Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
n. rgvg 359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. -
- Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 359 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473
bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 1 Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CINEFRA MASSIMO E
ELIGIO CIARDIELLO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CINEFRA MASSIMO e
ELIGIO CIARDIELLO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte 1 e Controparte_1Con ricorso depositato il 03/01/2025 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Portici il 25/06/2012;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per 1 (26.2.2014) e Persona 2 (2.3.2016);
Napoli; che successivamente la CP 1 ha locato un immobile sito in Portici alla Via Libertà mentre il
-
Pt 1 è tornato a vivere nella casa coniugale;
- che sin dalla separazione di fatto i minori hanno vissuto con entrambi i genitori a settimane alterne.
Su tali premesse i ricorrenti rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 14.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni cosi come modificate ed integrate con le suddette note di trattazione. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni cosi come modificate ed integrate con note di trattazione del 06.03.2025:
"1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. i figli minori Per_1 e Persona 2 sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale e non dovranno coinvolgere i figli nelle questioni familiari;
3. i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, inoltre, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, provvedendo a gestire autonomamente le scelte quotidiane necessarie alla gestione ed alla cura dei minori;
4. i figli minori continueranno a vivere orientativamente a settimana alterne con entrambi i genitori e soprattutto secondo i loro desideri e loro esigenze, tenuto conto che le due abitazioni distano pochi metri l'una dall'altra; ad ogni modo, per una corretta regolamentazione delle visite, i coniugi dichiarano che i figli vivranno abitualmente con la madre presso la casa della madre sita in Portici (NA), alla Via Libertà I Traversa dx n.20 i coniugi acconsentono, pertanto, a che i figli trasferiscano la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre nel suindicato indirizzo.
5. Il padre avrà la facoltà di tenere i figli con sè: a) a settimane alternate dal giovedì sera sino al lunedì mattina;
b) durante le vacanze natalizie per sette giorni consecutivi da alternare ogni anno con il periodo comprendente il giorno di Natale e S. Stefano, e il periodo comprendente il Capodanno e l' Epifania;
c) nelle festività Pasquali per la metà dei giorni festivi nei quali deve essere incluso o il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternativamente ogni anno;
d) durante le vacanze estive per quindici giorni, concordati preventivamente con la madre, anche non consecutivi sulla base delle esigenze dei figli;
e) sempre nel periodo estivo, ulteriori sette giorni consecutivi, sempre da concordarsi preventivamente;
Ciascun genitore dovrà comunicare il luogo ove trascorrerà le vacanze con i figli. Durante il periodo delle vacanze i figli dovranno essere raggiungibili telefonicamente dal genitore assente.
Entrambi i genitori acconsentono sin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto per i figli e si obbligano a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni alle competenti Autorità.
6. tenuto conto che i figli continueranno a vivere alternativamente con entrambi i genitori, i coniugi hanno concordato che il sig. Pt 1 corrisponderà entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori Per_1 e Persona_2 un assegno mensile di €.
450,00, rivalutato di anno in anno secondo Istat;
detto importo sarà versato preferibilmente a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 del mese. 7. i sig.ri Pt 1 e CP_1 contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie, di natura sanitaria, scolastica ovvero ricreativa, sostenute nell'interesse dei minori. Devono essere,
preventivamente concordate, oltre che debitamente documentate, le spese relative ad accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati laddove erogati anche dal SSN;
le spese scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia ed all'estero; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese sostenute per il tempo prolungato scolastico;
spese per il centro ricreativo estivo;
spese per soggiorno estivo di studio ovvero sportivo ovvero viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
spese per attività sportive, ricreative e ludiche con le relative attrezzature;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese per l'organizzazione di ricevimenti o festeggiamenti dedicati ai figli.
8. i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento in loro favore, dichiarandosi economicamente autosufficienti.;
9. ciascun genitore percepirà nella misura del 50% l'eventuale assegno unico universale erogato in favore dei figli;
10. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
11. le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e
(atto n.30, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 2012); Controparte 1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino