TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10941 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 475/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
475/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PUCINO FILIPPO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso giusta C.F._2
procura in atti
- Appellante
E
rapp.ta e difesa dall' Avvocatura dello Stato di Controparte_1
(c.f. e con la stessa domiciliata ex lege in alla via Diaz CP_1 C.F._3 CP_1
11
- Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09 gennaio 2025, la signora ha in- Parte_1
teso proporre appello diretto ad ottenere la riforma totale della sentenza del Giudice di
Pace di Barra n. 4227/2024, depositata il 31.10.2024, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il verbale di contravvenzione n. 700019036, per violazio- ne dell'art. 116, commi 15 e 17 Codice della strada Codice della strada notificato il
1
24.6.2023, in quanto in San Giorgio a Cremano, alla Piazza Europa il sig. , Parte_2
minore di anni 18, “circolava alla guida del veicolo Mini Countryman tg. GC941SV senza essere munito della prescritta patente di guida, perchè mai conseguita, con la pena accessoria del fermo amministrativo del suindicato veicolo con cui veniva inflitta la sanzione della somma di € 15.299,50”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente ha evidenziato la violazione dell'art 2 L.689/81 in quanto l'infrazione era stata contestata al figlio,
, che nella notte tra il 23 ed il 24 giugno del 2023, si era introdotto nei locali Pt_2
commerciali della concessionaria ed aveva asportato le chiavi della Controparte_2
vettura su cui era stato trovato alla guida della vettura tg. GC941SV, prohibente domino.
Il Giudice di Pace di Barra, ammessa la prova testimoniale richiesta dal ricorrente, ha rigettato il ricorso ritenendo infondato poiché il testimone escusso “…si è limitato a riferire di aver visto il (figlio del ricorrente) porsi alla guida dell'auto Parte_2
Mini Cooper previo accesso dei locali della concessionaria ma nulla ha riferito CP_2
circa eventuali condotte del ricorrente idonee ad evitare che le chiavi dell'auto stessa potessero essere prese da terzi (particolari cautele nella custodia delle stesse, ad esempio)”.
Ciò premesso ha formulato due motivi di appello.
1. Con un primo motivo ha sostanzialmente lamentato di non aver potuto impedire il fatto;
ha, inoltre, lamentato la violazione dell'art. 6 della L. n.689 del 1981, assumendo che effettiva proprietaria/custode del veicolo tg. GC941SV era la società Controparte_2
mai indicata nel verbale impugnato. Assume, inoltre, che nel verbale impugnato non è stata indicata la qualità (genitore) fondante l'invocata responsabilità e non risultereb- bero coinvolti entrambi i genitori;
si lamenta, inoltre, la circostanza che il Giudice di
Pace non avrebbe adeguatamente valutato che era la concessionaria auto ad CP_2
avere la materiale disponibilità della vettura Mini Countryman tg. GC941SV, che non sarebbe stata mai stata notiziata del verbale di contestazione impugnato;
2. Con un secondo motivo di appello lamenta il fatto che non sarebbe stata adeguata- mente valutata quanto attestato dalla proprietaria/custode del veicolo in ordine alla circolazione “prohibente domino”; ha, inoltre, sostenuto che solo a quest'ultima si
2
sarebbe potuto imputare l'inadeguata custodia, e non ai genitori del minore. Ha, infine, censurato la valutazione del materiale istruttorio come operata dal Giudice di
Pace.
La causa è stata rinviata alla data del 24 novembre 2025 per la discussione e deci- sione a norma dell'art.281 sexies ultimo comma c.p.c..
***
L'appello è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
I suddetti motivi di gravame devono preliminarmente confrontarsi con gli origi- nari motivi di opposizione, non essendo ammissibile far valere in appello motivi nuovi e diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ove, all'esito della narrazione dell'accaduto (figlio minore che, nottetempo, si sarebbe introdotto furtivamente nella concessionaria di auto in titolarità di società amministrata dall'opponente, avrebbe asportato le chiavi dell'autovettura poste all'interno dell'ufficio della concessionaria e si sarebbe posto alla guida della stessa in difetto di titolo abilitati- vo), viene espressamente ammesso e riconosciuto che la contestazione è stata fatta al ricorrente a norma dell'art.2 della L. 689/1981 (cfr. punto 2 del ricorso) e dell'art.196 2° comma CdS (capi 12 e 13 del ricorso).
