Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 97/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
dr. Massimo GULLINO Presidente relatore dr. Augusto SABATINI ConSIliere
dr.ssa Marisa SALVO ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 97/2022 R. G., vertente tra
1.- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 cod. fisc. 2.- , nato ad [...] l'[...], CodiceFiscale_1 Parte_2 cod.fisc. , residente in [...].- CodiceFiscale_2 Parte_3
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], cod. fisc.
[...] [...]
; 4.- nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_4
S.Paolino 38 cod. fisc. ; 5.- e , nata a CodiceFiscale_4 Parte_5
Milazzo il 13.5.1966 ed ivi residente in [...], cod. fisc. tutti CodiceFiscale_5 quali eredi di (nata a [...] il [...] cod. fisc. , Persona_1 CodiceFiscale_6 deceduta il 9.3.2007), giusta dichiarazione di successione 4.10.2007, presentata all'Ufficio del
Registro di Milazzo n.494 volume 302, ed alla dichiarazione integrativa di successione 25.11.1995 presentata all'Ufficio del Registro di Milazzo il 25.11.1995 n.54 volume 289; rappr.ti e difesi dagli avv.ti Pietro Carrozza ( ; , Francesco CodiceFiscale_7 Email_1
Carrozza ( ; e Carlo Carrozza CodiceFiscale_8 Email_2
Carrozza in Messina, via C. Battisti, 167
-APPELLANTI-
e in persona del Sindaco p.t. (P.IVA ), con sede in Milazzo Via Controparte_1 P.IVA_1
F. IS elettivamente domiciliato in Milazzo via Giacomo Medici n. 15 nello studio professionale dell'Avv. Francesco Ruvolo (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._10 procura rilasciata su foglio separato ed in forza di Deliberazione della G.M. n. 60 del 11.03.2022, il quale comunica di voler ricevere le comunicazioni dalla Cancelleria al proprio indirizzo pec
Email_4
[...]
., in Controparte_2 persona del suo Curatore e legale rappresentante p.t.
-APPELLATO CONTUMACE-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1063/2021 del Tribunale di Barcellona P.G., sez. civile, emessa in data 21/10/2021, dalla Dott.ssa Elisa Di Giovanni, nel proc. n. 278/2015 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: 1.- Ammettere ed accogliere il presente appello avverso la sentenza del Tribunale
Civile di Barcellona P.G. n. 1063/2021 del 21.10.2021 emessa nel giudizio RG. 278/2015 e questa riformare ed integrare in ogni capo impugnato. 2.- Per l'effetto, condannare il Controparte_1 al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, quali eredi della SI.ra , per Persona_1 occupazione usurpativa del terreno di mq.
1.058 ad iniziativa del Comune di Milazzo, sito in contrada
Contura e catastato al f.7 part.86 (oggi 843), non solo a seguito della irreversibile destinazione dello stesso ai fini della costruzione dell'opera pubblica ed essendo totalmente scaduti i termini per l'inizio ed il compimento delle procedure espropriative e per i relativi lavori contenuti nella dichiarazione di p.u., dovendo, conseguentemente, gli appellanti rinunciare al diritto di proprietà; ma anche in virtù dei principi evidenziati nella motivazione dell'attuale appello. 3.- Ritenere e dichiarare inutiliter data la disposta rinnovazione della procedura eseguita con decreto assessoriale n. 234/14 del 3.3.1995. 4.- In subordine, ritenere e dichiarare che il diritto di proprietà degli eredi di Per_1 sul terreno di mq.1.058, occupato da parte del Comune di Milazzo, sito in contrada Contura e
[...] catastato al f.7 part.86 (oggi 843), non si è estinto, alla data del 14.10.97, non essendo stato emanato alcun decreto di espropriazione e sussistendo la illegittimità dell'occupazione usurpativa. 5.-
Ritenere e dichiarare – incidenter tantum - irrilevante, illegittimo ed inutiliter datum il decreto di espropriazione emesso. 6.- Condannare il al risarcimento dei danni ed al Controparte_1 pagamento delle indennità risarcitorie dovute, corrispondenti al valore venale del bene acquisito dall'Ente alla data della irreversibile destinazione dello stesso ai fini pubblici, nella misura di €.
70.081,92 (pari a lire 134.688.500) o nell'importo che sarà ritenuto giusto ed equo, oltre la rivalutazione di tutte le somme sino al momento della liquidazione, con gli interessi legali dall'occupazione al soddisfo, con decorrenza dall'8.6.1993. 7.- In linea del tutto subordinata, condannare il a pagare agli appellanti l'importo di euro 70.081,92, con interessi Controparte_1
e rivalutazione. 8.- Se ed in quanto ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica al fine di: a.- stimare il valore venale del fondo occupato, tenendo conto della sua natura edificatoria, e senza considerare i vincoli urbanistici incidenti sull'immobile e preordinati alle espropriazioni;
b- stimare il valore venale del terreno al 7.6.1993 data di scadenza dei termini di fine lavori indicati nel provvedimento di declaratoria di p.u.; c.- calcolare la rivalutazione e gli interessi legali sino alla liquidazione, con decorrenza dall'8.6.1993. 9.- Dare atto che la notifica della citazione introduttiva alla è stata effettuata ai fini della integrazione del Parte_6 contraddittorio e della determinazione e liquidazione del danno subito nella misura di euro
70.081,92, oltre interessi e rivalutazione sino alla data del fallimento. 10.- Condannare il
[...]
alle spese processuali di Tribunale, di Corte di Appello, di Corte di Cassazione, del CP_1 giudizio di rinvio e dell'odierno giudizio.
Per l'appellato : In via preliminare, ritenere e dichiarare ai sensi degli artt. 342 Controparte_1 cpc e dell'art. 348 bis cpc, l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dai SI.ri , per Per_1 tutto quanto argomentato nella parte narrativa del presente atto e con ogni più ampia statuizione di legge. Nel merito: rigettare l'appello principale proposto dai SI.ri avverso la Sentenza n. Per_1
1063/2021 del 21.10.2021 emessa nel procedimento n. 278/2015 R.G. dal Tribunale di Barcellona
P.G. e per l'effetto confermare la Sentenza nei punti oggetto di gravame e per l'effetto ritenere e dichiarare insussistenti le dedotte fattispecie di occupazione usurpativa ovvero, in subordine, di occupazione acquisitiva, fatte valere dagli eredi della SI.ra dovendo ritenersi la Persona_1 procedura espropriativa per cui per cui è causa perfettamente legittima. (II) Rigettare tutte le domande articolate in via merito con l'atto di gravame dai SI.ri , per tutto quanto Per_1 argomentato nella parte narrativa del presente atto e con ogni più ampia statuizione di legge. In via incidentale (III) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del a Controparte_1 resistere alle domande avanzate dagli eredi della SI.ra dovendo la stessa Persona_1 riconoscersi ormai esclusivamente alla fallita (IV) Ritenere, in ogni caso, Controparte_2 comunque inammissibili e/o infondate e/o prescritte tutte le domande spiegate dagli eredi della SI.ra
nei confronti del ai numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 e Persona_1 Controparte_1 conseguentemente rigettarle con qualsivoglia statuizione di rito e/o di merito;
(V) In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui codesta Corte d'Appello adita dovesse ritenere fondate le domande risarcitorie proposte dagli eredi della SI.ra , ridurre comunque il quantum Persona_1 risarcitorio ex adverso preteso a quanto di ragione e giustizia. (VI) Rigettare la domanda articolata in via istruttoria al punto 8 dell'atto di appello. (VII) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado giudizio e di tutti quelli precedenti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, all'I.V.A. ed alla C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 02/02/2022, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, n.q. di eredi di , proponevano appello Parte_4 Parte_5 Persona_1 avverso la sentenza n. 1063/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. all'esito del giudizio di rinvio introdotto nei confronti del e della società (oggi Controparte_1 Controparte_2 la curatela del suo fallimento), in seguito alla pronuncia della sentenza n. 6302 del 19.03.2014, con cui la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza n. 518 del 5.12.2007 della Corte
d'Appello di Messina, nell'ambito del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 421/2003 del
Tribunale di Barcellona P.G., sulla domanda proposta da avente ad oggetto il Persona_1 risarcimento dei danni per occupazione illegittima relativa al fondo di sua proprietà sito in Milazzo, in catasto al 7 particella n. 86.
Stante la complessità della vicenda, è opportuno premettere alla esposizione dello svolgimento del procedimento giudiziario pervenuto innanzi a questa Corte, l'illustrazione sintetica delle vicende amministrative che ne hanno costituito il presupposto fattuale e giuridico, così come riportate nella comparsa di risposta del : Controparte_1
- Con D.A. LL.PP. n. 715/14 dell'8.06.1988 (documento contrassegnato dal n. 19 del fascicolo di produzione depositato davanti alla Corte di Appello di Messina) venivano, quindi, finanziati i lavori di costruzione dell'asse viario di raccordo tra l'autostrada, il porto e la città di Milazzo e l'opera veniva dichiarata di pubblica utilità indifferibile ed urgente, con contestuale fissazione dei termini ex art. 13 L. n. 2359/1865 per le espropriazioni ed i lavori.
