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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 415/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione specializzata in materia d'impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 415/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberto Pozzi (PEC e dall'Avv. Anna Email_1
Chiara Dalla Valle (PEC , ed elettivamente domiciliata Email_2
presso il loro studio sito in Milano, via Delio Tessa n. 1, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), quale società incorporante per fusione di ONoparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Casò ONoparte_2
(PEC: , dall'avv. Debora Monaci (PEC: Email_3
, dall'avv. Andrea Allegri (PEC: Email_4
e dall'avv. Matteo Maria Tafuro (PEC: Email_5
, tutti del foro di Milano e con domicilio digitale eletto Email_6
pagina 1 di 21 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori, come da procura in atti.
APPELLATA
E
(P. IVA n. ), in qualità di gestore del Fondo Nazionale di CP_3 P.IVA_3
Risoluzione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Marino Ottavio
Perassi (PEC erassi@.pec. . ), Stefania Ceci (PEC Email_7 Email_8
, Adriana Frisullo (PEC Email_10
risullo@.pec .it), elettivamente domiciliata nella propria sede in Via Emai_11 Email_8
Nazionale 91, Roma, presso i suddetti avvocati.
INTERVENIENTE APPELLATA
OGGETTO: causa di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo
CONCLUSIONI: per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8242/2022, resa in data 29 settembre
2022 e comunicata in data 20 ottobre 2022;
- emesse tutte le più opportune pronunzie, statuizioni e declaratorie del caso;
1. Nel merito: (i) accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate in atti,
[...]
ON (poi oggi è responsabile, ai sensi degli artt. 94 e CP_4 ONoparte_5
segg. del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, degli artt. 1337, 1439, 1440 e 2043 cod. civ. nonché di ogni altra norma, primaria o secondaria, ritenuta applicabile, delle informazioni errate, incomplete e decettive contenute nei bilanci al 31/12/2010 e al 30/6/2011 di
[...]
e nel Prospetto Informativo (nostro doc. 1 di primo grado), (ii) accertare e CP_4
dichiarare che, per effetto di quanto contestato al punto (i), la , confidando nella Parte_1
veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornitele, è stata indotta ad acquistare azioni di che non avrebbe acquistato (o in subordine, che ONoparte_4
avrebbe acquistato a condizioni differenti) se le informazioni divulgate fossero state veritiere e complete: il tutto come meglio dedotto in atti;
(iii) conseguentemente, dichiarare
[...]
(in qualità di successore di tenuta al ONoparte_1 ONoparte_4
pagina 2 di 21 risarcimento del danno subito dalla e condannare in Parte_1 ONoparte_1 persona del legale rappresentante in carica, al pagamento della somma di € 5.583.546,04 a favore della;
ovvero al pagamento di quella diversa somma, anche maggiore, che Parte_1
sarà ritenuta come dovuta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (ex art.
1284, comma IV, cod. civ.) come per legge.
2. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, IVA e c.p.a. di entrambi i gradi di giudizio. Si confermano le conclusioni istruttorie contenute nella seconda memoria di parte attrice nel giudizio di primo grado e, pertanto, si chiede:
- ammettere consulenza tecnica d'ufficio deferendo al nominando consulente il quesito proposto nella seconda memoria di parte attrice nel giudizio di primo grado;
- disporre a carico di ovvero di colui che risulta attualmente ONoparte_5
depositario dei fascicoli, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione meglio descritta nella seconda memoria di parte attrice nel giudizio di primo grado;
- disporre richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. (ovvero ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.) a , volta ad ottenere la produzione completa dei verbali ispettivi di cui al CP_3 nostro doc. 9 di primo grado, corredato di tutti gli atti e documenti esaminati da CP_3
ai fini della predisposizione del predetto verbale. ON Ci si oppone, in ogni caso, alla ammissione dei capitoli di prova dedotti da oggi
[...]
. In caso di ammissione, in tutto o in parte, si chiede di essere ammessi alla ONoparte_5
prova contraria con il teste indicato (Dott. , presso Testimone_1 Parte_1
, sede).”
[...] per l'appellata : ONoparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
A. in via principale, rigettare l'appello promosso dalla Parte_1
in quanto inammissibile e comunque infondato per le ragioni esposte in atti e, per
[...]
l'effetto, confermare la Sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (già ; ONoparte_1 ONoparte_6
B. in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di provvedere ai sensi della conclusione sub A o sub B, rigettare nel merito, tutte le
pagina 3 di 21 domande formulate dalla nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti e, ONoparte_1
comunque, con riferimento alla pretesa falsità del bilancio di esercizio 2010 di
[...]
in quanto prescritte;
CP_4
C. in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di
rideterminare il quantum debeatur, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., ONoparte_1 tenendo conto del concorso di colpa della stessa, anche ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ., nonché tenendo conto dell'intervenuta transazione tra l'appellante
[...]
e della quota di responsabilità ipotetica attribuibile a Parte_1
oggetto di transazione;
ONoparte_7
D. in via istruttoria, si ripropongono le domande come precisate nelle conclusioni di primo grado e di seguito ritrascritte:
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori, in quanto inammissibili e/o irrilevanti, per le ragioni esposte in atti;
- ammettere, laddove non si ritenessero già provate per documenti le eccezioni e difese svolte in atti da i seguenti capitoli di prova per testi: (a) “Vero che dal ONoparte_1
2009 al 2012 la aggiornava la sul CP_4 Parte_1 controvalore delle azioni con cadenza settimanale e a mezzo email” (teste: CP_4
, domiciliato presso;
(b) “Vero che, in occasione della Testimone_2 ONoparte_1 sottoscrizione della scheda di adesione all'aumento di capitale del 2012 da parte della
(come da ns. doc. 15 che si rammostra), ho illustrato Parte_1 Pt_1 le caratteristiche specifiche e i profili di rischio delle azioni ” (teste: CP_4 [...]
domiciliato presso;
Tes_2 ONoparte_1
E. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.”
Per l'interveniente : CP_3
“Voglia la Corte d'appello, previo rigetto di ogni contraria domanda, eccezione conclusione e difesa della parte appellante, accogliere le conclusioni tutte rassegnate dalla CP_3 nella comparsa di costituzione e risposta depositata in atti”
pagina 4 di 21 IN FATTO E IN DIRITTO
La ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano - sezione specializzata in materia d'impresa B n. 8042/2022, pubblicata in data 20/10/2022, con la quale, provvedendosi in una causa introdotta dalla stessa appellante insieme ad alcuni ex azionisti della al fine di conseguire il ONoparte_4
risarcimento del danno risentito per aver investito in azioni della sulla ONoparte_4 base delle informazioni errate contenute nei bilanci e nel prospetto informativo dell'istituto di credito, è stato così deciso:
“Rigetta la domanda degli attori contro per carenza di ONoparte_8
legittimazione passiva.
Compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese processuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato il 18 e il 30 maggio 2016 alcuni ex azionisti della
[...]
ON (poi fusa per incorporazione in successivamente acquisita da ONoparte_4
[...]
) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, sezione imprese, la CP_5 [...]
e la società (d'ora in avanti, ONoparte_6 ONoparte_7
ON
“ ”) perché fossero condannate le parti convenute al risarcimento del danno, deducendo, al riguardo, quanto segue:
- che, essi, già azionisti di avevano aderito all'aumento di capitale ONoparte_4
promosso dalla Banca nel 2011, sottoscrivendo le relative azioni nel periodo novembre 2011- marzo 2012 sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo pubblicato dall'Istituto di Credito;
- che l'investimento era risultato grandemente negativo a causa della crisi della banca, il cui stato non era affatto solido come ambiziosamente indicato nel Prospetto, posta in amministrazione straordinaria ad ottobre 2013 e poi risolta nel 2015 con annullamento delle azioni;
- che la era responsabile ai sensi degli artt. 94 TUF e 2395 c.c. della perdita CP_4 sull'investimento subita dagli attori, per aver pubblicato bilanci e documenti informativi non pagina 5 di 21 rappresentativi della sua reale situazione patrimoniale e reddituale, inducendo gli attori a fare un investimento che diversamente non avrebbero compiuto;
- che era responsabile ai sensi dell'art. 15, d. lgs 39/2010 per aver ONoparte_7
concorso esprimendo giudizi positivi sui bilanci di a determinare le ONoparte_4
scelte di investimento degli attori, rivelatesi poi dannose.
2) Costituendosi in giudizio la convenuta contrastava l'atto di ONoparte_6
citazione avversario eccependo e deducendo quanto segue:
- che essa convenuta era sprovvista di legittimazione passiva, con riferimento al diritto fatto valere in giudizio dagli attori, in quanto soggetto giuridico totalmente nuovo rispetto a
[...]
(di cui era successore), anche alla luce del fatto che l'azione risarcitoria era CP_4 stata promossa nel 2016, dopo la conclusione - il 22 novembre 2015 - dell'atto di cessione ex
D Lgs 180/2015;
- che sia l'art. 47, comma 7 del D. Lgs. 180/2015, sia l'art. 3 del provvedimento di cessione dell'azienda bancaria di BdM compiuto da prevedevano espressamente che “gli CP_3 azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione”;
- che gli attori, per ogni pretesa inerente alla sottoscrizione delle azioni, avrebbero dovuto eventualmente agire contro l'emittente , nei termini e con le modalità previste CP_10
dalla normativa in materia.
ONo 3) Si costituiva in giudizio anche la convenuta contestando tutti i profili di responsabilità ad essa addebitati.
4) Nel corso del giudizio alla convenuta subentrava ONoparte_6 CP_2
quale società cessionaria della totalità delle azioni di e, ONoparte_6
successivamente, incorporante . ONoparte_6
5) Si costituiva, quindi, in giudizio quale nuovo soggetto ONoparte_5
incorporante in seguito ad operazione di fusione con confermando le difese già CP_2
svolte da , specie con riferimento alla questione preliminare di ONoparte_6
carenza di legittimazione passiva.
6) Interveniva, inoltre, volontariamente nel processo , in qualità di gestore del CP_3
Fondo Nazionale di Risoluzione, per sostenere le ragioni della convenuta, avendo assunto,
pagina 6 di 21 nel contratto di cessione di quote del Fondo nell' ente-ponte verso CP_6 ONoparte_4
ON la cessionaria n obbligo di garanzia e indennizzo per le perdite derivanti dall'esito dei contenziosi pendenti alla data dell'atto di cessione e, in quanto tale, esposta ad una eventuale azione di regresso da parte della convenuta in caso di accoglimento della domanda risarcitoria principale degli attori.
