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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/09/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3214 /2025 R.G.TRIB.
/ MINISTERO DELL'INTERNO Pt_1 Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente relatrice Enzo Bucarelli Giudice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3214 / 2025 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, N.20/2025 del 19.2.2025 di Rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. proposto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
, C.U.I. , elettivamente domiciliato in VIA SUSA 32 TORINO C.F._1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO
La controversia concerne l'impugnativa di un provvedimento di rigetto emesso dal Questore di
Savona, in data 19.2.2025, a seguito di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 23.4.2021.
Nell'atto introduttivo la difesa, in sintesi, ha allegato in fatto che:
- il ricorrente, giunto in Italia all'età di quindici anni senza genitori, già titolare di un permesso di soggiorno per minore età, è stato condannato nel 2015 dal Tribunale dei minorenni di Milano per il reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p;
- con ordinanza del 17.6.2016 n. 54/2016 il Magistrato di Sorveglianza di Torino ha ammesso l'istante alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali per l'espiazione della pena residua di anni 2, giorni 2 di reclusione presso la Comunità “stella Polare” sita in Torino, corso Racconigi, 143/F, con decorrenza dal 22.8.2016 e fino al 23.10.2018;
1 - il 29.6.2016 il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la misura in via definitiva;
- nel corso dell'espletamento del progetto ha conseguito la licenza media, ha frequentato un corso di ristorazione, corsi di formazione lavorativi, corsi sportivi ed un percorso di formazione in autonomia finanziaria, venendo infine inserito in progetto cohousing dal
17.4.2018;
- dalla relazione dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del 14.5.2018 è risultato il positivo andamento del percorso di affidamento in prova ed il conseguimento di un contratto di lavoro biennale nel settore della ristorazione come aiuto cuoco;
- gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari con validità sino al
25.9.2019, rinnovato sino al 5.9.2020, ed in relazione al quale ha formulato l'odierna domanda di conversione per motivi di lavoro;
- nel corso della fase amministrativa veniva condannato ad anni 1 e mesi 2 di reclusione per un fatto del 2020, in ordine al reato di cui all'art. 73, co. 4 d.p.r. 309/90, pena scontata nel 2024 e sino al 27.1.2025;
- il 6.3.2025 gli è stato notificato il provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro fondato sull'avere riportato una condanna per due reati ostativi.
In diritto, preliminarmente, ha sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in esame, ove viene sindacato l'omesso riconoscimento della sussistenza del “proprio diritto ad ottenere, in ogni caso, il permesso di soggiorno per protezione speciale” pur in ipotesi avente ad oggetto, in origine, un titolo di soggiorno involgente interessi legittimi, come da giurisprudenza civile di merito ed amministrativa citata.
Ha quindi, nel merito, censurato che il provvedimento impugnato abbia omesso ogni valutazione in ordine alla ricorrenza della ipotesi di inespellibilità di cui all'art. 19, co. 1.1, T.U.I., sottolineando altresì le condizioni del Paese di origine, in particolare in ordine al trattamento riservato agli uomini che non hanno completato o non sono stati esentati dal servizio militare obbligatorio e di età inferiore ai 30 anni.
La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini:
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato sussistendo i presupposti di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. 150/2011. Quanto al fumus, si richiamano i motivi di gravame che evidenziano i numerosi profili di illegittimità del provvedimento. Quanto al periculum in mora, si consideri che la ricorrente è ora illegalmente soggiornante, e, quindi, a rischio di essere allontanata dall'Italia, con grave pregiudizio della sua situazione di salute e dei suoi legami socio-lavorativi e familiari, amicali. La concessione dell'invocata tutela cautelare, fino all'udienza che sarà fissata, consente inoltre alla stessa di potere esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, sottoponendosi all'interrogatorio libero, ove disposto.
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ovvero, in subordine, di ordinare alla Questura di trasmettere gli atti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente al fine del rilascio del prescritto parere.” Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura chiedendo il rigetto ricorso e CP_1
2 rappresentando che:
- in data 23.4.2021 il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del pds per lavoro, essendo lo stesso in possesso di un permesso rilasciato dalla Questura di Torino ex art 18 c. 6 TUI e scaduto il 5.9.2020;
- dagli accertamenti svolti sono emerse due condanne ostative: una per tentato omicidio ed una per il reato di cui all'art 73 c.1 DPR 309/90, motivo per cui veniva notificato il rigetto.
Nel merito ha evidenziato come nulla fosse stato replicato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi e, in ordine alle attività lavorative citate, che dalla banca dati risulterebbe CP_2 avere lavorato per soli 3 mesi nel 2020, 5 mesi nel 2021 e 4 mesi nel 2023, indice di uno scarso inserimento sul TN.
Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, risulta una sentenza di condanna per tentato omicidio commesso a Milano, il 24.10.2014, alla pena di quattro anni di reclusioni
(con la diminuente del giudizio abbreviato) ed una successiva sentenza di condanna del
26.11.2020 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, articolo 73, quarto comma, DPR 309/90, commesso a Torino il 11.06.2020, alla pena di un anno e due mesi di reclusione (pena scontata dal 11.6.2020 al 10.12.2020 in custodia cautelare e dal 14.7.2024 al
27.1./2025 in detenzione domiciliare). Nulla risulta dai certificati dei carichi pendenti presso il
Tribunale di Torino e di Savona e dal certificato ex art 335 c.p.p. della Procura della Repubblica di Torino, pure acquisiti d'ufficio.
La trattazione ed istruttoria del procedimento
La Giudice, con decreto di fissazione udienza del 22.4.2025, ritenute le argomentazioni di parte ricorrente sulla istanza di sospensione non condivisibili in quanto “alla luce delle condanne riportate e dell'intervallo temporale intercorso fra l'avvenuta espiazione della pena per il primo delitto e la commissione del secondo reato, nell'arco di tempo in cui il ricorrente era in possesso di regolare permesso di soggiorno, non risulta depositata documentazione sufficiente, allo stato, a comprovare un percorso di integrazione e reinserimento svolto” ha rigettato l'istanza di sospensiva inaudita altera parte.
Con il ricorso e le note scritte parte ricorrente ha prodotto (oltre alle relazioni ed ai provvedimenti citati in ricorso):
- contratto di locazione, registrato, relativo ad una stanza in Torino, della durata 6 mesi, dal
15.1.2021 al 15.7.2021 ed una dichiarazione di ospitalità presso un connazionale, a Vado Ligure (SV), dal 19.4.2021 a tempo indeterminato;
- lettera di assunzione di AM COSTRUZIONI SRL di TORINO dal 1.7.2021 al 6.8.2021;
- estratto contributivo , aggiornato al 5.5.2025 da cui emerge avere lavorato dal 3.4.2018 CP_2 al 15.10.2019 presso MOF srl, con qualifica di apprendista, percependo nel 2018 redditi pari ad
€ 6.952 e nel 2019 a 6.451; dal 18.10.2019 al 31.12.2019 presso IT MA con reddito pari ad € 790; dal 13.2.2020 al 13.05.2020 presso IT SA ED con reddito pari ad € 828; dal
18.03.2021 al 31.07.2021 presso IT WI con reddito pari ad € 1.090 e dal 01.07.2021 al 06.08.2021 presso Am Costruzioni srl percependo reddito pari ad € 2.715; infine dal 09.05.2023 al 30.09.2023 risulta aver lavorato presso con reddito pari ad € 5.033; Controparte_3
- sentenza del Tribunale di Torino di patteggiamento per il delitto di cui agli artt. 73 comma 4 dpr 309/90 alla pena di un anno e mesi 2 di reclusione, oltre a 3000 € di multa;
3 -pec inviate alla Corte di Appello dei minorenni di Milano per ricevere copia della sentenza 150/2015 emessa il 17.12.2015, rimasta priva di riscontro con allegato l'ordine di esecuzione attinente alla sentenza di cui ha richiesto copia;
- dichiarazione sottoscritta da tale e datata 9.7.2025 ove si riferisce Persona_1
Nel corso dell'audizione, all'udienza del 5.8.2025, ove il ricorrente ha dimostrato di comprendere e parlare la lingua italiana, ha così risposto alle domande di approfondimento della Giudice in relazione alle ragioni del suo allontanamento dall'Egitto, alla presenza di eventuali familiari nel Paese di origine ed ai motivi della sua richiesta di permesso di soggiorno in Italia: “D che familiari hai nel tuo Paese? Li senti? Come stanno? R mia mia madre del 1973 che lavora come maestra, mio padre di circa 55 anni che fa il contadino, poi ho un fratello in Germania mentre un altro fratello è mancato;
D che scuola hai frequentato nel tuo Paese? R si fino alla terza media e poi ho fatto la prima superiore D che lavoro facevi nel suo Paese?
R si ho fatto un po' di tutto, meccanico, in campagna… D perché sei venuto via? R sinceramente io non volevo venire ma è stato mio padre a dire che qui avevo un futuro migliore;
non è stata una mia scelta;
D perché non vuoi rientrare? R adesso dovrei fare il militare obbligatorio per tre anni;
farò 28 anni a settembre e devo aspettare fino a 30 anni per non doverlo più fare;
i miei genitori mi dicono di non rientrare fino a quando avrò almeno 30 anni, mio fratello è mancato 4 anni fa proprio facendo il militare, non so cosa sia successo ma è stato ucciso per la pena di morte;
la storia non me l'hanno raccontata;
non sono più rientrato in Egitto da quando sono arrivato qui”. Ha poi dichiarato che, a conclusione del periodo di affidamento in prova, e dal 2018, ha sempre abitato a Torino, ma anche a Vado Ligure per un periodo, per motivi di lavoro, e di avere svolto le seguenti attività lavorative: “D dove hai abitato dopo il termine positivo dell'affidamento in prova e dove vivi oggi? R Nel 2018 ho abitato a Torino dove ho ancora la residenza, via Cercenasco n.