- Con Deliberazione di ConSIlio Comunale n. 140 del 20.4.1989 veniva scelta ed approvata, per la realizzazione dell'asse viario, la seconda soluzione proposta dal Controparte_3
la quale comportava la sostituzione dell'intersezione sfalsata con altra
[...] raso in corrispondenza dell'incrocio con le vie Ten. e San Giovanni, nonché la realizzazione, Per_2 con l'economia derivata dalla intersezione a raso, dello svincolo e del tronco di collegamento dell'asse viario stesso con la via spiaggia di Ponente e la posa del tappetino di usura per tutto il percorso.
- Con Delibera n. 157 del 6.05.1989 il ConSIlio Comunale approvava il progetto con il tracciato anche in variante al P.R.G. ex L. n. 1/78 e L.R. n. 35/78 e gli atti venivano trasmessi all'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente ed al C.T.A.R. per le determinazioni ed il parere tecnico di competenza.
- Con successive Delibere di C.C. n. 180 del 7.8.1990 e n. 185 del 13.9.1990 veniva adottata la variante al P.R.G. per conformarlo al nuovo tracciato dell'asse viario e con Amb. n. CP_4
897/1991 venivano definitivamente approvate le superiori varianti.
L'esecuzione dei lavori veniva, quindi, affidata in concessione al Controparte_5
(capogruppo) – con l'obbligo di espletare le pratiche
[...] Controparte_3 espropriative, ex art. 27 bis del C.S.A. allegato al medesimo atto di concessione, conformemente al disposto dell'art. 42 della L.R. n. 21/85 nel testo vigente al tempo della stipula della concessione, giusto contratto di appalto – concessione rep. n. 7675 del 14.12.1989.
- Con Ordinanza sindacale n. 136 del 18.09.1990 e n. 225 del 6.12.1991 veniva disposta
l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera, tra le quali alcuni terreni di proprietà della SI.ra siti in Milazzo, contrada Contura, in Persona_1 catasto individuati al foglio 7, part. 86, con occupazione valida ed efficace per anni cinque.
- In data 15.10.1990 veniva effettuata l'immissione nel possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza di mq.
1.160 di terreno della SI.ra contraddistinto in catasto al foglio 7, Per_1 part. 86, in esecuzione della suddetta Ordinanza n. 136/1990 e, successivamente, in data 14 gennaio
1992 veniva effettuata l'immissione in possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza di ulteriori mq. 635 del medesimo fondo, in esecuzione della predetta Ordinanza n. 225/1991.
- Con Ordinanza sindacale n. 224 del 4.12.1991 veniva disposto che a cura della Controparte_3 si provvedesse al deposito dell'80% delle indennità di espropriazione e di occupazione in favore
[...] degli interessati.
In data 26 agosto 1993, giusto il disposto dell'Ordinanza sindacale n. 183 del 18.06.1993, veniva restituita alla SI.ra una porzione di fondo pure a suo tempo occupata, giacché non Per_1 utilizzata per la costruzione dell'asse viario rimanendo in definitiva così legittimamente occupati mq.
1.058 di terreno del suo più ampio fondo.
Con D.A. LL.PP. n. 235/14 del 3.03.1995 (documento contrassegnato dal n. 20 del fascicolo di produzione depositato davanti alla Corte di Appello di Messina), previa riapprovazione del progetto effettuata dalla con deliberazione n. 65 del 7.02.95 e su espressa richiesta del Pt_7 CP_1
inoltrata a mezzo nota prot. 5651 del 9.2.1995, veniva rinnovata la dichiarazione di pubblica
[...] utilità indifferibilità ed urgenza dell'opera confermando il finanziamento concesso e fissando ex art.
13 L. 2359/1865 i termini dei lavori e delle espropriazioni, in particolare queste ultime avrebbero dovuto compiersi entro anni 2 dalla data del decreto medesimo - id est: 3.03.1997).
Infine, con Ordinanza sindacale n. 586 del 30.12.1996 veniva pronunciata l'espropriazione e
l'occupazione permanente e definitiva delle aree di proprietà della SI.ra . Persona_1
Sempre al fine di illustrare il contesto nel quale si inserisce il giudizio su cui è chiamata a pronunciarsi questa Corte, è opportuno fare riferimento al primo procedimento giudiziario che ha avuto a oggetto la procedura espropriativa dei terreni di proprietà della defunta . Persona_1
con atto di citazione notificato in data 15 maggio 1992, conveniva in giudizio davanti alla Pt_8
Corte di Appello di Messina, il e la chiedendo la Controparte_1 Controparte_3 condanna dell'espropriante al pagamento della indennità di occupazione legittima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il predetto giudizio veniva definito con Sentenza n. 99 del 11/19 marzo 1996, con cui la Corte di
Appello, determinata l'indennità di occupazione legittima richiesta, condannava il Comune di
Milazzo a versare le somme come specificate in Sentenza presso la Cassa DD.PP. e rigettava, invece, le domande proposte dalla SI.ra nei confronti della e quelle, di Per_1 Controparte_3 rivalsa, avanzate dal contro la concessionaria. CP_1 Su ricorso proposto dal , la Corte di cassazione, con sentenza del 13 luglio 1998 Controparte_1
– 24 febbraio 1999, n. 1603, cassava la Sentenza impugnata dichiarando il difetto di legittimazione passiva del e rinviando la causa alla Corte di Appello di Catania. CP_1 CP_1
Quest'ultima, con Sentenza n. 1201 del 21.11.2001/19.02.2002, avendo la riassunto il Per_1 giudizio solo nei confronti della (stante intervenuta dichiarazione di fallimento Controparte_2 che aveva nel frattempo interessato la , dichiarava inammissibile l'atto di Controparte_3 riassunzione effettuato nei confronti della citata in quanto soggetto Controparte_3 estraneo al giudizio di legittimità.
Tanto premesso, può ora passarsi alla ricostruzione del presente procedimento giudiziario.
*******
Con atto di citazione del 17/18.9.1998, conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Persona_1
Barcellona P.G., il e la chiedendone la Controparte_1 Controparte_3 condanna al risarcimento dei danni per irreversibile trasformazione del fondo di sua proprietà e della sua destinazione ai fini di pubblica utilità; nonché al pagamento delle indennità dovute per legge.
Il , con comparsa del 3.12.1998, eccepiva – in via preliminare – il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art.34 D.L.vo n.80 del 1998; la prescrizione del diritto dell'attrice, esercitato oltre i 5 anni dall'emissione del provvedimento regionale n.715/14 dell'8.6.1988; la carenza di legittimazione passiva del sulla base del disposto del capitolato CP_1 speciale di appalto allegato al contratto del 14.12.1989; nonché l'infondatezza delle domande attrici.
Non si costituiva la . CP_3
Con sentenza n. 421/03, il Tribunale civile di Barcellona P.G. rigettava la domanda di risarcimento danni per occupazione usurpativa, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda di risarcimento danni per occupazione appropriativa, dichiarava integralmente compensate le spese del giudizio.
L'attrice proponeva appello avverso tale sentenza, deducendo l'errore del primo Giudice nell'aver ritenuto che il comportamento tenuto dal e dalla Controparte_1 Controparte_3
(quale Capogruppo del Raggruppamento di Imprese Editerà soci. Controparte_3
non integrasse un'ipotesi di occupazione usurpativa e insistendo nelle originarie domande.
[...]
Il , costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, perché la trasformazione Controparte_1 irreversibile del bene sarebbe avvenuta durante l'occupazione legittima. La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 518/12, accoglieva parzialmente le richieste dell'appellante, condannando l' a pagare la somma di euro 70.081,00, oltre Controparte_2 accessori, compensando le spese dei due gradi di giudizio tra la ed il e Per_1 Controparte_1 condannando l' a pagare all'appellante le spese del doppio grado. Controparte_2
La Corte, confermando sul punto la sentenza di primo grado, negava che l'occupazione del fondo della potesse qualificarsi come usurpativa, affermando che l'occupazione del terreno Per_1 sarebbe avvenuta prima dell'8 giugno del 1993, per cui doveva ritenersi sussistente una ipotesi di occupazione acquisitiva, rispetto alla quale, riformando la sentenza di primo grado, riconosceva la giurisdizione ordinaria e statuiva che l'appellante aveva il diritto a percepire euro Persona_1
70.081,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Pronunciava la relativa condanna, però, solo nei confronti della soc. in quanto accoglieva l'eccezione di prescrizione Controparte_2 sollevata dal . Controparte_1
La proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Controparte_2
Nelle more del giudizio, il 9.3.2007, la SI.ra decedeva e subentravano i di lei eredi Persona_1
, , e Persona_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
i quali resistevano al ricorso e proponevano ricorso incidentale per due motivi nei Parte_5 confronti del , lamentando l'erroneità della sentenza della Corte per avere ritenuto Controparte_1 che l'occupazione avesse natura acquisitiva e non usurpativa e l'erroneità della statuizione della Corte di rigetto della domanda di risarcimento nei confronti del per intervenuta Controparte_1 prescrizione quinquennale.
