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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/09/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3455/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone EI seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Covi PresiENte
dott. Alex Kuno Tarneller Giudice
dott. Michael Grossmann Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3455/2021 promossa da
- (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BZ);
- (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(BZ);
- (C.F. ), nato il Parte_3 C.F._3
01.09.1975 ad RO di CA (BL);
- (C.F. ), nata il Parte_4 C.F._4
06.12.1973 ad RO di CA (BL);
in proprio ed in qualità di eredi pro quota di
- (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._5
26.12.1929,
pagina 1 di 30 tutti rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. ZALLOT
STEFANO del Foro di Belluno, presso il cui studio in Belluno, Via G. Segato n. 25/A, sono elettivamente domiciliati;
- parte attrice -
contro
- (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._6
16.06.1961, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. DE
MICHIEL FRANCESCA del Foro di Belluno, presso il cui studio in RO di CA (BL),
Via P.F. Calvi n. 3, è elettivamente domiciliata;
- parte convenuta -
- (C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._7
24.11.1965, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
OBERMAIR MICHAEL del Foro di Bolzano, presso il cui studio in Brunico (BZ), Ragen di
Sopra n. 12, è elettivamente domiciliata;
- parte convenuta -
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._8
- (C.F. , nata a [...] Controparte_4 C.F._9
l'08.05.1976, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne
- (C.F. ), nata a [...] il [...], Persona_2 C.F._10
tutti rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. FORER
MICHAEL del Foro di Bolzano, presso il cui studio in Brunico, Piazza Gilm n. 2, sono elettivamente domiciliati;
- parte convenuta -
- (C.F. ), nato a [...] Controparte_5 C.F._11
(BZ) il 01.05.1971;
pagina 2 di 30 - parte convenuta contumace-
con oggetto: azione di impugnazione di testamenti;
azione di riduzione per lesione di legittima;
azione di divisione.
***
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
come da foglio di precisazione delle conclusioni d.d. 03.06.2025
“Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, per tutti i motivi esposti in
atti,
accertato e dichiarato:
- che in data 24/06/2020 si è aperta la successione del signor Persona_3
( ), nato a [...] l'[...], ivi deceduto in data CodiceFiscale_12
24/06/2020, già resiENte in detta località in via Hauptort n. 17/A;
- che il de cuius in vita ha disposto EI propri averi con tre testamenti olografi, pubblicati il
16/07/2020 dal dott. Notaio in Brunico, rubricati a protocollo n. 139764, raccolta Persona_4
n. 21579, allegati “B”, “C” e “D” al verbale di pubblicazione.
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO accertato e dichiarato:
I) che detti testamenti mancano in tutto o in parte dell'elemento essenziale della data e, in ogni caso, di elementi idonei e sufficienti a determinare il giorno, il mese e l'anno in cui gli atti di
ultima volontà sono stati redatti, circostanza che impedisce di determinare esattamente quale sia
l'ultimo atto dispositivo del testatore;
II) che gli attori, in qualità di discenENti legittimi del de cuius, sono chiamati all'eredità (ab
intestato) del compianto sig. (codice fiscale ), nato a [...] C.F._13
VA EI IN (BZ) l'08/05/1925, ivi deceduto in data 24.06.2020;
III) annullare con effetti retroattivi – ex artt. 602 comma 3 e 606 comma 2 c.c.- le disposizioni di
pagina 3 di 30 ultima volontà del signor pubblicate il 16/07/2020 dal dott. Controparte_6 Persona_4
Notaio in Brunico, protocollo n. 139764, raccolta n. 21579, allegato “B” e/o allegato “C” e/o allegato “D” al verbale di pubblicazione e per l'effetto disporre e/o ordinare che l'eredità di
( ), nato a [...] l'[...], ivi Persona_3 CodiceFiscale_12
deceduto il 24/06/2020, sia devoluta in base alle norme sulla successione ab intestato, in favore
degli eredi legittimi dello stesso e segnatamente in favore di codice fiscale Parte_1
, resiENte ad RO di CA (BL), Via Ligonto n. 7/A, C.F._1 [...]
codice fiscale , resiENte ad RO di CA (BL), Via De Parte_2 C.F._2
Filippo n. 9/c, , codice fiscale , resiENte Parte_3 C.F._3
ad RO di CA (BL), Via Ligonto n. 31 e , codice fiscale Parte_4
resiENte a Domegge di CA, Via San Rocco n. 2, secondo le quote di C.F._4
legge loro spettanti;
IV) conseguentemente, accordare e/o ordinare l'intavolazione nei Libri Fondiari del
[...]
(BZ), Partita Tavolare 341/II, Particella Edificiale 425 sub. 1, sub. 2 e sub. 3, Parte_5
particella fondiaria 80/1, dell'emananda sentenza e del certificato di eredità a nome
[...]
codice fiscale , resiENte ad RO di CA (BL), Via Parte_1 C.F._1
Ligonto n. 7/A, codice fiscale , resiENte ad RO di Parte_2 C.F._2
CA (BL), Via De Filippo n. 9/c, , codice fiscale Parte_3
, resiENte ad RO di CA (BL), Via Ligonto n. 31 e C.F._3 [...]
, codice fiscale resiENte a Domegge di CA, Parte_4 C.F._4
Via San Rocco n. 2, autorizzando ogni necessaria escorporazione e/o ri-descrizione e/o modifica
e/o integrazione tavolare, con ordine di cancellazione di ogni atto pregiudizievole eventualmente
trascritto e con ordine di rettifica catastale;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: in ENegata e contestata ipotesi di mancato accoglimento
delle conclusioni formulate in via principale di merito, accertato e dichiarato:
V) che i signori codice fiscale , codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
pagina 4 di 30 fiscale , codice fiscale C.F._2 Parte_3
e codice fiscale C.F._3 Parte_4 C.F._4
sono eredi necessari del de cuius signor ( ), nato a [...]_12
VA EI IN (BZ) l'08/05/1925, ivi deceduto il 24/06/2020, ai sensi dell'art. 536 c.c.,
secondo le quote previste per legge;
che il de cuius con le disposizioni testamentarie riportate nell'allegato “B” Controparte_6
e/o nell'allegato “C” e/o nell'allegato “D”, pubblicate in data 16/07/2020 dal dott.
[...]
Notaio in Brunico, rubricate a protocollo n. 139764, raccolta n. 21579, ha pretermesso Per_4
e/o leso integralmente la quota di legittima/riserva spettante ai figli codice Parte_1
fiscale e codice fiscale , nonché ai C.F._1 Parte_2 C.F._2
nipoti , codice fiscale e Parte_3 C.F._3 [...]
, codice fiscale tali ultimi due subentrati per Parte_4 C.F._4
rappresentazione nella posizione della sig.ra nata a [...], (BZ) il Persona_5
12.07.1954, deceduta a VE di CA (BL) il 19.11.2017, premorta al di lei padre;
VII) che le quote di legittima spettanti per legge a codice fiscale Parte_1
, codice fiscale , C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
, codice fiscale e Parte_3 C.F._3 Parte_4
, codice fiscale sia in qualità di attori che di coeredi pro-quota
[...] C.F._4
della compianta sono state lese, quanto a nell'ammontare Persona_1 Parte_1
di €. 62.208,91, quanto a nell'ammontare di €. 62.208,91, quanto a Parte_2 [...]
nell'ammontare di €. 31.104,46 e quanto a Parte_3 Parte_4
nell'ammontare di €. 31.104,46, o in altra diversa somma maggiore o minore che
[...]
all'esito dell'istruttoria sarà ritenuta di giustizia, da determinare eventualmente anche a mezzo
di espletanda CTU, o in via equitativa e da maggiorare di rivalutazione monetaria e di interessi
di legge dalla data di maturazione EI rispettivi crediti al saldo;
VIII) disporre la reintegrazione della quota di riserva spettante ai signori codice Parte_1
pagina 5 di 30 fiscale , codice fiscale , C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
codice fiscale e Parte_3 C.F._3 Parte_4
codice fiscale sia in qualità di attori, che di coeredi pro-quota
[...] C.F._4
della compianta mediante la proporzionale riduzione delle predette Persona_1
disposizioni testamentarie ecceENti la quota di cui il signor poteva Controparte_6
disporre, nei limiti della quota medesima, ammontante ad €. 62.208,91 cadauno per i legittimari
e e ad €. 31.104,46 cadauno per i legittimari Parte_1 Parte_2 [...]
e , o comunque altra diversa somma Parte_3 Parte_4
maggiore o minore che codesto Onorevole Tribunale vorrà stabilire;
IX) in ogni caso autorizzare, o fare obbligo, o ordinare al conservatore tavolare di effettuare
tutte le cancellazioni, iscrizioni, annotazioni nel Libro Fondiario, che si rendessero necessarie a
seguito dell'accoglimento delle domande esposte ai preceENti punti da I a VIII)
IN TUTTI I CASI:
X) vittoria di spese e di competenze di giudizio, incluso rimborso spese generali, CPA ed IVA
come per legge”
del procuratore di : Controparte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni d.d. 04.06.2025
“previa ricostruzione del compendio ereditario mobiliare ed immobiliare caduto in successione a
seguito della morte del sig. formato da donatum e dal relictum, siano Controparte_6
determinate le quote ereditarie EI singoli eredi;
nel merito in principale:
I) per i motivi esposti, sia rigettata la richiesta di parte attrice in ordine all'invalidità del testamento che dispone: “Testamento del 10/11/19,20 Lascio in eredità la mia casa BI
PL e dovrebbe essere nominato tutore EI figli il restante Persona_6
ENaro va a e , e sia, CP_7 Controparte_8
quindi, disposta la successione ereditaria in parte in via legittima ed in parte in via
pagina 6 di 30 testamentaria;
II) per i motivi esposti, sia rigettata la richiesta di parte attrice di reimmissione nel possesso
della quota di 1/3 del ENaro assegnato alla sig.ra con testamento, essendo la Controparte_1
stessa richiesta infondata in fatto ed in diritto;
III) ricostruita la massa, così come sopra specificato, determinate le quote e stimati i beni facenti
parte del compendio ereditario caduto in successione alla morte del de cuius, si proceda alla
divisione ereditaria e sia dichiarato lo scioglimento della comunione EI sopraindicati beni e,
per l'effetto, sia attribuito alla sig.ra l'importo a lei spettante in forza di Controparte_1
testamento e le sia integrata per la differenza la quota a lei spettante, previa riduzione del legato
della p.ed. 425 in Comune di fino al ripristino della quota di legittima;
Parte_5
- in via subordinata:
nella ENegata e non creduta ipotesi in cui il testamento olografo di cui sopra venisse dichiarato
invalido, per i motivi esposti sia ricostruita la massa, così come sopra specificato, determinate le
quote e stimati i beni facenti parte del compendio ereditario caduto in successione alla morte del
de cuius, si proceda alla divisione ereditaria e sia dichiarato lo scioglimento della comunione
EI sopraindicati beni e, per l'effetto, sia attribuita alla sig.ra la quota Controparte_1
ereditaria a lei spettante;
- in ogni caso: I) sia disposta la trascrizione e la voltura catastale dell'emananda sentenza, con
cancellazione di ogni peso, vincolo e gravame sui beni che verranno assegnati;
II) con vittoria di
spese e onorari oltre IVA e CPA come per legge;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse.”
