TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/12/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1509 / 2023 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 11550099 //22002233 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PAGANO Parte_1 C.F._1
BARBARA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AU CO del foro di Lecco
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come note depositate per l'udienza del 27.5.25 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
Il PM per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 13 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1
marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della Controparte_1
separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 02/10/2009 in Timisoara
(Romania), regolarmente trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Bergamo,
e che dal matrimonio erano nati i figli (n. a SERIATE 25/02/2011) e Persona_1
(n. a SERIATE 17.8.2012), entrambi minori;
si soffermava in particolare sul venir Per_2
meno di ogni comunione sentimentale tra i coniugi soffermandosi sul clima esacerbato esistente e sul carattere impositivo del marito che con il tempo era divenuto insopportabile. Rilevava che i comportamenti del marito si erano manifestati sin dall'inizio del matrimonio ed erano peggiorati dopo la nascita del primo figlio nel 2011.
Ha dichiarato di aver dovuto sottostare ai dettami del coniuge per evitare discussioni, anche di fronte ai minori: a titolo di esempio, ha esposto che il marito si è opposto alla sua scelta di iscriversi ad un corso per diventare estetista, poiché l'attività non era ben vista;
che doveva far trovare al marito la casa perfettamente in ordine, pena le ire del medesimo;
di non poter svolgere attività con i figli nel fine settimana, atteso che per scelta unilaterale del marito, i bambini si dovevano recare in chiesa ogni domenica dalle h 9.00 alle h 13.00
e dalle h 17.00 alle h 20.00; infine, ha dichiarato di aver presentato denuncia querela in seguito ad un episodio nel 2022 in cui il marito aveva lasciato i figli dal fratello senza alcun avvertimento. Ha dichiarato inoltre che il marito spesso si è assentato da casa per svolgere attività di beneficenza all'estero, lasciandola a casa sola con due bambini piccoli da gestire. A causa della profonda e duratura crisi coniugale la ricorrente ha specificato che le parti dormono in letti separati da oltre sei anni. Ha quindi concluso domandando la separazione personale dal marito, l'affido in via condivisa dei figli con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, ampio diritto di visita del padre e pagina 2 di 13 l'imposizione a carico di quest'ultimo di un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente che ha contestato la ricostruzione fattuale della ricorrente, imputando la responsabilità del fallimento del matrimonio, da un lato, al completo disinteresse della moglie nei confronti della famiglia e dei figli e, dall'altro, alle relazioni sentimentali che la moglie aveva intrapreso nel corso del matrimonio con altri uomini. Ha esposto di aver sempre appoggiato le decisioni della moglie, tra cui la scelta di iscriversi al corso di estetica e di come, durante la frequenza a tale corso, la moglie aveva iniziato a indossare abiti succinti, ad uscire sempre più spesso con le amiche e rincasare tardi, e di come egli, insospettito, scorrendo tra le chat della moglie aveva così scoperto una conversazione con tale caratterizzata da messaggi a sfondo sessuale e Persona_3
foto di nudo. Riferiva di aver cercato di recuperare il rapporto coniugale con la moglie, ma di aver incontrato il rifiuto di lei che, di contro, iniziava ad intrattenere relazioni amorose con diversi altri uomini. Asseriva inoltre che la ricorrente, che pure svolgeva ben tre attività lavorative (colf, estetista e barista la sera) che la portavano ad essere fuori casa dalle h 8:00 del mattino sino alle h 3.00/4:00 di ogni notte, non aveva mai contribuito alle spese della famiglia né si era mai occupata dei figli, sino al totale disinteresse nei loro confronti, soffermandosi a riprova di ciò su un episodio in cui, rientrato dal lavoro, egli aveva trovato la figlia, di neppure un anno, sdraiata sul pavimento con il pannolino intriso di feci e la moglie che dormiva sul divano. Quanto alla denuncia riportata in ricorso, precisava trattarsi di un episodio nel quale la signora si era presentata, dopo diverse Pt_1
settimane, presso la casa coniugale e, non trovando i figli, aveva sporto quella querela asserendo, infondatamente, la loro scomparsa. Da ultimo asseriva di occuparsi in via esclusiva dei figli e della casa da circa sei anni, istando pertanto nella richiesta di affido esclusivo a sé. In conclusione egli aderiva alla domanda sullo status chiedendo però anche la declaratoria di addebito della separazione a carico della moglie, l'affido esclusivo dei figli con l'assegnazione della casa coniugale, ipotizzava le visite materne in modalità
pagina 3 di 13 protetta e chiedeva il versamento di un assegno ritenuto equo a titolo di contributo al mantenimento per i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 04/05/2023 il Presidente d. sentite le parti ed esperito il rituale tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva e prima dell'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ha disposto CTU psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare.