Con sentenza del 19.3.2014 n. 6302 la Corte di Cassazione confermava che la controversia in materia di occupazione appropriativa, essendo iniziata prima del 9 agosto 2000, restava devoluta alla cognizione dell' ma affermava che la Corte di Appello, pur avendo accertato la giurisdizione CP_6 negata dal primo giudice, aveva erroneamente omesso di rimettere la causa al Tribunale, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., annullando quindi la sentenza, con contestuale rimessione degli atti al giudice di primo grado.
Con citazione del 9-10.02.2015, gli eredi riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale di Per_1
Barcellona P.G., al fine di ottenere l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
Si costituiva in giudizio unicamente il deducendo l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza delle domande proposte dagli attori, mentre rimaneva contumace la del Pt_6
CP_2 Controparte_2
La sentenza oggetto di appello Con sentenza n. 1063/2021 del 21.10.2021, il Giudice del Tribunale di Barcellona P.G. rigettava la domanda proposta dagli attori in riassunzione e compensava le spese in relazione ai tre gradi di giudizio.
Preliminarmente, il Giudice di primo grado rigettava le eccezioni relative al difetto di legittimazione passiva e di giudicato avanzate dal . Controparte_1
Quanto alla legittimazione passiva, il Giudice, pur dando atto della costante giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale Sicilia n. 21 del 1985, il concessionario assume nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente, rilevava che quando, come nella fattispecie, la parte attrice miri a un bene della vita che postula, nella sua prospettazione, un agere amministrativo contrario al generale precetto del neminem laedere, la legittimazione passiva sulla azione di responsabilità spetta anche all'ente che abbia autorizzato l'occupazione e la trasformazione della proprietà privata. In tale caso, infatti, la causa petendi è costruita attorno a una fattispecie di illecito aquiliano generale, venendo in rilievo la norma generale ex art. 2043 c.c. e, quindi, sempre in prospettazione, il regime di cui all'art. 2055 c.c.
Passando al merito della domanda, il giudice ha evidenziato la distinzione tra la figura della occupazione appropriativa o acquisitiva - il cui effetto è appunto l'acquisizione della proprietà del fondo a favore della pubblica amministrazione per "accessione invertita", in presenza di una irreversibile trasformazione dell'area –a causa della totale mancanza di provvedimento autorizzativo o per il decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione si configura come legittima, e la figura dell'occupazione usurpativa, che ricorre nelle ipotesi di c.d. carenza di potere in astratto, ovvero quando, pure a fronte di una attività materialmente incisiva sul diritto di proprietà del privato, quest'ultimo conserva il diritto ad avvalersi di tutti i mezzi a tutela del suo diritto dominicale
(mantenuto) e, quindi, anche dell'azione per ottenere la restituzione del bene.
Nella vicenda in oggetto il Giudice non ha ritenuto configurabile un'occupazione usurpativa, essendovi un iniziale decreto assessoriale contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, un provvedimento (D.A. n. 235/14 del 3.3.1995) recante la rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di fissazione del nuovo termine di conclusione dei lavori e delle espropriazioni, fissato in due anni dalla sua adozione, ovvero al 3.3.1997, nonché un decreto ablatorio definitivo (n. 586 del 30.12.1996). Dunque, secondo il giudice di primo grado, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo in virtù della rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di esproprio emesso (30.12.1996) prima dell'ultima scadenza
(3.3.1997), era da escludere la fattispecie di occupazione usurpativa invocata dagli attori, non potendosi affermare che la manipolazione del fondo di proprietà privata fosse avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità a seguito della sua sopravvenuta inefficacia o che il provvedimento del 30.12.1996 non rispettasse la scansione temporale ridisegnata dal D.A. del
3.3.1995.
Riguardo alla domanda subordinata proposta dagli attori, volta a ottenere il risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, precisando che, proprio seguendo la tesi prospettata dagli attori – e, quindi, Controparte_1 richiamando la scadenza al 7.6.1993 del termine quinquennale contenuto nel primo D.A. dichiarativo della p.u. – se ne doveva concludere che la domanda proposta in data 16.09.1998 fosse intervenuta quando già era maturata la prescrizione quinquennale decorrente dall' 8.6.1993.
Infine, ha ritenuto estensibili anche al fallimento della società gli effetti della eccepita CP_2 prescrizione.
Le spese sono state interamente compensate in ordine ai tre gradi del giudizio, sulla base dei mutamenti normativi e giurisprudenziali intervenuti nel corso dei vari gradi del giudizio, dell'avvenuto rigetto delle eccezioni preliminari di giudicato e di difetto di legittimazione passiva e della evidente complessità della controversia.
*******
Con atto di citazione notificato il 02/02/2022, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , n.q. di eredi di proponevano
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_1 appello avverso la sentenza n. 1063/2021 del Tribunale di Barcellona P.G., per i motivi che verranno illustrati nel prosieguo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/04/2022, si costitutiva in giudizio il
, in persona del Sindaco p.t., il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., e, nel merito ne deduceva la infondatezza, chiedendone il rigetto.
Il fallimento della società restava contumace. Controparte_2
All'udienza del 17.06.2022, si è dato atto che il procedimento in oggetto non era soggetto al cd.
“filtro” e lo stesso è stato rinviato, previa declaratoria di contumacia del
[...]
, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20/11/2023. Controparte_2
Dopo un rinvio d'ufficio, il procedimento, a seguito del collocamento in quiescenza del conSIliere relatore, veniva assegnato a nuovo relatore, in conformità ad apposita variazione tabellare. L'udienza del 20/1/2025 veniva celebrata con le forme di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alla stessa data.
La Corte di Appello, preso atto delle note scritte di trattazione delle parti, con ordinanza del
23/1/2025, disponeva l'assunzione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c. p. c., decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento ai rispettivi Procuratori.
Preso atto delle memorie conclusive depositate dalle parti, la Corte di Appello decideva la causa nella camera di conSIlio del 22 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello prospettata dalla parte appellata, per genericità.
E' noto che il "thema decidendum" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434 cod. proc. civ., per l'individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza 27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di chiarire che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie l'appello proposto – per come si dirà - ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame e ha argomentato sui motivi in base ai quali tali punti si dovessero ritenere errati, così da superare il vaglio di ammissibilità dell'atto d'impugnazione in oggetto. Passando al merito della controversia, gli appellanti propongono cinque motivi di appello.
Motivi di appello principale.
1) Con il primo motivo, deducono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la fattispecie per cui è causa non possa integrare l'ipotesi di un'occupazione usurpativa o, in via subordinata, un'ipotesi di occupazione acquisitiva, con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni.
Essi affermano che, in realtà, esisterebbero tutti i presupposti per ritenere l'occupazione del terreno di proprietà come usurpativa, essendo avvenuta in totale carenza di un legittimo Per_1 provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, per sopravvenuta scadenza di tutti i termini (di inizio e completamento delle operazioni di espropriazione e dei lavori). Poiché i termini andavano a scadere il 07/06/1993, dal giorno successivo l'occupazione del terreno doveva ritenersi illegittima per carenza del potere espropriativo del CP_1
La costruzione dell'asse viario di raccordo sarebbe stata realizzata "medio tempore", e cioè nel periodo compreso tra la scadenza dei termini inizialmente fissati per la procedura espropriativa e per il compimento dei relativi lavori (7.6.1993) e la delibera del 3.3.1995, in un periodo in cui quindi la
P.A. doveva ritenersi carente di potere di espropriare.
Il avrebbe dovuto chiedere la proroga prima della scadenza dei termini fissati nella CP_1 dichiarazione di p.u., e cioè prima del 7.6.1993, per cui, l'ultima deliberazione assessoriale dovrebbe ritenersi illegittima ed essere disapplicata dal Giudice.
La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio – proseguono gli appellanti – determina l'inefficacia della dichiarazione di p.u. e quindi la trasformazione in illecito permanente del possesso del terreno a suo tempo occupato in esecuzione dell'ordinanza di occupazione;
ne consegue che il decreto di esproprio contenuto nell'ordinanza sindacale n. 586 del
30.12.1996, emesso dopo l'irreversibile trasformazione del fondo e quando ormai erano abbondantemente scaduti i termini ex art. 13 L.2359/1865, dovrebbe considerarsi “inutiliter datum”
e andrebbe disapplicato per carenza assoluta di potere di espropriare in capo alla P.A. In ogni caso, tale decreto non è stato notificato all'originaria attrice.
