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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2356 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ORRU' TOMMASO MARIO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BALLONI ALBERTO parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 7 a) dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, n.2, lett. b, L.
898/770, così come modificato dalla L. 74/87 e successive modifiche e in partico- lare dalla L. 55/2015 art. 1 e pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della
L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.07.2005 a Say- ada (Tunisia) tra il IG. , nato in [...], il [...], residente Parte_1
in Parma, Strada Mazzini n. 1, C.F. e la IG.ra C.F._1 CP_1
nata l'[...] in [...] e residente in [...]alla Via Emilia
[...]
Est n. 55, C.F. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile C.F._2
competente di procedere alla annotazione della sentenza.
b) Nulla sarà dovuto alla moglie a titolo di assegno divorzile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge, 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla L., 6 marzo 1987, n. 74.
c) La IG.ra perderà il cognome del marito che aveva aggiunto al Controparte_1
proprio a seguito del matrimonio.
d) La LI NO continuerà ad essere affidata in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori – così come osservato sino ad ora dai genitori e disposto con sentenza di separazione n. 102/2024 depositata il 12.01.2024 e pubblicata in data
16.01.2024 - con collocazione alternata della NO presso ciascun genitore e frequentazione secondo la seguente calendarizzazione: permarrà presso Per_1
l'abitazione paterna dal lunedì al mercoledì pomeriggio;
la NO permarrà presso l'abitazione materna dal mercoledì pomeriggio al venerdì pomeriggio;
i weekend, ovvero il pernottamento del venerdì notte e le giornate del sabato e del- la domenica, avverranno in via alternata fra i genitori.
e) Entrambi i genitori si impegneranno reciprocamente a garantire la reperibilità telefonica giornaliera della NO, quando la stessa si trovi presso l'abitazione di uno di loro.
f) Il genitore con il quale la NO si troverà collocata dovrà provvedere a tutte le esigenze della stessa, sia mediche che di accompagnamento scolastico.
g) Tale modalità varrà anche per tutto il periodo scolastico, festività comprese, e per quello estivo e la NO potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di vacanza di 2 settimane anche consecutive che, al fine di consentire le dovute atti-
pagina 2 di 7 vità organizzative, verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni an- no.
h) In caso di disaccordo il padre deciderà negli anni pari e la madre in quelli di- spari: i genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi preventivamen- te l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacan- ze: durante le 2 settimane gli incontri con l'altro genitore rimarranno sospesi.
i) Eventuali viaggi e soggiorni all'estero della LI saranno condizionati al pre- vio consenso di entrambi i genitori. Per quanto attiene ai viaggi che la IG.ra
intraprenderà in Tunisia, in genere nel periodo invernale per un periodo CP_1
di 4 settimane di cui 2 consecutive, le parti convengono che la LI potrà Per_1
rimanere con il padre previo preavviso della IG.ra di almeno due setti- CP_1
mane.
j) Salvo diverso accordo delle parti il giorno del compleanno verrà trascorso dal- la NO con la madre negli anni dispari e con il padre in quelli pari, con
l'obbligo per il coniuge che la avrà presso di sé in occasione del suo compleanno di consentire la visita dell'altro genitore.
k) In ragione della collocazione alternata presso ciascun genitore, sotto il profilo economico, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto della LI NO , in osservanza di quanto statuito nella sentenza di separazio- Per_1
ne n. 102/2024 depositata il 12.01.2024 e pubblicata in data 16.01.2024 dal Tri- bunale Civile di Parma.
l) L'assegno unico familiare sarà percepito, nella misura del 100%, dalla IG.ra
. Controparte_1
m) Spese straordinarie suddivise tra i coniugi al 50% in osservanza del Protocol- lo del Tribunale di Parma del 20 dicembre 2023.
n) La detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché la deduci- bilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese straordinarie. Ciascun genitore si avvarrà delle detrazioni/agevolazioni fi-
pagina 3 di 7 scale, nella misura del 50%, esclusivamente tramite la propria dichiarazione dei redditi 730 o analoghi strumenti comunque aventi ad oggetto ognuno la rispettiva posizione reddituale e fiscale.
o) Le parti convengono che ogni onere attuale e futuro, derivante ad ogni titolo in modo diretto ed indiretto dall'abitazione sita in Tunisia c/o Stè residence El Ha- bib, appartamento n. E21 Borj Arif Mahdia 5111 saranno ad esclusivo carico del
IG. . Parte_1
p) Spese del presente procedimento di scioglimento del matrimonio R.G.