Il CTU, dott. ha ravvisato un distanziamento della figura materna rispetto Persona_4
alla prole in atto da alcuni anni e, di conseguenza, un maggiore coinvolgimento della figura paterna nell'accudimento dei figli. L'accudimento paterno è parso adeguato e funzionale alla crescita dei minori e la resistenza mostrata dai minori nei confronti della madre è stata ricondotta alla loro osservazione del discontinuo interesse materno nei loro confronti, anche se in entrambi è stato ravvisato il desiderio di riallacciare i rapporti: egli ha così concluso per affido condiviso della prole con collocamento presso il padre e un percorso di ricostruzione della collaborazione genitoriale attraverso una consulenza genitoriale, meglio se attuata in forma congiunta;
ha suggerito un calendario di visite materne che comprendeva: - weekend alterni dal sabato mattina alle 8.00 fino alla domenica alle 20.30, con possibilità per di non fermarsi a dormire;
- tutti i martedì Per_1
dal termine delle lezioni scolastiche fino alle 20.30 (o per in caso di accordo tra i Per_2
genitori, fino al mattino successivo con l'accompagnamento a scuola); - a giovedì alterni
(cioè nella settimana senza il weekend di pertinenza materna) dal termine delle lezioni scolastiche fino alle 20.30 (o per in caso di accordo tra i genitori, fino al mattino Per_2
successivo con l'accompagnamento a scuola); -vista la dichiarata disponibilità paterna, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 6:30 fino alle 7:45 circa presso l'abitazione paterna per preparare e accompagnare i figli a scuola;
oltre regolamentazione standard per le vacanze estive, il periodo natalizio e altre festività.
A seguito del deposito della CTU in data 3/11/2023 il Presidente d., con ordinanza riservata del 23/12/2023, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le pagina 4 di 13 conclusioni della CTU e introducendo la possibilità per la madre, che durante l'udienza presidenziale ha dichiarato di assumere l'impegno in tal senso, di andare a prendere i minori alle h 14.00 a scuola, e, dopo il pranzo, riaccompagnandoli alle h 15,30 alla casa del padre nei giorni infrasettimanali ad esclusione del mercoledì, dando altresì incarica ai
Servizi Sociali territorialmente competenti del monitoraggio del nucleo familiare;
ha, inoltre, posto integralmente l'onere del mantenimento ordinario dei due figli a carico del resistente mentre le spese straordinarie sono state divise al 50% tra i genitori.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali rispettivamente del comune di residenza materna e paterna incaricati di monitorare il nucleo familiare per la durata di un anno e assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con note del 17/02/2025, successive al deposito della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione. Il giudice ha quindi fissato udienza di precisazione delle conclusioni congiunte al 27/05/2025, da svolgersi in modalità cartolare.
La causa veniva quindi riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse e delle repliche conclusionali.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
- Sulla richiesta dell'addebito svolta dal resistente
Il resistente ha chiesto in comparsa di costituzione e poi in sede di precisazione delle conclusioni la declaratoria dell'addebito a carico della moglie, nonostante , si precisa, le parti avessero raggiunto un accordo il 17.2.25 (poi non più riportato a seguito di una incomprensione relativa alla visita specialistica per un figlio) in cui ovviamente non vi è cenno alcuno a tale elemento.
