 Parte_3 Persona_1 [...]
quest'ultimo in proprio e, unitamente a Parte_4 Parte_5 Parte_6
in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
[...] Persona_2
e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
(cfr. docc. da n. 4 a n. 24 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza di detti ricorrenti dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
5 Applicando tali principi al caso di specie, essendo (coniugata in qualità di Per_4 Pt_9 prima discendente dell'avo italiano - nata in [...], in data [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865.
In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907
e Corte di Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente, “essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti in linea retta.
Nel caso di specie, in proprio e, unitamente a nella Parte_1 Parte_2
qualità di esercente la potestà genitoriale sui due figli minori Persona_1
e da
[...] Pt_3 Persona_1 Parte_4 Parte_5 quest'ultimo in proprio e, unitamente a in qualità di esercente la Parte_6
potestà genitoriale sul figlio minore Persona_2 Parte_7
e hanno, in primo luogo, provato che Parte_8 Parte_9
l'avo, non si è naturalizzato (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. Persona_3
5 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che (coniugata ha acquisito la Per_4 Pt_9
cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli).
6 In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti di detti ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei richiamati ricorrenti.
2.3 La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze: i) il matrimonio - con soggetto straniero - di (coniugata , Per_4 Pt_9 avvenuto in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana, ii) l'idoneità della stessa (coniugata Per_4
a trasmettere, in quanto donna, la cittadinanza italiana alla propria figlia Pt_9 Persona_5
(coniugata nata in [...] precedente al 01.01.1948; nonché, per le medesime
[...] Pt_4 considerazioni, iii) il matrimonio di quest'ultima con soggetto straniero e, infine, iv) la nascita di (coniugata . Persona_6 Parte_4
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna
(e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente
e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
7 giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non
l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di
Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, proposto da in proprio e, unitamente a nella qualità di esercente Parte_1 Parte_2
la potestà genitoriale sui due figli minori e Persona_1 Parte_3
quest'ultimo in proprio e, Persona_1 Parte_4 Parte_5
unitamente a in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Parte_6
minore Persona_2 Parte_7 Parte_8
e accerta e dichiara il diritto di quest'ultimi al riconoscimento in loro Parte_9
favore dello status iure sanguinis di cittadini italiani.
Anche l'istanza di detti ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per CP_1 CP_1 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopraindicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
8 Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di compensarle integralmente tra le parti, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2044/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_6
2) in accoglimento del ricorso proposto da da Parte_1 [...]
da Persona_1 Parte_3
da da da
[...] Parte_4 Parte_5
da Persona_2 Parte_7
da e da Parte_8 Parte_9
accerta e dichiara il loro diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani;
3) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1
dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei soggetti sopraindicati, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
5) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 12.6.2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
9