7) In corso di causa, in esito a transazioni intercorse tra le parti, veniva dichiarato estinto il
ONo rapporto processuale ex art. 306 c.p.c. tra gli attori e la convenuta la quale rimaneva in causa solo per la domanda trasversale ex art. 2055 c.c. svolta da che, in via ONoparte_1
ONo subordinata, aveva chiesto di essere tenuta indenne da
8) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8042/2022, impugnata in questa sede, avendo accertato la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle pretese ONoparte_1
risarcitorie azionate in causa, rigettava le domande attoree, compensando le spese di lite tra le parti.
8.1) In particolare, il Tribunale ha, anzitutto, richiamato le vicende che hanno interessato la
ON
(anche ) e la (anche NB), CP_4 CP_4 ONoparte_6
caratterizzate, in sintesi dai seguenti elementi:
- con decreto 15 ottobre 2013 la veniva posta in amministrazione straordinaria CP_4
dal Mise ai sensi degli art. 70 co. 1 lett. e b e 98 TUB;
- con provvedimento n. 553/2015 del 21 novembre 2015, approvato dal MEF con decreto del
22 novembre 2015, la disponeva, ai sensi dell'art. 32, D. Lgs. 16 novembre CP_3
2015 n. 180, l'avvio del procedimento di risoluzione di in ONoparte_4
amministrazione straordinaria, con chiusura del procedimento di amministrazione straordinaria;
- la procedura di risoluzione prevista dall'art 32 D. Lgs. 180/2015, comportava la costituzione dell'ente ponte, , ai sensi degli artt. 42 ss, del D. Lgs 180/15 (ente ONoparte_6 ponte controllato ex lege dal socio pubblico Fondo nazionale di risoluzione Banca d'Italia);
- alla società ponte Nuova Banca delle Marche S.p.A. venivano ceduti “tutti i diritti, le attività e le passività” dell'ente sottoposto a risoluzione, con esclusione delle passività derivanti dai diritti patrimoniali vantati dagli azionisti di , come previsto dall' art. 47, ONoparte_4
comma 7 D. Lgs 180/20151;
- le azioni ed obbligazioni subordinate della vecchia venivano azzerate;
ONoparte_4
pagina 7 di 21 ON
- la , in data 10/5/2017, cedeva a a totalità delle azioni di CP_3 CP_6
;
[...]
ON
- in data 16/10/2017 ncorporava con un atto di fusione;
ONoparte_6
ON
- in data 26/3/2021 eniva incorporata in . ONoparte_1
8.2) Il giudice di primo grado, ha, quindi, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il credito risarcitorio da questi fatto valere in causa non sarebbe potuto rientrare tra le passività trasmesse in sede di cessione dell'azienda bancaria di , ONoparte_4
trattandosi di situazione giuridica non ancora in essere al momento della cessione dell'azienda bancaria: tale valutazione, invero, doveva ritenersi conseguente ad una corretta interpretazione del provvedimento di cessione, conforme alla ratio della legge di cui al D. Lgs.
180/2015 ed in linea con il diritto dell'Unione europea.
In particolare, il Tribunale ha richiamato che “L'interpretazione letterale e teleologica dell'atto di cessione dell'azienda bancaria depone nel senso che tra le passività trasmesse non rientrino i crediti risarcitori per responsabilità ex art 94 Tuf o ex art 2043 c.c. dedotti in giudizio, perché l'azione è stata proposta nel 2016, successivamente alla data di efficacia della cessione dell'azienda bancaria, il 22 novembre 2015.
Il dato letterale dell'atto di cessione dell'azienda bancaria di posto in ONoparte_4 essere da (doc. 41 attori) espressamente ricomprende le passività in essere CP_3
alla data di efficacia della cessione e tra le passività include, esemplificativamente, anche i giudizi passivi, tra cui le azioni risarcitorie;
l'espressa perimetrazione delle passività in essere alla data di efficacia della cessione porta ad escludere dall'ambito di ciò che è stato ceduto le azioni risarcitorie non ancora esercitate alla data di efficacia della cessione, il 22 novembre
2015; l'azione promossa dagli attori è pacificamente iniziata nel 2016, ben oltre l'efficacia ON della cessione di azienda bancaria da a NB.
Ciò che è incluso nelle attività e passività cedute è tutto ciò che può ritenersi oggettivamente esistente alla data di efficacia della cessione, come affermato anche dal punto 1.3 dell'atto di cessione: “Ai sensi dell'art 43, comma4, del d Lgs 180/2015, l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di dui al punto 1.1.”.
Nel caso in esame né la presunta passività né il giudizio erano in essere alla data del 22 novembre 2015.”
pagina 8 di 21 Il Tribunale, con la propria pronuncia ha, quindi, dichiarato di condividere e fare “propria
l'interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano dell'atto di cessione dell'azienda bancaria di e nella sentenza n. 917/2019 che ONoparte_4 ONoparte_6
ha deciso una causa assolutamente sovrapponibile alla presente causa in decisione fondata sull'identico atto di cessione Prot 1241108/15 del 22/11/2015”, sentenza che, testualmente riportata nella sentenza impugnata nei suoi passaggi più significativi (avuto riguardo al contenuto del provvedimento della , che aveva dato attuazione al D. Lgs. CP_3
180/2015, alle previsioni degli artt. 43 e 47 del D. Lgs. 180/2015, che aveva recepito la direttiva 2014/59/UE, ed alle stesse indicazioni di tale direttiva) concludeva nel senso che
“Dall'esame complessivo della normativa nazionale e sovranazionale sembra dunque potersi desumere che la procedura di risoluzione cui vecchia BDM è stata sottoposta nel novembre del 2015 ha comportato la costituzione di NB, destinata a operare come ente-ponte ai sensi degli articolo 42 ss. del d.lsg. n. 180, cui sono state trasferite soltanto le passività espressamente indicate nelle valutazioni (provvisoria e definitiva), con l'obiettivo di salvare la in perdita e garantire la prosecuzione della sua attività, nonché la stabilità del sistema CP_4
bancario in generale. Per tali motivi non pare coerente né con la lettera delle norme, né con la volontà del legislatore, l'affermazione di un trasferimento all'ente-ponte e di conseguenza ON anche a che ha assorbito NB a seguito di fusione) della responsabilità risarcitoria per la contestata emissione di azioni annullate. L'asserita responsabilità risarcitoria, che pure sarebbe sopravvissuta alla procedura di risoluzione, dovrebbe essere imputata ai soggetti cui risulta riferibile la condotta illecita: i signori come pure conservano CP_11 ONoparte_12
infatti, ove sussistenti le condizioni di legge, la possibilità di agire nei confronti dei responsabili persone fisiche, nonché nei confronti del revisore legale dei conti PwC. Non è dunque ravvisabile un sacrificio assoluto dei loro interessi. Risulterebbe invece contraddittorio accollare a una nuova azienda (costituita con le descritte modalità e per le ricordate finalità) e
a nuovi dirigenti le obbligazioni risarcitorie conseguenti a illeciti addebitabili in via esclusiva ad altri soggetti.”
8.2) Il Tribunale ha, quindi, rilevato che “l'interpretazione della disciplina del D Lgs 180/2015 e dell'atto di cessione 22 novembre 2015 nel senso sopra illustrato deve ritenersi ad oggi definitivamente risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia del 5 maggio 2022 nella causa
C-40/20 avente ad oggetto la questione pregiudiziale ai sensi dell'art 267 TFUE relativa alla
pagina 9 di 21 interpretazione della direttiva 2014/59/UE , artt 34 par I, art 53 par 1 e 3, art 60 par 2 primo comma lett b) e c), artt 73, 74 e 75, Direttiva 2003/71/CE art 6, proposta dalla magistratura spagnola in un caso assolutamente sovrapponibile a quello qui azionato dagli attori (la questione interpretativa è stata sollevata nell'ambito di un giudizio di responsabilità da prospetto informativo promosso da due investitori che avevano investito in azioni del Banco
Popular investito da procedura di risoluzione, giudizio promosso verso il Banco Santander che aveva la totalità delle azioni del Banco Popular cui era succeduto)”.
In proposito, è stato, quindi, richiamato che “le decisioni della Corte di Giustizia sull'interpretazione dei Trattati sono vincolanti non solo per il giudice del rinvio, spiegano efficacia anche al di fuori del giudizio principale, data la loro portata generale ed astratta con efficacia vincolante erga omnes a garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione
Europea3 in tutto l'ambito europeo”.
8.3) A tal punto, il Tribunale ha richiamato come la difesa degli attori, per contrastare l'interpretazione della Direttiva 2014/59/UE offerta dalla Corte di Giustizia, avesse posto, in comparsa conclusionale, “questioni di legittimità costituzionale di numerose norme del D. Lgs.
180/2015, artt 22 co 1, 27,28,29, 52 co 1 lett a) e comma 5, 57 commi 1 e 3, 60 comma 1 lett
d) interpretate come indicato nella sentenza 5 maggio 2022 nella causa C-410/20 della Corte di Giustizia, con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico tra cui gli articoli 2, 3,
47 e 42 Cost e ha invocato la teoria dei “controlimiti” per sostenere l'inapplicabilità dell'interpretazione della Direttiva 2014/59 offerta dalla sentenza della Corte di Giustizia”.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha rilevato che “i profili di illegittimità costituzionale evidenziati dalla difesa degli attori risultano in gran parte genericamente riferiti a tutte le richiamate norme del D Lgs 180/2015, difettano della necessaria indicazione con riferimento ad ogni singola norma del contrasto con le norme costituzionali richiamate. Ma anche qualora si volesse superare questo aspetto di inammissibilità delle questioni poste, esser risultano manifestamente infondate”.