pagina 5 di 13 Il sig. sostiene che la moglie un anno prima di decidere di iscriversi al corso Pt_1
triennale di formazione Operatore del Benessere (estetista), quindi nel 2015, iniziava ad intrattenere una relazione extraconiugale con il di lui migliore amico e quelli che erano i rientri mattutini della ricorrente (due, tre a settimana), divenivano via via rientri quotidiani, ovvero per circa quattro anni e fino al deposito del ricorso per separazione, secondo le allegazioni del ricorrente la signora ha condotto la propria vita in Pt_1
particolare assumendo quanto segue relativamente alla moglie: -uscita da casa alle ore
8.00 per svolgere l'attività di governante presso tre famiglie bergamasche fino alle ore
14.00 ,trattenendo per sé tutti gli introiti;
- dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00 attività lavorativa di estetista presso il centro commerciale Le Due Torri di Stezzano;
- la sera nel w.e. svolgeva l'attività di barista;
- rientro alle ore 03.00/04.00 di ogni notte (ed in alcuni casi senza alcun rientro notturno) dormendo sul divano;
- negli ultimi due anni (prima dell'attivazione del presente giudizio) la signora non è più neppure Pt_1
rincasata la sera, bensì sempre alle ore 6 del mattino) Rileva che la ricorrente dapprima ha avuto (e queste sono quelle note) una relazione con il miglior amico del resistente, signor , poi con tale sig. , nel prosieguo con il marito di una Persona_3 Persona_5
signora presso la famiglia ove svolgeva l'attività di governante, poi con un fotografo di
MI, quindi con un altro uomo bergamasco sposato e da ultimo con tale , Per_6
come si evince dagli estratti dell'account Facebook della medesima ( doc. 22)
Il sig. durante l'udienza presidenziale ha dichiarato: “fino a 2 anni fa amavo mia Pt_1
moglie e per questo ho accettato le sue condizioni sperando che si potesse ricostituire la famiglia.”
Nella relazione dei Servizi sociali si dà atto che secondo il sig. la volontà di Pt_1
separarsi da parte della signora si è manifestata quando i bambini avevano circa 5/6 anni
(al momento del ricorso per la separazione ne hanno rispettivamente 10 e 12) ma non ha trovato l'appoggio del marito che ha tentato il riavvicinamento. Circa un anno dopo la comunicazione dell'intenzione di separarsi, il resistente ha dichiarato che la moglie ha pagina 6 di 13 iniziato a delegare gran parte della cura primaria dei bambini ed è in quel momento che controllando il telefono della moglie ha accertato la presenza di diversi amanti. Da quel momento la situazione di coppia non si è mai risollevata.
La signora sostiene di contro l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alle relazioni Pt_1
che ammette di aver intrapreso con altri uomini;
in particolare, durante l'udienza presidenziale ha dichiarato “nel 2016, ho iniziato a dormire sul divano lasciando la camera da letto e solo da quel momento in poi ho avuto relazioni con altri uomini.”
La ricorrente precisa che il progressivo deterioramento è stato dovuto dall'atteggiamento autoritativo e prepotente del marito che costringeva la famiglia a sottostare alle sue regole.
Dopo la nascita del primo figlio, il carico dell'accudimento, crescita dei bambini, oltre che della organizzazione della casa, della famiglia, sostiene sia sempre gravato su di sé, in quanto il resistente non solo era impegnato in attività lavorativa, ma ha sempre destinato praticamente tutto il proprio tempo libero all'Associazione di volontariato, causandole stati depressivi. Secondo la signora l'intollerabilità della convivenza era già particolarmente grave ormai da anni ma la paura delle reazioni, del futuro;
la mancanza di autostima;
di indipendenza economica hanno fatto sì che la ricorrente fosse costretta a continuare nel rapporto matrimoniale.
Ella ha anche depositato una denuncia querela il 22/01/2019 (poi rimessa) relativa ad un episodio in cui il marito l'avrebbe spintonata sulle scale, in detto atto la dava atto Pt_1
di essere separata in casa già da un anno e che la convivenza stava continuando solo per questioni economiche e per il benessere dei minori (doc. 8); ancor più ella ha anche asserito che già nei primi mesi dell'anno 2022 aveva incaricato uno Studio legale al fine di comunicare ufficialmente al coniuge la sua volontà di procedere per la separazione personale di coniugi e che erano anche seguiti contatti tra i rispettivi legali volti a raggiungere auspicabili accordi per la proposizione di un ricorso per separazione consensuale, seppur senza esito.