I motivi di opposizione formulati in primo grado sono:
a) illegittima contestazione dell'illecito al solo genitore, senza provvedere ad analoga contestazione ai danni del proprietario/custode, parimenti corre- sponsabile;
b) assolvimento dell'onere afferente all'individuata prova liberatoria, avendo posto in essere quelle misure necessarie secondo l'ordinaria diligenza per evi- tare che il figlio si appropriasse dell'autoveicolo; in particolare viene negato
l'addebito di omessa vigilanza, trattandosi di condotta imprevedibile, com- messa per la prima volta da soggetto oramai prossimo alla maggiore età, non controllabile in ogni suo movimento, non essendo più “un bambino”; inesigibi- lità di una condotta diversa in quanto, al momento del fatto, i genitori stavano dormendo.
3
Orbene palesemente inaccoglibile è l'argomentazione, che appare reiterata an- che in sede di gravame in ragione dell'omessa esplicita valutazione da parte del Giudice di Pace, secondo cui la contestazione al genitore del trasgressore (minore d'età) si sarebbe dovuta necessariamente accompagnare alla contestazione dell'illecito al proprietario/custode dell'autoveicolo.
L'assunto contrasta con l'assoluta autonomia delle fattispecie di illecito concre- tamente ascrivili al genitore del minore trasgressore (ex art. 2 L. n.689 del 1981 ed art.196 2° comma CdS) e di responsabilità solidale in capo al proprietario/custode del bene utilizzato per l'illecito amministrativo (ex art. 6 L. n.689 del 1981 ed art.196 1° comma CdS); non è dato comprendere da quale principio parte appellante voglia trarre la conclusione dell'illegittimità dell'accertamento e contestazione operati ai danni del primo in assenza di analoghi accertamento e contestazione operati ai danni del secon- do.
Presenta obiettivi profili di novità, e quindi di inammissibilità, l'assunto secondo cui l'illecito andava necessariamente accertato e contestati ad entrambi i genitori;
non è dato, peraltro, anche in tal caso comprendere da quali principi e norme l'appellante tragga la predetta conclusione.
Parimenti nuova, e quindi inammissibile, appare la doglianza secondo cui nel ver- bale notificato all'appellante non sarebbe stata indicata la qualità ed il titolo dell'invocata responsabilità; l'assunto, peraltro, è palesemente contraddetto da quanto affermato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. già richiamati capi
2,12 e 13 del ricorso) ove l'opponente ha espressamente ammesso di aver ricevuto una contestazione fondata sulle richiamate norme (art. 2 2° comma L. n.689/1981 e art.196
2° comma CdS), sicchè non è dato comprendere come possa, in sede di gravame, lamentare l'omessa indicazione del titolo di responsabilità nel verbale impugnato.
Le ulteriori argomentazioni svolte dall'appellante appaiono, per lo più, volte a ri- marcare la circostanza che il bene era in custodia/proprietà di un terzo (la suddetta concessionaria) a cui solo spettava l'adozione di misure cautelari volte ad impedire
4
l'utilizzo dell'autovettura da parte di soggetti non autorizzati, non potendo i genitori intervenire al fine di prevenire ed evitare quanto accaduto.
Le affermazioni in oggetto integrano, invero, un palese travisamento delle ragio- ni fondanti la responsabilità dell'appellante, quale genitore del trasgressore, e del contenuto della prova liberatoria imposta al fine di andare esente da detta responsabili- tà.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 “non può essere assogget- tato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni”, sicchè (secondo comma) “della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di violazione amministrati- va commessa da minore degli anni diciotto, per la stessa risponde, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 2, applicabile anche agli illeciti amministrativi ex art. 194 C.d.S., colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Ne consegue che, in caso di una violazione commessa da un minore, fermo l'ob- bligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore, che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto, oltre alla specifica attribuzione ad essi della respon- sabilità per l'illecito amministrativo (cfr. Cass. ord. n. 19619/2022).
Pertanto, la relativa sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti.
Ciò premesso, nel caso in esame, con ricorso al Giudice di pace di Barra, il sig.
[...]
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 al verbale di Parte_1
contestazione n. 700019036 della Polizia stradale, del 24.6.2023, relativo alla violazione dell'art. 116 commi 15 e 16 C.d.S., in qualità di padre del minore senza patente trovato
5
alla guida del veicolo Mini Countryman tg. GC941SV.