Dopo aver illustrato i profili di infondatezza delle questioni di incostituzionalità prospettate dagli attori, il Tribunale ha, conclusivamente affermato che “alla luce dell'interpretazione della normativa comunitaria di riferimento Dir 2014/59, di cui il D. Lgs. 180/2015 costituisce normativa di recepimento nel nostro ordinamento, fornita dalla CGUE nella sentenza 5 maggio 2022 la cui applicazione a giudizio del Tribunale non si pone in contrasto con i principi
pagina 10 di 21 fondanti il sistema costituzionale interno, si ritiene che , oggi ONoparte_6
sia carente di legittimazione passiva nel presente giudizio. ONoparte_5
Infatti, sebbene cessionaria, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b), D. lgs. 180/2015, delle passività dell'ente sottoposto a risoluzione ( , il rapporto litigioso in ONoparte_4 esame non è ricompreso tra queste ultime in quanto l'atto di citazione, notificato l'11 maggio
2016, è successivo al provvedimento di risoluzione di e all'atto di cessione CP_4 delle quote all'Ente Ponte, compiuto il 22 novembre 2015, il che impedisce che la relativa posizione debitoria possa consolidarsi nel bilancio di NB , la quale non è tenuta a rispondere dell'eventuale danno arrecato da ai suoi azionisti”. ONoparte_4
9) ONo tale sentenza ha proposto appello la la Parte_1
quale, censurando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di rispetto alla pretesa risarcitoria azionata in causa e ONoparte_1
ribadendo il fondamento giuridico e fattuale delle domande da essa proposte, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare che ONoparte_4
(oggi è responsabile, ai sensi degli artt. 94 e segg. Del D. Lgs. 24 ONoparte_5
febbraio 1998 n. 58, degli artt. 1337, 1439, 1440 e 2043 cod. civ. nonché di ogni altra norma, primaria o secondaria, ritenuta applicabile, delle informazioni errate, incomplete e decettive contenute nei bilanci al 31/12/2010 e al 30/6/2011 di e nel ONoparte_4
Prospetto Informativo, e, conseguentemente, di dichiarare (in qualità ONoparte_1
di successore di tenuta al risarcimento del danno subito dalla ONoparte_4
e condannarla al pagamento della somma di € 5.583.546,04, oltre accessori. Parte_1
Al riguardo, l'appellante : Parte_1
- ha svolto una serie di rilievi critici alla sentenza impugnata sulla questione della
ON Con
“legittimazione passiva di (poi , oggi, ) rispetto alle ONoparte_6 pretese risarcitorie azionate dalla ”; Parte_1
- ha lamentato “l'erroneità delle considerazioni svolte dal Giudice di prime cure sulla base della Sentenza CGUE”;
- ha dedotto, in subordine, la ricorrenza di “questioni di costituzionalità delle norme in materia di risoluzione degli enti creditizi così come interpretate dalla Sentenza CGUE”.
pagina 11 di 21 10) Si è costituita in giudizio l'appellata che, contestando tutto quanto ex ONoparte_1
adverso dedotto e aderendo alle valutazioni svolte dal giudice di prime cure, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
11) Si è costituita in giudizio l'appellata , che, contestando tutto quanto ex CP_3
adverso dedotto e aderendo alle valutazioni svolte dal giudice di prime cure, ha chiesto il rigetto dell'appello.
12) Precisate le conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto, dovendosi integralmente condividere la valutazione svolta dal Tribunale circa la carenza di legittimazione passiva sostanziale della parte appellata in relazione alla pretesa risarcitoria azionata in causa, per i ONoparte_1
motivi di seguito indicati.
13) Con il proprio articolato motivo di gravame diretto a sostenere l'assunto della ON legittimazione passiva di (poi ed ora ), ONoparte_6 ONoparte_1
l'appellante ha, anzitutto, censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale per avere qualificato il credito risarcitorio azionato dalla come “passività Parte_1 non in essere” al momento della cessione dell'azienda bancaria all'ente ponte.
13.1) Al riguardo, l'appellante ha sostenuto, da un lato, che il credito azionato dalla doveva ritenersi fosse “certamente venuto ad esistenza (era ad ogni effetto «in Parte_1 essere») ben prima del momento della risoluzione della “vecchia” Banca e del contestuale provvedimento con cui è stata disposta la cessione dell'azienda bancaria all'ente ponte”; da un altro lato, che il Tribunale avrebbe “palesemente equivocato e travisato il senso delle parole, allorché ha ritenuto che il Provvedimento di Cessione limitasse il trasferimento all'ente-ponte alle sole passività «in essere» (i.e., già azionate giudizialmente nei confronti) della vecchia Banca”.
Sotto il primo profilo è stato dedotto che il credito risarcitorio azionato dalla (e la Parte_1 corrispondente passività) sarebbe “sorto anteriormente alla risoluzione della (risalente CP_4
pagina 12 di 21 al 22 novembre 2015), e precisamente nel momento in cui la , subendo gli effetti Parte_1
di una illecita distorsione informativa, ha sottoscritto le azioni emesse in sede di aumento di capitale (in data 8 marzo 2012), quando, in realtà, le azioni della Banca già non avevano alcun valore”.
Sotto il secondo profilo è stato richiamato come l'art.
1.1 del Provvedimento di Cessione aveva individuato l'oggetto della cessione in «tutti i diritti, le attività e le passività costituenti
l'azienda bancaria della banca in risoluzione», sì da doversi ritenere ricompresi nella cessione
“anche” e non “soltanto” i «i giudizi attivi e passivi … in essere» alla data della cessione.
L'appellante ha, poi, sostenuto che, alla luce dei principi ispiratori del D. Lgs. 180/2015 (come espressamente indicati all'art. 22 lett. b) e c) del D. Lgs. 180/2015) il credito risarcitorio vantato dalla non poteva che essere stato trasferito a Parte_1 ONoparte_6
in quanto, diversamente, sarebbero stati violati “i principi (sovraordinati) di par
[...] condicio creditorum e di no creditor worse off”.
La parte appellante, facendo riferimento alla previsione del c.d. buffer per perdite addizionali indicato nella valutazione ex art. 25 del D. Lgs. 180/2015, ha, quindi, sostenuto che una conferma del trasferimento delle passività oggetto del presente giudizio all'ente ponte si si sarebbe dovuta desumere dal fatto che la aveva espressamente incluso un CP_3
margine di conservatività (cd. «buffer per perdite addizionali») stimato in euro 139.547.000
«per tenere conto, tra gli altri, di fattori indicati dai Commissari Straordinari quali rischi legali connessi alla possibile proposizione di azioni da parte degli stakeholders della banca».
13.2) L'appellante ha, poi, dedotto l'erroneità delle Parte_1
considerazioni svolte dal Giudice di prime cure sulla base della Sentenza della CGUE sostenendo che la fattispecie per cui è causa sarebbe stata differente da quella esaminata dalla Sentenza CGUE sotto plurimi e dirimenti profili, ad esempio per il fatto che nel caso esaminato dalla Sentenza CGUE gli investitori avevano sottoscritto i titoli azionari successivamente alla entrata in vigore delle norme sulla risoluzione, laddove, nel caso di specie, l'aumento di capitale era intervenuto nel 2012, allorquando le norme in materia di risoluzione degli enti creditizi non erano ancora state emanate, neppure a livello europeo.
13.3) Da ultimo, la parte appellante ha ribadito l'assunto già svolto in primo grado secondo cui
“la ipotetica applicazione delle statuizioni della Sentenza CGUE al caso di specie aprirebbe il pagina 13 di 21 varco ad una interpretazione contraria alla Costituzione delle norme in materia di risoluzione degli enti creditizi”.
14) Tali motivi di appello sono del tutto infondati.
14.1) Va, anzitutto, evidenziato che la decisione assunta dal Tribunale, circa la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'odierna appellata , è stata motivata in ONoparte_1 dichiarata adesione al precedente di questa Corte d'Appello reso con la sentenza n. 917/2019 che, come rilevato dal giudice di primo grado, “ha deciso una causa assolutamente sovrapponibile alla presente causa in decisione fondata sull'identico atto di cessione Prot.
1241108/15 del 22/11/2015”.
Il Tribunale, invero, dopo aver richiamato i passaggi salienti di tale precedente sentenza della
Corte con riguardo al contenuto ed alla portata degli artt. 43 e 47 del D. Lgs. 180/2015, alle previsioni del Provvedimento della del 22/11/2015 ed a quelle della normativa CP_3
sovranazionale di cui alla direttiva 214/59/UE, ha, quindi, correttamente concluso nel senso
ON che “la creazione dell'ente ponte anche per la vicenda di è stata finalizzata alla prosecuzione dell'attività bancaria in vista della cessione nel mercato, come poi è accaduto ON con la cessione delle azioni di NB a dell'ente strumentale: ebbene, tale obiettivo presupponeva necessariamente la certezza del valore dell'azienda ceduta ponendola al riparo da passività eventuali e indeterminate tra cui vanno annoverate tutte le pretese risarcitorie non ancora azionate al momento della cessione dell'azienda bancaria dall'ente in risoluzione all'ente ponte”
Il giudice di primo grado, inoltre, dopo aver osservato che “l'interpretazione della disciplina del
D Lgs 180/2015 e dell'atto di cessione 22 novembre 2015 nel senso sopra illustrato deve ritenersi ad oggi definitivamente risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia del 5 maggio
2022 nella causa C-410/20”, ha, conseguentemente, affermato che “l'interpretazione offerta dalla difesa degli attori a sostegno della legittimazione passiva di NB, adesso CP_5
, è contraria al diritto interno e al diritto comunitario, mentre va condiviso quanto
[...] evidenziato dalla convenuta, a sostegno della tesi del difetto di legittimazione passiva … per cui sulla base della normativa, sia primaria sia secondaria, “né l'Ente Ponte, né il cessionario dello stesso e i suoi aventi causa possono essere chiamati a rispondere di passività nei confronti degli ex azionisti – qual è la pretesa risarcitoria di cui all'odierna controversia – che
pagina 14 di 21 siano emerse dopo la data di efficacia della risoluzione (22 novembre 2015) e che a quella data non fossero 'attuali'”.
14.2) A tal punto, va rimarcato che la questione della legittimazione passiva dibattuta nella presente causa deve ritenersi sia stata, ormai, definitivamente chiarita con la recente sentenza della Cassazione n. 22115/2024, con la quale la Suprema Corte, prendendo espressamente le distanze dall'opposto principio enunciato con la precedente ordinanza della
Cassazione 33416/2023, nel pronunciarsi sul ricorso proposto nei confronti della sentenza di questa Corte n. 917/2019 (ossia quella richiamata dal Tribunale nella sentenza impugnata in questa sede), ha integralmente confermato la fondatezza delle valutazioni ivi espresse da questa Corte d'Appello affermando il principio secondo cui “a seguito di risoluzione della
disposta dalla ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 ONoparte_4 CP_3
del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio” (tale è la massima della sentenza Cass. 5/8/2024 n. 22115).
Invero, la Suprema Corte, con tale sentenza, dopo aver diffusamente illustrato l'evoluzione normativa sviluppatasi a livello di Unione europea e dell'ordinamento nazionale al fine di fronteggiare gli effetti sistemici della crisi che, a partire dal 2008, ebbe ad investire e a travolgere importanti istituzioni finanziarie – evoluzione normativa caratterizzata, prima, dall'adozione della direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD, Bank Recovery and Resolution
Directive), che ha introdotto un sistema organico di misure dirette a delineare, in funzione delle prerogative esercitabili dalle autorità competenti, "un insieme credibile di strumenti per un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario", e, poi, dall'approvazione, per mezzo del D. Lgs. 15 novembre 2015, n. 180, della disciplina di diritto interno dettata in attuazione degli indirizzi unionali per il "risanamento e (la) risoluzione degli pagina 15 di 21 enti creditizi e delle imprese di investimento" che si vengano a trovare in stato di dissesto o che minacciano di esserlo – ha rilevato che “ad uno sguardo d'assieme la disciplina delle crisi bancarie che prende forme nelle disposizioni sopra richiamate si mostra immediatamente rivelatrice – per il tema che qui interessa – di una precisa scelta di campo operata dal legislatore unionale, prima, e, più marcatamente, da quello nazionale, poi, in direzione della creazione di un ente-ponte che appaia agli occhi del mercato per quanto più possibile sostanzialmente sano. Nella delicata ricerca di un punto di equilibrio tra preservazione delle funzioni essenziali dell'ente risolto e tutela delle aspettative degli investitori rimasti lesi nel loro affidamento, la linea operativa che emerge dalla legislazione in commento punta a dar vita ad un modello procedurale che, sullo sfondo dell'opzione più generale secondo cui i costi della crisi debbano gravare sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati e non debbano tendenzialmente far carico all'erario, persegue consapevolmente l'idea che solo un' azienda bancaria risanata e non gravata da un carico debitorio eccedente le proprie attività possa rendersi appetibile sul mercato e possa perciò più facilmente prestarsi ad essere oggetto dell'interesse di potenziali investitori”.