del procuratore di : Controparte_2
come precisate all'udienza d.d. 05.06.2025
„Möge das Bozen, contrariis reiectis, auch aufgrund der vorgebrachten CP_9
Ausführungen, , EinwänEN und der und jeENfalls wie CP_10 CP_11 Controparte_2
folgt zu Recht befinEN:
pagina 7 di 30 in hauptsächlicher Hinsicht:
- alle gegnerischen Anträge, inkl. Widerklagen, und Einwände, sofern nicht mit EN eigenen
Anträgen und EinwänEN vereinbar, abweisen, da sachlich und rechtlich unbegründet;
- feststellen und erklären, dass nur das Testament Anlage „C“ laut
Testamentveröffentlichungsprotokoll vom 16. Juli 2020, Notar Dr. Nr. Per_4 Persona_7
139764, Sammlung Nr. 21579, des Herrn gültig ist, und dementsprechend die Persona_3
von AN und Per_8 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
auf Annullierung des Testaments vom 10.11.1920 (rectius 2019) des Parte_4
Herrn ER abweisen, da unzulässig und jeENfalls sachlich und rechtlich Per_3
unbegründet;
Im Wege der Widerklage:
- feststellen und erklären, dass die Beklagte LD PL Vermächtnisnehmerin von 1/3
des Geldvermögens des Herrn ER PL ist;
- auf alle Fälle, auch im nicht anzunehmenEN Falle der Annullierung des Testaments Anlage
„C“ laut Testamentveröffentlichungsprotokoll vom 16. Juli 2020, Notar Dr. Per_4
Nr. 139764, Sammlung Nr. 21579, des Herrn ER ER: der Beklagten Persona_7
PL EN ihr kraft gesetzlicher Erbfolge zustehenEN Anteil an der Erbmasse CP_2
zusprechen und zwar:
- festgestellt und erklärt, dass die Beklagte PL in ihrer Eigenschaft als Tochter CP_2
des verstorbenen Herrn ER Pflichtteilserbin des Herrn ER ER ist, Per_3
und Anspruch auf 1/12, oder jener höheren oder geringeren Quote, die das Gericht feststellen
möge, der Erbmasse, im Sinne des Art. 556 ZGB bestehend aus Relictum und Donatum, hat,
- die Erbmasse in der Erbschaft nach Herrn ER im Sinne von Art. 556 ZGB Parte_1
unter Berücksichtigung des Relictum mit einem Wert von € 399.442.89, oder jenem höheren oder
geringeren Betrag der im Verlaufe des Verfahrens festgestellt wird, und des Donatum, bestehend
aus allen Schenkungen mit einem Wert von € 100.000, oder jenem höheren oder geringeren
pagina 8 di 30 Betrag der im Verlaufe des Verfahrens festgestellt wird, gebildet und zum Todeszeitpunkt
bewertet,
- das Vermächtnis zu Gunsten der Beklagten von 1/3 des Geldvermögens Controparte_2
des Herrn allenfalls einberechnet;
CP_6 Parte_1
- die Wiederherstellung des der Beklagten LD in ihrer Eigenschaft als Tochter Parte_1
des Herrn ER PL zustehenEN Pflichtteils erklären und verfügen, und zwar gemäß
Artt. 553 ff. ZGB, mittels proportionaler Kürzung und Erklärung der Unwirksamkeit der
testamentarischen Verfügungen sowie aller durch Herrn ER PL getätigten
Schenkungen in chronologischer Reihenfolge, sowie durch Verfügung und Zuweisung des
Relictum und mittels Kürzung der Schenkungen im Sinne der Artt. 555, 559 und 560 ZGB zu
Gunsten der Beklagten LD PL, bis zur vollständigen Wiederherstellung des der
Beklagten LD PL zustehenEN Pflichtteils.
jeENfalls:
EN Grundbuchsführer, zur Vornahme sämtlicher grundbücherlichen Löschungen, Eintragungen
bzw. Anmerkungen ermächtigen bzw. dem Grundbuchsführer die Vornahme sämtlicher
Eintragungen bzw. Anmerkungen anordnen, die mit ANhme der supra ausgeführten Anträge
nötig werEN;
mit Ersatz der Vergütungen und Spesen, zzgl. allg. , und CP_12 CP_13 CP_14
in beweisrechtlicher Hinsicht: (…)“
del procuratore di e Controparte_3 Controparte_4 Per_2
[...]
come precisate all'udienza d.d. 05.06.2025
“Möge das angerufene Landesgericht Bozen, contrariis reiectis, auch aufgrund der eigenen
Ausführungen:
Im Wege der Vorabentscheidung:
I. und erklären, dass die Klage der Herren AN PL, TE Persona_9 Parte_2
pagina 9 di 30 und bzw. im Sinne der Artt. Parte_3 Parte_6
536 ff. und 564 ZGB unbestimmt und daher unzulässig ist, und diese daher abweisen;
II. feststellen und erklären, dass die Klage der Herren AN Parte_1 Parte_2 [...]
und im Sinne von Art. 564 ZGB Parte_3 Parte_4
unzulässig ist, da die Kläger die Erbschaft ohne Inventarerrichtung angenommen haben, und
diese daher abweisen;
In der Hauptsache:
III. alle gegnerischen Anträge abweisen, da sachlich und rechtlich unbegründet;
IV. feststellen und erklären, dass das Testament des Herrn ER ER aus dem Jahre
2019 gültig und wirksam ist, untergeordnet jenes aus dem Jahre 2017, und die Klage von
[...]
und Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
auf jener Testamente abweisen, da unzulässig und jeENfalls sachlich und
[...] CP_15
rechtlich unbegründet;
V. die Klage der TE und Per_10 Parte_1 Parte_2 Parte_3
auf Kürzung der testamentarischen Verfügungen des Herrn Parte_4
ER ER abweisen, da unzulässig und jeENfalls sachlich und rechtlich unbegründet;
VI. sämtliche Widerklagen der Prozessparteien gegenüber EN Beklagten PL Per_2
und ablehnen;
Controparte_3 Controparte_4
Im Wege der Widerklage:
VII. untergeordnet für EN nicht anzunehmenEN Fall der Zulässigkeit und auch nur teilweisen
ANhme der Kürzungsklage von Parte_1 Parte_2 Parte_3
und : feststellen und erklären, dass die Beklagten
[...] Parte_4
GA und MA PL Vermächtnisnehmer der Bp. 425 in KG sind, dass sie im CP_16
Sinne von Art. 560 ZGB kein Interesse haben, Zahlungen zu leisten, und die Kläger AN
TE und CH Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3
, sowie alle weiteren Erben, proportional zur jeweiligen Erbschaftsquote, dazu
[...]
pagina 10 di 30 verurteilen, EN Beklagten GA und MA PL im Sinne von Art. 560 ZGB zu gleichen
Teilen EN Wert jenes Teils der Liegenschaft Bp. 425 in KG Mühlwald, über welchen der
Erblasser frei verfügen konnte, und welcher im Laufe des Verfahrens durch ein Amtsgutachten
festgestellt werEN möge bzw. welchen das angerufene Gericht für angemessen erachtet,
zuzüglich der gesetzlichen Zinsen und der Geldaufwertung ab Fälligkeit bis zum effektiven Saldo
zu bezahlen;
VIII. untergeordnet zu VII: für EN nicht anzunehmenEN Fall der Erklärung der Ungültigkeit
bzw. Annullierung des Testaments vom 10.11.2019 und der Zulässigkeit und auch nur teilweisen
ANhme der Kürzungsklage der Controparte_17 Parte_2 Parte_3
und : feststellen und erklären, dass die Beklagten
[...] Parte_4
GA und sowie die Beklagte RI RK, Vermächtnisnehmer der Bp. Controparte_3
425 in KG sind, dass sie im Sinne von Art. 560 ZGB kein Interesse haben, Zahlungen CP_16
zu leisten, und die Kläger AN und Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
, sowie alle weiteren Erben, proportional zur jeweiligen Pt_4 Parte_3
Erbschaftsquote, dazu verurteilen, EN Beklagten GA und sowie RI Controparte_3
RK im Sinne von Art. 560 ZGB zu gleichen Teilen EN Wert jenes Teils der Liegenschaft
Bp. 425 in KG Mühlwald, über welchen der Erblasser frei verfügen konnte, und welcher im Laufe
des Verfahrens durch ein Amtsgutachten festgestellt werEN möge bzw. welchen das angerufene
Gericht für angemessen erachtet, zuzüglich der gesetzlichen Zinsen und der Geldaufwertung ab
Fälligkeit bis zum effektiven Saldo zu bezahlen;
JeENfalls:
IX. EN Grundbuchsführer, zur Vornahme sämtlicher grundbücherlichen Löschungen,
Eintragungen bzw. Anmerkungen ermächtigen bzw. dem Grundbuchsführer die Vornahme
sämtlicher Eintragungen bzw. Anmerkungen anordnen, die mit ANhme der supra ausgeführten
Anträge nötig werEN.
X. mit Ersatz der Vergütungen und Spesen, zzgl. allg. , und CP_12 CP_13 CP_14
pagina 11 di 30 ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione d.d. 14.05.2021, gli attori Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno evocato in giudizio i convenuti Parte_3 Parte_4
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 [...]
e chieENdo l'accertamento dell'invalidità EI CP_3 Persona_2 Persona_1
tre testamenti olografi del defunto tutti pubblicati con verbale a rogito del Persona_3
Notaio dott. d.d. 16.07.2020, con conseguente accertamento della loro qualità di Persona_4
eredi legittimi e condanna EI convenuti a reimmettere gli attori nel possesso EI beni ereditari;
in subordine hanno domandato la reintegrazione della quota di legittima asseritamente lesa dalle predette disposizioni testamentarie.
Parte attrice ha esposto, in sintesi, che:
- e sarebbero i figli di nato a [...] Parte_1 Parte_2 Persona_3
(BZ) l'08.05.1925 ed ivi deceduto il 24.06.2020; e Parte_3 [...]
sarebbero invece i nipoti ex filia del medesimo;
Parte_4
- il signor avrebbe disposto delle proprie sostanze con tre testamenti olografi, Persona_3
pubblicati il 16.07.2020 dal Notaio dott. Persona_4
- detti testamenti sarebbero annullabili in ragione dell'eviENte carenza di data, che impedirebbe di determinare esattamente quale sia l'ultimo atto dispositivo del testatore;
- nel primo testamento mancherebbe invero totalmente il riferimento al giorno, al mese e all'anno in cui l'atto di ultima volontà sarebbe stato redatto, mentre negli altri due le indicazioni temporali riportate dal testatore non sarebbero individuabili con certezza;
- stante l'invalidità EI menzionati testamenti, troverebbero applicazione le norme sulla successione ab intestato;
- nella ENegata ipotesi di accertamento della validità EI testamenti in considerazione e delle disposizioni ivi contenute, tra loro incompatibili, verrebbe in rilievo una lesione EI diritti pagina 12 di 30 spettanti agli attori in qualità di legittimari;
- il procedimento di mediazione avviato dagli attori ai fini del componimento della controversia si sarebbe concluso con esito negativo, renENdo necessaria l'introduzione della presente causa.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.01.2022, la convenuta ha preliminarmente dato atto dell'avvenuta sottoposizione ad Controparte_2
amministrazione di sostegno della convenuta rimettendosi alle decisioni Persona_1
del Giudice quanto all'eventuale dichiarazione di interruzione del processo;
ha inoltre eccepito in rito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, essendo stato adito un organismo di mediazione territorialmente incompetente;
nel merito ha contestato le deduzioni degli attori, adducendo quanto segue:
- EI tre testamenti redatti dal de cuius sarebbero invalidi unicamente quelli di cui agli allegati
“B” e “D” al verbale di pubblicazione d.d. 16.07.2020;
- pienamente valido sarebbe invece il testamento di cui all'allegato “C” al verbale di pubblicazione d.d. 16.07.2020, il cui contenuto corrisponderebbe alla volontà più volte manifestata dal de cuius di lasciare ai nipoti e la sua casa ed ai Controparte_3 Persona_2
figli e il suo ENaro;
Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5
- le disposizioni di cui a quest'ultimo testamento sarebbero state del resto confermate ai sensi dell'art. 590 c.c. da parte degli odierni attori;
- con la sottoscrizione del verbale di pubblicazione EI testamenti gli attori Parte_3
e avrebbero inoltre riconosciuto la validità EI
[...] Parte_4
testamenti;
- a spetterebbe pertanto, in base al testamento sub all. “C” al verbale di Controparte_2
pubblicazione d.d. 16.07.2020, la quota di 1/3 del ENaro retrolasciato dal defunto e, in base a successione ab intestato, una quota sui beni non considerati nel medesimo testamento.
La convenuta ha pertanto dichiarato di associarsi alla domanda attorea di Controparte_2
annullamento limitatamente ai testamenti di cui agli allegati “B” e “D” al verbale di pagina 13 di 30 pubblicazione d.d. 16.07.2020 ed ha domandato, a sua volta, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.01.2022 si sono costituiti in giudizio i convenuti ed quest'ultima in proprio ed in Controparte_3 Controparte_4
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne Persona_2
eccependo e deducendo quanto segue:
- l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- l'inammissibilità delle domande attoree per mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ed indeterminatezza dell'azione di riduzione;
- l'infondatezza della domanda attorea di condanna EI convenuti al pagamento della quota di legittima asseritamente spettante agli attori;
- la validità di due EI tre testamenti del de cuius, in quanto entrambi recanti la data di redazione;
- l'avvenuto riconoscimento e la conferma della validità di detti testamenti da parte degli attori, i quali avrebbero rinunciato ad un'eventuale azione di annullamento;
gli attori
[...]
e avrebbero inoltre firmato il verbale di Parte_3 Parte_4
pubblicazione EI testamenti;
- l'insussistenza di qualsivoglia lesione della quota di riserva degli attori.
In via riconvenzionale, per la ENegata ipotesi di accoglimento dell'azione di riduzione attorea,
hanno domandato la condanna di controparte al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
ed della somma di ENaro corrisponENte al valore della p.ed. 425, Per_2 Controparte_4
C.C. VA EI IN, di cui il testatore poteva disporre liberamente.
