TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
13172 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n.13172/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4226/20 ordine n.9467/20 ruolo del
10/12 ottobre 2020 veniva ingiunto alla società di pagare alla società Parte_1
la somma di euro 38.201,08,00 oltre interessi e spese legali quale restituzione della CP_1
somma da essa pagata alla società in forza della provvisoria Parte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo emesso a suo tempo nei suoi confronti e poi revocato con la sentenza del Tribunale di Brescia n.1524/2020 nella causa n.22114/2014 RG che aveva accolto l'opposizione proposta dalla società CP_1
rilevato che la società proponeva opposizione chiedendo in via Parte_1
principale la revoca del decreto ingiuntivo mentre la società di si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione; rilevato che, instaurato il contraddittorio, il giudice istruttore con ordinanza 1.7.2021 autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non poteva considerarsi fondata su prova scritta nè di pronta soluzione posto che, secondo il
1 consolidato orientamento giurisprudenziale, quando il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è stato revocato la domanda di restituzione può essere fatta valere anche separatamente dal giudizio di opposizione ed il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione poiché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (cfr. Cass.n.30389/19 Cass.n.19296/05, ecc.); rilevato quindi che il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, come già rilevato nell'ordinanza ex art.648 cpc sopra richiamata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice fa proprio, “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto” (cfr. Cass.n.30389/19, Cass.n.19296/05, ecc.); rilevato che in forza di detto principio, appare quindi corretta la domanda azionata dalla società di ottenere con il decreto ingiuntivo opposto la restituzione della somma a suo CP_1
tempo pagata in forza del primo decreto ingiuntivo azionato contro di essa dalla società
e poi revocato;
Parte_1
rilevato che la citata sentenza del Tribunale di Brescia che ha revocato il decreto ingiuntivo (cfr. sentenza del Tribunale di Brescia n.1524/2020 nella causa n.22114/2014 RG) è stata solo parzialmente riformata in Corte d'Appello (cfr. sentenza della Corte d'Appello di Brescia
n.212/2023 nella causa n.798/2020) che per il resto ha confermato la revoca del citato decreto ingiuntivo;
2 rilevato quanto ai rapporti di dare e avere tra le parti che risulta comunque tutt'ora pendente in
Cassazione la relativa causa per cui quel che è certo è che dalla revoca del decreto ingiuntivo discende il diritto dell'ingiunto alla restituzione delle somme già versate in forza del decreto ingiuntivo poi revocato, fatti salvi i rapporti di dare e avere tra le parti che saranno definiti all'esito del giudizio tutt'ora pendente avanti la Suprema Corte;
ritenuto che
ciò è assorbente rispetto ad ogni altra questione, ne consegue che l'opposizione proposta dalla società va rigetta e le spese seguono la soccombenza e Parte_1
si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4226/20 ordine n.9467/20 ruolo del 10/12 ottobre 2020 con cui veniva ingiunto alla predetta società di pagare alla società CP_1
CP_ la somma di euro 38.201,08,00 oltre interessi e spese;
b) condanna la società a rimborsare alla società le Parte_1 CP_1
spese legali che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 15 luglio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n.13172/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4226/20 ordine n.9467/20 ruolo del
10/12 ottobre 2020 veniva ingiunto alla società di pagare alla società Parte_1
la somma di euro 38.201,08,00 oltre interessi e spese legali quale restituzione della CP_1
somma da essa pagata alla società in forza della provvisoria Parte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo emesso a suo tempo nei suoi confronti e poi revocato con la sentenza del Tribunale di Brescia n.1524/2020 nella causa n.22114/2014 RG che aveva accolto l'opposizione proposta dalla società CP_1
rilevato che la società proponeva opposizione chiedendo in via Parte_1
principale la revoca del decreto ingiuntivo mentre la società di si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione; rilevato che, instaurato il contraddittorio, il giudice istruttore con ordinanza 1.7.2021 autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non poteva considerarsi fondata su prova scritta nè di pronta soluzione posto che, secondo il
1 consolidato orientamento giurisprudenziale, quando il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è stato revocato la domanda di restituzione può essere fatta valere anche separatamente dal giudizio di opposizione ed il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione poiché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (cfr. Cass.n.30389/19 Cass.n.19296/05, ecc.); rilevato quindi che il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, come già rilevato nell'ordinanza ex art.648 cpc sopra richiamata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice fa proprio, “il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto” (cfr. Cass.n.30389/19, Cass.n.19296/05, ecc.); rilevato che in forza di detto principio, appare quindi corretta la domanda azionata dalla società di ottenere con il decreto ingiuntivo opposto la restituzione della somma a suo CP_1
tempo pagata in forza del primo decreto ingiuntivo azionato contro di essa dalla società
e poi revocato;
Parte_1
rilevato che la citata sentenza del Tribunale di Brescia che ha revocato il decreto ingiuntivo (cfr. sentenza del Tribunale di Brescia n.1524/2020 nella causa n.22114/2014 RG) è stata solo parzialmente riformata in Corte d'Appello (cfr. sentenza della Corte d'Appello di Brescia
n.212/2023 nella causa n.798/2020) che per il resto ha confermato la revoca del citato decreto ingiuntivo;
2 rilevato quanto ai rapporti di dare e avere tra le parti che risulta comunque tutt'ora pendente in
Cassazione la relativa causa per cui quel che è certo è che dalla revoca del decreto ingiuntivo discende il diritto dell'ingiunto alla restituzione delle somme già versate in forza del decreto ingiuntivo poi revocato, fatti salvi i rapporti di dare e avere tra le parti che saranno definiti all'esito del giudizio tutt'ora pendente avanti la Suprema Corte;
ritenuto che
ciò è assorbente rispetto ad ogni altra questione, ne consegue che l'opposizione proposta dalla società va rigetta e le spese seguono la soccombenza e Parte_1
si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4226/20 ordine n.9467/20 ruolo del 10/12 ottobre 2020 con cui veniva ingiunto alla predetta società di pagare alla società CP_1
CP_ la somma di euro 38.201,08,00 oltre interessi e spese;
b) condanna la società a rimborsare alla società le Parte_1 CP_1
spese legali che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 15 luglio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
3