Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11936/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 11936/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ACHILLE RECCIA Parte_1
ricorrente a cui è stata riunita la causa iscritta al n.R.G. 11937/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ACHILLE RECCIA Parte_2
ricorrente
CONTRO
IL in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, l' in persona Controparte_3 del Direttore in carica, l'Ambito territoriale di Milano in persona del
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti STEFANO ROVELLI e NC SERAFINO, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_4
1
[...]
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale Parte_1 il ed ha esposto di essere un Controparte_1 insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato CP_1 per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024:
1. contratto con decorrenza dal 10/10/2023 e cessazione al 30/06/2023, presso l'”ISTITUTO COMPRENSIVO IC P. THOUAR E L. GONZAGA
MILANO”, per nr. 16 h settimanali;
2. contratto con decorrenza dal 29/09/2023 al 30/06/2024, presso l'”ISTITUTO MAGISTRALE LICEO - C. TENCA MILANO”, per nr. 18 h settimanali.
Ha rappresentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il merito alla refusione della stessa nei modi Controparte_1 statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti
e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
2 2. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale Parte_2 il ed ha esposto di essere Controparte_1 un'insegnante che ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente a tempo determinato per le annualità scolastiche CP_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza dei seguenti contratti:
1. contratto con decorrenza dal 23/12/2021 e cessazione al 30/06/2022, presso “ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. JACOPO BAROZZI MILANO”;
2. contratto con decorrenza dal 10/10/2022 e cessazione al 30/06/2023, presso “ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA GIACOSA MILANO”,
3. contratto con decorrenza dall'11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, presso “ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. NC CAPPELLI DI
MILANO”.
4. contratto con decorrenza dall'11/10/2024 e cessazione al 30/06/2025 presso l'”ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. NC CAPPELLI DI
MILANO”.
Ha altresì allegato al ricorso ulteriori contratti di docenza per supplenze relative all'annualità 2022/2023, relativi ai seguenti periodi:
- dal 04/10/2022 al 04/10/2022;
- dal 05/10/2022 al 09/10/2022;
- dal 10/10/2022 al 12/03/2023;
- dal 13/03/2023 al 31/05/2023;
- dal 01/06/2023 all'08/06/2023;
- dal 09/06/2023 al 15/06/2023.
Ha lamentato di non avere fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, che non ha ricevuto in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
3 Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il del merito alla refusione della stessa nei modi Controparte_1 statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti
e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
3. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi avversari, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nelle fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, ed eccependo la carenza di interesse nel ricorso di in mancanza di un rapporto di lavoro in essere con Parte_1
l'amministrazione.
4. All'udienza di discussione, i procedimenti sono stati riuniti ex artt. 151 disp. att. c.p.c.
5. I ricorsi sono fondati.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui
4 al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
6. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
5 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze
6 professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione dei ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
7. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
8. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023,
7 pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
Ha poi argomentato, per quel che qui rileva, che: “la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo”. Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
"cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
8 Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo
l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
9. Per entrambi i ricorrenti sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Deve infatti rilevarsi che in ciascuno degli anni scolastici per i quali è fatta domanda, la docenza è stata resa da entrambi i ricorrenti sino al termine delle attività didattiche, con incarichi continuativi;
per quanto riguarda
, l'incarico è peraltro sempre stato su posto di insegnante Parte_1 di scienze motorie e sportive.
9 Per quanto concerne , si rileva che, quanto all'anno Parte_3 scolastico 2022/2023, la limitazione oraria prevista nel contratto con decorrenza dal 10/10/2022 e cessazione al 30/06/2023 è integrata dagli ulteriori contratti per supplenze brevi allegati, che complessivamente coprono l'intera durata delle lezioni.
Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
10. Deve ritenersi integrato per entrambi i ricorrenti anche integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3
DPCM 28 novembre 2016.
ha infatti documentato (doc. depositati il 13/05/2025) Parte_1
l'iscrizione nelle liste GPS per il biennio 2024/2026, mentre Parte_3 ha documentato (doc. allegato al ricorso) di essere stata assunta a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/25 alle dipendenze del
[...]
, con contratto avente decorrenza dall'11/10/2024 e Controparte_1 cessazione al 30/06/2025 presso l'”ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
NC CAPPELLI DI MILANO”.
11. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
12. Con riferimento infine alla pretesa azionata da per l'a.s. Parte_4
2024/2025, la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e
10 la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile. Tale disposizione non si applica al caso di specie, in quanto la ricorrente per l'anno scolastico in corso ha sottoscritto un contratto a termine con scadenza il 30/06/2025, risultando pertanto esclusa dal novero dei beneficiari della c.d. Carta Docenti pur sussistendo la piena equiparabilità della sua posizione a quella dei docenti di ruolo e ai docenti assunti sino al 31/08/2025. Ne discende il diritto ad ottenere la
Carta anche in relazione all'annualità 2024/2025, alla luce dei principi già esposti.
13. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
14. I ricorsi vanno pertanto accolti, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per gli anni di servizio di cui alle domande formulate con i ricorsi introduttivi.
11 15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, facendo applicazione delle modalità di calcolo degli onorari per le cause riunite affermate da Cass. n. 10367/2024 e tenendo conto dei valori previsti dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, contenuti nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, rispettivamente il signor per gli anni scolastici Parte_1
2022/2023 e 2023/2024 e la signora per gli anni Parte_2 scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione delle parti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, liquidate in complessivi € 1195,74 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
12