9. Adesso vivo in casa di un amico a Torino in via Fossata;
non ho l'ospitalità ma sono domiciliato lì; D però vedo che hai prodotto una dichiarazione di ospitalità presso un connazionale, a Vado Ligure, in provincia di Savona, dal 19.4.2021 a tempo indeterminato;
R si ci vivevo, avevo anche un lavoro lì; lavoravo nei ponteggi in regola;
ci sono stato per sei mesi ma avevo anche da pagare un affitto e così sono tornato a Torino a lavorare come carpentiere per un anno;
mi hanno fatto vedere solo un pezzo di contratto e non sapevo la durata ma io ci
4 ho lavorato un anno;
la ditta era la AM costruzioni. D fino a quando hai lavorato lì? R direi nel 2022; poi ho lavorato come idraulico per per circa 9 mesi”; ha quindi Controparte_3 precisato di mantenersi lavorando non in regola, in quanto privo di permesso di soggiorno, e di vivere in un appartamento di un suo amico, con la sua fidanzata (“D adesso come ti stai mantenendo? R adesso lavoro in nero perché non ho i documenti;
D che mansioni svolgi, con quale orario lavorativo, dove è la sede lavorativa? R elettricista, climatizzatore…; lavoro a Torino;
D quanto guadagni in media al mese? R mi danno 50 euro al giorno a lavoro 5 gg alla settimana;
D dove abiti adesso? R a Torino via Fossano, in casa di un mio amico che me l'ha lasciata perché ora non c'è; gli pago 300 euro al mese;
vivo in questa casa con la mia fidanzata che è marocchina naturalizzata italiana;
lei fa la barista;
stiamo insieme da tre anni, la Per_2 conosco dal 2022”) Ancora, richiesto di riferire in ordine alla condanna subita per reati in materia di stupefacenti, si
è giustificato allegando di avere avuto problemi di mantenimento all'epoca (“D ho visto che sei stato condannato il 12.12.2020 a pena detentiva per art. 73, 4 309/90 che hai scontato dal 2024 al 2025, il fatto è stato commesso 11.6.2020 (CUSTODIA CAUTELARE DAL 11.6.2020 AL 10.12.2020; DETENZIONE DOMICILIARE DAL 14.7.2024 AL 27.1.2025). Mi vuoi dire qualcosa su questo? R sì, c'era il covid, volevo due soldi per mangiare;
mi sono anche trovato fuori casa… ho scontato la mia pena. Ho avuto il problema quando sono uscito perché non avevo dove stare ma sono venuto in Liguria a lavorare”). In ultimo ha precisato di non avere parenti o familiari in Italia, ma solo delle conoscenze, di trascorrere il proprio tempo libero a casa, con la fidanzata, o in piscina, e di non assumere più sostanze stupefacenti da un anno e tre mesi (“D. hai dei parenti, delle amicizie in Italia? Dove? Chi sono? Titolo di soggiorno? Come li hai conosciuti? R. no;
ho la fidanzata ma con il tempo ho fatto delle conoscenze... D. con chi trascorri le tue giornate e cosa fai nel tuo tempo libero? R. faccio casa e lavoro;
ho poco tempo;
sono però andato qualche volta in piscina a Torino;
D con che mezzi ti muovi per andare a lavorare o per muoverti sul territorio? R con il metro, ho l'abbonamento; D hai la patente? R no;
D assumi sostanza stupefacente? la assumevi? R le assumevo ma ho smesso;
ho smesso da un anno e tre mesi;
erano cocaina ed alcool;
è stato un periodo buio;
avevo la fidanzata anche in quel periodo ma lei non assumeva sostanze;
in quel periodo era mancato mio fratello… ho iniziato da allora”).
All'esito la Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ritenuti non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris, riferiti al dedotto inserimento sociale e lavorativo, e del periculum in mora ed ha fissato udienza per la discussione della causa.
All'udienza del 11.9.2025 i Difensori hanno precisato le rispettive conclusioni, parte ricorrente insistendo per l'accoglimento della domanda e parte resistente per il rigetto della stessa e la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA Con riferimento al caso in esame non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale.
Non è oggetto di contestazione fra le parti che il ricorrente, ad oggi titolare di passaporto, sia arrivato in Italia da minorenne, ed abbia avuto un regolare permesso di soggiorno fino al
5 5.9.2020, formulando, in data 23.4.2021, istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro.
Neppure sono oggetto di contestazione le vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista, le conseguenti condanne subite, così come il percorso svolto durante il periodo di affidamento in prova ai Servizi Sociali.
Ancora, non è oggetto di contestazione che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa risultante dalla documentazione prodotta dal ricorrente (v. in particolare estratto contributivo
) ed è credibile che viva ancora a Torino, ospite di un connazionale, seppure privo di CP_2 dichiarazione di ospitalità (essendo privo di un permesso di soggiorno), che svolga attività lavorativa non regolarizzata, e che abbia una relazione sentimentale con una connazionale, naturalizzata italiana, non ancora sfociata in convivenza more uxorio.