2356/2024 – Tribunale di Parma – Dott. Fiaschi Andrea - integralmente compen- sate tra le parti.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 hiedeva a questo Tri- Parte_1
bunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in DA (Tuni- sia) il 10/07/2005 tra il ricorrente e , unione dalla quale in Controparte_1
data 9/05/2015 nasceva la LI La difesa di parte ricorrente invocava Per_1
l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modifi- cato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal
8/07/2020, data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione, poi definito con sentenza del Tribunale di Parma pub- blicata in data 16/01/2024. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della LI NO e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Con comparsa depositata il 16/12/2024 si costituiva , la qua- Controparte_1
le dava atto del raggiungimento di un accordo per la definizione conciliativa del giudizio, prospettando le relative condizioni in merito alla regolamentazione degli aspetti parentali ed economici.
Disposto il mutamento del rito su istanza congiunta delle parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 le parti confermavano di non volersi ri- conciliare e di voler regolare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra richiamate.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera pagina 4 di 7 di consiglio del 13/03/2025
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del ma- trimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio il 10/07/2005 in DA
(Tunisia), è definita da sentenza del Tribunale di Parma n. 102/2024, pubblicata il
16/01/2024.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti l'affidamento e il collocamento della LI NO nonché gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti, in so- stanziale conformità alla regolamentazione dettata in sede di separazione, non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere im- perativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla LI NO un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sussistono giustificate ragioni per disporne una compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/07/2005 in DA
(Tunisia) tra (nato in [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata in [...] il [...]);
[...]
pagina 5 di 7 2. dispone che la LI NO continui ad essere affidata in via Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione alternata della NO pres- so ciascun genitore e frequentazione secondo la seguente calendarizzazione: permarrà presso l'abitazione paterna dal lunedì al mercoledì pomerig- Per_1 gio;
la NO presso l'abitazione materna dal mercoledì pomerig- Per_2
gio al venerdì pomeriggio;
i weekend, ovvero il pernottamento del venerdì notte e le giornate del sabato e della domenica, avverranno in via alternata fra i genitori.
Entrambi i genitori si impegneranno reciprocamente a garantire la reperibilità telefonica giornaliera della NO, quando la stessa si trovi presso l'abitazione di uno di loro.
Il genitore con il quale la NO si troverà collocata dovrà provvedere a tutte le esigenze della stessa, sia mediche che di accompagnamento scolastico.
Tale modalità varrà anche per tutto il periodo scolastico, festività comprese, e per quello estivo e la NO potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di vacanza di 2 settimane anche consecutive che, al fine di consentire le dovu- te attività organizzative, verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo il padre deciderà negli anni pari e la madre in quelli di- spari: i genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi preventi- vamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze: durante le 2 settimane gli incontri con l'altro genitore rimar- ranno sospesi.
Eventuali viaggi e soggiorni all'estero della LI saranno condizionati al previo consenso di entrambi i genitori. Per quanto attiene ai viaggi che la
IG.ra intraprenderà in Tunisia, in genere nel periodo invernale per un CP_1
periodo di 4 settimane di cui 2 consecutive, le parti convengono che la LI potrà rimanere con il padre previo preavviso della IG.ra di al- Per_1 CP_1
meno due settimane.
Salvo diverso accordo delle parti il giorno del compleanno verrà trascorso dalla NO con la madre negli anni dispari e con il padre in quelli pari, con pagina 6 di 7 l'obbligo per il coniuge che la avrà presso di sé in occasione del suo com- pleanno di consentire la visita dell'altro genitore.
3. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto del- la LI NO nei tempi in cui è collocata presso di sé, con riparto al Per_1
50% tra le parti delle spese straordinarie in osservanza del Protocollo del Tri- bunale di Parma del 20/12/2023.;
4. dà atto che l'assegno unico familiare sarà percepito, nella misura del 100%, dalla IG.ra . Controparte_1
5. dà atto che la detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella mi- sura del 50%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qual- siasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese straordinarie. Ciascun genitore si avvarrà delle de- trazioni/agevolazioni fiscale, nella misura del 50%, esclusivamente tramite la propria dichiarazione dei redditi 730 o analoghi strumenti comunque aventi ad oggetto ognuno la rispettiva posizione reddituale e fiscale.
6. dà atto che le parti convengono che ogni onere attuale e futuro, derivante ad ogni titolo in modo diretto ed indiretto dall'abitazione sita in Tunisia c/o Stè residence El Habib, appartamento n. E21 Borj Arif Mahdia 5111 saranno ad esclusivo carico del IG. . Parte_1
7. dispone l'annotazione della presente sentenza;
8. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 13/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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