Con ordinanza d.d. 11.01.2022 il G.I., preso atto della nomina di un amministratore di sostegno in favore della convenuta non costituita ha dichiarato l'interruzione del Persona_1
processo.
In data 13.01.2022 gli attori hanno depositato ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., cui ha pagina 14 di 30 fatto seguito il decreto di fissazione dell'udienza del 09.06.2022.
La convenuta si è costituita nel processo riassunto con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata in data 05.04.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.04.2022 si sono costituiti nel processo riassunto anche i convenuti ed quest'ultima in proprio ed Controparte_3 Controparte_4
in qualità di legale rappresentante di Persona_2
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.05.2022, la convenuta ha rappresentato quanto segue: Controparte_1
- EI tre testamenti redatti dal de cuius, uno sarebbe pienamente valido;
- contrariamente a quanto asserito dagli attori, il legato in favore di avente ad Controparte_1
oggetto 1/3 del ENaro, non sarebbe in alcun modo lesivo della quota di legittima attorea;
- per contro, alla luce delle disposizioni testamentarie, sarebbe stata lesa la quota di riserva spettante a Controparte_1
La medesima ha quindi domandato: i) il rigetto della domanda attorea di accertamento di invalidità del testamento che dispone “Testamento del 10/11/19,20 Lascio in eredità la mia casa
BI PL e dovrebbe essere nominato tutore EI figli il Persona_6
restante ENaro va a e ; CP_7 Controparte_8 Controparte_8
ii) il rigetto della domanda attorea di reimmissione nel possesso del ENaro di cui al legato in favore di iii) la reintegrazione della quota di legittima;
iv) lo scioglimento della Controparte_1
comunione ereditaria.
Con ordinanza d.d. 01.08.2022 il G.I., vista l'istanza depositata dalla convenuta CP_2
ha dichiarato ex art. 300 c.p.c. l'interruzione del processo per sopravvenuto decesso
[...]
della convenuta non costituita Persona_1
A seguito del ricorso per riassunzione depositato da parte attrice il 26.08.2022 è stata fissata l'udienza del 12.01.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2022 gli attori si sono quindi pagina 15 di 30 costituiti nel processo riassunto in proprio ed in veste di coeredi pro quota di
[...]
Persona_1
Anche i convenuti e Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 Controparte_4
si sono costituiti nel processo così riassunto. Controparte_1
All'udienza del 12.01.2023 le parti hanno concordemente richiesto un rinvio dell'udienza,
essendo penENti trattative finalizzate alla definizione stragiudiziale della vertenza.
Successivamente, all'udienza del 05.10.2023, essendo deceduto il convenuto non costituito il G.I. ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Controparte_5
Il processo è stato poi ritualmente riassunto da parte attrice ed i convenuti Controparte_2
e si sono costituiti nel Controparte_3 Persona_2 Controparte_4 Controparte_1
processo riassunto.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza d.d. 05.06.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione EI termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 24.09.2025.
2. Preliminarmente occorre osservare come i procedimenti di mediazione introdotti dagli attori dinanzi all'Organismo Curia Mercatorum di Belluno e all'Organismo di Mediazione Forense di
Bolzano si siano conclusi negativamente per mancata adesione di alcune delle parti (cfr. doc. 12 e
23 fasc. attoreo).
Risulta pertanto assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n.
28/2010 per le controversie in materia di divisione e successioni ereditarie.
3.1. Nel merito, risulta fondata la domanda attorea di annullamento EI testamenti olografi redatti dal de cuius di cui al verbale di pubblicazione d.d. 16.07.2020 a rogito del Persona_3
Notaio dott. reg. n. 139764, racc. n. 21579, registrato il 22.07.2020 al n. 13477, Persona_4
serie 1T, allegati “B”, “C” e “D”.
3.2. In base all'art. 606 c.c. “Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione
pagina 16 di 30 nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio,
delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento
per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di
chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.”
I requisiti di forma del testamento olografo sono individuati dall'art. 602 c.c. nell'integrale redazione, datazione e sottoscrizione di mano del testatore.
Quanto alla data, il citato articolo precisa che la stessa “deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno”. Si tratta, al riguardo, di un elemento essenziale di forma dell'atto, dal quale non può prescindersi neppure nelle ipotesi in cui sia irrilevante rispetto al regolamento di interessi risultante dalle disposizioni testamentarie o ai fini dell'individuazione dell'effettiva volontà del testatore (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 21.05.2020, n. 9364: “In tema di validità del testamento
olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un
requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia
irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.”; cfr.
anche Cass. civ., Sez. II, 14.05.2008, n. 12124; cfr. inoltre Cass. civ., Sez. II, 25.05.2012, n.
8366: “Il testamento pubblico privo del requisito formale dell'ora della sottoscrizione,
espressamente previsto dall'art. 603, terzo comma, cod. civ, è annullabile su istanza di chiunque
vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cod. civ., non potendosi valutare come
irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che l'ordinamento configura come negozio solenne, la
mancanza di uno o più degli elementi costitutivi prescritti dalla legge, in quanto ritenuta non
inciENte sull'effettiva volontà del testatore, così sovrapponendo al dato normativo un arbitrario
criterio sostanzialistico. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che l'omessa indicazione dell'ora della
sottoscrizione di un testamento pubblico ne comportasse l'invalidità, considerando che tale vizio
non incideva sulla capacità del testatore, né faceva in alcun modo dubitare della volontà di
pagina 17 di 30 disposizione patrimoniale espressa da quest'ultimo).”).
La rettifica di un'indicazione erronea della data, secondo indirizzo consolidato della Suprema
Corte, presuppone la presenza di elementi intrinseci alla scheda testamentaria che depongano nel senso di un mero errore materiale e che consentano di escludere l'intenzione del testatore di indicare volutamente una data impossibile (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 29.11.2021, n. 37228:
“L'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del
testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data
impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo
avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito
essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza
di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del
testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il
testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia
sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.”; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, 23.05.2016, n. 10613; Cass. civ., Sez. II, 05.06.1964, n. 1374).
3.3. Tanto premesso, risulta pacifica tra le parti l'annullabilità del testamento di cui all'allegato
“B” al verbale di pubblicazione d.d. 16.07.2020, avente il seguente contenuto letterale (cfr. doc. 4
fasc. attoreo):
“Ichhinte lasse meinen Hof
und zuhaus an di 2 Kinder
u. CP_3 [...]
Persona_11
u “ Per_1
(„Lascio il mio maso
e la casa ai 2 figli
BI CP_3
pagina 18 di 30 Controparte_6
e “). Per_1
Risulta invero completamente omessa l'indicazione della data di redazione.
3.4. I convenuti hanno per contro contestato che il testamento di cui all'allegato “C” al verbale d.d. 16.07.2020 sia affetto da invalidità.
Detto testamento è formulato nei termini di seguito riportati:
“Testament 10.11.19,20
ick hinterlasse mien Pt_7
BI PL an
[...]
soll Persona_6
OR ON EN
[...]
Persona_12
Das Per_13 Per_14 CP_7
und
[...] CP_2
gehen Winter PL ER
Mühlwald“
(“Testamento del 10.11.19,20
io lascio la mia casa
BI PL a Per_6
deve Persona_6
essere nominato
tutore EI figli
Il ENaro restante a CP_7
e
[...] CP_2
andare inverno Controparte_8
).
[...]
pagina 19 di 30 Nel testamento in esame la data, pur non mancante in assoluto, è stata apposta riportando una sequenza di quattro numeri (“10”, “11”, “19” e “20”). Di questi, i primi tre sono separati tra loro da due punti, mentre l'ultimo è preceduto da una virgola. Una simile successione si risolve in una data impossibile, non esistendo un anno “19,20” e non essendo possibile che il testatore, nato l'08.05.1925, abbia redatto il testamento in data 10.11.1920.
Dalla scheda non sono del resto ricavabili elementi intrinseci che depongano nel senso di un mero errore materiale, dovuto a distrazione, ignoranza o altra causa, e che consentano di determinare in altro modo la data.
In proposito non soccorre la parola “Winter” (“inverno”), apposta prima della sottoscrizione. La
stessa può infatti valere a confermare che il testamento risale al mese di novembre, ma non consente di chiarire il significato degli ultimi due numeri, separati da una virgola. Manca in particolare qualsivoglia elemento che consenta di comprendere se tali cifre si riferiscano all'ora
(19:20) oppure all'anno (2019). In quest'ultima ipotesi non è comunque dato comprendere il significato dell'aggiunta del numero “20”.
Non vale a chiarire la datazione neppure la menzione EI nipoti e Controparte_3 [...]
nati rispettivamente nel 2003 e nel 2010. La stessa depone unicamente nel senso di una Per_2
redazione dopo il 2010, ma non permette di stabilire il giorno, il mese e l'anno in cui è stata confezionata la scheda.
Irrilevanti risultano in ogni caso tanto l'asserita corrisponENza tra le disposizioni testamentarie e la volontà espressa verbalmente dal testatore quanto la presunta superfluità della data per assenza di altri testamenti validi.
Nell'ambito di un negozio solenne quale il testamento l'elemento formale della data assume invero una valenza essenziale e la sua assenza, incompletezza o impossibilità non è superabile sulla base di considerazioni attinenti alla sostanza della volontà del de cuius.
Non vertendosi pertanto in materia di mero errore materiale, ma di indicazione di una data impossibile, deve concludersi nel senso dell'annullabilità del testamento in considerazione.
pagina 20 di 30 3.5. L'annullabilità del testamento sub allegato “D” al verbale d.d. 16.07.2020 è contestata dai convenuti e mentre è riconosciuta dalle Controparte_4 Persona_2 Controparte_3
restanti parti costituite.
Mediante tale testamento il de cuius ha disposto come segue:
“ 20,17
Testamend 20/10,29,1
Persona_15
fermache beiEN Persona_16
unt BI unt meiner schigertochter
Ingrit gleichen teilene meinr
[...]
steht das Persona_17 Persona_18
Son Persona_19 CP_18
ha beraiz zu Lebenstigzaiten meinen Hof in
auf EN shenkungswege erhalten meine
anderen Kinder wurEN fon disem
beraz ausgezalt
engelbert PL
Muhlwald“
(“ 20,17
Testamento 20/10,29,1
Lego la mia casa con terreno
ai due nipoti Per_6
e BI e a mia nuora
in parti uguali a mia moglie CP_19 [...]
spetta il diritto di abitazione a vita Persona_1
Inoltre mio figlio CP_18
pagina 21 di 30 ha già in vita ricevuto in donazione il mio maso i miei
altri figli sono stati già liquidati da questo
Controparte_8
).
[...]
Anche in questo caso la sequenza numerica riportata sulla scheda si risolve nell'indicazione di una data impossibile o comunque incomprensibile e dunque indeterminata. I primi due numeri
“20” e “10”, tra loro separati da una barra, potrebbero essere riferiti rispettivamente al giorno ed al mese. Gli stessi sono seguiti da una virgola e quindi, dal numero “29,1”; in corrisponENza dello stesso, nella riga superiore, risulta scritto il numero “20,17”. Nel complesso, non è dato comprendere se il testatore, apponendo il numero “20,17”, abbia inteso indicare l'anno di redazione, correggendo il sottostante “29,1”, ovvero l'ora. Tale ultimo numero è infatti privo di segni di cancellatura, onde non è possibile escludere l'intenzione del de cuius di riportare una data impossibile. I numeri “20” e “17” sono inoltre graficamente distanziati tra loro e intervallati da un tratto simile ad una virgola o ad un punto, elementi che nell'insieme non depongono nel senso dell'indicazione dell'anno. In base ad una lettura alternativa, il “29,1” potrebbe essere letto in connessione con il “10” che lo precede e quindi riferito all'ora. Seguendo una simile ricostruzione il “20” potrebbe essere riferito al giorno ed il “20,17” all'anno. Difetterebbe tuttavia l'indicazione del mese. La data risulterebbe pertanto in ogni caso non intelligibile.
Ne discende l'annullabilità del testamento in esame.
4. Posto quanto precede, a detta EI convenuti Controparte_2 Controparte_4 [...]
e gli attori avrebbero riconosciuto la validità EI testamenti de Per_2 Controparte_3
quibus, li avrebbero confermati ai sensi dell'art. 590 c.c. ed avrebbero rinunciato all'azione di annullamento.
L'eccezione deve essere disattesa.