pagina 7 di 13 Ebbene alla luce delle indicazioni sopra riportate e, soprattutto, dalla cronologia che le stesse parti indicano degli eventi specificati, sia avanti al Tribunale che avanti agli operatori sociali, non può che concludersi per l'infondatezza della richiesta dell'addebito: non è provato, infatti, il nesso tra i tradimenti e la crisi, che era già in atto da tempo rispetto al ricorso così presentato. A ciò si aggiunga come lo stesso affermato atteggiamento del marito di tolleranza dei tradimenti e dell'asserita assenza della signora dalla vita familiare per 8 anni avvalorano la tesi che una profonda crisi fosse già in atto da tempo;
a ciò si aggiunga che la ricorrente ha dichiarato di dormire sul divano dal 2016 e non è stato oggetto di contestazione da controparte e che già nella denuncia del 2019 la ricorrente dava già atto ai Carabinieri di una separazione di fatto in atto da tempo tra i coniugi.
Allora è difficile costruire la tesi del marito (tradimenti e indifferenza ai bisogni familiari) come cause di adesso per la rottura della comunione affettiva tra le parti, i suddetti comportamenti infatti , seppur contrari ai doveri coniugali, non appaiono essere alla base della rottura tra le parti alla luce del fatto che essi si pongono cronologicamente a diversi anni prima del ricorso stesso.
Da ciò il rigetto della domanda di addebito proposta.
- Sulla domanda di affido dei due minori
Già in seno all'ordinanza presidenziale era stato disposto l'affido condiviso ed entrambe le parti insistono affinché venga confermato;
la stessa CTU non ha rilevato motivi ostativi alla modalità di affido condiviso.
In data 6/05/2024 è stata acquisita la relazione dei servizi sociali del comune di Bergamo
(comune di residenza paterna) che ha confermato che ai figli non manca né l'accudimento primario né adeguati stimoli per la loro crescita, sono molto educati e capaci di stare in relazione con la persona adulta in un contesto formale. Il padre è una persona presente per i figli che tuttavia fatica a non coinvolgere i figli nel conflitto tra lui e la madre e di ciò ne
è poco consapevole. sta sviluppando un atteggiamento aderente alla posizione Per_1
paterna e si sta allontanando sempre di più dalla madre non si sente libera di Per_2
pagina 8 di 13 esprimere i propri desideri per non ferire i genitori né di manifestare il proprio affetto per entrambi. In questo contesto hanno suggerito la valutazione dell'attivazione di un percorso di mediazione familiare e dell'eventualità di procedere ad un intervento di osservazione educativa in entrambi i contesti domiciliari al fine di comprendere se sia necessario attivare dei successivi interventi di facilitazione delle relazioni genitori figli.
In data 4/12/2024 è stata acquisita la relazione dei servizi sociali dell'ambito territoriale di MI (che comprende il comune di residenza materna) che hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto fortemente conflittuale tra i due genitori, aggravato dalla mancanza di fiducia reciproca. La madre incontra quotidianamente i figli, e , Per_1 Per_2
per accompagnarli a scuola e riprenderli, ad eccezione del mercoledì. La signora riferisce che questi sono gli unici momenti in cui riesce a vedere , poiché il ragazzo si rifiuta Per_1
di trascorrere del tempo con lei. , invece, incontra la madre anche un pomeriggio a Per_2
settimana e a weekend alterni, in conformità agli accordi di separazione. A fronte di ciò,
i Servizi, in accordo con il Servizio Minori e Famiglia del Comune di Bergamo, competente territorialmente per la residenza paterna e dei minori, hanno rilevato l'opportunità di avviare un percorso di sostegno rivolto a coppie conflittuali, al fine di migliorare la relazione tra i due genitori.