Nel verbale di contestazione la condotta sanzionata viene così descritta: “Il tra- sgressore minore di anni 18 identificato per la (13.3. 2006 Napoli) (…), Parte_2
circolava alla guida del veicolo sopra indicato senza essere munito della prescritta patente di guida, perché mai conseguita. Il veicolo, di cui viene trattenuto il documento di circolazione, e sottoposto a fermo amministrativo, come da separato verbale affidato al padre , che lo custodirà in Pollena Trocchia, via Alighieri n. 161(…). Il Parte_1
trasgressore dichiara: “Nulla”.
Inoltre, il verbale reca la sottoscrizione del trasgressore, attuale opponen- te/appellante.
Dalla natura complessiva del verbale, può desumersi, dunque, che la violazione commessa dal minore, sorpreso alla guida del veicolo senza patente, è stata contestata al sig. in qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
minore.
Può, infatti, desumersi il rapporto di sorveglianza intercorrente con il minore
(soggetto incapace ex lege) al momento del fatto, con conseguente attribuzione della responsabilità, diretta e personale, dell'illecito amministrativo.
Il ricorrente assume:
a) di non aver potuto impedire il fatto perché avvenuto di notte, mentre riposa- va insieme alla moglie;
b) che l'autovettura su indicata era presa in carico, per la messa in vendita, nell'area di deposito della rivendita auto “ sita in Pollena Troc- Controparte_2
chia alla via Dante Alighieri n. 161, di cui l'appellante è amministratore unico, mentre le chiavi di accesso a tali locali erano custodite nella comune abitazio- ne di Via Volpicella n. 384 in CP_1
c) durante la notte, all'insaputa dei genitori, il figlio si sarebbe Parte_2
impossessato delle chiavi ed, unitamente all'amico , si sa- Testimone_1
rebbero recati presso la concessionaria, dove, circa all'1:00 di notte, avrebbe- ro preso le chiavi della vettura.
In tema di onere probatorio gravante sul genitore, va segnalata una recente
6
pronunzia della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza 14000 del 2025) che ha espressamente esaminato il contenuto dell'onere probatorio gravante sul trasgressore nell'ipotesi in esame.
Viene, invero, richiamata la giurisprudenza della Corte (Cass. nn. 9435/2008) se- condo cui «in tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore per “culpa in vigilando” - presunta, diretta e personale - è superata ove il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e, ove ricorra la fattispecie in esame, di aver compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida».
Inoltre va richiamata altra pronunzia della Suprema Corte secondo cui ““nel ca- so di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'inca- pace, la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto - richiesta dall'art. 2, capoverso, della legge n. 689 del 1981 - compete non soltanto a coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, ma anche ai genitori dei minori ed agli altri soggetti indicati nell'art. 2048 cod. civ. In particolare, tale prova si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carat- tere ed all'indole del medesimo” (Cass. 10/07/1996 n. 6302).
Avuto riguardo al complesso e gravoso onere probatorio come appena delinea- to, appaiono assolutamente inadeguate, finanche sul piano deduttivo, le circostanze su cui è stata articolata la prova testimoniale e finalizzate, in ultima istanza, a provare che il minore si sarebbe furtivamente introdotto nottetempo nella concessionaria in titolarità della società amministrata dal padre, asportando le chiavi presenti nell'ufficio aziendale e mettendosi alla guida dell'autovettura, senza che i genitori ne avessero consapevolezza.
Le predette circostanze, invero, appaiono di per sé sole finanche in astratto ini- donee a dimostrare che i genitori (e, nel caso di specie, il padre sanzionato) abbiano
7
impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, ed abbiano esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del mede- simo; l'inadeguatezza dell'educazione e dell'attività di sorveglianza emerge, peraltro, in maniera palese dalla stessa narrazione di parte opponente, da cui si evince un minore che, pur di porsi alla guida dell'autovettura, si sarebbe nottetempo introdotto furtiva- mente nella concessionaria del padre, ove la stessa era custodita.
A tale quadro, che palesa un'inadeguatezza dell'attività assertiva, si associa l'assoluta inidoneità della prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado, volta unicamente a rimarcare la circostanza dell'ingresso furtivo e della successi- va condotta di guida.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, il cui gravame è stato interamente respinto, dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la senten- Parte_1
za impugnata del Giudice di pace di Barra n. 4227/2024, resa in data 30.10.2024;
➢ condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 700,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appel- lante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa- Parte_1
ri a quello dovuto per il presente appello.