La missiva del legale degli attori d.d. 04.01.2021 (cfr. doc. 10 fasc. attoreo), avente ad oggetto richiesta di reintegra della quota di legittima, non può essere qualificata come riconoscimento pagina 22 di 30 della validità EI testamenti e rinuncia ad eventuali azioni. Quanto precede esigerebbe una dichiarazione inequivoca, non ricavabile da una lettera che mira innanzitutto ad avviare delle trattative per una definizione stragiudiziale della controversia (“Mi rendo disponibile ad un
incontro, anche in presenza di un legale di Vostra fiducia, (…) nella prospettiva di definizione
bonaria della vicenda, senza necessità di intraprendere ulteriori iniziative.”). La conferma delle disposizioni testamentarie e la manifestazione di una volontà abdicativa integrerebbero del resto atti di disposizione del diritto sostanziale spettante agli attori. Poiché non risulta che questi ultimi,
all'epoca, avessero conferito una procura speciale e la lettera non è da loro sottoscritta, deve escludersi che sia intervenuto un valido atto di conferma o di rinuncia, così come che sia stata riconosciuta la validità EI testamenti (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 16.05.2024, n. 13636: “La
rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto,
costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un
mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla
rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale
espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni preceENtemente formulate.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato
l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente
a verbale nel giudizio di primo grado).”; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 17.03.2006, n. 5905).
Ciò vale altresì in relazione alla sottoscrizione, da parte degli attori Parte_4
e del verbale di pubblicazione EI testamenti. Dalla
[...] Parte_3
mera richiesta di pubblicazione, così come dalla partecipazione al relativo atto, non sono infatti evincibili un'acquiescenza rispetto ad eventuali vizi o una conferma delle volontà testamentarie.
5. I testamenti olografi redatti dal de cuius di cui al verbale di pubblicazione Persona_3
d.d. 16.07.2020 a rogito del Notaio dott. reg. n. 139764, racc. n. 21579, registrato Persona_4
il 22.07.2020 al n. 13477, serie 1T, allegati “B”, “C” e “D” devono essere in definitiva annullati per omessa indicazione del requisito essenziale della data.
pagina 23 di 30 6. Quanto precede implica il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Persona_2 Controparte_3
volte all'accertamento EI legati disposti in loro favore nei predetti testamenti.
7. In assenza di valide disposizioni testamentarie, l'eredità di è devoluta in Persona_3
base alle norme sulle successioni legittime dettate dagli artt. 565 ss. c.c.
Deve pertanto accertarsi che sono eredi di nato a [...] Persona_3
l'08.05.1925 ed ivi deceduto il 24.06.2020 (cfr. doc. 1, 2 e 3 fasc. attoreo):
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di 1/9; Parte_1
- il figlio nato a [...] il [...], per la quota di 1/9; Parte_2
- la nipote nata ad [...] il [...], in Parte_4
rappresentazione della madre nata a [...] il [...] e Persona_5
deceduta a VE di CA (BL) il 19.11.2017, per la quota di 1/18;
- il nipote nato ad [...] il [...], in Parte_3
rappresentazione della madre nata a [...] il [...] e Persona_5
deceduta a VE di CA (BL) il 19.11.2017, per la quota di 1/18;
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di 1/9; Controparte_2
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di 1/9. Controparte_1
8.1. Occorre a questo punto procedere alla disamina delle azioni di riduzione proposte dalle parti.
8.2. L'accoglimento dell'azione attorea di annullamento implica l'assorbimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, formulata dai medesimi attori in via subordinata e dalla convenuta Controparte_1
8.3. Quanto alla domanda riconvenzionale di reintegrazione proposta dalla convenuta CP_2
si rileva come la stessa sia diretta tanto contro le disposizioni EI testamenti testé
[...]
esaminati quanto avverso le donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Alla luce dell'invalidità EI testamenti, si deve verificare se il defunto abbia Persona_3
posto in essere atti di liberalità lesivi della quota di legittima di Controparte_2
pagina 24 di 30 Sul punto le allegazioni di quest'ultima si appalesano del tutto generiche. In particolare, la stessa ha unicamente dedotto che avrebbe effettuato donazioni in favore EI figli Persona_3
e per un importo complessivo di € 100.000,00. Parte_1 Parte_2 Persona_5
Non ha invece in alcun modo specificato quando e come sarebbe stata donata tale somma, né ha precisato quanto sarebbe stato percepito dai singoli figli. Assolutamente generici e quindi inammissibili risultano altresì i capitoli di prova orale al riguardo formulati dalla convenuta
(cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.: “
3. Ist es wahr, dass Herr Controparte_2
Per_ ER c)kner seine Kinder AN und MA PL Parte_1 Parte_2
zwischen EN 1970er Jahren bis 2010er Jahren finanziell unterstützt hat? 4. Ist es wahr, dass
Herr ER AI(c)kner seinen und MA Controparte_20 Parte_2
zwischen EN 1970er Jahren bis 2010er Jahren insgesamt ca. € 100.000 in bar Parte_1
geschenkt hat?“) e dai convenuti e (cfr. Controparte_4 Persona_2 Controparte_3
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.: “
5. Herr , Controparte_6 CP_21
und seit dem Jahr 1970 bis 2010 finanziell unterstützt hat;
“). Parte_2 Persona_5
Difettando la prova di donazioni lesive della quota di legittima, deve rigettarsi l'azione di riduzione proposta da Controparte_2
9. Da ultimo deve esaminarsi la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da
Controparte_1
In proposito si deve richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 25021 del 07.10.2019: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una
comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad
oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi
della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la
regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e
pagina 25 di 30 diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato
esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.”
(cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 07.11.2024, n. 28666).
Con il predetto pronunciamento la Suprema Corte ha eviENziato come la pronuncia giudiziale non possa produrre un effetto maggiore rispetto a quello consentito alle parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale. L'indicazione degli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, nonché la sussistenza della regolarità edilizia, come prescritti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per i negozi posti in essere dalle parti, integrano una condizione dell'azione nell'ambito EI
procedimenti giudiziali attinenti al trasferimento di immobili. La giurispruENza di legittimità si è
pronunciata nello stesso senso quanto alla conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma
1-bis della legge n. 52 del 1985, avente ad oggetto l'iENtificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione o attestazione di conformità EI dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. II,
29.09.2020, n. 20526).
In ragione della necessaria sussistenza, ai fini della divisione di immobili facenti parte della comunione ereditaria, della regolarità edilizia e della conformità catastale, con ordinanza d.d.
19.06.2024 è stato sottoposto al CTU arch. il seguente quesito: “Voglia il Persona_21
CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa ed esperita ogni necessaria indagine, anche con
l'ausilio di collaboratori ed esperti in altre discipline tecniche, ove occorra, effettuato uno o più
sopralluoghi, esperito un tentativo di conciliazione delle parti: (…) 5) accertare se gli immobili
presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la
commerciabilità ai sensi della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, nella parte ancora in vigore, e
successive modificazioni (cfr., in particolare, il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché la conformità catastale ai
pagina 26 di 30 sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985”.
Al predetto quesito il CTU, nella sua relazione depositata in data 21.11.2024, ha risposto nei seguenti termini: “Tutti gli immobili sopra descritti sono da ritenersi legittimi sotto gli aspetti
urbanistici, tali da garantirne la commerciabilità. Sono state rilevate tuttavia difformità di ordine
minore sia dal punto di vista urbanistico che catastale, sanabili con pratica edilizie e catastali.
Sostanzialmente, dal punto di vista urbanistico il piano cantina presenta sul lato sud n.2
ambienti, una cantina ed un deposito di mezzi agricoli suddivisi da una tramezza;
di fatto
l'ambiente risulta unico e non suddiviso e adibito a cantina. Inoltre dalle planimetrie non risulta il locale cisterna, presente in loco e sugli elaborati catastali. All'esterno risulta una scala di
collegamento tra il piano terra e il primo piano, scala con andamento curvilineo, mentre lo stato
EI luoghi riporta una scala in metallo rettilinea di collegamento con il balcone esistente. Un
ulteriore difformità riscontrata dagli elaborati progettuali, sono i portoni del garage per i mezzi
agricoli. Nel progetto vengono rappresentati n.3 portoni di accesso, lo stato reale presenta n.2
portoni con apertura a libro. La regolarizzazione edilizia potrà avvenire con sanatoria ai sensi
dell'art. 91 della L.P. 9/2018 comma 4), pagando la sanzione prevista di 1.000,00 € oltre alle
spese tecniche per la redazione delle pratiche edilizie e di variazione catastale. Per quanto
riguarda quest'ultima è previsto anche il pagamento di un ravvedimento operoso. Ogni dettaglio in tal senso va comunque concordato con gli Uffici competenti.” (cfr. pag. 25 relazione definitiva).
Deve pertanto considerarsi accertato che l'immobile ereditario di cui alla p.ed. 425 in P.T. 341/II
C.C. risulta affetto da irregolarità edilizie e difformità catastali. Come osservato Parte_5
dalla Suprema Corte con sentenza n. 28666 del 07.11.2024, non rileva in proposito la distinzione tra difformità edilizia totale e parziale, che esaurisce i suoi effetti nel rapporto di eviENza
pubblica tra il comune e i responsabili dell'abuso.
Risulta in ogni caso mancante la conformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985.
pagina 27 di 30 Difettando una condizione dell'azione e non essendo stata domandata una divisione parziale, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve essere dichiarata inammissibile.
10. Ai sensi dell'art. 71-bis della legge tavolare deve disporsi che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il competente Conservatore provveda alla cancellazione dell'annotazione di lite di cui al decreto G.N. 4239/2021, Ufficio del Libro Fondiario di Brunico, a carico degli immobili ivi indicati, nonché a tutte le iscrizioni conseguenti.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che il difensore degli attori ha assistito una pluralità di soggetti e che detta prestazione professionale non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto deve essere ridotto del 30%
(art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014) e quindi aumentato del 90% (art. 4, comma 2, D.M. n.
55/2014) (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.04.2024, n. 10367: “In tema di liquidazione degli
onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre
diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014,
variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione
dell'iENtità o della differenza tra le pretese EI diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano
diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque
liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10%
dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono iENtiche in fatto ed in diritto, a base
del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte,
ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella preceENte ipotesi. (Nella specie, la
S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito,
in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un inciENte stradale, in ragione
della differenza del quantum delle varie domande, connesse per iENtità del titolo).”).
I convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
vanno dunque condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori Persona_2
pagina 28 di 30 delle spese del giudizio, da quantificarsi in base al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022 (tab. n.
2 - scaglione di valore: indeterminabile, ex art. 5, comma 6, del D.M. n.
55/2014 non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00) come segue: in € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed €
3.579,00 per la fase decisoria, con riduzione ex art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014 del 30% e maggiorazione ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 del 90% per l'assistenza di altri tre soggetti oltre al primo, e dunque in complessivi € 14.443,80, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA
come per legge, € 1.304,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie.
Le spese della CTU, come liquidate con decreto d.d. 10.01.2025, devono essere poste definitivamente a carico EI convenuti Controparte_1 Controparte_2 [...]
e in ragione di 1/5 ciascuno, con condanna a CP_4 Controparte_3 Persona_2
rimborsare a parte attrice gli importi da quest'ultima eventualmente anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) annulla i testamenti olografi redatti dal de cuius di cui al verbale di Persona_3
pubblicazione d.d. 16.07.2020 a rogito del Notaio dott. reg. n. 139764, racc. n. Persona_4
21579, registrato il 22.07.2020 al n. 13477, serie 1T, allegati “B”, “C” e “D”;
2) accerta che sono eredi legittimi di nato a [...] Persona_3
l'08.05.1925 ed ivi deceduto il 24.06.2020:
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di 1/9; Parte_1
- il figlio nato a [...] il [...], per la quota di 1/9; Parte_2
- la nipote nata ad [...] il [...], Parte_4
per la quota di 1/18;
- il nipote nato ad [...] il [...], Parte_3
pagina 29 di 30 per la quota di 1/18;
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di Controparte_2
1/9;
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di 1/9; Controparte_1
3) rigetta le domande EI convenuti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
e Controparte_3 Persona_2
4) condanna i convenuti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
e in solido tra loro, a rifondere agli attori CP_3 Persona_2 Parte_1 [...]
e le spese del Parte_2 Parte_3 Parte_4
presente giudizio, che liquida in € 14.443,80, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 1.304,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie;
5) pone definitivamente le spese della CTU, come liquidate con decreto d.d. 10.01.2025, a carico
EI convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
in ragione di 1/5 ciascuno, con condanna a rimborsare a parte attrice gli importi Persona_2
da quest'ultima eventualmente anticipati;
6) dispone, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione dell'annotazione di lite di cui al G.N. 4239/2021, Ufficio del Libro Fondiario di Brunico, a carico degli immobili ivi indicati, nonché il compimento degli adempimenti tavolari conseguenti alla presente sentenza.