Gli appellanti puntualizzano, inoltre, che pur volendo considerare la delibera del 03/03/1995 come una rinnovazione della dichiarazione di p.u. e non già una proroga, la rinnovazione opererebbe in termini di soluzione di continuità rispetto alla pregressa fase, alla quale non avrebbe possibilità di raccordarsi ex tunc (Cass.
9.2.2001 n.1836). Avrebbe, inoltre, errato il Tribunale nel ritenere di non poter disapplicare - incidenter tantum - la delibera di G.M. n.258 del 7.3.1988 di approvazione del progetto di massima e la delibera di variante al piano regolatore del 6.5.1989 n.157.; il Giudice ordinario ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi dal rapporto dedotto in giudizio, anche nelle controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione, e non già soltanto in quelle tra privati, purché: a) il provvedimento amministrativo non costituisca l'oggetto della controversia, ma si configuri quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale;
b) il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti – mentre il sindacato del Giudice è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione” (Cass. S.U. 25.5.18 n.20455).
In ogni caso, come rilevato anche dal primo Giudice, dovrebbe ritenersi ormai superata la distinzione fra occupazione acquisitiva, da un lato, e usurpativa, dall'altro. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Europea nella sentenza Scordino del 6.3.2007 (Ad. Plen. Cons. Stato n.2 del
9.2.2016), la condotta illecita della P.A., lesiva del diritto di proprietà del privato, non può comportare l'acquisizione del fondo, dovendo qualificarsi in termini di illecito permanente ai sensi dell'art. 2043
c.c., e non determina alcun trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma genera solo una responsabilità risarcitoria di questa per i danni procurati (cfr. Cass. 23/05/2018, n.12846; Cass.
S.U. 19.01.2015, n.735; Cns.Stato IV, 24.5.2018 n.3105).
2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere dichiarato la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni avanzata da parte della SI.ra (oggi Per_1 eredi), configurando un'ipotesi di occupazione appropriativa.
Ribadisce parte appellante che giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità -alla fattispecie come quella per cui è causa- dello schema generale degli artt. 2043 e
2058 c.c., il quale non solo non consente l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione, ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c.. Trattandosi, peraltro, sempre di un'ipotesi di illecito permanente, senza che alcuna rilevanza possa assumere il dato fattuale dell'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica sul terreno interessato, dal momento che l'acquisto del diritto di proprietà non può mai conseguire a un illecito, lo stesso viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (Cass. civ., Sez. Unite, 19 gennaio 2015, n. 735; Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12961).
Atteso, dunque, che l'occupazione rimane un mero fatto, improduttivo di effetti giuridici, il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la data del provvedimento con cui si trasferirà eventualmente al patrimonio del Comune il bene oggetto di occupazione o con la data di restituzione del bene al cittadino. Il Giudice di primo grado, avrebbe errato nel non considerare che nessuna delle due circostanze si è verificata nel caso di specie, per cui nessuna prescrizione potrebbe essere maturata.
3) Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione valevole anche nei riguardi della Curatela del
Fallimento. Affermano, infatti, che nel caso in esame sussisterebbe una responsabilità solidale di entrambi gli appellati, potendo il proprietario che abbia subito l'occupazione acquisitiva del fondo rivolgersi indifferentemente (e separatamente) contro ciascuno dei soggetti che abbiano avuto parte,
a diverso titolo, nella vicenda espropriativa. Ne consegue che, in ipotesi di occupazione appropriativa, dell'illecito risponderebbe sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, non potendo escludersi, peraltro, la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte” (Cass.22.12.2016 n.26766). A maggior ragione, il superiore principio andrebbe applicato in caso di occupazione usurpativa, non sussistendo più nel nostro diritto l'ipotesi giuridica di occupazione acquisitiva.
4) Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti affermano che, qualora dovesse ritenersi sussistente la tesi dell'occupazione acquisitiva, andrebbe riconosciuto l'indennizzo di euro 70.081,92, con rivalutazione ed interessi, liquidato dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 20.11/5.12
a carico della soc. con estensione della condanna al pagamento anche nei Controparte_2 confronti del di Milazzo. CP_1
5) Con il quinto motivo di gravame, infine, si contesta la sentenza nella parte relativa alla compensazione delle stesse tra le parti, che, secondo gli appellanti, avrebbero dovuto essere poste interamente a capo degli odierni appellati.
Comparsa di costituzione dell'appellato con appello incidentale
Con comparsa depositata il 29/04/2022 si costituiva in giudizio il , contestando Controparte_1 le opposte censure di cui assumeva l'infondatezza e proponendo motivi incidentali di appello. Riguardo al primo motivo di gravame, l'appellato rileva che l'opera risultava assistita da valida dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza (DD.AA. LL.PP. n. 715/14 dell'8.6.1989 e n. 235/14 del 3.3.1995); la trasformazione dei terreni era avvenuta nel periodo di occupazione legittima, anche per effetto delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale di cui alle leggi 1° marzo 1985 n. 42, 29 febbraio 1988, n. 47, 20 maggio 1991, n. 158; il procedimento si era concluso legittimamente con l'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 586 del 30.12.1996, con cui erano state pronunciate l'espropriazione e l'occupazione definitiva e permanente delle aree di proprietà della SI.ra . Nessun vizio inficerebbe, quindi, il procedimento e tutti gli atti del procedimento Per_1 sarebbero legittimi.
Ribadisce l'appellato che nella specie, col citato D.A. LL.PP. n. 235/14 del 3.3.1995 non è stata disposta la proroga della precedente dichiarazione di p.u., bensì la rinnovazione della dichiarazione di p.u. indifferibilità ed urgenza dell'opera, sussistendone i presupposti e secondo lo schema tipico fissato dall'art. 13 della l. n. 2359/1865. L'irreversibile trasformazione sarebbe avvenuta in periodo di occupazione legittima e di persistente vigenza ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Inoltre, la contestazione della legittimità “ab origine” della procedura espropriativa e, quindi, della esistenza di valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, dovrebbe intendersi ormai definitivamente preclusa agli odierni appellanti, non essendo stata sollevata nel corso del giudizio relativo alla richiesta di indennità di occupazione legittima, conclusosi con la Sentenza 745/2013 della Corte di Appello Civile di Messina, ormai passata in giudicato.
Parimenti infondato sarebbe il secondo motivo di appello, perché, anche qualora dovesse trovare ingresso la domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa, essa dovrebbe ritenersi ormai prescritta. Si eccepisce infatti che se effettivamente i termini fossero scaduti e la irreversibile trasformazione fosse avvenuta entro l'8.06.1993, e la procedura ablatoria fosse divenuta illegittima, ciò sarebbe avvenuto, alla data dell'8.06.1993. La SI.ra , quindi, avrebbe dovuto proporre Per_1 la conseguente azione risarcitoria entro i successivi cinque anni, vale a dire entro l'8.06.1998; l'atto di citazione è stato invece notificato il 16/09/1998.
In via incidentale, l'odierno appellato eccepisce il difetto di legittimazione passiva del CP_1
a resistere alle domande avanzate dagli eredi della SI.ra , dovendo la stessa
[...] Persona_1 riconoscersi esclusivamente alla fallita Controparte_2
Gli unici soggetti legittimati al pagamento delle maggiori somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio in favore di controparte, sarebbero la Curatela del Fallimento della Controparte_3
[... e la subentrata alla predetta e allo stesso Raggruppamento di Controparte_2 CP_3
Imprese cui sono stati affidati in concessione i lavori dell'Asse viario in questione. L
[...] giusta Delibera di G.M. n. 196 del 6.03.1997, una volta intervenuto il fallimento Controparte_2 della ha proseguito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D. Lgs. n. 460/1991, il rapporto CP_3 di concessione relativo alla realizzazione dell'Asse Viario con il Comune di Milazzo, subentrando in tutti gli obblighi ed oneri contenuti nel succitato contratto di appalto e atti successivi. Il Comune di
Milazzo, mediante una concessione traslativa, si sarebbe spogliato del tutto dei propri poteri, in ordine alla realizzazione dell'opera pubblica e alla procedura espropriativa in questione, trasferendoli in capo al soggetto privato: ossia prima il Raggruppamento di imprese concessionario e, poi, la
[...]
CP_2
Il Comune evidenzia, inoltre, che controparte, pur sostenendo la illegittimità degli atti della procedura espropriativa e chiedendone la disapplicazione al Tribunale Civile, e oggi alla Corte d'Appello, non ha mai proposto avverso gli stessi alcun ricorso davanti al competente Giudice Amministrativo per ottenerne l'annullamento. In definitiva, quindi, dalla mancata impugnazione degli atti amministrativi
(nella specie, in particolare, rappresentati dal secondo D.A. dichiarativo della pubblica utilità dell'opera e dal provvedimento di esproprio) e dalla mancata dichiarazione dell'illegittimità di essi nelle sedi loro proprie deriverebbe il consolidamento dell'effetto di affievolimento dell'originario diritto soggettivo di cui si denuncia la lesione, con la conseguenza che, al Giudice Ordinario investito della controversia, non resterebbe che prendere atto della insussistenza di una violazione del diritto soggettivo vantato e, per l'effetto, degli estremi stessi di un'obbligazione risarcitoria.
