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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12848/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOPARDI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LEOPARDI SILVIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOPARDI Parte_2 C.F._2
SILVIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LEOPARDI SILVIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEOPARDI SILVIA, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LEOPARDI SILVIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate il 29-1-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 1796/2017 il Tribunale di Bologna pronunciava, su ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Dall'unione è nata la figlia Parte_2 Parte_1
all'epoca minorenne ed economicamente non autosufficiente, Pt_3
nata a [...] il [...]; in ricorso si dà atto che ella è ad oggi maggiorenne ed è diventata anche economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 2 Le parti intendono pertanto modificare le condizioni di divorzio, come da ultimo precisato nelle note di trattazione scritta del 29.1.2025.
Il Tribunale, ritenute le condizioni concordate conformi a legge e frutto di libero accordo, le recepisce integralmente. Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti le condizioni di divorzio di cui alla sentenza 1796/2017 del Tribunale di
Bologna, sono modificate come segue:
1. non è più dovuto l'assegno posto a carico del sig. per il mantenimento della Parte_1
figlia oramai economicamente autosufficiente, in favore della madre Parte_3 Parte_2
e per l'effetto tale obbligo è revocato, a seguito della variazione dei presupposti per
[...]
cui il medesimo era stato concesso, per tutte le ragioni di cui in ricorso;
2. la revoca ha effetto a partire dall' 1.10.2024, data della assunzione a tempo indeterminato della figlia;
Parte_3
3. le parti danno atto di aver inoltre definito ogni ulteriore rapporto economico tra loro anche in relazione al rimborso delle spese straordinarie sostenute e, conseguentemente, rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano tutti soddisfatti delle predette condizioni che hanno accettato e sottoscritto;
4. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12848/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOPARDI SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LEOPARDI SILVIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOPARDI Parte_2 C.F._2
SILVIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LEOPARDI SILVIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEOPARDI SILVIA, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LEOPARDI SILVIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate il 29-1-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 1796/2017 il Tribunale di Bologna pronunciava, su ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Dall'unione è nata la figlia Parte_2 Parte_1
all'epoca minorenne ed economicamente non autosufficiente, Pt_3
nata a [...] il [...]; in ricorso si dà atto che ella è ad oggi maggiorenne ed è diventata anche economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 2 Le parti intendono pertanto modificare le condizioni di divorzio, come da ultimo precisato nelle note di trattazione scritta del 29.1.2025.
Il Tribunale, ritenute le condizioni concordate conformi a legge e frutto di libero accordo, le recepisce integralmente. Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti le condizioni di divorzio di cui alla sentenza 1796/2017 del Tribunale di
Bologna, sono modificate come segue:
1. non è più dovuto l'assegno posto a carico del sig. per il mantenimento della Parte_1
figlia oramai economicamente autosufficiente, in favore della madre Parte_3 Parte_2
e per l'effetto tale obbligo è revocato, a seguito della variazione dei presupposti per
[...]
cui il medesimo era stato concesso, per tutte le ragioni di cui in ricorso;
2. la revoca ha effetto a partire dall' 1.10.2024, data della assunzione a tempo indeterminato della figlia;
Parte_3
3. le parti danno atto di aver inoltre definito ogni ulteriore rapporto economico tra loro anche in relazione al rimborso delle spese straordinarie sostenute e, conseguentemente, rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano tutti soddisfatti delle predette condizioni che hanno accettato e sottoscritto;
4. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2