Bolzano, 26.09.2025
Il Giudice relatore ed estensore La PresiENte
dott. Michael Grossmann dott.ssa Elena Covi
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone EI seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Covi PresiENte
dott. Alex Kuno Tarneller Giudice
dott. Michael Grossmann Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3455/2021 promossa da
- (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BZ);
- (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(BZ);
- (C.F. ), nato il Parte_3 C.F._3
01.09.1975 ad RO di CA (BL);
- (C.F. ), nata il Parte_4 C.F._4
06.12.1973 ad RO di CA (BL);
in proprio ed in qualità di eredi pro quota di
- (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._5
26.12.1929,
pagina 1 di 30 tutti rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. ZALLOT
STEFANO del Foro di Belluno, presso il cui studio in Belluno, Via G. Segato n. 25/A, sono elettivamente domiciliati;
- parte attrice -
contro
- (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._6
16.06.1961, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. DE
MICHIEL FRANCESCA del Foro di Belluno, presso il cui studio in RO di CA (BL),
Via P.F. Calvi n. 3, è elettivamente domiciliata;
- parte convenuta -
- (C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._7
24.11.1965, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv.
OBERMAIR MICHAEL del Foro di Bolzano, presso il cui studio in Brunico (BZ), Ragen di
Sopra n. 12, è elettivamente domiciliata;
- parte convenuta -
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._8
- (C.F. , nata a [...] Controparte_4 C.F._9
l'08.05.1976, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne
- (C.F. ), nata a [...] il [...], Persona_2 C.F._10
tutti rappresentati e difesi, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. FORER
MICHAEL del Foro di Bolzano, presso il cui studio in Brunico, Piazza Gilm n. 2, sono elettivamente domiciliati;
- parte convenuta -
- (C.F. ), nato a [...] Controparte_5 C.F._11
(BZ) il 01.05.1971;
pagina 2 di 30 - parte convenuta contumace-
con oggetto: azione di impugnazione di testamenti;
azione di riduzione per lesione di legittima;
azione di divisione.
***
CONCLUSIONI
del procuratore di parte attrice:
come da foglio di precisazione delle conclusioni d.d. 03.06.2025
“Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, per tutti i motivi esposti in
atti,
accertato e dichiarato:
- che in data 24/06/2020 si è aperta la successione del signor Persona_3
( ), nato a [...] l'[...], ivi deceduto in data CodiceFiscale_12
24/06/2020, già resiENte in detta località in via Hauptort n. 17/A;
- che il de cuius in vita ha disposto EI propri averi con tre testamenti olografi, pubblicati il
16/07/2020 dal dott. Notaio in Brunico, rubricati a protocollo n. 139764, raccolta Persona_4
n. 21579, allegati “B”, “C” e “D” al verbale di pubblicazione.
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO accertato e dichiarato:
I) che detti testamenti mancano in tutto o in parte dell'elemento essenziale della data e, in ogni caso, di elementi idonei e sufficienti a determinare il giorno, il mese e l'anno in cui gli atti di
ultima volontà sono stati redatti, circostanza che impedisce di determinare esattamente quale sia
l'ultimo atto dispositivo del testatore;
II) che gli attori, in qualità di discenENti legittimi del de cuius, sono chiamati all'eredità (ab
intestato) del compianto sig. (codice fiscale ), nato a [...] C.F._13
VA EI IN (BZ) l'08/05/1925, ivi deceduto in data 24.06.2020;
III) annullare con effetti retroattivi – ex artt. 602 comma 3 e 606 comma 2 c.c.- le disposizioni di
pagina 3 di 30 ultima volontà del signor pubblicate il 16/07/2020 dal dott. Controparte_6 Persona_4
Notaio in Brunico, protocollo n. 139764, raccolta n. 21579, allegato “B” e/o allegato “C” e/o allegato “D” al verbale di pubblicazione e per l'effetto disporre e/o ordinare che l'eredità di
( ), nato a [...] l'[...], ivi Persona_3 CodiceFiscale_12
deceduto il 24/06/2020, sia devoluta in base alle norme sulla successione ab intestato, in favore
degli eredi legittimi dello stesso e segnatamente in favore di codice fiscale Parte_1
, resiENte ad RO di CA (BL), Via Ligonto n. 7/A, C.F._1 [...]
codice fiscale , resiENte ad RO di CA (BL), Via De Parte_2 C.F._2
Filippo n. 9/c, , codice fiscale , resiENte Parte_3 C.F._3
ad RO di CA (BL), Via Ligonto n. 31 e , codice fiscale Parte_4
resiENte a Domegge di CA, Via San Rocco n. 2, secondo le quote di C.F._4
legge loro spettanti;
IV) conseguentemente, accordare e/o ordinare l'intavolazione nei Libri Fondiari del
[...]
(BZ), Partita Tavolare 341/II, Particella Edificiale 425 sub. 1, sub. 2 e sub. 3, Parte_5
particella fondiaria 80/1, dell'emananda sentenza e del certificato di eredità a nome
[...]
codice fiscale , resiENte ad RO di CA (BL), Via Parte_1 C.F._1
Ligonto n. 7/A, codice fiscale , resiENte ad RO di Parte_2 C.F._2
CA (BL), Via De Filippo n. 9/c, , codice fiscale Parte_3
, resiENte ad RO di CA (BL), Via Ligonto n. 31 e C.F._3 [...]
, codice fiscale resiENte a Domegge di CA, Parte_4 C.F._4
Via San Rocco n. 2, autorizzando ogni necessaria escorporazione e/o ri-descrizione e/o modifica
e/o integrazione tavolare, con ordine di cancellazione di ogni atto pregiudizievole eventualmente
trascritto e con ordine di rettifica catastale;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: in ENegata e contestata ipotesi di mancato accoglimento
delle conclusioni formulate in via principale di merito, accertato e dichiarato:
V) che i signori codice fiscale , codice Parte_1 C.F._1 Parte_2
pagina 4 di 30 fiscale , codice fiscale C.F._2 Parte_3
e codice fiscale C.F._3 Parte_4 C.F._4
sono eredi necessari del de cuius signor ( ), nato a [...]_12
VA EI IN (BZ) l'08/05/1925, ivi deceduto il 24/06/2020, ai sensi dell'art. 536 c.c.,
secondo le quote previste per legge;
che il de cuius con le disposizioni testamentarie riportate nell'allegato “B” Controparte_6
e/o nell'allegato “C” e/o nell'allegato “D”, pubblicate in data 16/07/2020 dal dott.
[...]
Notaio in Brunico, rubricate a protocollo n. 139764, raccolta n. 21579, ha pretermesso Per_4
e/o leso integralmente la quota di legittima/riserva spettante ai figli codice Parte_1
fiscale e codice fiscale , nonché ai C.F._1 Parte_2 C.F._2
nipoti , codice fiscale e Parte_3 C.F._3 [...]
, codice fiscale tali ultimi due subentrati per Parte_4 C.F._4
rappresentazione nella posizione della sig.ra nata a [...], (BZ) il Persona_5
12.07.1954, deceduta a VE di CA (BL) il 19.11.2017, premorta al di lei padre;
VII) che le quote di legittima spettanti per legge a codice fiscale Parte_1
, codice fiscale , C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
, codice fiscale e Parte_3 C.F._3 Parte_4
, codice fiscale sia in qualità di attori che di coeredi pro-quota
[...] C.F._4
della compianta sono state lese, quanto a nell'ammontare Persona_1 Parte_1
di €. 62.208,91, quanto a nell'ammontare di €. 62.208,91, quanto a Parte_2 [...]
nell'ammontare di €. 31.104,46 e quanto a Parte_3 Parte_4
nell'ammontare di €. 31.104,46, o in altra diversa somma maggiore o minore che
[...]
all'esito dell'istruttoria sarà ritenuta di giustizia, da determinare eventualmente anche a mezzo
di espletanda CTU, o in via equitativa e da maggiorare di rivalutazione monetaria e di interessi
di legge dalla data di maturazione EI rispettivi crediti al saldo;
VIII) disporre la reintegrazione della quota di riserva spettante ai signori codice Parte_1
pagina 5 di 30 fiscale , codice fiscale , C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
codice fiscale e Parte_3 C.F._3 Parte_4
codice fiscale sia in qualità di attori, che di coeredi pro-quota
[...] C.F._4
della compianta mediante la proporzionale riduzione delle predette Persona_1
disposizioni testamentarie ecceENti la quota di cui il signor poteva Controparte_6
disporre, nei limiti della quota medesima, ammontante ad €. 62.208,91 cadauno per i legittimari
e e ad €. 31.104,46 cadauno per i legittimari Parte_1 Parte_2 [...]
e , o comunque altra diversa somma Parte_3 Parte_4
maggiore o minore che codesto Onorevole Tribunale vorrà stabilire;
IX) in ogni caso autorizzare, o fare obbligo, o ordinare al conservatore tavolare di effettuare
tutte le cancellazioni, iscrizioni, annotazioni nel Libro Fondiario, che si rendessero necessarie a
seguito dell'accoglimento delle domande esposte ai preceENti punti da I a VIII)
IN TUTTI I CASI:
X) vittoria di spese e di competenze di giudizio, incluso rimborso spese generali, CPA ed IVA
come per legge”
del procuratore di : Controparte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni d.d. 04.06.2025
“previa ricostruzione del compendio ereditario mobiliare ed immobiliare caduto in successione a
seguito della morte del sig. formato da donatum e dal relictum, siano Controparte_6
determinate le quote ereditarie EI singoli eredi;
nel merito in principale:
I) per i motivi esposti, sia rigettata la richiesta di parte attrice in ordine all'invalidità del testamento che dispone: “Testamento del 10/11/19,20 Lascio in eredità la mia casa BI
PL e dovrebbe essere nominato tutore EI figli il restante Persona_6
ENaro va a e , e sia, CP_7 Controparte_8
quindi, disposta la successione ereditaria in parte in via legittima ed in parte in via
pagina 6 di 30 testamentaria;
II) per i motivi esposti, sia rigettata la richiesta di parte attrice di reimmissione nel possesso
della quota di 1/3 del ENaro assegnato alla sig.ra con testamento, essendo la Controparte_1
stessa richiesta infondata in fatto ed in diritto;
III) ricostruita la massa, così come sopra specificato, determinate le quote e stimati i beni facenti
parte del compendio ereditario caduto in successione alla morte del de cuius, si proceda alla
divisione ereditaria e sia dichiarato lo scioglimento della comunione EI sopraindicati beni e,
per l'effetto, sia attribuito alla sig.ra l'importo a lei spettante in forza di Controparte_1
testamento e le sia integrata per la differenza la quota a lei spettante, previa riduzione del legato
della p.ed. 425 in Comune di fino al ripristino della quota di legittima;
Parte_5
- in via subordinata:
nella ENegata e non creduta ipotesi in cui il testamento olografo di cui sopra venisse dichiarato
invalido, per i motivi esposti sia ricostruita la massa, così come sopra specificato, determinate le
quote e stimati i beni facenti parte del compendio ereditario caduto in successione alla morte del
de cuius, si proceda alla divisione ereditaria e sia dichiarato lo scioglimento della comunione
EI sopraindicati beni e, per l'effetto, sia attribuita alla sig.ra la quota Controparte_1
ereditaria a lei spettante;
- in ogni caso: I) sia disposta la trascrizione e la voltura catastale dell'emananda sentenza, con
cancellazione di ogni peso, vincolo e gravame sui beni che verranno assegnati;
II) con vittoria di
spese e onorari oltre IVA e CPA come per legge;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse.”