Ad oggi persistono le forti tensioni tra i coniugi e una scarsa collaborazione tra di essi, che si rimproverano a vicenda accusandosi di non rispettare le disposizioni stabilite con ordinanza presidenziale;
da un lato il sig. secondo la ricorrente ha un atteggiamento Pt_1
prepotente e ostativo nei confronti del diritto di visita materno (narra di un episodio occorso nel luglio 2025 in cui il Sig. non ha consegnato alla madre i figli nel Pt_1
weekend di spettanza della stessa); il sig. , dall'altro, lato, sostiene che in realtà sia Pt_1
lui che presta consenso e si adegua alle pretese della moglie, la quale esercita il diritto di visita a suo esclusivo piacimento, riportando presso la residenza familiare nel Per_2
pomeriggio, anziché il mattino ovvero non adeguandosi a lievi cambiamenti di orari dipesi da impegni prefissati con il padre, tanto da costringere lo stesso a sporgere denuncia-
pagina 9 di 13 querela (doc. 31 e 33) nei confronti della ricorrente per mancata esecuzione dolosa del provvedimento del Giudice.
Nel mentre, i ragazzi sono coinvolti nel conflitto e hanno presso le parti dei genitori: Per_1
non desidera trascorrere lo stesso tempo che la sorella condivide con la madre e, Per_2
sempre di più, in molte occasioni asseconda il padre e gli dà manforte quando lo stesso
“aggredisce” verbalmente la madre e la sorella , comportandosi esattamente come lo Per_2
stesso. Anche per questa ostilità nel rapporto madre figlio il resistente sostiene che gli accordi non siano più attuabili, atteso che prevedevano un tempo pressoché paritetico di frequentazione genitori-figli.
Da tutto quanto allora finora detto il Collegio ritiene possibile confermare l'affido condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, ciò alla luce del fatto che tale forma sia peraltro la migliore per i minori , come lo stesso legislatore ha reso obbligatorio con la riforma del diritto di famiglia. Viene confermato altresì il collocamento prevalente degli stessi presso il padre, figura genitoriale allo stato migliore riferimento per i due minori, con conseguente assegnazione della casa coniugale allo stesso (vale evidenziare che tali conclusioni erano state dalle parti assunte anche nell'accordo del 17.2.25 oltre che nelle pc)
Relativamente al diritto di visita appare opportuno allo stato, salvo accordi migliorativi tra le parti, confermare le modalità individuate in seno all'ordinanza presidenziale e quindi: la madre potrà stare e vedere i figli - a weekend alternati dal sabato mattina h 8.00 fino alla domenica sera, h 20,30, con possibilità per di non fermarsi a dormire presso Per_1
di lei;
- un pomeriggio a settimana , in ipotesi il martedì (salvo diverso accordo tra le parti), quando è di sua competenza il fine settimana, e due pomeriggi a settimana, in caso diverso, in ipotesi il martedì e il giovedì (salvo diverso accordo tra le parti) , dal termine delle lezioni scolastiche fino alle h 20,30 dopo cena, e in caso di accordo con il resistente e con la figlia, prevedendo in tali giorni altresì il pernotto di , che dovrà essere Per_2
accompagnata a scuola l'indomani mattina;
- tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle h pagina 10 di 13 6,30 fino alle h 7,45 presso l'abitazione paterna per preparare ed accompagnare i figli a scuola;
- nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì per il pranzo in particolare andando a prendere i minori alle h 14.00 a scuola, e, dopo il pranzo, riaccompagnandoli alle h 15,30 alla casa del padre;
orari particolari che evidentemente sono collegati e limitati al periodo scolastico;
- per 7 giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi;
- per 15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno .
- La casa coniugale viene assegnata al resistente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono;
- La ricorrente dovrà versare al resistente, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli l'importo totale di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
pagina 11 di 13 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide pagina 12 di 13 obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- conferma il pagamento dell'espletata CTU, già liquidata, in via solidale delle parti;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 13 di 13
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 11550099 //22002233 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PAGANO Parte_1 C.F._1
BARBARA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AU CO del foro di Lecco
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come note depositate per l'udienza del 27.5.25 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
Il PM per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 13 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il Parte_1
marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della Controparte_1
separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 02/10/2009 in Timisoara
(Romania), regolarmente trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Bergamo,
e che dal matrimonio erano nati i figli (n. a SERIATE 25/02/2011) e Persona_1
(n. a SERIATE 17.8.2012), entrambi minori;
si soffermava in particolare sul venir Per_2
meno di ogni comunione sentimentale tra i coniugi soffermandosi sul clima esacerbato esistente e sul carattere impositivo del marito che con il tempo era divenuto insopportabile. Rilevava che i comportamenti del marito si erano manifestati sin dall'inizio del matrimonio ed erano peggiorati dopo la nascita del primo figlio nel 2011.