Infine, l'appellato contesta anche il “quantum” risarcitorio preteso dagli eredi della SI.ra , Per_1 ritenendo eccessive le risultanze della stima operata dal C.T.U. nel corso del giudizio davanti alla
Corte di Appello Civile di Messina iscritto al n. 247/1992 R.G. e conclusosi con Sentenza n. 99/1996, dovendosi considerare la vocazione agricola del terreno.
Contesta anche il motivo di appello sulla regolamentazione delle spese, deducendo che le stesse avrebbero dovuto essere addossate agli appellanti.
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Per ragioni di priorità logica, va anzitutto esaminato l'appello incidentale con cui il CP_1
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
Come si è detto, con la sentenza di primo grado si è affermato che la legittimazione passiva, trattandosi di domanda di natura risarcitoria, ricadrebbe in via solidale sia sul concessionario che sull'ente concedente, dovendo trovare applicazione i principi generali dettati dagli artt. 2043 e 2055
c.c. Segnatamente, il giudice di primo grado ritiene che, “Sebbene, infatti, la costante giurisprudenza – che qui non si intende obliterare – abbia più volte ribadito che dall'art. 42 della legge regionale
Sicilia n. 21 del 1985, il quale stabilisce l'autonomia del concessionario della costruzione di opera pubblica, operante in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario, discende che il concessionario assuma nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI 28 novembre 2011 n. 25201; conf. Cassazione civile sez. I 16 dicembre
2019 n. 33227) tuttavia, quando, come nella fattispecie, con l'azione spiegata la parte attrice miri ad un bene della vita che postula, nella sua prospettazione, un'agere amministrativo – pattizio e comportamentale - contrario al generale precetto del neminem laedere (come nell'ipotesi della illecita trasformazione della proprietà che si assume effettuata in mancanza – originaria o sopravvenuta - di dichiarazione di pubblica utilità), la legittimazione passiva sulla azione di responsabilità spetta anche all'ente che abbia autorizzato l'occupazione e la trasformazione della proprietà privata (cfr. Cassazione civile sez. I 12 maggio 2014 n. 10286).
Il ha proposto appello incidentale avverso tale capo della sentenza, insistendo CP_1 CP_1 nella prospettazione secondo cui, a mente dell'art. 42 della Legge Regionale Sicilia n. 21 del 1985, unico legittimato passivo sarebbe il fallimento della società . CP_2
La tesi prospettata dal è fondata – salvo quanto si andrà a dire successivamente Controparte_1
– non potendo condividersi la soluzione adottata dal giudice di primo grado, volta ad affermare la legittimazione passiva dell'ente concedente sulla base della natura risarcitoria della domanda proposta dai proprietari dei fondi occupati.
Come ammette lo stesso giudice di primo grado ed è stato reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui anche le pronunce richiamate nella comparsa di risposta dell'appellato, con l'art. 42 della L.R. Sicilia n. 21 del 1985, “la Regione Sicilia ha dettato una norma di carattere generale, che pone a carico del concessionario incaricato della costruzione di un'opera pubblica di particolare complessità l'obbligo di provvedere a tutte le attività strumentali per la sua realizzazione, ivi comprese le espropriazioni per pubblica utilità, e di consegnare l'opera completa e in grado di essere utilizzata secondo la sua destinazione. Le richiamate disposizioni normative, nel sanzionare con forza di legge l'autonomia del concessionario, che opera ordinariamente in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario dell'opera, implicano che l'impresa appaltatrice concessionaria dell'opera assume in nome proprio nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall'impresa concessionaria…” (Cassazione civile sez. VI, 09/07/2021, n.19616).
La stessa sentenza richiamata nella motivazione della sentenza, anziché confermare la tesi del giudice di primo grado, ne costituisce specifica smentita, avendo chiarito che la legittimazione passiva spetta soltanto al concessionario anche nel caso di danni da occupazione acquisitiva illegittima (“Proprio in riferimento alla L.R. Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, art. 42 la giurisprudenza di questa Corte è costante, nell'attribuire
l'obbligo del pagamento delle indennità espropriative all'impresa concessionaria (Cass. 29.11.1999,
n. 790; 24.2.1999, n. 1603;
14.2.2002, n. 2102; 28.11.2011, n. 25201). La soluzione non muta riguardo alla responsabilità per i danni da occupazione illegittima. Anche in tal caso, l'attribuzione al concessionario delle attività relative al procedimento di espropriazione che si renda necessario, rende quest'ultimo esclusivo responsabile del danno, e non anche l'ente territoriale, pur se beneficiario delle opere (Cass.
6.4.2012, n. 5630), essendo la legge a individuare in via generale la traslazione della responsabilità
(Cass. 20.3.2009, n. 6769). Alla luce di tali principi, non rileva che il Sindaco abbia disposto
l'occupazione e offerto l'indennità, trattandosi in tal caso di atti amministrativi non delegabili a privati (Cass. 23.11.2007, n. 24397;
2.7.2012, n. 11053), la cui istruttoria e preparazione compete tuttavia all'ente concessionario (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 10286 del 12/05/2014).
Dunque, la tesi prospettata dal con il motivo di appello incidentale è Controparte_1 condivisibile, e tuttavia essa non giova ai fini dell'accoglimento del motivo, dovendosi considerare che la società , concessionaria delegata al compimento delle espropriazioni e all'esecuzione CP_2 dell'opera, è stata dichiarata fallita.
Ciò impone di applicare al caso in esame i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità – e condivisi da questo collegio – in una controversia relativa, tra l'altro, alla medesima vicenda espropriativa per cui è causa.
Con detta pronuncia si è chiarito che “Nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario in regime di concessione traslativa (nella specie, ai sensi della L.R. n. 21 del 1985, art. 42 ratione temporis applicabile, in materia di esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), il fallimento del concessionario delegato al compimento delle espropriazioni e all'esecuzione dell'opera costituisce evento impeditivo alla prosecuzione del rapporto concessorio e determina - di regola e salve le eccezioni previste dalla legge - lo scioglimento del rapporto contrattuale con l'amministrazione committente, sulla quale si trasferiscono sia le obbligazioni inerenti al pagamento delle somme dovute dal concessionario, a titolo indennitario e risarcitorio, in favore dei proprietari espropriati, ex art. 42 Cost., comma 3, sia di conseguenza la relativa legittimazione passiva nelle controversie promosse da questi ultimi, essendo l'ente pubblico beneficiario dell'opera realizzata per finalità di interesse generale. (
Sez. 1 - , Sentenza n. 7260 del 04/03/2022).
Ne consegue che, a seguito dell'intervenuto fallimento della società , il , CP_2 Controparte_1 quale amministrazione committente, è comunque legittimato passivamente rispetto alle domande risarcitorie promosse dai proprietari dei fondi nel presente giudizio.
Passando ad analizzare i motivi dell'appello principale, si anticipa che risultano infondati i primi due e assorbiti il terzo e il quarto.
In via preliminare, è bene precisare che – così come dedotto dalla stessa parte appellante – con la pronuncia di annullamento con rinvio è stato interamente riaperto il thema decidendum sulla sussistenza del diritto al risarcimento vantato dagli odierni appellanti, essendosi affermata nella motivazione di quella pronuncia “… la non valutabilità e l'assorbimento dei due motivi del ricorso incidentale degli eredi , relativi alla natura usurpativa o appropriativa dell'occupazione e Per_1 alla connessa disciplina della prescrizione, questioni che debbono esaminarsi anche esse in entrambi
i gradi del giudizio”.
Tuttavia, la rimessione della materia del contendere effettuata dalla cassazione soggiace comunque al limite sancito dall'art. 394 comma 3 c.p.c., a mente del quale “…le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”.
Tale principio ha costituto oggetto di ripetute pronunce della giurisprudenza di legittimità, volte a chiarirne e delimitarne il SInificato.
Costituisce ormai orientamento consolidato, confermato anche da recenti pronunce, quello con cui si precisa che “Poiché il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, è comunque inibito alle parti ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. (Cassazione civile sez. I, 29/10/2024, n.27859), con l'ulteriore puntualizzazione che “Il giudice del rinvio, nella fase c.d. rescissoria, deve attenersi all'ambito del perimetro ermeneutico delineato dalla Cassazione con la pronuncia resa nella fase c.d. rescindente, specie laddove non intervenga, medio tempore, alcuna modifica normativa o declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione coinvolta. Peraltro, nessun rilievo assumono, in alcun modo, i diversi principi e le diverse interpretazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia emessa nella fase c.d. rescindente, dal momento che quest'ultima, nel caso di specie, assume efficacia di giudicato e non già di mero precedente. (Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024,
n.23592).