Con tale sentenza la Cassazione ha anche rilevato che “più in là, lungo questo crinale, sembra, addirittura, spingersi il deliberato della Corte UE, cui hanno fatto cenno i ricorrenti
(Corte Giust. UE, 5/05/2022, in causa C-410/20) – che qui si richiama non già per trarne insegnamenti precettivi, onde resta per questo assorbita la doglianza di incostituzionalità di cui si discorre nella memoria, ma solo per trarne un indice di rafforzamento della prospettiva di indagine qui aperta – posto, infatti, che la sentenza in parola… si spinge ad affermare che le norme scrutinate «ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un'impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni, nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente o da tale impresa, prima dell'avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei confronti dell'ente creditizio o dell'impresa in parola, ovvero contro l'entità succeduta a tali soggetti, un'azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto».
Va, quindi, detto che la Suprema Corte, con la citata pronuncia 22115/2024, con riguardo alla questione controversa della legittimazione passiva dell'ente ponte dibattuta anche nella presente causa, ha richiamato la centralità del provvedimento in data 22/11/2015 con cui pagina 16 di 21 l'autorità competente, ovvero, la , ha avviato la procedura di risoluzione della CP_3
provvedendo alla costituzione dell'ente-ponte, con la denominazione di ONoparte_4
, e disponendo all'art.
1.1. che "fatto salvo quanto previsto al ONoparte_6
successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali
e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 23 e 47 del D. Lgs.
180/2015, all'ente ponte".
Ad avviso della Suprema Corte, proprio alla luce di tale norma va risolta la questione “se nel perimetro delle attività e passività costituenti l'azienda bancaria in risoluzione oggetto di trasferimento all'ente ponte ricadano anche le pretese risarcitorie di cui si discute nell'odierno giudizio ovvero, se trattandosi di pretese aventi una genesi contenziosa, esse debbano ritenersi escluse dal passaggio all'ente-ponte… ".
Ebbene, al riguardo, la Cassazione ha, anzitutto, chiarito che “la passività, per poter essere trasferita all'ente ponte, occorre, provvedimento alla mano, che sia pure "in essere" alla data di efficacia della cessione, il che, se si guarda alla filosofia complessiva dell'intervento di risoluzione, autorizza a credere che, in quell'ottica, la locuzione voglia prefigurare un'attualizzazione della posta più marcata di quanto non avvenga ordinariamente”, per poi aggiungere che la locuzione richiamata “si presta a suggellare anche un'altra considerazione in chiave sempre ostativa alla tesi ricorrente. Laddove essa, in ragione della sua oggettiva riferibilità a tutti gli elementi testuali presenti nella norma, sia riferita, infatti, anche ai giudizi attivi e passivi, è innegabile che ciò porti a caducare alla radice l'idea che in relazione alla pretesa ricorrente possa essere riconosciuta la legittimazione passiva dell'ente-ponte. Se, infatti, i giudizi attivi e passivi debbono essere "in essere" alla data di efficacia della cessione,
è di tutta evidenza – lo si nota solo per completezza di ragionamento – che questa evenienza, come già affermato in sentenza, non ricorre nel nostro caso, avendo i ricorrenti convenuto in giudizio l'ente-ponte ben dopo l'avvio del procedimento di risoluzione”.
14.3) A tal punto, per completezza, è solo il caso di segnalare che l'orientamento assunto in tale materia dalla Cassazione, cui questa Corte intende dare seguito, deve ritenersi coerente con la normativa comunitaria, ove si consideri che, come segnalato in comparsa conclusionale dalle odierne parti appellate, la Corte di Giustizia UE, con la propria recente pagina 17 di 21 pronuncia in data 5 settembre 2024 (emessa nell'ambito delle cause riunite C-775/22,
C-779/22 e C-794/22, originate da rinvii pregiudiziali relativi alla procedura di risoluzione del
Banco Popular Espańol SA, successivamente incorporato dal Banco Santander) ha ribadito i principi già espressi con la precedente sentenza della Corte di Giustizia UE in data 5 maggio
2022 per la causa C-410/20 (pronuncia richiamata dal Tribunale di Milano con la sentenza impugnata in questa sede), avendo dichiarato “che il combinato disposto dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 60, paragrafo
2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale che sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio prima dell'adozione nei suoi confronti delle misure di risoluzione, intentino, nei confronti di detto ente o nei confronti dell'ente che gli è succeduto, un'azione di responsabilità per informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto, quale prevista dall'articolo 6 della direttiva 2003/71, o un'azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale conformemente al diritto nazionale, che, tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale inizialmente acquistati, poi convertiti in azioni, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione del suddetto contratto.” (cfr.,
Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2024, cause riunite C-775/22, C-779/22 e C-794/22, Banco
Popular Espańol SA/Banco Santander).
14.4) Quanto alle questioni di costituzionalità riproposte in questa sede dalla parte appellante nei confronti delle norme in materia di risoluzione degli enti creditizi ove interpretate alla stregua dei principi affermati dalla sentenza CGUE 5 maggio 2022 nella causa C-410/20
(richiamata nell'impugnata sentenza del Tribunale), ad avviso della Corte tali allegazioni di parte appellante devono ritenersi inconcludenti e, comunque, infondate.
Da un lato, infatti, come già evidenziato dalla Cassazione con la propria recente pronuncia n.
22115 del 5/8/2024 (laddove ha fatto richiamo alla predetta sentenza della CGUE 5 maggio
2022 “non già per trarne insegnamenti precettivi, onde resta per questo assorbita la doglianza di incostituzionalità di cui si discorre nella memoria, ma solo per trarne un indice di rafforzamento della prospettiva di indagine qui aperta”), le questioni di costituzionalità in tal modo sollevate dalla parte appellante devono ritenersi superate dal rilievo che la sentenza del pagina 18 di 21 Tribunale, impugnata in questa sede, per quanto confortata dalle pronunce della CGUE, è basata su un'autonoma ratio decidendi.
Da un altro lato, premesso che, come richiamato dall'appellata , la procedura di CP_3
risoluzione degli enti creditizi in dissesto, oggetto della normativa di derivazione europea, risponde all' interesse pubblico di consentire “di assicurare un'ordinata uscita dal mercato delle banche dissestate e, allo stesso tempo, preservare i rapporti della clientela, evitare gravi ricadute sul tessuto economico di intere aree del Paese, attenuare gli effetti sulla compagine dei dipendenti e minimizzare il costo complessivo di soluzione della crisi”, va, comunque, escluso che, secondo quanto dedotto dalla parte appellante, l'applicazione del diritto comunitario si porrebbe, nel caso, in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, dovendosi condividere le puntuali considerazioni in proposito svolte dal Tribunale con la sentenza impugnata in questa sede laddove ha rilevato quanto segue:
- che la disciplina del D. Lgs. 180/2015, oggetto di esame nella presente causa, non preclude
“in assoluto ogni facoltà di agire per il risarcimento dell'asserito danno ex art 94 Tuf, ma solo la facoltà di agire verso il nuovo soggetto, l' ente ponte, nelle sole ipotesi in cui l'iniziativa non
è stata assunta prima della cessione ex D Lgs 180/2015, restando immutata la facoltà di agire verso gli altri possibili co responsabili (offerente, eventuale garante, persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, intermediario finanziario), prova ne è che in questa causa gli attori hanno agito anche contro il revisore legale dei conti con cui hanno concluso una transazione pro quota”;
- che, pertanto, non è configurabile né la violazione del principio solidaristico di cui all'art. 2
Cost. né del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., posto che “in un quadro di razionale bilanciamento degli interessi, da un lato degli investitori al risarcimento del danno per un investimento azionario, asseritamente compiuto sulla scorta di informazioni non corrette, dall'altro di natura pubblicistica di tenuta del sistema finanziario e dei livelli occupazionali oltre che dei privati, quali quelli dei clienti della banca in risoluzione per i depositi oltre il limite di garanzia del Fondo” la tutela degli azionisti/investitori è stata parzialmente conformata “escludendo dal perimetro della cessione dell'azienda bancaria le passività meramente potenziali per iniziative giudiziarie risarcitorie non ancora proposte”, fermo restando che “i diritti patrimoniali sottesi possono peraltro trovare tutela nei confronti di altri soggetti eventualmente responsabili come stabilito dall'art 94 Tuf o ex art 2043 c.c.”;
pagina 19 di 21 - che, inoltre, con riguardo al principio affermato in causa, non è nemmeno configurabile la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., posto che una tale violazione potrebbe sussistere solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, laddove, nel caso, è ben diversa la situazione degli azionisti che, avendo acquistato le azioni sulla base di informazioni non corrette contenute nel prospetto informativo, abbiano già agito in giudizio prima della cessione d'azienda per la tutela del loro diritto rispetto alla situazione di quelli che, a quella data, non abbiano ancora assunto alcuna iniziativa: trattasi di situazioni differenti che giustificano una differenza di trattamento per “la necessità di stabilire con certezza la consistenza del perimetro dell'azienda ceduta all'ente ponte, senza la quale tutto il successo dell'operazione finalizzata
a salvare l'attività bancaria onde evitare una crisi del sistema economico finanziario con ripercussioni assolutamente negative sull'intero territorio locale e nazionale, sarebbe stato seriamente messo in dubbio”.