8
Così deciso in Napoli il 25 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
475/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PUCINO FILIPPO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso giusta C.F._2
procura in atti
- Appellante
E
rapp.ta e difesa dall' Avvocatura dello Stato di Controparte_1
(c.f. e con la stessa domiciliata ex lege in alla via Diaz CP_1 C.F._3 CP_1
11
- Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09 gennaio 2025, la signora ha in- Parte_1
teso proporre appello diretto ad ottenere la riforma totale della sentenza del Giudice di
Pace di Barra n. 4227/2024, depositata il 31.10.2024, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il verbale di contravvenzione n. 700019036, per violazio- ne dell'art. 116, commi 15 e 17 Codice della strada Codice della strada notificato il
1
24.6.2023, in quanto in San Giorgio a Cremano, alla Piazza Europa il sig. , Parte_2
minore di anni 18, “circolava alla guida del veicolo Mini Countryman tg. GC941SV senza essere munito della prescritta patente di guida, perchè mai conseguita, con la pena accessoria del fermo amministrativo del suindicato veicolo con cui veniva inflitta la sanzione della somma di € 15.299,50”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la ricorrente ha evidenziato la violazione dell'art 2 L.689/81 in quanto l'infrazione era stata contestata al figlio,
, che nella notte tra il 23 ed il 24 giugno del 2023, si era introdotto nei locali Pt_2
commerciali della concessionaria ed aveva asportato le chiavi della Controparte_2
vettura su cui era stato trovato alla guida della vettura tg. GC941SV, prohibente domino.
Il Giudice di Pace di Barra, ammessa la prova testimoniale richiesta dal ricorrente, ha rigettato il ricorso ritenendo infondato poiché il testimone escusso “…si è limitato a riferire di aver visto il (figlio del ricorrente) porsi alla guida dell'auto Parte_2
Mini Cooper previo accesso dei locali della concessionaria ma nulla ha riferito CP_2
circa eventuali condotte del ricorrente idonee ad evitare che le chiavi dell'auto stessa potessero essere prese da terzi (particolari cautele nella custodia delle stesse, ad esempio)”.
Ciò premesso ha formulato due motivi di appello.
1. Con un primo motivo ha sostanzialmente lamentato di non aver potuto impedire il fatto;
ha, inoltre, lamentato la violazione dell'art. 6 della L. n.689 del 1981, assumendo che effettiva proprietaria/custode del veicolo tg. GC941SV era la società Controparte_2
mai indicata nel verbale impugnato. Assume, inoltre, che nel verbale impugnato non è stata indicata la qualità (genitore) fondante l'invocata responsabilità e non risultereb- bero coinvolti entrambi i genitori;
si lamenta, inoltre, la circostanza che il Giudice di
Pace non avrebbe adeguatamente valutato che era la concessionaria auto ad CP_2
avere la materiale disponibilità della vettura Mini Countryman tg. GC941SV, che non sarebbe stata mai stata notiziata del verbale di contestazione impugnato;
2. Con un secondo motivo di appello lamenta il fatto che non sarebbe stata adeguata- mente valutata quanto attestato dalla proprietaria/custode del veicolo in ordine alla circolazione “prohibente domino”; ha, inoltre, sostenuto che solo a quest'ultima si
2
sarebbe potuto imputare l'inadeguata custodia, e non ai genitori del minore. Ha, infine, censurato la valutazione del materiale istruttorio come operata dal Giudice di
Pace.
La causa è stata rinviata alla data del 24 novembre 2025 per la discussione e deci- sione a norma dell'art.281 sexies ultimo comma c.p.c..
***
L'appello è risultato infondato e va, pertanto, rigettato.
I suddetti motivi di gravame devono preliminarmente confrontarsi con gli origi- nari motivi di opposizione, non essendo ammissibile far valere in appello motivi nuovi e diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ove, all'esito della narrazione dell'accaduto (figlio minore che, nottetempo, si sarebbe introdotto furtivamente nella concessionaria di auto in titolarità di società amministrata dall'opponente, avrebbe asportato le chiavi dell'autovettura poste all'interno dell'ufficio della concessionaria e si sarebbe posto alla guida della stessa in difetto di titolo abilitati- vo), viene espressamente ammesso e riconosciuto che la contestazione è stata fatta al ricorrente a norma dell'art.2 della L. 689/1981 (cfr. punto 2 del ricorso) e dell'art.196 2° comma CdS (capi 12 e 13 del ricorso).