Tali preliminari puntualizzazioni si rendono necessarie per circoscrivere il perimetro entro cui poteva muoversi l'azione giudiziale promossa dagli eredi della nell'ambito del giudizio di Per_1 rinvio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., che doveva restare necessariamente ancorata alla originaria formulazione di una domanda principale, fondata sulla presunta sussistenza di una occupazione c.d. “usurpativa”, e una subordinata, poggiante sulla presenza della c.d. occupazione
“acquisitiva o appropriativa”, non potendo influire sulla conformazione di tale pretesa l'evoluzione giurisprudenziale, culminata nella pronuncia delle SS.UU. n. 735/2015, con cui è stato realizzato un totale ribaltamento della prospettiva giuridica della questione, giungendosi a negare che l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica possano dare luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, restando invece intatto il diritto del privato a chiederne la restituzione, salvo che non decida di rinunciarvi e chiedere il risarcimento del danno.
Detto mutamento della ricostruzione giuridica della fattispecie era inidoneo a incidere sul thema decidendum affidato dalla cassazione al giudice del rinvio, stante la natura chiusa di tale giudizio, tale da precludere perfino il sindacato su questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazione. (Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n.21322).
Fatte queste premesse, si procederà a esaminare l'atto di impugnazione osservando lo schema motivazionale seguito dal giudice di primo grado e la scansione dei primi due motivi di appello, che attingono specificamente la negazione del diritto alla pretesa risarcitoria, vale a dire la domanda principale, avente come oggetto l'ipotesi di occupazione usurpativa, reputata insussistente dal giudice di primo grado, e quella subordinata, riguardante l'occupazione acquisitiva, rispetto alla quale il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Controparte_1
Con l'avvertenza che questa Corte ritiene di dover integrare la motivazione del primo giudice con ulteriori motivi confermativi della decisione di rigetto della domanda.
Data la complessità delle questioni trattate, è opportuno trascrivere pedissequamente i passaggi della motivazione di primo grado nei quali si analizza la questione dell'occupazione usurpativa, anche allo scopo di evidenziare le valutazioni integrative assunte da questo Collegio. Si legge nella sentenza impugnata:
Nella specie, a fronte della prospettazione contenuta nella citazione in riassunzione – secondo la quale “l'occupazione del terreno di proprietà della SI.ra è avvenuta in totale carenza di Per_1 alcun legittimo provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, per sopravvenuta scadenza di tutti
i termini”, venuti a scadere al quinquennio decorrente dal decreto assessoriale n. 715/14 del
8.08.1988 contenente la dichiarazione di pubblica utilità (ovvero dall' 8.06.1993) – fondata sull'assunto della insussistenza di proroga dei termini (non data prima dello spirare del termine di 5 anni fissato nel detto D.A.), della irrilevanza delle proroghe legislative del termine di occupazione, nonché della irrilevanza della adozione, sia pure in data antecedente alla scadenza fissata dal D.A. di rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità, di provvedimento di esproprio conlcusivo (n.
586 del 30.12.1996), non può predicarsi l'esistenza di una vicenda etichettabile come occupazione usurpativa, mancandone i presupposti costitutivi.
Pacifica tra le parti, oltreché documentata, è l'esistenza di un iniziale decreto assessoriale contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (di costruzione dell'asse viario di raccordo dell'autostrada ME-PA con la città ed il porto di Milazzo) portata dal D.A. dell' 8.06.1988, recante fissazione del termine quinquennale ai sensi dell'allora art. 13 legge 2359/1865 (cfr. doc. n. 19 fascicolo comune di Milazzo del giudizio davanti alla Corte d'appello).
Altrettanto è a dirsi della esistenza di provvedimento (D.A. n. 235/14 del 3.3.1995) recante la rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di fissazione del nuovo termine di conclusione dei lavori e delle espropriazioni – fissato in due anni dalla sua adozione, ovvero al
3.3.1997 - (cfr. doc. n. 20 fascicolo comune del giudizio davanti alla Corte d'appello) - CP_1 nonché di decreto ablatorio definitivo (n. 586 del 30.12.1996) (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di primo grado del giudizio svoltosi davanti il Tribunale di Barcellona n. R.G.531/1998 accluso al fascicolo del convenuto in riassunzione). CP_1
Sicché, sebbene il termine di efficacia della dichiarazione di p.u. appaia come scaduto alla data dell'
8.6.1993, tuttavia, di questo termine è stata disposta non già la proroga – la quale è atto che deve intervenire prima dello spirare del termine - ma la rinnovazione con fissazione di nuovi termini di efficacia per la conclusione dei lavori e delle espropriazioni. Ebbene, entro l'arco temporale fissato dal detto ultimo D.A. n. 235/14 del 3.3.1995) è, poi, intervenuta la adozione del decreto ablatorio
(adottato, infatti, prima della scadenza fissata al 3.3.1997).
Tra le ragioni giuridiche indicate nella premessa del provvedimento sindacale del 30.12.1996, in particolare, risulta il richiamo alla normativa di cui all'art. 22 legge 22.5.1991 n. 158 (recante proroga normativa dei termini massimi di occupazione di cui all'art. 20 legge 22.10.1971 n. 865) ed alla giurisprudenza della corte costituzionale intervenuta sulle normative di proroga dei termini di scadenza delle occupazioni d'urgenza (Corte Cost. 244/1993 e n. 163/1994).
Sicché, proprio in virtù delle dette proroghe normative, il decreto d'esproprio non può che reputarsi validamente intervenuto.
A tale proposito, è appena il caso di richiamare, in diritto, la affermazione riconducibile a condivisibile giurisprudenza secondo cui tutte le proroghe disposte dalla normativa emergenziale di cui alla L. 1 marzo 1985, n. 42, L. 29 febbraio 1988, n. 47, L. 20 maggio 1991, n. 158, vanno riferite, con effetto retroattivo, oltre i confini segnati ai termini di scadenza delle sole occupazioni d'urgenza
(così prorogati ex lege di ulteriori complessivi cinque anni) e dunque, anche, al termine per
l'emissione del decreto di esproprio, deponendo in tal senso sia la lettera della norma - che con
l'utilizzo dell'avverbio anche ("... riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso...") manifesta
l'intento del legislatore di estendere gli effetti delle proroghe precedentemente disposte oltre i confini segnati dai termini di scadenza delle sole occupazioni di urgenza-, sia la ratio legis essendo diversamente inconcepibile il legittimo perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per l'emissione del decreto definitivo di esproprio (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 16/12/2019, n. 33227 cit.).
Ne consegue, allora, che non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (né in astratto, né in concreto), in virtù della rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità – operante senza soluzione di continuità - al decreto di esproprio costituente ultimo atto del procedimento espropriativo, non può non attribuirsi quella validità - in quanto emesso (30.12.1996) prima dell'ultima scadenza (3.3.1997) – idonea ad escludere la configurazione, in concreto, della fattispecie di occupazione usurpativa invocata dagli attori, non potendosi affermare che la manipolazione del fondo di proprietà privata sia avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità a seguito della sua sopravvenuta inefficacia o che il provvedimento del 30.12.1996 non rispetti la scansione temporale ridisegnata dal D.A. del 3.3.1995.”
Dunque, nella sentenza viene esclusa la configurabilità dell'occupazione usurpativa sulla base di una valutazione di piena legittimità del decreto di esproprio emesso in data 30.12.1996, in quanto adottato nella perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, “senza soluzione di continuità”, e ciò – malgrado sul punto i passaggi motivazionali della pronuncia non appaiano del tutto perspicui - per effetto delle proroghe normative delle occupazioni di urgenza, estensibili anche al termine per l'emissione del decreto di esproprio. L'atto di appello contesta tale valutazione del giudice di primo grado, assumendo che la rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità intervenuta in data 3.3.1995 non avrebbe potuto elidere la soluzione di continuità venutasi a determinare tra essa e quella emessa in data 8.6.1988 e andata a scadere in data 7.6.1993, e aggiungendo che l'irreversibile trasformazione dell'immobile si sarebbe verificata proprio nel periodo lasciato scoperto tra le due dichiarazioni di pubblica utilità, con ciò venendosi a realizzare la fattispecie di occupazione usurpativa.
L'assunto è infondato, perché poggia sull'erroneo assunto secondo cui vi sarebbe stata una soluzione di continuità nel termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità entro cui procedere al decreto di esproprio.
Sotto questo aspetto, l'argomentare della pronuncia di primo grado trova conferma – con maggiore chiarezza – nella ricostruzione più dettagliata della medesima vicenda espropriativa contenuta nella pronuncia della Cassazione n. 33227/2022, che qui può essere utilizzata non soltanto come precedente giurisprudenziale, ma anche come schema ricostruttivo della procedura di esproprio, poiché richiama i medesimi dati storici ricavabili anche dagli atti del presente procedimento.