15) Per le considerazioni svolte va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di infondatezza segue la condanna della parte appellante al rimborso in favore delle parti appellate delle spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (tenuto conto del valore della controversia, di € 5.583.546,04) e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria- trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano, sezione specializzata in materia d'impresa B, n. 8042/2022 pubblicata in data
20/10/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 20 di 21 2) condanna l'appellante a rimborsare alle parti Parte_1 appellate e a le spese di lite del presente grado di ONoparte_1 CP_3
giudizio liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi euro 40.668,00 per compensi, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di Parte_1 cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24/10/2024.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione specializzata in materia d'impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 415/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberto Pozzi (PEC e dall'Avv. Anna Email_1
Chiara Dalla Valle (PEC , ed elettivamente domiciliata Email_2
presso il loro studio sito in Milano, via Delio Tessa n. 1, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), quale società incorporante per fusione di ONoparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Casò ONoparte_2
(PEC: , dall'avv. Debora Monaci (PEC: Email_3
, dall'avv. Andrea Allegri (PEC: Email_4
e dall'avv. Matteo Maria Tafuro (PEC: Email_5
, tutti del foro di Milano e con domicilio digitale eletto Email_6
pagina 1 di 21 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori, come da procura in atti.
APPELLATA
E
(P. IVA n. ), in qualità di gestore del Fondo Nazionale di CP_3 P.IVA_3
Risoluzione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Marino Ottavio
Perassi (PEC erassi@.pec. . ), Stefania Ceci (PEC Email_7 Email_8
, Adriana Frisullo (PEC Email_10
risullo@.pec .it), elettivamente domiciliata nella propria sede in Via Emai_11 Email_8
Nazionale 91, Roma, presso i suddetti avvocati.
INTERVENIENTE APPELLATA
OGGETTO: causa di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo
CONCLUSIONI: per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8242/2022, resa in data 29 settembre
2022 e comunicata in data 20 ottobre 2022;
- emesse tutte le più opportune pronunzie, statuizioni e declaratorie del caso;
1. Nel merito: (i) accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate in atti,
[...]
ON (poi oggi è responsabile, ai sensi degli artt. 94 e CP_4 ONoparte_5
segg. del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, degli artt. 1337, 1439, 1440 e 2043 cod. civ. nonché di ogni altra norma, primaria o secondaria, ritenuta applicabile, delle informazioni errate, incomplete e decettive contenute nei bilanci al 31/12/2010 e al 30/6/2011 di
[...]
e nel Prospetto Informativo (nostro doc. 1 di primo grado), (ii) accertare e CP_4
dichiarare che, per effetto di quanto contestato al punto (i), la , confidando nella Parte_1
veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornitele, è stata indotta ad acquistare azioni di che non avrebbe acquistato (o in subordine, che ONoparte_4
avrebbe acquistato a condizioni differenti) se le informazioni divulgate fossero state veritiere e complete: il tutto come meglio dedotto in atti;
(iii) conseguentemente, dichiarare
[...]
(in qualità di successore di tenuta al ONoparte_1 ONoparte_4
pagina 2 di 21 risarcimento del danno subito dalla e condannare in Parte_1 ONoparte_1 persona del legale rappresentante in carica, al pagamento della somma di € 5.583.546,04 a favore della;
ovvero al pagamento di quella diversa somma, anche maggiore, che Parte_1
sarà ritenuta come dovuta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (ex art.
1284, comma IV, cod. civ.) come per legge.
2. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali, IVA e c.p.a. di entrambi i gradi di giudizio. Si confermano le conclusioni istruttorie contenute nella seconda memoria di parte attrice nel giudizio di primo grado e, pertanto, si chiede:
- ammettere consulenza tecnica d'ufficio deferendo al nominando consulente il quesito proposto nella seconda memoria di parte attrice nel giudizio di primo grado;
- disporre a carico di ovvero di colui che risulta attualmente ONoparte_5
depositario dei fascicoli, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione meglio descritta nella seconda memoria di parte attrice nel giudizio di primo grado;
- disporre richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. (ovvero ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.) a , volta ad ottenere la produzione completa dei verbali ispettivi di cui al CP_3 nostro doc. 9 di primo grado, corredato di tutti gli atti e documenti esaminati da CP_3
ai fini della predisposizione del predetto verbale. ON Ci si oppone, in ogni caso, alla ammissione dei capitoli di prova dedotti da oggi
[...]
. In caso di ammissione, in tutto o in parte, si chiede di essere ammessi alla ONoparte_5
prova contraria con il teste indicato (Dott. , presso Testimone_1 Parte_1
, sede).”
[...] per l'appellata : ONoparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
A. in via principale, rigettare l'appello promosso dalla Parte_1
in quanto inammissibile e comunque infondato per le ragioni esposte in atti e, per
[...]
l'effetto, confermare la Sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (già ; ONoparte_1 ONoparte_6
B. in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di provvedere ai sensi della conclusione sub A o sub B, rigettare nel merito, tutte le
pagina 3 di 21 domande formulate dalla nei confronti di Parte_1 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti e, ONoparte_1
comunque, con riferimento alla pretesa falsità del bilancio di esercizio 2010 di
[...]
in quanto prescritte;
CP_4
C. in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di
rideterminare il quantum debeatur, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., ONoparte_1 tenendo conto del concorso di colpa della stessa, anche ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ., nonché tenendo conto dell'intervenuta transazione tra l'appellante
[...]
e della quota di responsabilità ipotetica attribuibile a Parte_1
oggetto di transazione;
ONoparte_7
D. in via istruttoria, si ripropongono le domande come precisate nelle conclusioni di primo grado e di seguito ritrascritte:
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori, in quanto inammissibili e/o irrilevanti, per le ragioni esposte in atti;
- ammettere, laddove non si ritenessero già provate per documenti le eccezioni e difese svolte in atti da i seguenti capitoli di prova per testi: (a) “Vero che dal ONoparte_1
2009 al 2012 la aggiornava la sul CP_4 Parte_1 controvalore delle azioni con cadenza settimanale e a mezzo email” (teste: CP_4
, domiciliato presso;
(b) “Vero che, in occasione della Testimone_2 ONoparte_1 sottoscrizione della scheda di adesione all'aumento di capitale del 2012 da parte della
(come da ns. doc. 15 che si rammostra), ho illustrato Parte_1 Pt_1 le caratteristiche specifiche e i profili di rischio delle azioni ” (teste: CP_4 [...]
domiciliato presso;
Tes_2 ONoparte_1
E. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre c.p.a., i.v.a. e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.”
Per l'interveniente : CP_3
“Voglia la Corte d'appello, previo rigetto di ogni contraria domanda, eccezione conclusione e difesa della parte appellante, accogliere le conclusioni tutte rassegnate dalla CP_3 nella comparsa di costituzione e risposta depositata in atti”
pagina 4 di 21 IN FATTO E IN DIRITTO
La ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano - sezione specializzata in materia d'impresa B n. 8042/2022, pubblicata in data 20/10/2022, con la quale, provvedendosi in una causa introdotta dalla stessa appellante insieme ad alcuni ex azionisti della al fine di conseguire il ONoparte_4
risarcimento del danno risentito per aver investito in azioni della sulla ONoparte_4 base delle informazioni errate contenute nei bilanci e nel prospetto informativo dell'istituto di credito, è stato così deciso:
“Rigetta la domanda degli attori contro per carenza di ONoparte_8
legittimazione passiva.
Compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese processuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato il 18 e il 30 maggio 2016 alcuni ex azionisti della
[...]
ON (poi fusa per incorporazione in successivamente acquisita da ONoparte_4
[...]
) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, sezione imprese, la CP_5 [...]
e la società (d'ora in avanti, ONoparte_6 ONoparte_7
ON
“ ”) perché fossero condannate le parti convenute al risarcimento del danno, deducendo, al riguardo, quanto segue:
- che, essi, già azionisti di avevano aderito all'aumento di capitale ONoparte_4
promosso dalla Banca nel 2011, sottoscrivendo le relative azioni nel periodo novembre 2011- marzo 2012 sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo pubblicato dall'Istituto di Credito;
- che l'investimento era risultato grandemente negativo a causa della crisi della banca, il cui stato non era affatto solido come ambiziosamente indicato nel Prospetto, posta in amministrazione straordinaria ad ottobre 2013 e poi risolta nel 2015 con annullamento delle azioni;
- che la era responsabile ai sensi degli artt. 94 TUF e 2395 c.c. della perdita CP_4 sull'investimento subita dagli attori, per aver pubblicato bilanci e documenti informativi non pagina 5 di 21 rappresentativi della sua reale situazione patrimoniale e reddituale, inducendo gli attori a fare un investimento che diversamente non avrebbero compiuto;
- che era responsabile ai sensi dell'art. 15, d. lgs 39/2010 per aver ONoparte_7
concorso esprimendo giudizi positivi sui bilanci di a determinare le ONoparte_4
scelte di investimento degli attori, rivelatesi poi dannose.
2) Costituendosi in giudizio la convenuta contrastava l'atto di ONoparte_6
citazione avversario eccependo e deducendo quanto segue:
- che essa convenuta era sprovvista di legittimazione passiva, con riferimento al diritto fatto valere in giudizio dagli attori, in quanto soggetto giuridico totalmente nuovo rispetto a
[...]
(di cui era successore), anche alla luce del fatto che l'azione risarcitoria era CP_4 stata promossa nel 2016, dopo la conclusione - il 22 novembre 2015 - dell'atto di cessione ex
D Lgs 180/2015;
- che sia l'art. 47, comma 7 del D. Lgs. 180/2015, sia l'art. 3 del provvedimento di cessione dell'azienda bancaria di BdM compiuto da prevedevano espressamente che “gli CP_3 azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione”;
- che gli attori, per ogni pretesa inerente alla sottoscrizione delle azioni, avrebbero dovuto eventualmente agire contro l'emittente , nei termini e con le modalità previste CP_10
dalla normativa in materia.
ONo 3) Si costituiva in giudizio anche la convenuta contestando tutti i profili di responsabilità ad essa addebitati.
4) Nel corso del giudizio alla convenuta subentrava ONoparte_6 CP_2
quale società cessionaria della totalità delle azioni di e, ONoparte_6
successivamente, incorporante . ONoparte_6
5) Si costituiva, quindi, in giudizio quale nuovo soggetto ONoparte_5
incorporante in seguito ad operazione di fusione con confermando le difese già CP_2
svolte da , specie con riferimento alla questione preliminare di ONoparte_6
carenza di legittimazione passiva.
6) Interveniva, inoltre, volontariamente nel processo , in qualità di gestore del CP_3
Fondo Nazionale di Risoluzione, per sostenere le ragioni della convenuta, avendo assunto,
pagina 6 di 21 nel contratto di cessione di quote del Fondo nell' ente-ponte verso CP_6 ONoparte_4
ON la cessionaria n obbligo di garanzia e indennizzo per le perdite derivanti dall'esito dei contenziosi pendenti alla data dell'atto di cessione e, in quanto tale, esposta ad una eventuale azione di regresso da parte della convenuta in caso di accoglimento della domanda risarcitoria principale degli attori.