I motivi di opposizione formulati in primo grado sono:
a) illegittima contestazione dell'illecito al solo genitore, senza provvedere ad analoga contestazione ai danni del proprietario/custode, parimenti corre- sponsabile;
b) assolvimento dell'onere afferente all'individuata prova liberatoria, avendo posto in essere quelle misure necessarie secondo l'ordinaria diligenza per evi- tare che il figlio si appropriasse dell'autoveicolo; in particolare viene negato
l'addebito di omessa vigilanza, trattandosi di condotta imprevedibile, com- messa per la prima volta da soggetto oramai prossimo alla maggiore età, non controllabile in ogni suo movimento, non essendo più “un bambino”; inesigibi- lità di una condotta diversa in quanto, al momento del fatto, i genitori stavano dormendo.
3
Orbene palesemente inaccoglibile è l'argomentazione, che appare reiterata an- che in sede di gravame in ragione dell'omessa esplicita valutazione da parte del Giudice di Pace, secondo cui la contestazione al genitore del trasgressore (minore d'età) si sarebbe dovuta necessariamente accompagnare alla contestazione dell'illecito al proprietario/custode dell'autoveicolo.
L'assunto contrasta con l'assoluta autonomia delle fattispecie di illecito concre- tamente ascrivili al genitore del minore trasgressore (ex art. 2 L. n.689 del 1981 ed art.196 2° comma CdS) e di responsabilità solidale in capo al proprietario/custode del bene utilizzato per l'illecito amministrativo (ex art. 6 L. n.689 del 1981 ed art.196 1° comma CdS); non è dato comprendere da quale principio parte appellante voglia trarre la conclusione dell'illegittimità dell'accertamento e contestazione operati ai danni del primo in assenza di analoghi accertamento e contestazione operati ai danni del secon- do.
Presenta obiettivi profili di novità, e quindi di inammissibilità, l'assunto secondo cui l'illecito andava necessariamente accertato e contestati ad entrambi i genitori;
non è dato, peraltro, anche in tal caso comprendere da quali principi e norme l'appellante tragga la predetta conclusione.
Parimenti nuova, e quindi inammissibile, appare la doglianza secondo cui nel ver- bale notificato all'appellante non sarebbe stata indicata la qualità ed il titolo dell'invocata responsabilità; l'assunto, peraltro, è palesemente contraddetto da quanto affermato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. già richiamati capi
2,12 e 13 del ricorso) ove l'opponente ha espressamente ammesso di aver ricevuto una contestazione fondata sulle richiamate norme (art. 2 2° comma L. n.689/1981 e art.196
2° comma CdS), sicchè non è dato comprendere come possa, in sede di gravame, lamentare l'omessa indicazione del titolo di responsabilità nel verbale impugnato.
Le ulteriori argomentazioni svolte dall'appellante appaiono, per lo più, volte a ri- marcare la circostanza che il bene era in custodia/proprietà di un terzo (la suddetta concessionaria) a cui solo spettava l'adozione di misure cautelari volte ad impedire
4
l'utilizzo dell'autovettura da parte di soggetti non autorizzati, non potendo i genitori intervenire al fine di prevenire ed evitare quanto accaduto.
Le affermazioni in oggetto integrano, invero, un palese travisamento delle ragio- ni fondanti la responsabilità dell'appellante, quale genitore del trasgressore, e del contenuto della prova liberatoria imposta al fine di andare esente da detta responsabili- tà.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 “non può essere assogget- tato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni”, sicchè (secondo comma) “della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di violazione amministrati- va commessa da minore degli anni diciotto, per la stessa risponde, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 2, applicabile anche agli illeciti amministrativi ex art. 194 C.d.S., colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Ne consegue che, in caso di una violazione commessa da un minore, fermo l'ob- bligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore, che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto, oltre alla specifica attribuzione ad essi della respon- sabilità per l'illecito amministrativo (cfr. Cass. ord. n. 19619/2022).
Pertanto, la relativa sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti.
Ciò premesso, nel caso in esame, con ricorso al Giudice di pace di Barra, il sig.
[...]
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 al verbale di Parte_1
contestazione n. 700019036 della Polizia stradale, del 24.6.2023, relativo alla violazione dell'art. 116 commi 15 e 16 C.d.S., in qualità di padre del minore senza patente trovato
5
alla guida del veicolo Mini Countryman tg. GC941SV.