In quella pronuncia si è osservato quanto segue:
1. Col primo motivo, il ricorrente censura la ritenuta legittimità della procedura ablativa per violazione della L. n. 2359 del 1865. art. 13. La Corte, lamenta il ricorrente, ha errato nel ritenere tempestivo il decreto ablativo in data 30.12.1996, tenuto conto che: a) la dichiarazione di pubblica utilità emessa col DA n. 715 dell'8.6.1988, indicava rispettivamente in due e cinque anni i termini di inizio e fine di lavori ed espropriazioni;
b) l'occupazione temporanea d'urgenza era stata disposta con provvedimento del 30.1.1990 per il periodo di cinque anni e l'immissione in possesso era datata
10.4.1990; c) l'irreversibile trasformazione era avvenuta nel corso del 1990. Il ricorrente, che evidenzia come il 6.9.1993 erano stati restituiti mq. 239, afferma che alla data dell'8.6.1993, con la scadenza del quinquennio di validità della dichiarazione di pubblica utilità, doveva ritenersi intervenuta l'occupazione acquisitiva, il decreto ablativo doveva ritenersi emesso in carenza di potere
e doveva essere disapplicato, non potendo valere il provvedimento di rinnovazione della dichiarazione di p.u., intervenuto il 3.3.1995, per essersi, appunto, già perfezionata la fattispecie acquisitiva estintiva.
1.1. Il motivo è infondato. I principi invocati dal ricorrente, e la giurisprudenza da lui citata, sono stati, infatti, da tempo rimeditati, avendo questa Corte (cfr. Cass. n. 10216 del 2010; n. 10394 del
2012; n. 3672 del 2014; n. 11481 del 2016; n. 5684 del 2017), a partire dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 2630 del 2006, affermato che ai sensi della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4, tutte le proroghe disposte dalla normativa emergenziale di cui alla L. 1 marzo 1985, n. 42, L. 29 febbraio 1988, n.
47, L. 20 maggio 1991, n. 158, vanno riferite, con effetto retroattivo, oltre i confini segnati ai termini di scadenza delle sole occupazioni d'urgenza (così prorogati ex lege di ulteriori complessivi cinque anni) e dunque, anche, al termine per l'emissione del decreto di esproprio, deponendo in tal senso sia la lettera della norma - che con l'utilizzo dell'avverbio anche ("... riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso...") manifesta l'intento del legislatore di estendere gli effetti delle proroghe precedentemente disposte oltre i confini segnati dai termini di scadenza delle sole occupazioni di urgenza-, sia la ratio legis essendo diversamente inconcepibile il legittimo perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per l'emissione del decreto definitivo di esproprio.
2. Il rigetto del motivo, con il definitivo accertamento della legittimità della definizione della procedura espropriativa, esclude la fondatezza delle censure dedotte coi motivi terzo e quarto, che, rispettivamente, criticano la ritenuta validità del decreto ablativo, sotto il profilo dell'omesso esame del punto decisivo della controversia relativo alla data dell'irreversibile trasformazione del suolo e della violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, nonchè della violazione degli artt. 112,115 e 196
c.p.c., reiterando la tesi dell'avvenuto perfezionamento della fattispecie dell'occupazione acquisitiva alla scadenza (supposta non prorogata) della dichiarazione di pubblica utilità e per effetto
l'irreversibile trasformazione.
2.1. A parte che, già con la sentenza n. 735 del 2015, seguita dalla successiva giurisprudenza, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno sconfessato la legittimità dell'istituto invocato, ed, equiparandolo a quello della c.d. occupazione usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità, hanno escluso che intervenisse l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica per effetto della sua illecita manipolazione, va osservato che l'indagine sull'epoca dell'irreversibile trasformazione su cui, in ispecie, insiste il ricorrente, anche sotto il profilo dell'omessa pronuncia - appare superflua, dovendo, ulteriormente, rilevarsi che la proroga legale del termine dell'occupazione d'urgenza opera nonostante si sia già verificata
l'irreversibile trasformazione dell'area occupata, sicchè, fino a quando tale termine originario o prorogato non sia spirato, il proprietario null'altro può pretendere se non la corresponsione della relativa indennità ed è sempre possibile l'emanazione del decreto di espropriazione di un'area che continua ad appartenere all'originario proprietario (cfr. Cass. n. 19601 del 2016).
La vicenda di cui si è occupata la Suprema Corte è identica a quella in esame, per quanto concerne le date di emissione dei decreti di dichiarazione di pubblica utilità, del decreto di esproprio e ai provvedimenti normativi di proroga dei termine per le occupazioni di urgenza. Infatti, come esattamente dedotto nella memoria di costituzione del sulla base della CP_1 documentazione in atti:
Il provvedimento espropriativo di cui all' Ordinanza Sindacale n. 586 del 30.12.1996, infatti:
risulta assistito da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, la quale, giusto il disposto dei DD.AA. LL.PP. n. 715/14 del 8.06.1989 e n. 235/14 del 3.03.1995, veniva a scadere il 03.03.1997;
è stato emesso in costanza di occupazione legittima, la quale:
b1) per la parte disposta con Ordinanza Sindacale n. 136 del 18.9.1990, eseguita con l'immissione in possesso del 15.10.1990, risultava valida ed efficace per cinque anni a decorrere dalla data di immissione in possesso, poiché in corso alla data dell'1.01.1991, è stata automaticamente prorogata ex art. 22 L. n. 158/91 di ulteriori due anni, venendo a scadere, quindi, il 15.10.1997;
b2) per la parte posta in essere con Ordinanza Sindacale n. 225 del 6.12.1991, eseguita con
l'immissione in possesso del 14.01.1992, anch'essa valida per anni 5 da tale immissione in possesso, veniva a scadere il 14.01.1997.
Dunque, valgono anche nella presente controversia i principi in base ai quali la Corte di cassazione ha giudicato pienamente valido ed efficace il decreto di esproprio emanato il 30.12.1996, perché coperto dalla perdurante efficacia della pubblica utilità dichiarata con la delibera dell'8 giugno 1988,
e ciò non per effetto di una sorta di effetto retroattivo del decreto del 3.3.1995, ma per la estensione anche al termine per la procedura di espropriazione delle proroghe normative adottate con i decreti per le occupazioni di urgenza, che andarono a coprire anche il periodo intercorso tra il 7 giugno 1993
e il 3 marzo 1995, rendendo quindi solo apparente la soluzione di continuità tra la prima dichiarazioni di pubblica utilità (quella dell'8.6.1988, efficace per cinque anni, e quella del 3.3.1995, efficace per due anni).
Non può attribuirsi rilievo agli argomenti con cui nell'atto di appello si assume che le ordinanze che disponevano le occupazioni di urgenza non potevano indicare termini diversi da quello contenuto nella prima dichiarazione di pubblica utilità dell'8.6.1988, giacché la proroga dei termini di tali occupazioni intervenne per atti normativi.
Sono poi inammissibili le deduzioni con cui ci si duole perché il giudice non avrebbe inteso disapplicare -incidenter tantum- la delibera di G.M. n.258 del 7.3.1988 di approvazione del progetto di massima, in quanto non approvata dall'assessore. A tale riguardo il primo giudice ha, anzitutto, nuovamente richiamato il principio “…della natura chiusa del giudizio di rinvio, ove non sono deducibili elementi di fatto nuovi e diversi che ben avrebbero potuto dedursi anteriormente nelle fasi che hanno preceduto la cassazione con rinvio…”
e ha aggiunto che, nella specie, non ricorrevano comunque i presupposti per la disapplicazione dell'atto amministrativo.
La Corte condivide il primo, assorbente motivo con cui il giudice ha accertato l'inammissibilità della deduzione difensiva, giacché nel giudizio antecedente all'annullamento con rinvio non era stata messa in dubbio la legittimità di tale delibera, tanto che la tesi da cui muoveva la domanda della era che l'irreversibile trasformazione del fondo fosse avvenuta dopo la Per_1 scadenza di occupazione legittima, con ciò implicitamente ammettendosi la legittimità della delibera di dichiarazione di pubblica utilità.
Dunque, nessuna soluzione di continuità, ma la piena validità ed efficacia del decreto di espropriazione del 30.12.1996, tesi da sempre sostenuta dal sia nella comparsa di CP_1 costituzione del giudizio di primo grado (pagg. 3 -5), sia in quella dell'appello (pagg. 15 – 20) del procedimento celebrato prima della rimessione della causa alla Corte di cassazione (e quindi in piena conformità a quanto statuito dall'art. 394 comma 3 c.p.c.), sia nella comparsa di costituzione del giudizio di rinvio di primo grado che, infine, in quella di questa fase di appello (pagg. 15 – 18).