A fronte di ciò il signor ha ancora i genitori, con cui ha mantenuto i contatti, in Egitto: Pt_1 entrambi lavorano. Inoltre, ha spiegato di essere venuto in Italia per una scelta fatta dal padre e finalizzata e creargli un futuro migliore. Il motivo per cui, ad oggi, non vorrebbe rientrare nel suo Paese è molto semplice ed è stato chiaramente spiegato nel corso della sua audizione:”D perché non vuoi rientrare? R adesso dovrei fare il militare obbligatorio per tre anni;
farò 28 anni a settembre e devo aspettare fino a 30 anni per non doverlo più fare;
i miei genitori mi dicono di non rientrare fino a quando avrò almeno 30 anni, mio fratello è mancato 4 anni fa proprio facendo il militare, non so cosa sia successo ma è stato ucciso per la pena di morte;
la storia non me l'hanno raccontata;
non sono più rientrato in Egitto da quando sono arrivato qui”. A questo proposito il ricorrente non ha neppure allegato una propria obiezione di coscienza, motivo per cui del tutto inconferenti risultano le difese svolte in ordine alle conseguenze di una eventuale diserzione e/o renitenza alla leva.
Solamente il ricorrente vorrebbe, quanto meno, attendere di avere compiuto i 30 anni, come caldeggiato dai suoi genitori, per potere fare rientro in Egitto senza dovere adempiere al servizio militare.
Fatte tali precisazioni rileva il Collegio che, nonostante il positivo percorso svolto a seguito della sua presa in carico da parte dei Servizi sociali, in esecuzione della pena a lui comminata per il gravissimo reato di tentato omicidio, commesso ancora da minorenne, e nonostante il supporto per tale motivo a lui fornito, per una formazione scolastica ma anche professionale, così come per una sua sistemazione abitativa, la commissione del successivo grave reato di cui all'art 73, quarto comma, DPR 309/90, commesso in età adulta, nel giugno 2020, a Torino, vanifica del tutto gli sforzi degli enti preposti e finalizzati ad un suo effettivo recupero sociale.
La giustificazione fornita sulla motivazione a delinquere (“…sì, c'era il covid, volevo due soldi per mangiare;
mi sono anche trovato fuori casa…”) risulta del tutto evanescente, ed il rischio di recidiva permane se solo si considera che, come da lui riconosciuto, ha assunto cocaina ed alcool fino ad un anno e tre mesi fa, e ciò nonostante avesse già, in quel periodo, la fidanzata
(“D assumi sostanza stupefacente? la assumevi? R le assumevo ma ho smesso;
ho smesso da un anno e tre mesi;
erano cocaina ed alcool;
è stato un periodo buio;
avevo la fidanzata anche in quel periodo ma lei non assumeva sostanze;
in quel periodo era mancato mio fratello… ho iniziato da allora”). A fronte del complessivo percorso di vita svolto in Italia dal suo arrivo, come sopra riportato, le poche evidenze favorevoli concernono un inserimento svolto esclusivamente a partire dal
6 periodo terminale dell'affidamento ai SS, bruscamente interrotto dall'avvenuta commissione del reato di detenzione a fine di spaccio di oltre 700 gr lordi di marijuana, oltre a strumentario vario per la cessione a terzi (v. sentenza di condanna del Tribunale di Torino). Né la relazione sentimentale avviata in Italia depone per una diversa valutazione favorevole delle complessive emergenze.
In altri termini, del lungo periodo trascorso in Italia, ed in considerazione di quanto emerso, non risulta un fattivo e positivo percorso di inserimento che possa fare presagire una sua compiuta integrazione sociale che, necessariamente, presuppone il rispetto delle regole del vivere civile e delle norme dell'ordinamento giuridico, ripetutamente violate dal ricorrente, con la commissione di gravi reati.
In ultimo va anche osservato, quanto al Paese di rimpatrio, che, considerato il profilo del ricorrente, non emergono elementi che possano deporre per una situazione di estrema vulnerabilità in caso di rimpatrio.
Il signor in Egitto potrebbe ricongiungersi con i propri genitori, ancora in salute, con i Pt_1 quali ha mantenuto i contatti e che, presumibilmente, potranno anche aiutarlo per un suo reinserimento sociale e lavorativo.
Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene in alcun modo che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015 e anche Cass. 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, né tanto meno, a rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.
Va pertanto rigettata integralmente la domanda.
Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte convenuta come in dispositivo.