Nel verbale di contestazione la condotta sanzionata viene così descritta: “Il tra- sgressore minore di anni 18 identificato per la (13.3. 2006 Napoli) (…), Parte_2
circolava alla guida del veicolo sopra indicato senza essere munito della prescritta patente di guida, perché mai conseguita. Il veicolo, di cui viene trattenuto il documento di circolazione, e sottoposto a fermo amministrativo, come da separato verbale affidato al padre , che lo custodirà in Pollena Trocchia, via Alighieri n. 161(…). Il Parte_1
trasgressore dichiara: “Nulla”.
Inoltre, il verbale reca la sottoscrizione del trasgressore, attuale opponen- te/appellante.
Dalla natura complessiva del verbale, può desumersi, dunque, che la violazione commessa dal minore, sorpreso alla guida del veicolo senza patente, è stata contestata al sig. in qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
minore.
Può, infatti, desumersi il rapporto di sorveglianza intercorrente con il minore
(soggetto incapace ex lege) al momento del fatto, con conseguente attribuzione della responsabilità, diretta e personale, dell'illecito amministrativo.
Il ricorrente assume:
a) di non aver potuto impedire il fatto perché avvenuto di notte, mentre riposa- va insieme alla moglie;
b) che l'autovettura su indicata era presa in carico, per la messa in vendita, nell'area di deposito della rivendita auto “ sita in Pollena Troc- Controparte_2
chia alla via Dante Alighieri n. 161, di cui l'appellante è amministratore unico, mentre le chiavi di accesso a tali locali erano custodite nella comune abitazio- ne di Via Volpicella n. 384 in CP_1
c) durante la notte, all'insaputa dei genitori, il figlio si sarebbe Parte_2
impossessato delle chiavi ed, unitamente all'amico , si sa- Testimone_1
rebbero recati presso la concessionaria, dove, circa all'1:00 di notte, avrebbe- ro preso le chiavi della vettura.
In tema di onere probatorio gravante sul genitore, va segnalata una recente
6
pronunzia della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza 14000 del 2025) che ha espressamente esaminato il contenuto dell'onere probatorio gravante sul trasgressore nell'ipotesi in esame.
Viene, invero, richiamata la giurisprudenza della Corte (Cass. nn. 9435/2008) se- condo cui «in tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore per “culpa in vigilando” - presunta, diretta e personale - è superata ove il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e, ove ricorra la fattispecie in esame, di aver compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida».
Inoltre va richiamata altra pronunzia della Suprema Corte secondo cui ““nel ca- so di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'inca- pace, la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto - richiesta dall'art. 2, capoverso, della legge n. 689 del 1981 - compete non soltanto a coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, ma anche ai genitori dei minori ed agli altri soggetti indicati nell'art. 2048 cod. civ. In particolare, tale prova si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carat- tere ed all'indole del medesimo” (Cass. 10/07/1996 n. 6302).
Avuto riguardo al complesso e gravoso onere probatorio come appena delinea- to, appaiono assolutamente inadeguate, finanche sul piano deduttivo, le circostanze su cui è stata articolata la prova testimoniale e finalizzate, in ultima istanza, a provare che il minore si sarebbe furtivamente introdotto nottetempo nella concessionaria in titolarità della società amministrata dal padre, asportando le chiavi presenti nell'ufficio aziendale e mettendosi alla guida dell'autovettura, senza che i genitori ne avessero consapevolezza.
Le predette circostanze, invero, appaiono di per sé sole finanche in astratto ini- donee a dimostrare che i genitori (e, nel caso di specie, il padre sanzionato) abbiano
7
impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, ed abbiano esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del mede- simo; l'inadeguatezza dell'educazione e dell'attività di sorveglianza emerge, peraltro, in maniera palese dalla stessa narrazione di parte opponente, da cui si evince un minore che, pur di porsi alla guida dell'autovettura, si sarebbe nottetempo introdotto furtiva- mente nella concessionaria del padre, ove la stessa era custodita.
A tale quadro, che palesa un'inadeguatezza dell'attività assertiva, si associa l'assoluta inidoneità della prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado, volta unicamente a rimarcare la circostanza dell'ingresso furtivo e della successi- va condotta di guida.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, il cui gravame è stato interamente respinto, dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la senten- Parte_1
za impugnata del Giudice di pace di Barra n. 4227/2024, resa in data 30.10.2024;
➢ condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 700,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appel- lante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa- Parte_1
ri a quello dovuto per il presente appello.
8
Così deciso in Napoli il 25 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
9