Articolo 25 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 24Articolo 26
Versione
4 gennaio 1966
Art. 25.
Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore del Corpo, qualora ritenga che un ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltre, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
Sulla proposta decide il Ministro, sentita la commissione d'avanzamento. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione dell'ufficiale nel quadro sono sospesi.
L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo allo avanzamento; allo stesso e' data comunicazione della avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966