Tenuto conto della manifesta infondatezza del ricorso di cui ab origine non sussistevano evidentemente gli estremi, il Collegio reputa di dover revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma II TU Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che liquida in euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, se dovuti
Visto l'art 136 D.P.R. 115/02 REVOCA
• con effetto retroattivo, il provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova del 7.5.2025 nei confronti del ricorrente
Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e per la trasmissione alla Questura di Savona per conoscenza
La Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cresta
7
/ MINISTERO DELL'INTERNO Pt_1 Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente relatrice Enzo Bucarelli Giudice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3214 / 2025 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, N.20/2025 del 19.2.2025 di Rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. proposto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
, C.U.I. , elettivamente domiciliato in VIA SUSA 32 TORINO C.F._1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE
PREMESSO
La controversia concerne l'impugnativa di un provvedimento di rigetto emesso dal Questore di
Savona, in data 19.2.2025, a seguito di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 23.4.2021.
Nell'atto introduttivo la difesa, in sintesi, ha allegato in fatto che:
- il ricorrente, giunto in Italia all'età di quindici anni senza genitori, già titolare di un permesso di soggiorno per minore età, è stato condannato nel 2015 dal Tribunale dei minorenni di Milano per il reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p;
- con ordinanza del 17.6.2016 n. 54/2016 il Magistrato di Sorveglianza di Torino ha ammesso l'istante alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali per l'espiazione della pena residua di anni 2, giorni 2 di reclusione presso la Comunità “stella Polare” sita in Torino, corso Racconigi, 143/F, con decorrenza dal 22.8.2016 e fino al 23.10.2018;
1 - il 29.6.2016 il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la misura in via definitiva;
- nel corso dell'espletamento del progetto ha conseguito la licenza media, ha frequentato un corso di ristorazione, corsi di formazione lavorativi, corsi sportivi ed un percorso di formazione in autonomia finanziaria, venendo infine inserito in progetto cohousing dal
17.4.2018;
- dalla relazione dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del 14.5.2018 è risultato il positivo andamento del percorso di affidamento in prova ed il conseguimento di un contratto di lavoro biennale nel settore della ristorazione come aiuto cuoco;
- gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari con validità sino al
25.9.2019, rinnovato sino al 5.9.2020, ed in relazione al quale ha formulato l'odierna domanda di conversione per motivi di lavoro;
- nel corso della fase amministrativa veniva condannato ad anni 1 e mesi 2 di reclusione per un fatto del 2020, in ordine al reato di cui all'art. 73, co. 4 d.p.r. 309/90, pena scontata nel 2024 e sino al 27.1.2025;
- il 6.3.2025 gli è stato notificato il provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro fondato sull'avere riportato una condanna per due reati ostativi.
In diritto, preliminarmente, ha sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in esame, ove viene sindacato l'omesso riconoscimento della sussistenza del “proprio diritto ad ottenere, in ogni caso, il permesso di soggiorno per protezione speciale” pur in ipotesi avente ad oggetto, in origine, un titolo di soggiorno involgente interessi legittimi, come da giurisprudenza civile di merito ed amministrativa citata.
Ha quindi, nel merito, censurato che il provvedimento impugnato abbia omesso ogni valutazione in ordine alla ricorrenza della ipotesi di inespellibilità di cui all'art. 19, co. 1.1, T.U.I., sottolineando altresì le condizioni del Paese di origine, in particolare in ordine al trattamento riservato agli uomini che non hanno completato o non sono stati esentati dal servizio militare obbligatorio e di età inferiore ai 30 anni.
La difesa ha quindi concluso nei seguenti termini:
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato sussistendo i presupposti di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. 150/2011. Quanto al fumus, si richiamano i motivi di gravame che evidenziano i numerosi profili di illegittimità del provvedimento. Quanto al periculum in mora, si consideri che la ricorrente è ora illegalmente soggiornante, e, quindi, a rischio di essere allontanata dall'Italia, con grave pregiudizio della sua situazione di salute e dei suoi legami socio-lavorativi e familiari, amicali. La concessione dell'invocata tutela cautelare, fino all'udienza che sarà fissata, consente inoltre alla stessa di potere esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, sottoponendosi all'interrogatorio libero, ove disposto.
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ovvero, in subordine, di ordinare alla Questura di trasmettere gli atti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente al fine del rilascio del prescritto parere.” Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura chiedendo il rigetto ricorso e CP_1
2 rappresentando che:
- in data 23.4.2021 il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del pds per lavoro, essendo lo stesso in possesso di un permesso rilasciato dalla Questura di Torino ex art 18 c. 6 TUI e scaduto il 5.9.2020;
- dagli accertamenti svolti sono emerse due condanne ostative: una per tentato omicidio ed una per il reato di cui all'art 73 c.1 DPR 309/90, motivo per cui veniva notificato il rigetto.
Nel merito ha evidenziato come nulla fosse stato replicato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi e, in ordine alle attività lavorative citate, che dalla banca dati risulterebbe CP_2 avere lavorato per soli 3 mesi nel 2020, 5 mesi nel 2021 e 4 mesi nel 2023, indice di uno scarso inserimento sul TN.
Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, risulta una sentenza di condanna per tentato omicidio commesso a Milano, il 24.10.2014, alla pena di quattro anni di reclusioni
(con la diminuente del giudizio abbreviato) ed una successiva sentenza di condanna del
26.11.2020 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, articolo 73, quarto comma, DPR 309/90, commesso a Torino il 11.06.2020, alla pena di un anno e due mesi di reclusione (pena scontata dal 11.6.2020 al 10.12.2020 in custodia cautelare e dal 14.7.2024 al
27.1./2025 in detenzione domiciliare). Nulla risulta dai certificati dei carichi pendenti presso il
Tribunale di Torino e di Savona e dal certificato ex art 335 c.p.p. della Procura della Repubblica di Torino, pure acquisiti d'ufficio.
La trattazione ed istruttoria del procedimento
La Giudice, con decreto di fissazione udienza del 22.4.2025, ritenute le argomentazioni di parte ricorrente sulla istanza di sospensione non condivisibili in quanto “alla luce delle condanne riportate e dell'intervallo temporale intercorso fra l'avvenuta espiazione della pena per il primo delitto e la commissione del secondo reato, nell'arco di tempo in cui il ricorrente era in possesso di regolare permesso di soggiorno, non risulta depositata documentazione sufficiente, allo stato, a comprovare un percorso di integrazione e reinserimento svolto” ha rigettato l'istanza di sospensiva inaudita altera parte.
Con il ricorso e le note scritte parte ricorrente ha prodotto (oltre alle relazioni ed ai provvedimenti citati in ricorso):
- contratto di locazione, registrato, relativo ad una stanza in Torino, della durata 6 mesi, dal
15.1.2021 al 15.7.2021 ed una dichiarazione di ospitalità presso un connazionale, a Vado Ligure (SV), dal 19.4.2021 a tempo indeterminato;
- lettera di assunzione di AM COSTRUZIONI SRL di TORINO dal 1.7.2021 al 6.8.2021;
- estratto contributivo , aggiornato al 5.5.2025 da cui emerge avere lavorato dal 3.4.2018 CP_2 al 15.10.2019 presso MOF srl, con qualifica di apprendista, percependo nel 2018 redditi pari ad
€ 6.952 e nel 2019 a 6.451; dal 18.10.2019 al 31.12.2019 presso IT MA con reddito pari ad € 790; dal 13.2.2020 al 13.05.2020 presso IT SA ED con reddito pari ad € 828; dal
18.03.2021 al 31.07.2021 presso IT WI con reddito pari ad € 1.090 e dal 01.07.2021 al 06.08.2021 presso Am Costruzioni srl percependo reddito pari ad € 2.715; infine dal 09.05.2023 al 30.09.2023 risulta aver lavorato presso con reddito pari ad € 5.033; Controparte_3
- sentenza del Tribunale di Torino di patteggiamento per il delitto di cui agli artt. 73 comma 4 dpr 309/90 alla pena di un anno e mesi 2 di reclusione, oltre a 3000 € di multa;
3 -pec inviate alla Corte di Appello dei minorenni di Milano per ricevere copia della sentenza 150/2015 emessa il 17.12.2015, rimasta priva di riscontro con allegato l'ordine di esecuzione attinente alla sentenza di cui ha richiesto copia;
- dichiarazione sottoscritta da tale e datata 9.7.2025 ove si riferisce Persona_1
Nel corso dell'audizione, all'udienza del 5.8.2025, ove il ricorrente ha dimostrato di comprendere e parlare la lingua italiana, ha così risposto alle domande di approfondimento della Giudice in relazione alle ragioni del suo allontanamento dall'Egitto, alla presenza di eventuali familiari nel Paese di origine ed ai motivi della sua richiesta di permesso di soggiorno in Italia: “D che familiari hai nel tuo Paese? Li senti? Come stanno? R mia mia madre del 1973 che lavora come maestra, mio padre di circa 55 anni che fa il contadino, poi ho un fratello in Germania mentre un altro fratello è mancato;
D che scuola hai frequentato nel tuo Paese? R si fino alla terza media e poi ho fatto la prima superiore D che lavoro facevi nel suo Paese?
R si ho fatto un po' di tutto, meccanico, in campagna… D perché sei venuto via? R sinceramente io non volevo venire ma è stato mio padre a dire che qui avevo un futuro migliore;
non è stata una mia scelta;
D perché non vuoi rientrare? R adesso dovrei fare il militare obbligatorio per tre anni;
farò 28 anni a settembre e devo aspettare fino a 30 anni per non doverlo più fare;
i miei genitori mi dicono di non rientrare fino a quando avrò almeno 30 anni, mio fratello è mancato 4 anni fa proprio facendo il militare, non so cosa sia successo ma è stato ucciso per la pena di morte;
la storia non me l'hanno raccontata;
non sono più rientrato in Egitto da quando sono arrivato qui”. Ha poi dichiarato che, a conclusione del periodo di affidamento in prova, e dal 2018, ha sempre abitato a Torino, ma anche a Vado Ligure per un periodo, per motivi di lavoro, e di avere svolto le seguenti attività lavorative: “D dove hai abitato dopo il termine positivo dell'affidamento in prova e dove vivi oggi? R Nel 2018 ho abitato a Torino dove ho ancora la residenza, via Cercenasco n.
