Trib. Bergamo, sentenza 21/12/2025, n. 1639
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Rottura della comunione di vita e fine dell'affectio maritalis

    Il Collegio ha preso atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis, giustificando la richiesta di separazione.

  • Rigettato
    Relazioni extraconiugali della moglie

    Il Collegio ha ritenuto infondata la richiesta di addebito, non essendo provato il nesso tra i tradimenti e la crisi coniugale, già in atto da tempo. L'atteggiamento di tolleranza del marito e la separazione di fatto pregressa hanno avvalorato questa tesi.

  • Accolto
    Affido condiviso con collocamento prevalente presso il padre

    Il Collegio ha confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, ritenendolo la forma migliore per i minori, e il collocamento prevalente presso il padre, figura genitoriale di riferimento allo stato attuale, con conseguente assegnazione della casa coniugale al padre.

  • Rigettato
    Affido esclusivo dei figli

    Il Collegio ha confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, ritenendolo la forma migliore per i minori, e il collocamento prevalente presso il padre, figura genitoriale di riferimento allo stato attuale, con conseguente assegnazione della casa coniugale al padre.

  • Rigettato
    Assegnazione della casa coniugale

    La casa coniugale è stata assegnata al resistente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono, in virtù del collocamento prevalente dei figli presso di lui.

  • Accolto
    Assegnazione della casa coniugale

    La casa coniugale è stata assegnata al resistente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono, in virtù del collocamento prevalente dei figli presso di lui.

  • Rigettato
    Richiesta assegno di mantenimento a carico del marito

    La ricorrente dovrà versare al resistente, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli l'importo totale di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale Istat.

  • Accolto
    Richiesta assegno di mantenimento a carico della moglie

    La ricorrente dovrà versare al resistente, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli l'importo totale di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale Istat.

  • Accolto
    Divisione spese straordinarie

    Le spese straordinarie relative ai figli sono state poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale.

  • Accolto
    Divisione spese straordinarie

    Le spese straordinarie relative ai figli sono state poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 21/12/2025, n. 1639
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 1639
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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