7) In corso di causa, in esito a transazioni intercorse tra le parti, veniva dichiarato estinto il
ONo rapporto processuale ex art. 306 c.p.c. tra gli attori e la convenuta la quale rimaneva in causa solo per la domanda trasversale ex art. 2055 c.c. svolta da che, in via ONoparte_1
ONo subordinata, aveva chiesto di essere tenuta indenne da
8) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8042/2022, impugnata in questa sede, avendo accertato la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle pretese ONoparte_1
risarcitorie azionate in causa, rigettava le domande attoree, compensando le spese di lite tra le parti.
8.1) In particolare, il Tribunale ha, anzitutto, richiamato le vicende che hanno interessato la
ON
(anche ) e la (anche NB), CP_4 CP_4 ONoparte_6
caratterizzate, in sintesi dai seguenti elementi:
- con decreto 15 ottobre 2013 la veniva posta in amministrazione straordinaria CP_4
dal Mise ai sensi degli art. 70 co. 1 lett. e b e 98 TUB;
- con provvedimento n. 553/2015 del 21 novembre 2015, approvato dal MEF con decreto del
22 novembre 2015, la disponeva, ai sensi dell'art. 32, D. Lgs. 16 novembre CP_3
2015 n. 180, l'avvio del procedimento di risoluzione di in ONoparte_4
amministrazione straordinaria, con chiusura del procedimento di amministrazione straordinaria;
- la procedura di risoluzione prevista dall'art 32 D. Lgs. 180/2015, comportava la costituzione dell'ente ponte, , ai sensi degli artt. 42 ss, del D. Lgs 180/15 (ente ONoparte_6 ponte controllato ex lege dal socio pubblico Fondo nazionale di risoluzione Banca d'Italia);
- alla società ponte Nuova Banca delle Marche S.p.A. venivano ceduti “tutti i diritti, le attività e le passività” dell'ente sottoposto a risoluzione, con esclusione delle passività derivanti dai diritti patrimoniali vantati dagli azionisti di , come previsto dall' art. 47, ONoparte_4
comma 7 D. Lgs 180/20151;
- le azioni ed obbligazioni subordinate della vecchia venivano azzerate;
ONoparte_4
pagina 7 di 21 ON
- la , in data 10/5/2017, cedeva a a totalità delle azioni di CP_3 CP_6
;
[...]
ON
- in data 16/10/2017 ncorporava con un atto di fusione;
ONoparte_6
ON
- in data 26/3/2021 eniva incorporata in . ONoparte_1
8.2) Il giudice di primo grado, ha, quindi, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il credito risarcitorio da questi fatto valere in causa non sarebbe potuto rientrare tra le passività trasmesse in sede di cessione dell'azienda bancaria di , ONoparte_4
trattandosi di situazione giuridica non ancora in essere al momento della cessione dell'azienda bancaria: tale valutazione, invero, doveva ritenersi conseguente ad una corretta interpretazione del provvedimento di cessione, conforme alla ratio della legge di cui al D. Lgs.
180/2015 ed in linea con il diritto dell'Unione europea.
In particolare, il Tribunale ha richiamato che “L'interpretazione letterale e teleologica dell'atto di cessione dell'azienda bancaria depone nel senso che tra le passività trasmesse non rientrino i crediti risarcitori per responsabilità ex art 94 Tuf o ex art 2043 c.c. dedotti in giudizio, perché l'azione è stata proposta nel 2016, successivamente alla data di efficacia della cessione dell'azienda bancaria, il 22 novembre 2015.
Il dato letterale dell'atto di cessione dell'azienda bancaria di posto in ONoparte_4 essere da (doc. 41 attori) espressamente ricomprende le passività in essere CP_3
alla data di efficacia della cessione e tra le passività include, esemplificativamente, anche i giudizi passivi, tra cui le azioni risarcitorie;
l'espressa perimetrazione delle passività in essere alla data di efficacia della cessione porta ad escludere dall'ambito di ciò che è stato ceduto le azioni risarcitorie non ancora esercitate alla data di efficacia della cessione, il 22 novembre
2015; l'azione promossa dagli attori è pacificamente iniziata nel 2016, ben oltre l'efficacia ON della cessione di azienda bancaria da a NB.
Ciò che è incluso nelle attività e passività cedute è tutto ciò che può ritenersi oggettivamente esistente alla data di efficacia della cessione, come affermato anche dal punto 1.3 dell'atto di cessione: “Ai sensi dell'art 43, comma4, del d Lgs 180/2015, l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di dui al punto 1.1.”.
Nel caso in esame né la presunta passività né il giudizio erano in essere alla data del 22 novembre 2015.”
pagina 8 di 21 Il Tribunale, con la propria pronuncia ha, quindi, dichiarato di condividere e fare “propria
l'interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano dell'atto di cessione dell'azienda bancaria di e nella sentenza n. 917/2019 che ONoparte_4 ONoparte_6
ha deciso una causa assolutamente sovrapponibile alla presente causa in decisione fondata sull'identico atto di cessione Prot 1241108/15 del 22/11/2015”, sentenza che, testualmente riportata nella sentenza impugnata nei suoi passaggi più significativi (avuto riguardo al contenuto del provvedimento della , che aveva dato attuazione al D. Lgs. CP_3
180/2015, alle previsioni degli artt. 43 e 47 del D. Lgs. 180/2015, che aveva recepito la direttiva 2014/59/UE, ed alle stesse indicazioni di tale direttiva) concludeva nel senso che
“Dall'esame complessivo della normativa nazionale e sovranazionale sembra dunque potersi desumere che la procedura di risoluzione cui vecchia BDM è stata sottoposta nel novembre del 2015 ha comportato la costituzione di NB, destinata a operare come ente-ponte ai sensi degli articolo 42 ss. del d.lsg. n. 180, cui sono state trasferite soltanto le passività espressamente indicate nelle valutazioni (provvisoria e definitiva), con l'obiettivo di salvare la in perdita e garantire la prosecuzione della sua attività, nonché la stabilità del sistema CP_4
bancario in generale. Per tali motivi non pare coerente né con la lettera delle norme, né con la volontà del legislatore, l'affermazione di un trasferimento all'ente-ponte e di conseguenza ON anche a che ha assorbito NB a seguito di fusione) della responsabilità risarcitoria per la contestata emissione di azioni annullate. L'asserita responsabilità risarcitoria, che pure sarebbe sopravvissuta alla procedura di risoluzione, dovrebbe essere imputata ai soggetti cui risulta riferibile la condotta illecita: i signori come pure conservano CP_11 ONoparte_12
infatti, ove sussistenti le condizioni di legge, la possibilità di agire nei confronti dei responsabili persone fisiche, nonché nei confronti del revisore legale dei conti PwC. Non è dunque ravvisabile un sacrificio assoluto dei loro interessi. Risulterebbe invece contraddittorio accollare a una nuova azienda (costituita con le descritte modalità e per le ricordate finalità) e
a nuovi dirigenti le obbligazioni risarcitorie conseguenti a illeciti addebitabili in via esclusiva ad altri soggetti.”
8.2) Il Tribunale ha, quindi, rilevato che “l'interpretazione della disciplina del D Lgs 180/2015 e dell'atto di cessione 22 novembre 2015 nel senso sopra illustrato deve ritenersi ad oggi definitivamente risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia del 5 maggio 2022 nella causa
C-40/20 avente ad oggetto la questione pregiudiziale ai sensi dell'art 267 TFUE relativa alla
pagina 9 di 21 interpretazione della direttiva 2014/59/UE , artt 34 par I, art 53 par 1 e 3, art 60 par 2 primo comma lett b) e c), artt 73, 74 e 75, Direttiva 2003/71/CE art 6, proposta dalla magistratura spagnola in un caso assolutamente sovrapponibile a quello qui azionato dagli attori (la questione interpretativa è stata sollevata nell'ambito di un giudizio di responsabilità da prospetto informativo promosso da due investitori che avevano investito in azioni del Banco
Popular investito da procedura di risoluzione, giudizio promosso verso il Banco Santander che aveva la totalità delle azioni del Banco Popular cui era succeduto)”.
In proposito, è stato, quindi, richiamato che “le decisioni della Corte di Giustizia sull'interpretazione dei Trattati sono vincolanti non solo per il giudice del rinvio, spiegano efficacia anche al di fuori del giudizio principale, data la loro portata generale ed astratta con efficacia vincolante erga omnes a garanzia dell'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione
Europea3 in tutto l'ambito europeo”.
8.3) A tal punto, il Tribunale ha richiamato come la difesa degli attori, per contrastare l'interpretazione della Direttiva 2014/59/UE offerta dalla Corte di Giustizia, avesse posto, in comparsa conclusionale, “questioni di legittimità costituzionale di numerose norme del D. Lgs.
180/2015, artt 22 co 1, 27,28,29, 52 co 1 lett a) e comma 5, 57 commi 1 e 3, 60 comma 1 lett
d) interpretate come indicato nella sentenza 5 maggio 2022 nella causa C-410/20 della Corte di Giustizia, con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico tra cui gli articoli 2, 3,
47 e 42 Cost e ha invocato la teoria dei “controlimiti” per sostenere l'inapplicabilità dell'interpretazione della Direttiva 2014/59 offerta dalla sentenza della Corte di Giustizia”.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha rilevato che “i profili di illegittimità costituzionale evidenziati dalla difesa degli attori risultano in gran parte genericamente riferiti a tutte le richiamate norme del D Lgs 180/2015, difettano della necessaria indicazione con riferimento ad ogni singola norma del contrasto con le norme costituzionali richiamate. Ma anche qualora si volesse superare questo aspetto di inammissibilità delle questioni poste, esser risultano manifestamente infondate”.