9. Adesso vivo in casa di un amico a Torino in via Fossata;
non ho l'ospitalità ma sono domiciliato lì; D però vedo che hai prodotto una dichiarazione di ospitalità presso un connazionale, a Vado Ligure, in provincia di Savona, dal 19.4.2021 a tempo indeterminato;
R si ci vivevo, avevo anche un lavoro lì; lavoravo nei ponteggi in regola;
ci sono stato per sei mesi ma avevo anche da pagare un affitto e così sono tornato a Torino a lavorare come carpentiere per un anno;
mi hanno fatto vedere solo un pezzo di contratto e non sapevo la durata ma io ci
4 ho lavorato un anno;
la ditta era la AM costruzioni. D fino a quando hai lavorato lì? R direi nel 2022; poi ho lavorato come idraulico per per circa 9 mesi”; ha quindi Controparte_3 precisato di mantenersi lavorando non in regola, in quanto privo di permesso di soggiorno, e di vivere in un appartamento di un suo amico, con la sua fidanzata (“D adesso come ti stai mantenendo? R adesso lavoro in nero perché non ho i documenti;
D che mansioni svolgi, con quale orario lavorativo, dove è la sede lavorativa? R elettricista, climatizzatore…; lavoro a Torino;
D quanto guadagni in media al mese? R mi danno 50 euro al giorno a lavoro 5 gg alla settimana;
D dove abiti adesso? R a Torino via Fossano, in casa di un mio amico che me l'ha lasciata perché ora non c'è; gli pago 300 euro al mese;
vivo in questa casa con la mia fidanzata che è marocchina naturalizzata italiana;
lei fa la barista;
stiamo insieme da tre anni, la Per_2 conosco dal 2022”) Ancora, richiesto di riferire in ordine alla condanna subita per reati in materia di stupefacenti, si
è giustificato allegando di avere avuto problemi di mantenimento all'epoca (“D ho visto che sei stato condannato il 12.12.2020 a pena detentiva per art. 73, 4 309/90 che hai scontato dal 2024 al 2025, il fatto è stato commesso 11.6.2020 (CUSTODIA CAUTELARE DAL 11.6.2020 AL 10.12.2020; DETENZIONE DOMICILIARE DAL 14.7.2024 AL 27.1.2025). Mi vuoi dire qualcosa su questo? R sì, c'era il covid, volevo due soldi per mangiare;
mi sono anche trovato fuori casa… ho scontato la mia pena. Ho avuto il problema quando sono uscito perché non avevo dove stare ma sono venuto in Liguria a lavorare”). In ultimo ha precisato di non avere parenti o familiari in Italia, ma solo delle conoscenze, di trascorrere il proprio tempo libero a casa, con la fidanzata, o in piscina, e di non assumere più sostanze stupefacenti da un anno e tre mesi (“D. hai dei parenti, delle amicizie in Italia? Dove? Chi sono? Titolo di soggiorno? Come li hai conosciuti? R. no;
ho la fidanzata ma con il tempo ho fatto delle conoscenze... D. con chi trascorri le tue giornate e cosa fai nel tuo tempo libero? R. faccio casa e lavoro;
ho poco tempo;
sono però andato qualche volta in piscina a Torino;
D con che mezzi ti muovi per andare a lavorare o per muoverti sul territorio? R con il metro, ho l'abbonamento; D hai la patente? R no;
D assumi sostanza stupefacente? la assumevi? R le assumevo ma ho smesso;
ho smesso da un anno e tre mesi;
erano cocaina ed alcool;
è stato un periodo buio;
avevo la fidanzata anche in quel periodo ma lei non assumeva sostanze;
in quel periodo era mancato mio fratello… ho iniziato da allora”).
All'esito la Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ritenuti non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris, riferiti al dedotto inserimento sociale e lavorativo, e del periculum in mora ed ha fissato udienza per la discussione della causa.
All'udienza del 11.9.2025 i Difensori hanno precisato le rispettive conclusioni, parte ricorrente insistendo per l'accoglimento della domanda e parte resistente per il rigetto della stessa e la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA Con riferimento al caso in esame non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale.
Non è oggetto di contestazione fra le parti che il ricorrente, ad oggi titolare di passaporto, sia arrivato in Italia da minorenne, ed abbia avuto un regolare permesso di soggiorno fino al
5 5.9.2020, formulando, in data 23.4.2021, istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro.
Neppure sono oggetto di contestazione le vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista, le conseguenti condanne subite, così come il percorso svolto durante il periodo di affidamento in prova ai Servizi Sociali.
Ancora, non è oggetto di contestazione che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa risultante dalla documentazione prodotta dal ricorrente (v. in particolare estratto contributivo
) ed è credibile che viva ancora a Torino, ospite di un connazionale, seppure privo di CP_2 dichiarazione di ospitalità (essendo privo di un permesso di soggiorno), che svolga attività lavorativa non regolarizzata, e che abbia una relazione sentimentale con una connazionale, naturalizzata italiana, non ancora sfociata in convivenza more uxorio.
