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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1356/2024
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente;
-Dott. Generoso Valitutti Giudice;
-Dott. Domenico Tempone Giudice relatore;
esaminato il ricorso depositato dall'avv. Raffaela Forliano in data
24/06/2024 nell'interesse , nata il [...] a [...] Parte_1
(PZ) e ivi residente in [...], C.F. , C.F._1
in proprio e quale procuratore generale di nato a Persona_1
Potenza il 19.11.1976, AN , nata in [...] il Per_2
7.2.1985, e quale procuratore speciale di nata a Controparte_1
Marsiconuovo il 24.2.1954, , nata a [...] Controparte_2
il 7.4.1951, , nata a [...] l'[...], Controparte_3
nato a [...] il [...], , Persona_1 Controparte_4
nata a [...] il [...];
rilevato che con il ricorso menzionato ha chiesto l'autorizzazione al rimborso pro quota, per se e per i propri rappresentati, della somma derivante dai seguenti buoni postali fruttiferi: 1) buono fruttifero serie Q- numero 000.649, di lire 2.000.00 (duemilioni), in realtà buono fruttifero serie Q- con numero 000.640, di lire 2.000.00 (duemilioni) come rilevabile dalla documentazione in atti;
2) buono fruttifero postale serie Q- numero
1
001.128, di lire 1.000.000 (unmilione); 3) buono fruttifero postale serie
03.352.104 04, di lire 500.000 (cinquecentomila); 4) buono fruttifero postale serie 03.352.294 04, di lire 500.000 (cinquecentomila); 5) buono fruttifero postale serie 07.475.231 05, di lire 1.000.000 (unmilione); 6) buono fruttifero postale serie 05.133.076 06, di lire 2.000.000
(duemilioni);
preso atto che a fondamento dell'istanza ha dedotto che:
-la signora è la vedova e erede di , nato Parte_1 ON
a Marsico Nuovo il 3.1.1959 e deceduto in Marsicovetere il 20 marzo 2018;
-dopo la morte del marito la ricorrente ha trovato n. 6 buoni postali fruttiferi emessi a favore di e della di lui madre ON
, nata a [...] il [...] e defunta a Paterno in data Persona_4
4.1.2009, come sopra specificati;
-Poste Italiane può pagare solo alla presenza di tutti gli eredi o, per quota, a seguito dell'autorizzazione del Tribunale competente;
-eredi del signor AN sono la ricorrente e i due figli Per_3
e che hanno nominato, Controparte_5 Persona_1 con atto notarile dell'8.11.2022, procuratrice generale la madre Parte_1
per incassare in loro nome e per loro conto, tra l'altro, anche le
[...] somme a loro spettanti portate dai 6 buoni postali;
-eredi della signora erano, all'apertura della successione il Persona_4
4.1.2009, i figli , , ON Controparte_6 [...]
e ; CP_1 Controparte_2
-poiché sono defunti (il 20.03.2018) e ON
(il 13.12.2019) sono subentrati come eredi di Controparte_6
la ricorrente e i due figli e , Per_3 Per_2 Persona_1 mentre come eredi di TO sono subentrati la moglie CP
e i tre figli , e
[...] Persona_1 Controparte_4
; Persona_5
-le signore , e Controparte_1 Controparte_2 CP
(erede di ) hanno nominato, con atto
[...] Controparte_6 notarile del 25 luglio 2023, procuratrice speciale la ricorrente Parte_1
per la riscossione dei 6 buoni postali;
[...]
-i signori e (figli eredi di Persona_1 Controparte_4
) hanno nominato, con atto notarile Controparte_6
2
dell'11.11.2021, procuratrice speciale la ricorrente per la Parte_1 riscossione dei 6 buoni postali;
-purtroppo , detenuto presso la casa Persona_5 circondariale di Lanciano, a cui era stato chiesto di rilasciare anche lui una procura, ha risposto, tramite verbale redatto dall'Ufficio Matricola della Casa circondariale, che non intende delegare alcuno alla riscossione della sua quota e che “gli altri eredi possono tranquillamente procedere al ritiro delle somme loro spettanti, ricorrendo al Tribunale di Potenza”;
-non è possibile riscuotere, senza il provvedimento del Tribunale, le quote dei 6 buoni postali spettanti alla signora in proprio e quale Parte_1 procuratrice di nato a [...] il [...], Persona_1
, nata in [...] il [...], AN Controparte_5
nata a [...] il [...], , nata a CP_1 Controparte_2
Marsiconuovo il 7.4.1951, , nata a [...] Controparte_3
l'11.7.1956, nato a [...] il [...], Persona_1
senza la procura o la presenza di Controparte_4 [...]
, nato l'[...] a [...], residente in [...]
Pascoli n. 37/a e attualmente detenuto presso la casa circondariale di Lanciano (CH);
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
sentito il relatore;
considerato che la cognizione del presente ricorso, in quanto introduttivo di un procedimento camerale, è riservata al Tribunale in composizione collegiale, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 50 bis, secondo comma, c.p.c. (come introdotto dall'art. 56 D.Lgs.