Dopo aver illustrato i profili di infondatezza delle questioni di incostituzionalità prospettate dagli attori, il Tribunale ha, conclusivamente affermato che “alla luce dell'interpretazione della normativa comunitaria di riferimento Dir 2014/59, di cui il D. Lgs. 180/2015 costituisce normativa di recepimento nel nostro ordinamento, fornita dalla CGUE nella sentenza 5 maggio 2022 la cui applicazione a giudizio del Tribunale non si pone in contrasto con i principi
pagina 10 di 21 fondanti il sistema costituzionale interno, si ritiene che , oggi ONoparte_6
sia carente di legittimazione passiva nel presente giudizio. ONoparte_5
Infatti, sebbene cessionaria, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b), D. lgs. 180/2015, delle passività dell'ente sottoposto a risoluzione ( , il rapporto litigioso in ONoparte_4 esame non è ricompreso tra queste ultime in quanto l'atto di citazione, notificato l'11 maggio
2016, è successivo al provvedimento di risoluzione di e all'atto di cessione CP_4 delle quote all'Ente Ponte, compiuto il 22 novembre 2015, il che impedisce che la relativa posizione debitoria possa consolidarsi nel bilancio di NB , la quale non è tenuta a rispondere dell'eventuale danno arrecato da ai suoi azionisti”. ONoparte_4
9) ONo tale sentenza ha proposto appello la la Parte_1
quale, censurando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di rispetto alla pretesa risarcitoria azionata in causa e ONoparte_1
ribadendo il fondamento giuridico e fattuale delle domande da essa proposte, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare che ONoparte_4
(oggi è responsabile, ai sensi degli artt. 94 e segg. Del D. Lgs. 24 ONoparte_5
febbraio 1998 n. 58, degli artt. 1337, 1439, 1440 e 2043 cod. civ. nonché di ogni altra norma, primaria o secondaria, ritenuta applicabile, delle informazioni errate, incomplete e decettive contenute nei bilanci al 31/12/2010 e al 30/6/2011 di e nel ONoparte_4
Prospetto Informativo, e, conseguentemente, di dichiarare (in qualità ONoparte_1
di successore di tenuta al risarcimento del danno subito dalla ONoparte_4
e condannarla al pagamento della somma di € 5.583.546,04, oltre accessori. Parte_1
Al riguardo, l'appellante : Parte_1
- ha svolto una serie di rilievi critici alla sentenza impugnata sulla questione della
ON Con
“legittimazione passiva di (poi , oggi, ) rispetto alle ONoparte_6 pretese risarcitorie azionate dalla ”; Parte_1
- ha lamentato “l'erroneità delle considerazioni svolte dal Giudice di prime cure sulla base della Sentenza CGUE”;
- ha dedotto, in subordine, la ricorrenza di “questioni di costituzionalità delle norme in materia di risoluzione degli enti creditizi così come interpretate dalla Sentenza CGUE”.
pagina 11 di 21 10) Si è costituita in giudizio l'appellata che, contestando tutto quanto ex ONoparte_1
adverso dedotto e aderendo alle valutazioni svolte dal giudice di prime cure, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
11) Si è costituita in giudizio l'appellata , che, contestando tutto quanto ex CP_3
adverso dedotto e aderendo alle valutazioni svolte dal giudice di prime cure, ha chiesto il rigetto dell'appello.
12) Precisate le conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto, dovendosi integralmente condividere la valutazione svolta dal Tribunale circa la carenza di legittimazione passiva sostanziale della parte appellata in relazione alla pretesa risarcitoria azionata in causa, per i ONoparte_1
motivi di seguito indicati.
13) Con il proprio articolato motivo di gravame diretto a sostenere l'assunto della ON legittimazione passiva di (poi ed ora ), ONoparte_6 ONoparte_1
l'appellante ha, anzitutto, censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale per avere qualificato il credito risarcitorio azionato dalla come “passività Parte_1 non in essere” al momento della cessione dell'azienda bancaria all'ente ponte.
13.1) Al riguardo, l'appellante ha sostenuto, da un lato, che il credito azionato dalla doveva ritenersi fosse “certamente venuto ad esistenza (era ad ogni effetto «in Parte_1 essere») ben prima del momento della risoluzione della “vecchia” Banca e del contestuale provvedimento con cui è stata disposta la cessione dell'azienda bancaria all'ente ponte”; da un altro lato, che il Tribunale avrebbe “palesemente equivocato e travisato il senso delle parole, allorché ha ritenuto che il Provvedimento di Cessione limitasse il trasferimento all'ente-ponte alle sole passività «in essere» (i.e., già azionate giudizialmente nei confronti) della vecchia Banca”.
Sotto il primo profilo è stato dedotto che il credito risarcitorio azionato dalla (e la Parte_1 corrispondente passività) sarebbe “sorto anteriormente alla risoluzione della (risalente CP_4
pagina 12 di 21 al 22 novembre 2015), e precisamente nel momento in cui la , subendo gli effetti Parte_1
di una illecita distorsione informativa, ha sottoscritto le azioni emesse in sede di aumento di capitale (in data 8 marzo 2012), quando, in realtà, le azioni della Banca già non avevano alcun valore”.
Sotto il secondo profilo è stato richiamato come l'art.
1.1 del Provvedimento di Cessione aveva individuato l'oggetto della cessione in «tutti i diritti, le attività e le passività costituenti
l'azienda bancaria della banca in risoluzione», sì da doversi ritenere ricompresi nella cessione
“anche” e non “soltanto” i «i giudizi attivi e passivi … in essere» alla data della cessione.
L'appellante ha, poi, sostenuto che, alla luce dei principi ispiratori del D. Lgs. 180/2015 (come espressamente indicati all'art. 22 lett. b) e c) del D. Lgs. 180/2015) il credito risarcitorio vantato dalla non poteva che essere stato trasferito a Parte_1 ONoparte_6
in quanto, diversamente, sarebbero stati violati “i principi (sovraordinati) di par
[...] condicio creditorum e di no creditor worse off”.
La parte appellante, facendo riferimento alla previsione del c.d. buffer per perdite addizionali indicato nella valutazione ex art. 25 del D. Lgs. 180/2015, ha, quindi, sostenuto che una conferma del trasferimento delle passività oggetto del presente giudizio all'ente ponte si si sarebbe dovuta desumere dal fatto che la aveva espressamente incluso un CP_3
margine di conservatività (cd. «buffer per perdite addizionali») stimato in euro 139.547.000
«per tenere conto, tra gli altri, di fattori indicati dai Commissari Straordinari quali rischi legali connessi alla possibile proposizione di azioni da parte degli stakeholders della banca».
13.2) L'appellante ha, poi, dedotto l'erroneità delle Parte_1
considerazioni svolte dal Giudice di prime cure sulla base della Sentenza della CGUE sostenendo che la fattispecie per cui è causa sarebbe stata differente da quella esaminata dalla Sentenza CGUE sotto plurimi e dirimenti profili, ad esempio per il fatto che nel caso esaminato dalla Sentenza CGUE gli investitori avevano sottoscritto i titoli azionari successivamente alla entrata in vigore delle norme sulla risoluzione, laddove, nel caso di specie, l'aumento di capitale era intervenuto nel 2012, allorquando le norme in materia di risoluzione degli enti creditizi non erano ancora state emanate, neppure a livello europeo.
13.3) Da ultimo, la parte appellante ha ribadito l'assunto già svolto in primo grado secondo cui
“la ipotetica applicazione delle statuizioni della Sentenza CGUE al caso di specie aprirebbe il pagina 13 di 21 varco ad una interpretazione contraria alla Costituzione delle norme in materia di risoluzione degli enti creditizi”.
14) Tali motivi di appello sono del tutto infondati.
14.1) Va, anzitutto, evidenziato che la decisione assunta dal Tribunale, circa la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell'odierna appellata , è stata motivata in ONoparte_1 dichiarata adesione al precedente di questa Corte d'Appello reso con la sentenza n. 917/2019 che, come rilevato dal giudice di primo grado, “ha deciso una causa assolutamente sovrapponibile alla presente causa in decisione fondata sull'identico atto di cessione Prot.
1241108/15 del 22/11/2015”.
Il Tribunale, invero, dopo aver richiamato i passaggi salienti di tale precedente sentenza della
Corte con riguardo al contenuto ed alla portata degli artt. 43 e 47 del D. Lgs. 180/2015, alle previsioni del Provvedimento della del 22/11/2015 ed a quelle della normativa CP_3
sovranazionale di cui alla direttiva 214/59/UE, ha, quindi, correttamente concluso nel senso
ON che “la creazione dell'ente ponte anche per la vicenda di è stata finalizzata alla prosecuzione dell'attività bancaria in vista della cessione nel mercato, come poi è accaduto ON con la cessione delle azioni di NB a dell'ente strumentale: ebbene, tale obiettivo presupponeva necessariamente la certezza del valore dell'azienda ceduta ponendola al riparo da passività eventuali e indeterminate tra cui vanno annoverate tutte le pretese risarcitorie non ancora azionate al momento della cessione dell'azienda bancaria dall'ente in risoluzione all'ente ponte”
Il giudice di primo grado, inoltre, dopo aver osservato che “l'interpretazione della disciplina del
D Lgs 180/2015 e dell'atto di cessione 22 novembre 2015 nel senso sopra illustrato deve ritenersi ad oggi definitivamente risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia del 5 maggio
2022 nella causa C-410/20”, ha, conseguentemente, affermato che “l'interpretazione offerta dalla difesa degli attori a sostegno della legittimazione passiva di NB, adesso CP_5
, è contraria al diritto interno e al diritto comunitario, mentre va condiviso quanto
[...] evidenziato dalla convenuta, a sostegno della tesi del difetto di legittimazione passiva … per cui sulla base della normativa, sia primaria sia secondaria, “né l'Ente Ponte, né il cessionario dello stesso e i suoi aventi causa possono essere chiamati a rispondere di passività nei confronti degli ex azionisti – qual è la pretesa risarcitoria di cui all'odierna controversia – che
pagina 14 di 21 siano emerse dopo la data di efficacia della risoluzione (22 novembre 2015) e che a quella data non fossero 'attuali'”.
14.2) A tal punto, va rimarcato che la questione della legittimazione passiva dibattuta nella presente causa deve ritenersi sia stata, ormai, definitivamente chiarita con la recente sentenza della Cassazione n. 22115/2024, con la quale la Suprema Corte, prendendo espressamente le distanze dall'opposto principio enunciato con la precedente ordinanza della
Cassazione 33416/2023, nel pronunciarsi sul ricorso proposto nei confronti della sentenza di questa Corte n. 917/2019 (ossia quella richiamata dal Tribunale nella sentenza impugnata in questa sede), ha integralmente confermato la fondatezza delle valutazioni ivi espresse da questa Corte d'Appello affermando il principio secondo cui “a seguito di risoluzione della
disposta dalla ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 ONoparte_4 CP_3
del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio” (tale è la massima della sentenza Cass. 5/8/2024 n. 22115).
Invero, la Suprema Corte, con tale sentenza, dopo aver diffusamente illustrato l'evoluzione normativa sviluppatasi a livello di Unione europea e dell'ordinamento nazionale al fine di fronteggiare gli effetti sistemici della crisi che, a partire dal 2008, ebbe ad investire e a travolgere importanti istituzioni finanziarie – evoluzione normativa caratterizzata, prima, dall'adozione della direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD, Bank Recovery and Resolution
Directive), che ha introdotto un sistema organico di misure dirette a delineare, in funzione delle prerogative esercitabili dalle autorità competenti, "un insieme credibile di strumenti per un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario", e, poi, dall'approvazione, per mezzo del D. Lgs. 15 novembre 2015, n. 180, della disciplina di diritto interno dettata in attuazione degli indirizzi unionali per il "risanamento e (la) risoluzione degli pagina 15 di 21 enti creditizi e delle imprese di investimento" che si vengano a trovare in stato di dissesto o che minacciano di esserlo – ha rilevato che “ad uno sguardo d'assieme la disciplina delle crisi bancarie che prende forme nelle disposizioni sopra richiamate si mostra immediatamente rivelatrice – per il tema che qui interessa – di una precisa scelta di campo operata dal legislatore unionale, prima, e, più marcatamente, da quello nazionale, poi, in direzione della creazione di un ente-ponte che appaia agli occhi del mercato per quanto più possibile sostanzialmente sano. Nella delicata ricerca di un punto di equilibrio tra preservazione delle funzioni essenziali dell'ente risolto e tutela delle aspettative degli investitori rimasti lesi nel loro affidamento, la linea operativa che emerge dalla legislazione in commento punta a dar vita ad un modello procedurale che, sullo sfondo dell'opzione più generale secondo cui i costi della crisi debbano gravare sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati e non debbano tendenzialmente far carico all'erario, persegue consapevolmente l'idea che solo un' azienda bancaria risanata e non gravata da un carico debitorio eccedente le proprie attività possa rendersi appetibile sul mercato e possa perciò più facilmente prestarsi ad essere oggetto dell'interesse di potenziali investitori”.