del procuratore di : Controparte_2
come precisate all'udienza d.d. 05.06.2025
„Möge das Bozen, contrariis reiectis, auch aufgrund der vorgebrachten CP_9
Ausführungen, , EinwänEN und der und jeENfalls wie CP_10 CP_11 Controparte_2
folgt zu Recht befinEN:
pagina 7 di 30 in hauptsächlicher Hinsicht:
- alle gegnerischen Anträge, inkl. Widerklagen, und Einwände, sofern nicht mit EN eigenen
Anträgen und EinwänEN vereinbar, abweisen, da sachlich und rechtlich unbegründet;
- feststellen und erklären, dass nur das Testament Anlage „C“ laut
Testamentveröffentlichungsprotokoll vom 16. Juli 2020, Notar Dr. Nr. Per_4 Persona_7
139764, Sammlung Nr. 21579, des Herrn gültig ist, und dementsprechend die Persona_3
von AN und Per_8 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
auf Annullierung des Testaments vom 10.11.1920 (rectius 2019) des Parte_4
Herrn ER abweisen, da unzulässig und jeENfalls sachlich und rechtlich Per_3
unbegründet;
Im Wege der Widerklage:
- feststellen und erklären, dass die Beklagte LD PL Vermächtnisnehmerin von 1/3
des Geldvermögens des Herrn ER PL ist;
- auf alle Fälle, auch im nicht anzunehmenEN Falle der Annullierung des Testaments Anlage
„C“ laut Testamentveröffentlichungsprotokoll vom 16. Juli 2020, Notar Dr. Per_4
Nr. 139764, Sammlung Nr. 21579, des Herrn ER ER: der Beklagten Persona_7
PL EN ihr kraft gesetzlicher Erbfolge zustehenEN Anteil an der Erbmasse CP_2
zusprechen und zwar:
- festgestellt und erklärt, dass die Beklagte PL in ihrer Eigenschaft als Tochter CP_2
des verstorbenen Herrn ER Pflichtteilserbin des Herrn ER ER ist, Per_3
und Anspruch auf 1/12, oder jener höheren oder geringeren Quote, die das Gericht feststellen
möge, der Erbmasse, im Sinne des Art. 556 ZGB bestehend aus Relictum und Donatum, hat,
- die Erbmasse in der Erbschaft nach Herrn ER im Sinne von Art. 556 ZGB Parte_1
unter Berücksichtigung des Relictum mit einem Wert von € 399.442.89, oder jenem höheren oder
geringeren Betrag der im Verlaufe des Verfahrens festgestellt wird, und des Donatum, bestehend
aus allen Schenkungen mit einem Wert von € 100.000, oder jenem höheren oder geringeren
pagina 8 di 30 Betrag der im Verlaufe des Verfahrens festgestellt wird, gebildet und zum Todeszeitpunkt
bewertet,
- das Vermächtnis zu Gunsten der Beklagten von 1/3 des Geldvermögens Controparte_2
des Herrn allenfalls einberechnet;
CP_6 Parte_1
- die Wiederherstellung des der Beklagten LD in ihrer Eigenschaft als Tochter Parte_1
des Herrn ER PL zustehenEN Pflichtteils erklären und verfügen, und zwar gemäß
Artt. 553 ff. ZGB, mittels proportionaler Kürzung und Erklärung der Unwirksamkeit der
testamentarischen Verfügungen sowie aller durch Herrn ER PL getätigten
Schenkungen in chronologischer Reihenfolge, sowie durch Verfügung und Zuweisung des
Relictum und mittels Kürzung der Schenkungen im Sinne der Artt. 555, 559 und 560 ZGB zu
Gunsten der Beklagten LD PL, bis zur vollständigen Wiederherstellung des der
Beklagten LD PL zustehenEN Pflichtteils.
jeENfalls:
EN Grundbuchsführer, zur Vornahme sämtlicher grundbücherlichen Löschungen, Eintragungen
bzw. Anmerkungen ermächtigen bzw. dem Grundbuchsführer die Vornahme sämtlicher
Eintragungen bzw. Anmerkungen anordnen, die mit ANhme der supra ausgeführten Anträge
nötig werEN;
mit Ersatz der Vergütungen und Spesen, zzgl. allg. , und CP_12 CP_13 CP_14
in beweisrechtlicher Hinsicht: (…)“
del procuratore di e Controparte_3 Controparte_4 Per_2
[...]
come precisate all'udienza d.d. 05.06.2025
“Möge das angerufene Landesgericht Bozen, contrariis reiectis, auch aufgrund der eigenen
Ausführungen:
Im Wege der Vorabentscheidung:
I. und erklären, dass die Klage der Herren AN PL, TE Persona_9 Parte_2
pagina 9 di 30 und bzw. im Sinne der Artt. Parte_3 Parte_6
536 ff. und 564 ZGB unbestimmt und daher unzulässig ist, und diese daher abweisen;
II. feststellen und erklären, dass die Klage der Herren AN Parte_1 Parte_2 [...]
und im Sinne von Art. 564 ZGB Parte_3 Parte_4
unzulässig ist, da die Kläger die Erbschaft ohne Inventarerrichtung angenommen haben, und
diese daher abweisen;
In der Hauptsache:
III. alle gegnerischen Anträge abweisen, da sachlich und rechtlich unbegründet;
IV. feststellen und erklären, dass das Testament des Herrn ER ER aus dem Jahre
2019 gültig und wirksam ist, untergeordnet jenes aus dem Jahre 2017, und die Klage von
[...]
und Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
auf jener Testamente abweisen, da unzulässig und jeENfalls sachlich und
[...] CP_15
rechtlich unbegründet;
V. die Klage der TE und Per_10 Parte_1 Parte_2 Parte_3
auf Kürzung der testamentarischen Verfügungen des Herrn Parte_4
ER ER abweisen, da unzulässig und jeENfalls sachlich und rechtlich unbegründet;
VI. sämtliche Widerklagen der Prozessparteien gegenüber EN Beklagten PL Per_2
und ablehnen;
Controparte_3 Controparte_4
Im Wege der Widerklage:
VII. untergeordnet für EN nicht anzunehmenEN Fall der Zulässigkeit und auch nur teilweisen
ANhme der Kürzungsklage von Parte_1 Parte_2 Parte_3
und : feststellen und erklären, dass die Beklagten
[...] Parte_4
GA und MA PL Vermächtnisnehmer der Bp. 425 in KG sind, dass sie im CP_16
Sinne von Art. 560 ZGB kein Interesse haben, Zahlungen zu leisten, und die Kläger AN
TE und CH Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3
, sowie alle weiteren Erben, proportional zur jeweiligen Erbschaftsquote, dazu
[...]
pagina 10 di 30 verurteilen, EN Beklagten GA und MA PL im Sinne von Art. 560 ZGB zu gleichen
Teilen EN Wert jenes Teils der Liegenschaft Bp. 425 in KG Mühlwald, über welchen der
Erblasser frei verfügen konnte, und welcher im Laufe des Verfahrens durch ein Amtsgutachten
festgestellt werEN möge bzw. welchen das angerufene Gericht für angemessen erachtet,
zuzüglich der gesetzlichen Zinsen und der Geldaufwertung ab Fälligkeit bis zum effektiven Saldo
zu bezahlen;
VIII. untergeordnet zu VII: für EN nicht anzunehmenEN Fall der Erklärung der Ungültigkeit
bzw. Annullierung des Testaments vom 10.11.2019 und der Zulässigkeit und auch nur teilweisen
ANhme der Kürzungsklage der Controparte_17 Parte_2 Parte_3
und : feststellen und erklären, dass die Beklagten
[...] Parte_4
GA und sowie die Beklagte RI RK, Vermächtnisnehmer der Bp. Controparte_3
425 in KG sind, dass sie im Sinne von Art. 560 ZGB kein Interesse haben, Zahlungen CP_16
zu leisten, und die Kläger AN und Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
, sowie alle weiteren Erben, proportional zur jeweiligen Pt_4 Parte_3
Erbschaftsquote, dazu verurteilen, EN Beklagten GA und sowie RI Controparte_3
RK im Sinne von Art. 560 ZGB zu gleichen Teilen EN Wert jenes Teils der Liegenschaft
Bp. 425 in KG Mühlwald, über welchen der Erblasser frei verfügen konnte, und welcher im Laufe
des Verfahrens durch ein Amtsgutachten festgestellt werEN möge bzw. welchen das angerufene
Gericht für angemessen erachtet, zuzüglich der gesetzlichen Zinsen und der Geldaufwertung ab
Fälligkeit bis zum effektiven Saldo zu bezahlen;
JeENfalls:
IX. EN Grundbuchsführer, zur Vornahme sämtlicher grundbücherlichen Löschungen,
Eintragungen bzw. Anmerkungen ermächtigen bzw. dem Grundbuchsführer die Vornahme
sämtlicher Eintragungen bzw. Anmerkungen anordnen, die mit ANhme der supra ausgeführten
Anträge nötig werEN.
X. mit Ersatz der Vergütungen und Spesen, zzgl. allg. , und CP_12 CP_13 CP_14
pagina 11 di 30 ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione d.d. 14.05.2021, gli attori Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno evocato in giudizio i convenuti Parte_3 Parte_4
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 [...]
e chieENdo l'accertamento dell'invalidità EI CP_3 Persona_2 Persona_1
tre testamenti olografi del defunto tutti pubblicati con verbale a rogito del Persona_3
Notaio dott. d.d. 16.07.2020, con conseguente accertamento della loro qualità di Persona_4
eredi legittimi e condanna EI convenuti a reimmettere gli attori nel possesso EI beni ereditari;
in subordine hanno domandato la reintegrazione della quota di legittima asseritamente lesa dalle predette disposizioni testamentarie.
Parte attrice ha esposto, in sintesi, che:
- e sarebbero i figli di nato a [...] Parte_1 Parte_2 Persona_3
(BZ) l'08.05.1925 ed ivi deceduto il 24.06.2020; e Parte_3 [...]
sarebbero invece i nipoti ex filia del medesimo;
Parte_4
- il signor avrebbe disposto delle proprie sostanze con tre testamenti olografi, Persona_3
pubblicati il 16.07.2020 dal Notaio dott. Persona_4
- detti testamenti sarebbero annullabili in ragione dell'eviENte carenza di data, che impedirebbe di determinare esattamente quale sia l'ultimo atto dispositivo del testatore;
- nel primo testamento mancherebbe invero totalmente il riferimento al giorno, al mese e all'anno in cui l'atto di ultima volontà sarebbe stato redatto, mentre negli altri due le indicazioni temporali riportate dal testatore non sarebbero individuabili con certezza;
- stante l'invalidità EI menzionati testamenti, troverebbero applicazione le norme sulla successione ab intestato;
- nella ENegata ipotesi di accertamento della validità EI testamenti in considerazione e delle disposizioni ivi contenute, tra loro incompatibili, verrebbe in rilievo una lesione EI diritti pagina 12 di 30 spettanti agli attori in qualità di legittimari;
- il procedimento di mediazione avviato dagli attori ai fini del componimento della controversia si sarebbe concluso con esito negativo, renENdo necessaria l'introduzione della presente causa.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.01.2022, la convenuta ha preliminarmente dato atto dell'avvenuta sottoposizione ad Controparte_2
amministrazione di sostegno della convenuta rimettendosi alle decisioni Persona_1
del Giudice quanto all'eventuale dichiarazione di interruzione del processo;
ha inoltre eccepito in rito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, essendo stato adito un organismo di mediazione territorialmente incompetente;
nel merito ha contestato le deduzioni degli attori, adducendo quanto segue:
- EI tre testamenti redatti dal de cuius sarebbero invalidi unicamente quelli di cui agli allegati
“B” e “D” al verbale di pubblicazione d.d. 16.07.2020;
- pienamente valido sarebbe invece il testamento di cui all'allegato “C” al verbale di pubblicazione d.d. 16.07.2020, il cui contenuto corrisponderebbe alla volontà più volte manifestata dal de cuius di lasciare ai nipoti e la sua casa ed ai Controparte_3 Persona_2
figli e il suo ENaro;
Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5
- le disposizioni di cui a quest'ultimo testamento sarebbero state del resto confermate ai sensi dell'art. 590 c.c. da parte degli odierni attori;
- con la sottoscrizione del verbale di pubblicazione EI testamenti gli attori Parte_3
e avrebbero inoltre riconosciuto la validità EI
[...] Parte_4
testamenti;
- a spetterebbe pertanto, in base al testamento sub all. “C” al verbale di Controparte_2
pubblicazione d.d. 16.07.2020, la quota di 1/3 del ENaro retrolasciato dal defunto e, in base a successione ab intestato, una quota sui beni non considerati nel medesimo testamento.
La convenuta ha pertanto dichiarato di associarsi alla domanda attorea di Controparte_2
annullamento limitatamente ai testamenti di cui agli allegati “B” e “D” al verbale di pagina 13 di 30 pubblicazione d.d. 16.07.2020 ed ha domandato, a sua volta, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.01.2022 si sono costituiti in giudizio i convenuti ed quest'ultima in proprio ed in Controparte_3 Controparte_4
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne Persona_2
eccependo e deducendo quanto segue:
- l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- l'inammissibilità delle domande attoree per mancata accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ed indeterminatezza dell'azione di riduzione;
- l'infondatezza della domanda attorea di condanna EI convenuti al pagamento della quota di legittima asseritamente spettante agli attori;
- la validità di due EI tre testamenti del de cuius, in quanto entrambi recanti la data di redazione;
- l'avvenuto riconoscimento e la conferma della validità di detti testamenti da parte degli attori, i quali avrebbero rinunciato ad un'eventuale azione di annullamento;
gli attori
[...]
e avrebbero inoltre firmato il verbale di Parte_3 Parte_4
pubblicazione EI testamenti;
- l'insussistenza di qualsivoglia lesione della quota di riserva degli attori.
In via riconvenzionale, per la ENegata ipotesi di accoglimento dell'azione di riduzione attorea,
hanno domandato la condanna di controparte al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
ed della somma di ENaro corrisponENte al valore della p.ed. 425, Per_2 Controparte_4
C.C. VA EI IN, di cui il testatore poteva disporre liberamente.
Con ordinanza d.d. 11.01.2022 il G.I., preso atto della nomina di un amministratore di sostegno in favore della convenuta non costituita ha dichiarato l'interruzione del Persona_1
processo.