Resta da precisare che è irrilevante accertare se il decreto di esproprio sia stato notificato alla proprietaria del terreno, non costituendo tale adempimento elemento integrativo, ne' condizione di efficacia del provvedimento, avendo solo la funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima. (Sez. U, Sentenza n. 7154 del 01/08/1994, conforme
Sez. 1, Sentenza n. 21622 del 15/11/2004)
Tutto ciò vale a escludere qualsiasi diritto al risarcimento conseguente alla irreversibile trasformazione del bene immobile, non essendo configurabile una occupazione usurpativa e neppure una occupazione acquisitiva.
Tanto è sufficiente per rigettare l'appello, sicché non sarebbe necessario passare a esaminare la decisione del giudice di primo grado sulla domanda subordinata fondata sull'occupazione acquisitiva, giacché la legittimità della procedura espropriativa e della conseguente occupazione del fondo – anche nella prospettiva ricostruttiva che ammetteva le figure della occupazione acquisitiva e della occupazione usurpativa - rendeva irrilevante l'irreversibile trasformazione del fondo eventualmente verificatasi medio tempore, non potendo sorgere alcun diritto diverso dalla indennità di occupazione “… ed è sempre possibile l'emanazione del decreto di espropriazione di un'area che continua ad appartenere all'originario proprietario” (sent. cit.).
Nessuna preclusione all'esame di tale assorbente motivo di rigetto della domanda (legittimità del decreto di esproprio e conseguente irrilevanza dell'irreversibile trasformazione del fondo ai fini della occupazione acquisitiva) potrebbe profilarsi a causa del fatto che – come si dirà – il giudice di primo grado non si sia fermato a tale accertamento, ma sia passato a esaminare anche la domanda subordinata di occupazione acquisitiva, ritenendo l'intervenuta prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno, sul presupposto dell'accertata decorrenza del termine quinquennale dalla data di scadenza di efficacia della prima dichiarazione di pubblica utilità (7.6.1993), senza che il CP_1 abbia proposto appello incidentale per far valere l'irrilevanza di tale scadenza, per effetto delle proroghe legali dei termini per la procedura espropriativa, e la conseguente tempestività del decreto di esproprio.
A tale conclusione si giunge, anzitutto, sulla scorta dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “…la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 40276 del 15/12/2021; Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 4732 del
23/03/2012). Nel caso in esame, il mero riferimento alla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, quale fatto storico da cui far decorrere l'intervenuta prescrizione, non era suscettibile di impugnazione autonoma, né poteva esserlo la pronuncia di intervenuta prescrizione, rispetto alla quale il era privo di interesse. CP_1
Del resto, sempre seguendo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è il caso di ricordare che quando nel giudizio di primo grado sia stata accolta l'eccezione di prescrizione – costituente questione preliminare di merito – non è necessario proporre appello incidentale per far valere altri motivi di rigetto della domanda, essendo sufficiente la loro riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 15/02/2007, n.3380), ciò che nella specie è stato fatto da parte del CP_1
Peraltro, nel caso in esame non sarebbe stato necessario neppure riproporre la questione della legittimità del decreto di esproprio, trattandosi non di una domanda o di una eccezione, ma di una mera difesa, volta a negare il diritto al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, come tale non soggetta neppure al regime dell'art. 346 c.p.c.
Infine, l'esclusione della possibilità di invocare un giudicato interno sul perfezionarsi della fattispecie di occupazione acquisiva discende dal fatto che, nella specie – scrutinando la domanda subordinata – il giudice si è limitato ad accogliere una eccezione di prescrizione fondata sul presupposto della decorrenza del termine quinquennale, ma non ha espresso alcuna valutazione per negare che la procedura si fosse conclusa legittimamente nei termini di efficacia, avendolo - al contrario - espressamente riconosciuto.
Pur volendo passare – per mera completezza - all'esame delle censure mosse con il secondo motivo di appello rispetto all'accertamento sulla intervenuta prescrizione, esse non potrebbero trovare accoglimento.
Va ricordato, in proposito, che il giudice di primo grado, affrontando la questione nella prospettiva proposta dagli attori e, quindi, richiamando il dato pacifico della scadenza al 7.6.1993 del termine quinquennale della dichiarazione di pubblica utilità contenuto nel primo decreto assessoriale dell'8.6.1988, ha ritenuto che alla data della proposizione della domanda giudiziale, risalente al 16.9.1998, il termine quinquennale fosse ormai maturato.
Rispetto a tale motivazione della decisione, vanno considerate inammissibili le deduzioni con le quali si assume una posizione difensiva- sotto il profilo della causa petendi - del tutto differente da quella che aveva costituto oggetto delle domande proposte nel primo giudizio, e che, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, è incompatibile con la struttura chiusa del giudizio di rinvio.
Si vuol fare riferimento a quei passaggi nei quali l'appello, dopo aver richiamato l'evoluzione giurisprudenziale con cui è stata abbandonata l'idea della irreversibile trasformazione del fondo come fatto produttivo dell'acquisto della proprietà in capo all'ente occupante, per accedere alla configurazione di tale fatto storico come condotta illecita meramente materiale, la quale, “… indipendentemente dall'esistenza o meno di una pregressa dichiarazione di pubblica utilità, non determina alcun trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma genera solo una responsabilità risarcitoria di questa per i danni procurati (cfr. Cass. 23/05/2018, n.12846; Cass. S.U.
19.01.2015, n.735; Cns.Stato IV, 24.5.2018 n.3105)…”, assume che il dies a quo non coinciderebbe con l'irreversibile trasformazione del fondo (come invece si sosteneva nel giudizio anteriore all'annullamento con rinvio), bensì soltanto “… con la data del provvedimento con cui si trasferirà eventualmente al patrimonio del Comune il bene oggetto di occupazione o con la data di restituzione del bene al cittadino.”.
Alla luce dell'insegnamento già richiamato, con cui la Suprema Corte ha messo l'accento sulla irrilevanza dei “…diversi principi e le diverse interpretazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia emessa nella fase c.d. rescindente…”, siffatta rimodulazione della posizione difensiva si risolve in una inammissibile modifica della causa petendi fatta valere nel giudizio definito con l'annullamento con rinvio, ove invece si agiva sul presupposto – quanto alla occupazione appropriativa – dell'avvenuta, irreversibile trasformazione del fondo e della mancata decorrenza del termine di prescrizione quinquennale da tale momento.
Dunque, con il secondo motivo di appello si assume una posizione del tutto diversa (la collocazione del dies a quo nel momento della restituzione del bene, o del provvedimento di espropriazione, o ancora con la proposizione della domanda risarcitoria) da quella mantenuta nel giudizio antecedente all'annullamento, con la quale non si metteva in discussione - e anzi si affermava – che l'occupazione legittima fosse scaduta l'8.6.1993 e che momento determinante per la collocazione del dies a quo del termine prescrizionale fosse quello della irreversibile trasformazione del fondo, ma si assumeva che quest'ultima fosse avvenuta in data successiva, con ciò dovendo spostarsi anche la decorrenza del termine di prescrizione (assunto, quest'ultimo, che non viene riproposto nell'atto di appello e che pertanto non va esaminato).
Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo di appello.
Quanto al quinto motivo di appello, con cui si critica la decisione con cui la sentenza impugnata ha compensato interamente le spese di tutti i gradi del giudizio, l'odierno rigetto dell'appello assorbe i motivi proposti dagli appellanti principali, mentre sono da considerare inammissibili le controdeduzioni assunte dal nelle quali si afferma che, “Per il principio CP_1 della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., tuttavia, le spese dei vari gradi di giudizio tra la SI.ra
e, poi, tra i suoi eredi ed il non vanno per nulla compensate Persona_1 Controparte_1 meritando di essere invece poste interamente a carico degli odierni appellanti sulla scorta della infondatezza delle domande da questi articolate in danno del deducente per tutti i motivi Parte_9 esposti in narrativa.”.
Ciò non solo perché esse non sono enunciate mediante uno specifico motivo di appello incidentale, ma soltanto nella replica al quinto motivo di gravame principale, ma soprattutto perché difettano del grado minimo di specificità che sarebbe stato richiesto rispetto a una motivazione articolata, con cui si giustificava la compensazione delle spese sotto il triplice profilo dell'avvicendamento normativo e giurisprudenziale che si era registrato in tema di occupazione sine titulo nel corso del giudizio, dell'avvenuto rigetto delle eccezioni di rito (legittimazione passiva e giudicato) riproposte dal , e della evidente complessità della controversia, sia in Controparte_1 punto di fatto che di diritto.
Le stesse ragioni che hanno indotto il primo giudice alla compensazione dei precedenti gradi giustificano identica soluzione anche per il presente giudizio di appello, risultando confermata la notevole complessità della controversia, dovuta ad evoluzioni giurisprudenziali su questioni rilevanti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai SI.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , n.q. di eredi di avverso la
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_1 sentenza n. 1063/2021 del Tribunale di Barcellona P.G., sez. civile, emessa in data 21/10/2021, nel proc. n. 278/2015 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Da atto che l'appellante principale e quello incidentale sono obbligati al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di conSIlio del 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)