Con tale sentenza la Cassazione ha anche rilevato che “più in là, lungo questo crinale, sembra, addirittura, spingersi il deliberato della Corte UE, cui hanno fatto cenno i ricorrenti
(Corte Giust. UE, 5/05/2022, in causa C-410/20) – che qui si richiama non già per trarne insegnamenti precettivi, onde resta per questo assorbita la doglianza di incostituzionalità di cui si discorre nella memoria, ma solo per trarne un indice di rafforzamento della prospettiva di indagine qui aperta – posto, infatti, che la sentenza in parola… si spinge ad affermare che le norme scrutinate «ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un'impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni, nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente o da tale impresa, prima dell'avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei confronti dell'ente creditizio o dell'impresa in parola, ovvero contro l'entità succeduta a tali soggetti, un'azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto».
Va, quindi, detto che la Suprema Corte, con la citata pronuncia 22115/2024, con riguardo alla questione controversa della legittimazione passiva dell'ente ponte dibattuta anche nella presente causa, ha richiamato la centralità del provvedimento in data 22/11/2015 con cui pagina 16 di 21 l'autorità competente, ovvero, la , ha avviato la procedura di risoluzione della CP_3
provvedendo alla costituzione dell'ente-ponte, con la denominazione di ONoparte_4
, e disponendo all'art.
1.1. che "fatto salvo quanto previsto al ONoparte_6
successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali
e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 23 e 47 del D. Lgs.
180/2015, all'ente ponte".
Ad avviso della Suprema Corte, proprio alla luce di tale norma va risolta la questione “se nel perimetro delle attività e passività costituenti l'azienda bancaria in risoluzione oggetto di trasferimento all'ente ponte ricadano anche le pretese risarcitorie di cui si discute nell'odierno giudizio ovvero, se trattandosi di pretese aventi una genesi contenziosa, esse debbano ritenersi escluse dal passaggio all'ente-ponte… ".
Ebbene, al riguardo, la Cassazione ha, anzitutto, chiarito che “la passività, per poter essere trasferita all'ente ponte, occorre, provvedimento alla mano, che sia pure "in essere" alla data di efficacia della cessione, il che, se si guarda alla filosofia complessiva dell'intervento di risoluzione, autorizza a credere che, in quell'ottica, la locuzione voglia prefigurare un'attualizzazione della posta più marcata di quanto non avvenga ordinariamente”, per poi aggiungere che la locuzione richiamata “si presta a suggellare anche un'altra considerazione in chiave sempre ostativa alla tesi ricorrente. Laddove essa, in ragione della sua oggettiva riferibilità a tutti gli elementi testuali presenti nella norma, sia riferita, infatti, anche ai giudizi attivi e passivi, è innegabile che ciò porti a caducare alla radice l'idea che in relazione alla pretesa ricorrente possa essere riconosciuta la legittimazione passiva dell'ente-ponte. Se, infatti, i giudizi attivi e passivi debbono essere "in essere" alla data di efficacia della cessione,
è di tutta evidenza – lo si nota solo per completezza di ragionamento – che questa evenienza, come già affermato in sentenza, non ricorre nel nostro caso, avendo i ricorrenti convenuto in giudizio l'ente-ponte ben dopo l'avvio del procedimento di risoluzione”.
14.3) A tal punto, per completezza, è solo il caso di segnalare che l'orientamento assunto in tale materia dalla Cassazione, cui questa Corte intende dare seguito, deve ritenersi coerente con la normativa comunitaria, ove si consideri che, come segnalato in comparsa conclusionale dalle odierne parti appellate, la Corte di Giustizia UE, con la propria recente pagina 17 di 21 pronuncia in data 5 settembre 2024 (emessa nell'ambito delle cause riunite C-775/22,
C-779/22 e C-794/22, originate da rinvii pregiudiziali relativi alla procedura di risoluzione del
Banco Popular Espańol SA, successivamente incorporato dal Banco Santander) ha ribadito i principi già espressi con la precedente sentenza della Corte di Giustizia UE in data 5 maggio
2022 per la causa C-410/20 (pronuncia richiamata dal Tribunale di Milano con la sentenza impugnata in questa sede), avendo dichiarato “che il combinato disposto dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 60, paragrafo
2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale che sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio prima dell'adozione nei suoi confronti delle misure di risoluzione, intentino, nei confronti di detto ente o nei confronti dell'ente che gli è succeduto, un'azione di responsabilità per informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto, quale prevista dall'articolo 6 della direttiva 2003/71, o un'azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale conformemente al diritto nazionale, che, tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale inizialmente acquistati, poi convertiti in azioni, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione del suddetto contratto.” (cfr.,
Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2024, cause riunite C-775/22, C-779/22 e C-794/22, Banco
Popular Espańol SA/Banco Santander).
14.4) Quanto alle questioni di costituzionalità riproposte in questa sede dalla parte appellante nei confronti delle norme in materia di risoluzione degli enti creditizi ove interpretate alla stregua dei principi affermati dalla sentenza CGUE 5 maggio 2022 nella causa C-410/20
(richiamata nell'impugnata sentenza del Tribunale), ad avviso della Corte tali allegazioni di parte appellante devono ritenersi inconcludenti e, comunque, infondate.
Da un lato, infatti, come già evidenziato dalla Cassazione con la propria recente pronuncia n.
22115 del 5/8/2024 (laddove ha fatto richiamo alla predetta sentenza della CGUE 5 maggio
2022 “non già per trarne insegnamenti precettivi, onde resta per questo assorbita la doglianza di incostituzionalità di cui si discorre nella memoria, ma solo per trarne un indice di rafforzamento della prospettiva di indagine qui aperta”), le questioni di costituzionalità in tal modo sollevate dalla parte appellante devono ritenersi superate dal rilievo che la sentenza del pagina 18 di 21 Tribunale, impugnata in questa sede, per quanto confortata dalle pronunce della CGUE, è basata su un'autonoma ratio decidendi.
Da un altro lato, premesso che, come richiamato dall'appellata , la procedura di CP_3
risoluzione degli enti creditizi in dissesto, oggetto della normativa di derivazione europea, risponde all' interesse pubblico di consentire “di assicurare un'ordinata uscita dal mercato delle banche dissestate e, allo stesso tempo, preservare i rapporti della clientela, evitare gravi ricadute sul tessuto economico di intere aree del Paese, attenuare gli effetti sulla compagine dei dipendenti e minimizzare il costo complessivo di soluzione della crisi”, va, comunque, escluso che, secondo quanto dedotto dalla parte appellante, l'applicazione del diritto comunitario si porrebbe, nel caso, in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, dovendosi condividere le puntuali considerazioni in proposito svolte dal Tribunale con la sentenza impugnata in questa sede laddove ha rilevato quanto segue:
- che la disciplina del D. Lgs. 180/2015, oggetto di esame nella presente causa, non preclude
“in assoluto ogni facoltà di agire per il risarcimento dell'asserito danno ex art 94 Tuf, ma solo la facoltà di agire verso il nuovo soggetto, l' ente ponte, nelle sole ipotesi in cui l'iniziativa non
è stata assunta prima della cessione ex D Lgs 180/2015, restando immutata la facoltà di agire verso gli altri possibili co responsabili (offerente, eventuale garante, persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, intermediario finanziario), prova ne è che in questa causa gli attori hanno agito anche contro il revisore legale dei conti con cui hanno concluso una transazione pro quota”;
- che, pertanto, non è configurabile né la violazione del principio solidaristico di cui all'art. 2
Cost. né del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., posto che “in un quadro di razionale bilanciamento degli interessi, da un lato degli investitori al risarcimento del danno per un investimento azionario, asseritamente compiuto sulla scorta di informazioni non corrette, dall'altro di natura pubblicistica di tenuta del sistema finanziario e dei livelli occupazionali oltre che dei privati, quali quelli dei clienti della banca in risoluzione per i depositi oltre il limite di garanzia del Fondo” la tutela degli azionisti/investitori è stata parzialmente conformata “escludendo dal perimetro della cessione dell'azienda bancaria le passività meramente potenziali per iniziative giudiziarie risarcitorie non ancora proposte”, fermo restando che “i diritti patrimoniali sottesi possono peraltro trovare tutela nei confronti di altri soggetti eventualmente responsabili come stabilito dall'art 94 Tuf o ex art 2043 c.c.”;
pagina 19 di 21 - che, inoltre, con riguardo al principio affermato in causa, non è nemmeno configurabile la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., posto che una tale violazione potrebbe sussistere solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, laddove, nel caso, è ben diversa la situazione degli azionisti che, avendo acquistato le azioni sulla base di informazioni non corrette contenute nel prospetto informativo, abbiano già agito in giudizio prima della cessione d'azienda per la tutela del loro diritto rispetto alla situazione di quelli che, a quella data, non abbiano ancora assunto alcuna iniziativa: trattasi di situazioni differenti che giustificano una differenza di trattamento per “la necessità di stabilire con certezza la consistenza del perimetro dell'azienda ceduta all'ente ponte, senza la quale tutto il successo dell'operazione finalizzata
a salvare l'attività bancaria onde evitare una crisi del sistema economico finanziario con ripercussioni assolutamente negative sull'intero territorio locale e nazionale, sarebbe stato seriamente messo in dubbio”.
15) Per le considerazioni svolte va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di infondatezza segue la condanna della parte appellante al rimborso in favore delle parti appellate delle spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (tenuto conto del valore della controversia, di € 5.583.546,04) e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria- trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano, sezione specializzata in materia d'impresa B, n. 8042/2022 pubblicata in data
20/10/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 20 di 21 2) condanna l'appellante a rimborsare alle parti Parte_1 appellate e a le spese di lite del presente grado di ONoparte_1 CP_3
giudizio liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi euro 40.668,00 per compensi, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di Parte_1 cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24/10/2024.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
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