In data 13.01.2022 gli attori hanno depositato ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., cui ha pagina 14 di 30 fatto seguito il decreto di fissazione dell'udienza del 09.06.2022.
La convenuta si è costituita nel processo riassunto con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata in data 05.04.2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.04.2022 si sono costituiti nel processo riassunto anche i convenuti ed quest'ultima in proprio ed Controparte_3 Controparte_4
in qualità di legale rappresentante di Persona_2
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.05.2022, la convenuta ha rappresentato quanto segue: Controparte_1
- EI tre testamenti redatti dal de cuius, uno sarebbe pienamente valido;
- contrariamente a quanto asserito dagli attori, il legato in favore di avente ad Controparte_1
oggetto 1/3 del ENaro, non sarebbe in alcun modo lesivo della quota di legittima attorea;
- per contro, alla luce delle disposizioni testamentarie, sarebbe stata lesa la quota di riserva spettante a Controparte_1
La medesima ha quindi domandato: i) il rigetto della domanda attorea di accertamento di invalidità del testamento che dispone “Testamento del 10/11/19,20 Lascio in eredità la mia casa
BI PL e dovrebbe essere nominato tutore EI figli il Persona_6
restante ENaro va a e ; CP_7 Controparte_8 Controparte_8
ii) il rigetto della domanda attorea di reimmissione nel possesso del ENaro di cui al legato in favore di iii) la reintegrazione della quota di legittima;
iv) lo scioglimento della Controparte_1
comunione ereditaria.
Con ordinanza d.d. 01.08.2022 il G.I., vista l'istanza depositata dalla convenuta CP_2
ha dichiarato ex art. 300 c.p.c. l'interruzione del processo per sopravvenuto decesso
[...]
della convenuta non costituita Persona_1
A seguito del ricorso per riassunzione depositato da parte attrice il 26.08.2022 è stata fissata l'udienza del 12.01.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2022 gli attori si sono quindi pagina 15 di 30 costituiti nel processo riassunto in proprio ed in veste di coeredi pro quota di
[...]
Persona_1
Anche i convenuti e Controparte_2 Controparte_3 Persona_2 Controparte_4
si sono costituiti nel processo così riassunto. Controparte_1
All'udienza del 12.01.2023 le parti hanno concordemente richiesto un rinvio dell'udienza,
essendo penENti trattative finalizzate alla definizione stragiudiziale della vertenza.
Successivamente, all'udienza del 05.10.2023, essendo deceduto il convenuto non costituito il G.I. ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Controparte_5
Il processo è stato poi ritualmente riassunto da parte attrice ed i convenuti Controparte_2
e si sono costituiti nel Controparte_3 Persona_2 Controparte_4 Controparte_1
processo riassunto.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza d.d. 05.06.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione EI termini ex art. 190 c.p.c., scaduti in data 24.09.2025.
2. Preliminarmente occorre osservare come i procedimenti di mediazione introdotti dagli attori dinanzi all'Organismo Curia Mercatorum di Belluno e all'Organismo di Mediazione Forense di
Bolzano si siano conclusi negativamente per mancata adesione di alcune delle parti (cfr. doc. 12 e
23 fasc. attoreo).
Risulta pertanto assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n.
28/2010 per le controversie in materia di divisione e successioni ereditarie.
3.1. Nel merito, risulta fondata la domanda attorea di annullamento EI testamenti olografi redatti dal de cuius di cui al verbale di pubblicazione d.d. 16.07.2020 a rogito del Persona_3
Notaio dott. reg. n. 139764, racc. n. 21579, registrato il 22.07.2020 al n. 13477, Persona_4
serie 1T, allegati “B”, “C” e “D”.
3.2. In base all'art. 606 c.c. “Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione
pagina 16 di 30 nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio,
delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento
per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di
chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.”
I requisiti di forma del testamento olografo sono individuati dall'art. 602 c.c. nell'integrale redazione, datazione e sottoscrizione di mano del testatore.
Quanto alla data, il citato articolo precisa che la stessa “deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno”. Si tratta, al riguardo, di un elemento essenziale di forma dell'atto, dal quale non può prescindersi neppure nelle ipotesi in cui sia irrilevante rispetto al regolamento di interessi risultante dalle disposizioni testamentarie o ai fini dell'individuazione dell'effettiva volontà del testatore (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 21.05.2020, n. 9364: “In tema di validità del testamento
olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un
requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia
irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.”; cfr.
anche Cass. civ., Sez. II, 14.05.2008, n. 12124; cfr. inoltre Cass. civ., Sez. II, 25.05.2012, n.
8366: “Il testamento pubblico privo del requisito formale dell'ora della sottoscrizione,
espressamente previsto dall'art. 603, terzo comma, cod. civ, è annullabile su istanza di chiunque
vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cod. civ., non potendosi valutare come
irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che l'ordinamento configura come negozio solenne, la
mancanza di uno o più degli elementi costitutivi prescritti dalla legge, in quanto ritenuta non
inciENte sull'effettiva volontà del testatore, così sovrapponendo al dato normativo un arbitrario
criterio sostanzialistico. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che l'omessa indicazione dell'ora della
sottoscrizione di un testamento pubblico ne comportasse l'invalidità, considerando che tale vizio
non incideva sulla capacità del testatore, né faceva in alcun modo dubitare della volontà di
pagina 17 di 30 disposizione patrimoniale espressa da quest'ultimo).”).
La rettifica di un'indicazione erronea della data, secondo indirizzo consolidato della Suprema
Corte, presuppone la presenza di elementi intrinseci alla scheda testamentaria che depongano nel senso di un mero errore materiale e che consentano di escludere l'intenzione del testatore di indicare volutamente una data impossibile (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 29.11.2021, n. 37228:
“L'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del
testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data
impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo
avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito
essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza
di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del
testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il
testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia
sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.”; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, 23.05.2016, n. 10613; Cass. civ., Sez. II, 05.06.1964, n. 1374).
3.3. Tanto premesso, risulta pacifica tra le parti l'annullabilità del testamento di cui all'allegato
“B” al verbale di pubblicazione d.d. 16.07.2020, avente il seguente contenuto letterale (cfr. doc. 4
fasc. attoreo):
“Ichhinte lasse meinen Hof
und zuhaus an di 2 Kinder
u. CP_3 [...]
Persona_11
u “ Per_1
(„Lascio il mio maso
e la casa ai 2 figli
BI CP_3
pagina 18 di 30 Controparte_6
e “). Per_1
Risulta invero completamente omessa l'indicazione della data di redazione.
3.4. I convenuti hanno per contro contestato che il testamento di cui all'allegato “C” al verbale d.d. 16.07.2020 sia affetto da invalidità.
Detto testamento è formulato nei termini di seguito riportati:
“Testament 10.11.19,20
ick hinterlasse mien Pt_7
BI PL an
[...]
soll Persona_6
OR ON EN
[...]
Persona_12
Das Per_13 Per_14 CP_7
und
[...] CP_2
gehen Winter PL ER
Mühlwald“
(“Testamento del 10.11.19,20
io lascio la mia casa
BI PL a Per_6
deve Persona_6
essere nominato
tutore EI figli
Il ENaro restante a CP_7
e
[...] CP_2
andare inverno Controparte_8
).
[...]
pagina 19 di 30 Nel testamento in esame la data, pur non mancante in assoluto, è stata apposta riportando una sequenza di quattro numeri (“10”, “11”, “19” e “20”). Di questi, i primi tre sono separati tra loro da due punti, mentre l'ultimo è preceduto da una virgola. Una simile successione si risolve in una data impossibile, non esistendo un anno “19,20” e non essendo possibile che il testatore, nato l'08.05.1925, abbia redatto il testamento in data 10.11.1920.
Dalla scheda non sono del resto ricavabili elementi intrinseci che depongano nel senso di un mero errore materiale, dovuto a distrazione, ignoranza o altra causa, e che consentano di determinare in altro modo la data.
In proposito non soccorre la parola “Winter” (“inverno”), apposta prima della sottoscrizione. La
stessa può infatti valere a confermare che il testamento risale al mese di novembre, ma non consente di chiarire il significato degli ultimi due numeri, separati da una virgola. Manca in particolare qualsivoglia elemento che consenta di comprendere se tali cifre si riferiscano all'ora
(19:20) oppure all'anno (2019). In quest'ultima ipotesi non è comunque dato comprendere il significato dell'aggiunta del numero “20”.
Non vale a chiarire la datazione neppure la menzione EI nipoti e Controparte_3 [...]
nati rispettivamente nel 2003 e nel 2010. La stessa depone unicamente nel senso di una Per_2
redazione dopo il 2010, ma non permette di stabilire il giorno, il mese e l'anno in cui è stata confezionata la scheda.
Irrilevanti risultano in ogni caso tanto l'asserita corrisponENza tra le disposizioni testamentarie e la volontà espressa verbalmente dal testatore quanto la presunta superfluità della data per assenza di altri testamenti validi.
Nell'ambito di un negozio solenne quale il testamento l'elemento formale della data assume invero una valenza essenziale e la sua assenza, incompletezza o impossibilità non è superabile sulla base di considerazioni attinenti alla sostanza della volontà del de cuius.
Non vertendosi pertanto in materia di mero errore materiale, ma di indicazione di una data impossibile, deve concludersi nel senso dell'annullabilità del testamento in considerazione.
pagina 20 di 30 3.5. L'annullabilità del testamento sub allegato “D” al verbale d.d. 16.07.2020 è contestata dai convenuti e mentre è riconosciuta dalle Controparte_4 Persona_2 Controparte_3
restanti parti costituite.
Mediante tale testamento il de cuius ha disposto come segue:
“ 20,17
Testamend 20/10,29,1
Persona_15
fermache beiEN Persona_16
unt BI unt meiner schigertochter
Ingrit gleichen teilene meinr
[...]
steht das Persona_17 Persona_18
Son Persona_19 CP_18
ha beraiz zu Lebenstigzaiten meinen Hof in
auf EN shenkungswege erhalten meine
anderen Kinder wurEN fon disem
beraz ausgezalt
engelbert PL
Muhlwald“
(“ 20,17
Testamento 20/10,29,1
Lego la mia casa con terreno
ai due nipoti Per_6
e BI e a mia nuora
in parti uguali a mia moglie CP_19 [...]
spetta il diritto di abitazione a vita Persona_1
Inoltre mio figlio CP_18
pagina 21 di 30 ha già in vita ricevuto in donazione il mio maso i miei
altri figli sono stati già liquidati da questo
Controparte_8
).
[...]
Anche in questo caso la sequenza numerica riportata sulla scheda si risolve nell'indicazione di una data impossibile o comunque incomprensibile e dunque indeterminata. I primi due numeri
“20” e “10”, tra loro separati da una barra, potrebbero essere riferiti rispettivamente al giorno ed al mese. Gli stessi sono seguiti da una virgola e quindi, dal numero “29,1”; in corrisponENza dello stesso, nella riga superiore, risulta scritto il numero “20,17”. Nel complesso, non è dato comprendere se il testatore, apponendo il numero “20,17”, abbia inteso indicare l'anno di redazione, correggendo il sottostante “29,1”, ovvero l'ora. Tale ultimo numero è infatti privo di segni di cancellatura, onde non è possibile escludere l'intenzione del de cuius di riportare una data impossibile. I numeri “20” e “17” sono inoltre graficamente distanziati tra loro e intervallati da un tratto simile ad una virgola o ad un punto, elementi che nell'insieme non depongono nel senso dell'indicazione dell'anno. In base ad una lettura alternativa, il “29,1” potrebbe essere letto in connessione con il “10” che lo precede e quindi riferito all'ora. Seguendo una simile ricostruzione il “20” potrebbe essere riferito al giorno ed il “20,17” all'anno. Difetterebbe tuttavia l'indicazione del mese. La data risulterebbe pertanto in ogni caso non intelligibile.
Ne discende l'annullabilità del testamento in esame.
4. Posto quanto precede, a detta EI convenuti Controparte_2 Controparte_4 [...]
e gli attori avrebbero riconosciuto la validità EI testamenti de Per_2 Controparte_3
quibus, li avrebbero confermati ai sensi dell'art. 590 c.c. ed avrebbero rinunciato all'azione di annullamento.
L'eccezione deve essere disattesa.
