Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Carla Hubler - Presidente- Dott. Giuseppe ORSO - Giudice.- Dott. Ivna SASSI - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4771 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Enza Di Domenico presso cui elettivamente domicilia in Corso Campano N. 426 Giugliano in Campania (NA) RICORRENTE E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Emilia Grimaldi presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Piscettaro nr 52 RESISTENTE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 20\9\24, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le difese delle parti hanno concluso mediante il deposito di note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, pagina 1 di 7
13.02.1995 e nato il [...]), ha chiesto pronunciarsi la separazione Per_2 personale dei coniugi con addebito al resistente, responsabile di aver interrotto l'affectio coniugali a causa di una relazione extraconiugale intrapresa con un'altra donna;
assegnarsi a lei la casa coniugale, peraltro di proprietà dei genitori della ricorrente, porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli pari ad €.500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della ricorrente pari ad
€.200,00, oltre al ristoro dei danni cagionati alla ricorrente. Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti separativi, ma negando ogni addebito, rappresentando in particolare la assoluta infondatezza dei sospetti via via maturati dalla moglie rispetto ad un suo tradimento, sospetti che l'avevano spinta, nonostante la conclamata crisi coniugale, a ricorrere al servizio di investigazioni private, a tenere condotte persecutorie nei confronti della presunta aante del marito, ad allontanare dalla casa coniugale il marito a gennaio 2020, per poi riaccoglierlo ad ottobre dello stesso anno fino alla decisione definitiva di giungere alla separazione. Chiedeva rigettarsi le richieste di mantenimento, in ragione dello stabile lavoro di colf, benchè a nero, della ricorrente e della raggiunta autonomia economica dei figli. All'esito dell'udienza del 2.07.2021 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, poneva a carico del resistente l'assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento dei de figli della coppia, e di euro 200,00 per il mantenimento della moglie, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie per il figli, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Successivamente, all'udienza del 3.02.22 le parti raggiungevano innanzi al Giudice all'accordo per cui il resistente si pobbligava a versare euro 200,00 unica mente per il mantenimento della ricorrente, ma nel corso del processo le parti venivano meno alle pattuizioni approvate. A seguito di pronuncia sullo status e di prova orale, la causa veniva rimessa alla decizione del Collegio con termini alle parti ex art 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
Sulle domande di separazione giudiziale
Deve darsi atto in questa sede che con sentenza nr 5555/2022 emessa e pubblicata il 3.06.2022 dal Tribunale di Napoli veniva pronunciata la separazione personale tra le parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in NAPOLI atto n. 196, parte II, Registro degli atti di matrimonio pagina 2 di 7 dell'anno 1994 ).
Sulla domanda di ADDEBITO della separazione formulata dalla ricorrente.
La domanda invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del Collegio la domanda de qua non ha trovato adeguato sostegno probatorio e pertanto va rigettata. Ed invero ha dedotto a carico del marito la violazione degli obblighi Parte_1 di assistenza materiale e morale con l'infedeltà coniugale da lei scoperta nell'ottobre 2019, e che a seguito del di lui allontanamento dalla casa coniugale nel gennaio 2020 ci fu una riconcializione all'esito della quale lei scopriva la prosecuzione indisturbata della relazione infedele, ciò determinando, in epoca imprecisata, il definitivo allontanamento di dalla casa familiare. CP_1
Dal canto suo, ha ricondotto le ragioni della separazione alla Controparte_1 fine della affectio coniugalis tra le parti, negando l'esistenza di una relazione sentimentale in costanza di matrimonio. Ciò detto, ritiene il Collegio che a fronte di puntuale contestazione della controparte, la ricorrente non ha pienamente dimostrato l'infedeltà del marito, pur in presenza di elementi suggestivi nel senso dedotto, ma in ogni caso mancanti di profili di certa riconducibilità degli stessi alla persona del resistente, né che l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale sia dipesa dalla relazione extraconiugale e dunque ad essa eziologicamente riconducibile. In assenza di prove ulteriori, le sole deduzioni di parte ricorrente appena analizzate devono considerarsi insufficienti ai fini dell'invocato accoglimento della domanda de qua che va, pertanto, rigettata.
Sulle domande di mantenimento dei figli , nata il [...] e Per_1
, nato il [...]. Per_2
pagina 3 di 7 La domanda è infondata per le ragioni che seguono. Com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (cfr. (Cass. civ., sez. I, 13/10/2021, n. 27904; Cass civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4219; Cass. civ., sez. VI, 9/10/2020, n. 21752). L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita,
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477). Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n. 23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita pagina 4 di 7 dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 22/07/2019, n. 19696). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29/12/2020, n. 29779). I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2017, n. 13354). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168). Nel caso di specie, il figlio nato dal matrimonio, di ormai 24 anni di età, va Per_2 ritenuto, per l'età che ha raggiunto, in presenza di una deduzione del resistente di un suo inserimento nel mondo del lavoro, non contestata dalla ricorrente, ormai in grado ed anzi in dovere di mantenersi da sé. Anche per l'altra figlia , ormai di 30 anni, l'età raggiunta, unitamente alla Per_1 decisione, come emergente dagli atti in assenza di prova contraria, di crearsi un proprio nucleo familiare, composto da un compagno ed una figlia, consentono di ritenere che la stessa abbia raggiunto la sua autonomia anche dal punto di vista economico. Ne discende il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente.
Sulla domanda di mantenimento per la ricorrente La domanda è fondata. Dalla documentazione reddituale prodotta emerge che il resistente svolge l'attività di impiegato con una retribuzione mensile di circa 1500,0 euro, mentre la ha ammesso di svolgere il lavoro di colf presso due famiglie, ma Pt_1 dall'ISEE prodotto emergono redditi molti limitati, né il resistente ha comprovato l'assunto di una solida capacità reddituale della donna. Gli stessi testi di parte resistente hanno dichiarato che la ricorrente lavora come colf ma alcun dato economico è emerso dall'istruttoria svolta;
i testi di parte ricorrente pagina 5 di 7 hanno confermato la circostanza, ma riferendo che trattasi di occupazione saltuaria. Nulla in senso contrario è stato provato dal resistente. Sussiste, allo stato, una obbiettiva disparità tra le condizioni lavorative e le potenzialità economiche dei coniugi che, anche alla luce del lungo legame coniugale, iniziato nel 1994, giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della , assegno che, tenendo conto del reddito del Pt_1 resistente, stimasi equo determinare in euro 200,0 mensili, oltre aggiornamento Istat. Inammissibili sono infine le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente, nei termini di ristoro dei danni subiti, per assoluta genericità della domanda, e di condanna del resistente al pagamento degli arretrati non corrisposti sia in relazione al mantenimento e sia per debiti familiari assunti con soggetti terzi a nome della ricorrente, attesa la sussistenza di un titolo per l'esecuzione coatta del credito vantato dalla parte istante. In ogni caso, in questa sede, non posso trovare ingresso le domande proposte dalle parti e soggette al rito ordinario, poiché, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi e di divorzio, soggetti al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta delle cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti ( cfr. tra le altre Cass. civ. sez. I, 15 marzo 2019, n.12021§;Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 del 29.01.2010).
Sulle spese processuali La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
rigetta la domanda della ricorrente di contribuzione economica per i figli a carico del resistente;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro
[...]
200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della stessa. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati e operai;
pagina 6 di 7 rigetta per il resto;
compensa le spese. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL GIDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Ivana SASSI dott.ssa Carla HUBLER
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