Art. 38.
Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa e' ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'art. 3.
((Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilita', il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte))
Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.
La decisione deve essere pronunziata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso. (1)
L'azione giudiziaria non puo' non essere proposta se sia, stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di sessanta giorni per la decisione di esso.
---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 8) che "I termini previsti dall' articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , sono entrambi elevati a 90 giorni."
Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa e' ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'art. 3.
((Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilita', il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte))
Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidita' o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.
La decisione deve essere pronunziata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso. (1)
L'azione giudiziaria non puo' non essere proposta se sia, stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di sessanta giorni per la decisione di esso.
---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 8) che "I termini previsti dall' articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , sono entrambi elevati a 90 giorni."