A fronte di ciò il signor ha ancora i genitori, con cui ha mantenuto i contatti, in Egitto: Pt_1 entrambi lavorano. Inoltre, ha spiegato di essere venuto in Italia per una scelta fatta dal padre e finalizzata e creargli un futuro migliore. Il motivo per cui, ad oggi, non vorrebbe rientrare nel suo Paese è molto semplice ed è stato chiaramente spiegato nel corso della sua audizione:”D perché non vuoi rientrare? R adesso dovrei fare il militare obbligatorio per tre anni;
farò 28 anni a settembre e devo aspettare fino a 30 anni per non doverlo più fare;
i miei genitori mi dicono di non rientrare fino a quando avrò almeno 30 anni, mio fratello è mancato 4 anni fa proprio facendo il militare, non so cosa sia successo ma è stato ucciso per la pena di morte;
la storia non me l'hanno raccontata;
non sono più rientrato in Egitto da quando sono arrivato qui”. A questo proposito il ricorrente non ha neppure allegato una propria obiezione di coscienza, motivo per cui del tutto inconferenti risultano le difese svolte in ordine alle conseguenze di una eventuale diserzione e/o renitenza alla leva.
Solamente il ricorrente vorrebbe, quanto meno, attendere di avere compiuto i 30 anni, come caldeggiato dai suoi genitori, per potere fare rientro in Egitto senza dovere adempiere al servizio militare.
Fatte tali precisazioni rileva il Collegio che, nonostante il positivo percorso svolto a seguito della sua presa in carico da parte dei Servizi sociali, in esecuzione della pena a lui comminata per il gravissimo reato di tentato omicidio, commesso ancora da minorenne, e nonostante il supporto per tale motivo a lui fornito, per una formazione scolastica ma anche professionale, così come per una sua sistemazione abitativa, la commissione del successivo grave reato di cui all'art 73, quarto comma, DPR 309/90, commesso in età adulta, nel giugno 2020, a Torino, vanifica del tutto gli sforzi degli enti preposti e finalizzati ad un suo effettivo recupero sociale.
La giustificazione fornita sulla motivazione a delinquere (“…sì, c'era il covid, volevo due soldi per mangiare;
mi sono anche trovato fuori casa…”) risulta del tutto evanescente, ed il rischio di recidiva permane se solo si considera che, come da lui riconosciuto, ha assunto cocaina ed alcool fino ad un anno e tre mesi fa, e ciò nonostante avesse già, in quel periodo, la fidanzata
(“D assumi sostanza stupefacente? la assumevi? R le assumevo ma ho smesso;
ho smesso da un anno e tre mesi;
erano cocaina ed alcool;
è stato un periodo buio;
avevo la fidanzata anche in quel periodo ma lei non assumeva sostanze;
in quel periodo era mancato mio fratello… ho iniziato da allora”). A fronte del complessivo percorso di vita svolto in Italia dal suo arrivo, come sopra riportato, le poche evidenze favorevoli concernono un inserimento svolto esclusivamente a partire dal
6 periodo terminale dell'affidamento ai SS, bruscamente interrotto dall'avvenuta commissione del reato di detenzione a fine di spaccio di oltre 700 gr lordi di marijuana, oltre a strumentario vario per la cessione a terzi (v. sentenza di condanna del Tribunale di Torino). Né la relazione sentimentale avviata in Italia depone per una diversa valutazione favorevole delle complessive emergenze.
In altri termini, del lungo periodo trascorso in Italia, ed in considerazione di quanto emerso, non risulta un fattivo e positivo percorso di inserimento che possa fare presagire una sua compiuta integrazione sociale che, necessariamente, presuppone il rispetto delle regole del vivere civile e delle norme dell'ordinamento giuridico, ripetutamente violate dal ricorrente, con la commissione di gravi reati.
In ultimo va anche osservato, quanto al Paese di rimpatrio, che, considerato il profilo del ricorrente, non emergono elementi che possano deporre per una situazione di estrema vulnerabilità in caso di rimpatrio.
Il signor in Egitto potrebbe ricongiungersi con i propri genitori, ancora in salute, con i Pt_1 quali ha mantenuto i contatti e che, presumibilmente, potranno anche aiutarlo per un suo reinserimento sociale e lavorativo.
Per tutte le ragioni esposte, non si ritiene in alcun modo che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015 e anche Cass. 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, né tanto meno, a rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.
Va pertanto rigettata integralmente la domanda.
Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte convenuta come in dispositivo.
Tenuto conto della manifesta infondatezza del ricorso di cui ab origine non sussistevano evidentemente gli estremi, il Collegio reputa di dover revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma II TU Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che liquida in euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, se dovuti
Visto l'art 136 D.P.R. 115/02 REVOCA
• con effetto retroattivo, il provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova del 7.5.2025 nei confronti del ricorrente
Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e per la trasmissione alla Questura di Savona per conoscenza
La Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cresta
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