La missiva del legale degli attori d.d. 04.01.2021 (cfr. doc. 10 fasc. attoreo), avente ad oggetto richiesta di reintegra della quota di legittima, non può essere qualificata come riconoscimento pagina 22 di 30 della validità EI testamenti e rinuncia ad eventuali azioni. Quanto precede esigerebbe una dichiarazione inequivoca, non ricavabile da una lettera che mira innanzitutto ad avviare delle trattative per una definizione stragiudiziale della controversia (“Mi rendo disponibile ad un
incontro, anche in presenza di un legale di Vostra fiducia, (…) nella prospettiva di definizione
bonaria della vicenda, senza necessità di intraprendere ulteriori iniziative.”). La conferma delle disposizioni testamentarie e la manifestazione di una volontà abdicativa integrerebbero del resto atti di disposizione del diritto sostanziale spettante agli attori. Poiché non risulta che questi ultimi,
all'epoca, avessero conferito una procura speciale e la lettera non è da loro sottoscritta, deve escludersi che sia intervenuto un valido atto di conferma o di rinuncia, così come che sia stata riconosciuta la validità EI testamenti (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 16.05.2024, n. 13636: “La
rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto,
costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un
mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla
rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale
espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni preceENtemente formulate.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato
l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente
a verbale nel giudizio di primo grado).”; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 17.03.2006, n. 5905).
Ciò vale altresì in relazione alla sottoscrizione, da parte degli attori Parte_4
e del verbale di pubblicazione EI testamenti. Dalla
[...] Parte_3
mera richiesta di pubblicazione, così come dalla partecipazione al relativo atto, non sono infatti evincibili un'acquiescenza rispetto ad eventuali vizi o una conferma delle volontà testamentarie.
5. I testamenti olografi redatti dal de cuius di cui al verbale di pubblicazione Persona_3
d.d. 16.07.2020 a rogito del Notaio dott. reg. n. 139764, racc. n. 21579, registrato Persona_4
il 22.07.2020 al n. 13477, serie 1T, allegati “B”, “C” e “D” devono essere in definitiva annullati per omessa indicazione del requisito essenziale della data.
pagina 23 di 30 6. Quanto precede implica il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Persona_2 Controparte_3
volte all'accertamento EI legati disposti in loro favore nei predetti testamenti.
7. In assenza di valide disposizioni testamentarie, l'eredità di è devoluta in Persona_3
base alle norme sulle successioni legittime dettate dagli artt. 565 ss. c.c.
Deve pertanto accertarsi che sono eredi di nato a [...] Persona_3
l'08.05.1925 ed ivi deceduto il 24.06.2020 (cfr. doc. 1, 2 e 3 fasc. attoreo):
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di 1/9; Parte_1
- il figlio nato a [...] il [...], per la quota di 1/9; Parte_2
- la nipote nata ad [...] il [...], in Parte_4
rappresentazione della madre nata a [...] il [...] e Persona_5
deceduta a VE di CA (BL) il 19.11.2017, per la quota di 1/18;
- il nipote nato ad [...] il [...], in Parte_3
rappresentazione della madre nata a [...] il [...] e Persona_5
deceduta a VE di CA (BL) il 19.11.2017, per la quota di 1/18;
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di 1/9; Controparte_2
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di 1/9. Controparte_1
8.1. Occorre a questo punto procedere alla disamina delle azioni di riduzione proposte dalle parti.
8.2. L'accoglimento dell'azione attorea di annullamento implica l'assorbimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, formulata dai medesimi attori in via subordinata e dalla convenuta Controparte_1
8.3. Quanto alla domanda riconvenzionale di reintegrazione proposta dalla convenuta CP_2
si rileva come la stessa sia diretta tanto contro le disposizioni EI testamenti testé
[...]
esaminati quanto avverso le donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Alla luce dell'invalidità EI testamenti, si deve verificare se il defunto abbia Persona_3
posto in essere atti di liberalità lesivi della quota di legittima di Controparte_2
pagina 24 di 30 Sul punto le allegazioni di quest'ultima si appalesano del tutto generiche. In particolare, la stessa ha unicamente dedotto che avrebbe effettuato donazioni in favore EI figli Persona_3
e per un importo complessivo di € 100.000,00. Parte_1 Parte_2 Persona_5
Non ha invece in alcun modo specificato quando e come sarebbe stata donata tale somma, né ha precisato quanto sarebbe stato percepito dai singoli figli. Assolutamente generici e quindi inammissibili risultano altresì i capitoli di prova orale al riguardo formulati dalla convenuta
(cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.: “
3. Ist es wahr, dass Herr Controparte_2
Per_ ER c)kner seine Kinder AN und MA PL Parte_1 Parte_2
zwischen EN 1970er Jahren bis 2010er Jahren finanziell unterstützt hat? 4. Ist es wahr, dass
Herr ER AI(c)kner seinen und MA Controparte_20 Parte_2
zwischen EN 1970er Jahren bis 2010er Jahren insgesamt ca. € 100.000 in bar Parte_1
geschenkt hat?“) e dai convenuti e (cfr. Controparte_4 Persona_2 Controparte_3
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.: “
5. Herr , Controparte_6 CP_21
und seit dem Jahr 1970 bis 2010 finanziell unterstützt hat;
“). Parte_2 Persona_5
Difettando la prova di donazioni lesive della quota di legittima, deve rigettarsi l'azione di riduzione proposta da Controparte_2
9. Da ultimo deve esaminarsi la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da
Controparte_1
In proposito si deve richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 25021 del 07.10.2019: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una
comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad
oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi
della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la
regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e
pagina 25 di 30 diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato
esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.”
(cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 07.11.2024, n. 28666).
Con il predetto pronunciamento la Suprema Corte ha eviENziato come la pronuncia giudiziale non possa produrre un effetto maggiore rispetto a quello consentito alle parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale. L'indicazione degli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, nonché la sussistenza della regolarità edilizia, come prescritti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per i negozi posti in essere dalle parti, integrano una condizione dell'azione nell'ambito EI
procedimenti giudiziali attinenti al trasferimento di immobili. La giurispruENza di legittimità si è
pronunciata nello stesso senso quanto alla conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma
1-bis della legge n. 52 del 1985, avente ad oggetto l'iENtificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione o attestazione di conformità EI dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. II,
29.09.2020, n. 20526).
In ragione della necessaria sussistenza, ai fini della divisione di immobili facenti parte della comunione ereditaria, della regolarità edilizia e della conformità catastale, con ordinanza d.d.
19.06.2024 è stato sottoposto al CTU arch. il seguente quesito: “Voglia il Persona_21
CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa ed esperita ogni necessaria indagine, anche con
l'ausilio di collaboratori ed esperti in altre discipline tecniche, ove occorra, effettuato uno o più
sopralluoghi, esperito un tentativo di conciliazione delle parti: (…) 5) accertare se gli immobili
presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la
commerciabilità ai sensi della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, nella parte ancora in vigore, e
successive modificazioni (cfr., in particolare, il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché la conformità catastale ai
pagina 26 di 30 sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985”.
Al predetto quesito il CTU, nella sua relazione depositata in data 21.11.2024, ha risposto nei seguenti termini: “Tutti gli immobili sopra descritti sono da ritenersi legittimi sotto gli aspetti
urbanistici, tali da garantirne la commerciabilità. Sono state rilevate tuttavia difformità di ordine
minore sia dal punto di vista urbanistico che catastale, sanabili con pratica edilizie e catastali.
Sostanzialmente, dal punto di vista urbanistico il piano cantina presenta sul lato sud n.2
ambienti, una cantina ed un deposito di mezzi agricoli suddivisi da una tramezza;
di fatto
l'ambiente risulta unico e non suddiviso e adibito a cantina. Inoltre dalle planimetrie non risulta il locale cisterna, presente in loco e sugli elaborati catastali. All'esterno risulta una scala di
collegamento tra il piano terra e il primo piano, scala con andamento curvilineo, mentre lo stato
EI luoghi riporta una scala in metallo rettilinea di collegamento con il balcone esistente. Un
ulteriore difformità riscontrata dagli elaborati progettuali, sono i portoni del garage per i mezzi
agricoli. Nel progetto vengono rappresentati n.3 portoni di accesso, lo stato reale presenta n.2
portoni con apertura a libro. La regolarizzazione edilizia potrà avvenire con sanatoria ai sensi
dell'art. 91 della L.P. 9/2018 comma 4), pagando la sanzione prevista di 1.000,00 € oltre alle
spese tecniche per la redazione delle pratiche edilizie e di variazione catastale. Per quanto
riguarda quest'ultima è previsto anche il pagamento di un ravvedimento operoso. Ogni dettaglio in tal senso va comunque concordato con gli Uffici competenti.” (cfr. pag. 25 relazione definitiva).
Deve pertanto considerarsi accertato che l'immobile ereditario di cui alla p.ed. 425 in P.T. 341/II
C.C. risulta affetto da irregolarità edilizie e difformità catastali. Come osservato Parte_5
dalla Suprema Corte con sentenza n. 28666 del 07.11.2024, non rileva in proposito la distinzione tra difformità edilizia totale e parziale, che esaurisce i suoi effetti nel rapporto di eviENza
pubblica tra il comune e i responsabili dell'abuso.
Risulta in ogni caso mancante la conformità catastale oggettiva ex art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985.
pagina 27 di 30 Difettando una condizione dell'azione e non essendo stata domandata una divisione parziale, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria deve essere dichiarata inammissibile.
10. Ai sensi dell'art. 71-bis della legge tavolare deve disporsi che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il competente Conservatore provveda alla cancellazione dell'annotazione di lite di cui al decreto G.N. 4239/2021, Ufficio del Libro Fondiario di Brunico, a carico degli immobili ivi indicati, nonché a tutte le iscrizioni conseguenti.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che il difensore degli attori ha assistito una pluralità di soggetti e che detta prestazione professionale non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto deve essere ridotto del 30%
(art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014) e quindi aumentato del 90% (art. 4, comma 2, D.M. n.
55/2014) (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.04.2024, n. 10367: “In tema di liquidazione degli
onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre
diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014,
variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione
dell'iENtità o della differenza tra le pretese EI diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano
diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque
liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10%
dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono iENtiche in fatto ed in diritto, a base
del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte,
ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella preceENte ipotesi. (Nella specie, la
S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito,
in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un inciENte stradale, in ragione
della differenza del quantum delle varie domande, connesse per iENtità del titolo).”).
I convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
vanno dunque condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori Persona_2
pagina 28 di 30 delle spese del giudizio, da quantificarsi in base al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022 (tab. n.
2 - scaglione di valore: indeterminabile, ex art. 5, comma 6, del D.M. n.
55/2014 non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00) come segue: in € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed €
3.579,00 per la fase decisoria, con riduzione ex art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014 del 30% e maggiorazione ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 del 90% per l'assistenza di altri tre soggetti oltre al primo, e dunque in complessivi € 14.443,80, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA
come per legge, € 1.304,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie.
Le spese della CTU, come liquidate con decreto d.d. 10.01.2025, devono essere poste definitivamente a carico EI convenuti Controparte_1 Controparte_2 [...]
e in ragione di 1/5 ciascuno, con condanna a CP_4 Controparte_3 Persona_2
rimborsare a parte attrice gli importi da quest'ultima eventualmente anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) annulla i testamenti olografi redatti dal de cuius di cui al verbale di Persona_3
pubblicazione d.d. 16.07.2020 a rogito del Notaio dott. reg. n. 139764, racc. n. Persona_4
21579, registrato il 22.07.2020 al n. 13477, serie 1T, allegati “B”, “C” e “D”;
2) accerta che sono eredi legittimi di nato a [...] Persona_3
l'08.05.1925 ed ivi deceduto il 24.06.2020:
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di 1/9; Parte_1
- il figlio nato a [...] il [...], per la quota di 1/9; Parte_2
- la nipote nata ad [...] il [...], Parte_4
per la quota di 1/18;
- il nipote nato ad [...] il [...], Parte_3
pagina 29 di 30 per la quota di 1/18;
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di Controparte_2
1/9;
- la figlia nata a [...] il [...], per la quota di 1/9; Controparte_1
3) rigetta le domande EI convenuti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
e Controparte_3 Persona_2
4) condanna i convenuti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
e in solido tra loro, a rifondere agli attori CP_3 Persona_2 Parte_1 [...]
e le spese del Parte_2 Parte_3 Parte_4
presente giudizio, che liquida in € 14.443,80, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 1.304,00 per anticipazioni, oltre spese successive necessarie;
5) pone definitivamente le spese della CTU, come liquidate con decreto d.d. 10.01.2025, a carico
EI convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
in ragione di 1/5 ciascuno, con condanna a rimborsare a parte attrice gli importi Persona_2
da quest'ultima eventualmente anticipati;
6) dispone, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione dell'annotazione di lite di cui al G.N. 4239/2021, Ufficio del Libro Fondiario di Brunico, a carico degli immobili ivi indicati, nonché il compimento degli adempimenti tavolari conseguenti alla presente sentenza.
Bolzano, 26.09.2025
Il Giudice relatore ed estensore La PresiENte
dott. Michael Grossmann dott.ssa Elena Covi
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