51/1998), a tenore del quale “il Tribunale giudica …… in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737
e seg., salvo che sia altrimenti disposto”;
considerato: 1. che, per giurisprudenza costante, il singolo coerede
è legittimato ad ottenere il pagamento del credito ereditario, ovvero ad agire singolarmente per ottenere l'adempimento dell'intero credito ereditario e al debitore che paghi uno dei coeredi ottiene la liberazione nei confronti di tutti, con la conseguenza che le eventuali controversie che
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dovessero insorgere tra i coeredi sulla misura delle rispettive quote andranno, pertanto, risolte tra di essi, rimanendovi estraneo il debitore dell'eredità (in tal senso Cass. SS.UU. sent. 24657/2007); 2. che a tale orientamento ha aderito anche il Collegio di Coordinamento ABF il quale, evidenziando la differenza esistente tra libretti postali di risparmio (aventi natura di titoli di credito, i quali seguono quanto disposto dagli artt. 182 e
187 D.P.R. 256/1986, ovvero necessità di quietanza di tutti gli aventi diritto per l'incasso delle somme ivi depositate) ed i BFP (costituenti titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.), ritenendo che “per effetto dei quali la funzione dell'identificazione dell'avente diritto alla prestazione in difetto di incorporazione di diritto cartolare impedisce di ammettere che il debitore possa legittimamente rifiutare la prestazione per tutelare la ragione dei terzi”, ha ribadito il seguente principio di diritto: “nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno
o più degli altri cointestatari”, precisando altresì che “la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dell'erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell'intermediario all'accertamento nei confronti di tutti, in ragione dell'opposizione di un coerede” (Collegio di Coordinamento ABF, pronuncia 22747/2019; conforme tra le tante Coll. di Roma decisione
3770/2021), ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie in quanto il coerede non si è opposto all'incasso Persona_5
pro quota dei da parte degli altri coeredi, rifiutando solo di rilasciare procura alla ricorrente;
3. che al principio espresso dal Coll. di Coord. ABF richiamato, ovvero che “il singolo coerede è legittimato a far valere
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davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente” (in tal senso anche Collegio di Roma, decisione n. 15599/2021), ha aderito anche la giurisprudenza di merito
(Trib. di Nocera Inferiore, Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 03/04/2014) che, in merito alla facoltà di incasso pro quota di da parte di un coerede, rilevando trattarsi di obbligazione ereditaria di natura divisibile, poiché avente ad oggetto una somma di denaro, segue le disposizioni normative di cui agli artt. 1295 c.c. (“salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote”) e 1314 c.c. (“se più sono i debitori o
i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte”), con la conseguenza che, all'esito della richiesta di rimborso pro quota dei BFP, come nel caso che ci occupa, il debitore
[...]
ha l'obbligo di scorporare dal controvalore, per capitale ed CP_8
interessi, dei BFP le quote spettanti per legge ai richiedenti con liquidazione ai medesimi, tenendo a disposizione la quota (nel caso che ci occupa del coerede ) non oggetto di liquidazione Persona_5
in favore dell'avente diritto.
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Rilevato che l'istante, per se e per i propri rappresentati, ha chiesto la liquidazione pro quota del controvalore, per capitale ed interessi, dei buoni postali indicati;
Ritenuto che, aderendo ai principi enunciati, possa concedersi l'autorizzazione richiesta, predisponendo le quote di spettanza ai coeredi, trattandosi di successione ab intestato dei cointestatari dei buoni,
AN (deceduto il 20/03/2018) e Per_3 Persona_4
(deceduta il 04/01/2009), quest'ultima premorta al figlio cointestatario dei buoni, secondo le norme del codice civile (artt. 566 e 581 c.c.) in relazione al grado di parentela dei coeredi istanti;
letti gli artt. 566 e 581 c.c.;
letti gli artt. 737 c.p.c. e segg.
P.Q.M.
1) AUTORIZZA la ricorrente , nata il [...] a Parte_1
VE (PZ) e ivi residente in [...], C.F.
, per se e per i propri rappresentati, alla riscossione, C.F._1
previa richiesta di rimborso, delle somme spettanti pro quota alla ricorrente ed ai propri rappresentati secondo i criteri che precedono dei seguenti buoni postali fruttiferi: 1) buono fruttifero serie Q- numero
000.649, di lire 2.000.00 (duemilioni), in realtà buono fruttifero serie Q- con numero 000.640, di lire 2.000.00 (duemilioni) come rilevabile dalla documentazione in atti;
2) buono fruttifero postale serie Q- numero
001.128, di lire 1.000.000 (un milione); 3) buono fruttifero postale serie serie 03.352.104 04, di lire 500.000 (cinquecentomila); 4) buono fruttifero postale serie 03.352.294 04, di lire 500.000 (cinquecentomila); 5) buono fruttifero postale serie 07.475.231 05, di lire 1.000.000 (un milione); 6)
6
buono fruttifero postale serie 05.133.076 06, di lire 2.000.000
(duemilioni), ONERANDO parte debitrice a scorporare Controparte_9
e versare, a richiesta di parte ricorrente, per se e per i propri rappresentati, le quote a questi ultimi spettanti dei buoni predetti, tenendo a disposizione del coerede la residua quota Persona_5
al medesimo spettante.
2) FA OBBLIGO alla ricorrente di curare e documentare le operazioni predette;
3) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Potenza, 19/03/2025
La Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
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