Ha dichiarato di aver dovuto sottostare ai dettami del coniuge per evitare discussioni, anche di fronte ai minori: a titolo di esempio, ha esposto che il marito si è opposto alla sua scelta di iscriversi ad un corso per diventare estetista, poiché l'attività non era ben vista;
che doveva far trovare al marito la casa perfettamente in ordine, pena le ire del medesimo;
di non poter svolgere attività con i figli nel fine settimana, atteso che per scelta unilaterale del marito, i bambini si dovevano recare in chiesa ogni domenica dalle h 9.00 alle h 13.00
e dalle h 17.00 alle h 20.00; infine, ha dichiarato di aver presentato denuncia querela in seguito ad un episodio nel 2022 in cui il marito aveva lasciato i figli dal fratello senza alcun avvertimento. Ha dichiarato inoltre che il marito spesso si è assentato da casa per svolgere attività di beneficenza all'estero, lasciandola a casa sola con due bambini piccoli da gestire. A causa della profonda e duratura crisi coniugale la ricorrente ha specificato che le parti dormono in letti separati da oltre sei anni. Ha quindi concluso domandando la separazione personale dal marito, l'affido in via condivisa dei figli con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, ampio diritto di visita del padre e pagina 2 di 13 l'imposizione a carico di quest'ultimo di un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente che ha contestato la ricostruzione fattuale della ricorrente, imputando la responsabilità del fallimento del matrimonio, da un lato, al completo disinteresse della moglie nei confronti della famiglia e dei figli e, dall'altro, alle relazioni sentimentali che la moglie aveva intrapreso nel corso del matrimonio con altri uomini. Ha esposto di aver sempre appoggiato le decisioni della moglie, tra cui la scelta di iscriversi al corso di estetica e di come, durante la frequenza a tale corso, la moglie aveva iniziato a indossare abiti succinti, ad uscire sempre più spesso con le amiche e rincasare tardi, e di come egli, insospettito, scorrendo tra le chat della moglie aveva così scoperto una conversazione con tale caratterizzata da messaggi a sfondo sessuale e Persona_3
foto di nudo. Riferiva di aver cercato di recuperare il rapporto coniugale con la moglie, ma di aver incontrato il rifiuto di lei che, di contro, iniziava ad intrattenere relazioni amorose con diversi altri uomini. Asseriva inoltre che la ricorrente, che pure svolgeva ben tre attività lavorative (colf, estetista e barista la sera) che la portavano ad essere fuori casa dalle h 8:00 del mattino sino alle h 3.00/4:00 di ogni notte, non aveva mai contribuito alle spese della famiglia né si era mai occupata dei figli, sino al totale disinteresse nei loro confronti, soffermandosi a riprova di ciò su un episodio in cui, rientrato dal lavoro, egli aveva trovato la figlia, di neppure un anno, sdraiata sul pavimento con il pannolino intriso di feci e la moglie che dormiva sul divano. Quanto alla denuncia riportata in ricorso, precisava trattarsi di un episodio nel quale la signora si era presentata, dopo diverse Pt_1
settimane, presso la casa coniugale e, non trovando i figli, aveva sporto quella querela asserendo, infondatamente, la loro scomparsa. Da ultimo asseriva di occuparsi in via esclusiva dei figli e della casa da circa sei anni, istando pertanto nella richiesta di affido esclusivo a sé. In conclusione egli aderiva alla domanda sullo status chiedendo però anche la declaratoria di addebito della separazione a carico della moglie, l'affido esclusivo dei figli con l'assegnazione della casa coniugale, ipotizzava le visite materne in modalità
pagina 3 di 13 protetta e chiedeva il versamento di un assegno ritenuto equo a titolo di contributo al mantenimento per i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 04/05/2023 il Presidente d. sentite le parti ed esperito il rituale tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva e prima dell'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ha disposto CTU psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare.
Il CTU, dott. ha ravvisato un distanziamento della figura materna rispetto Persona_4
alla prole in atto da alcuni anni e, di conseguenza, un maggiore coinvolgimento della figura paterna nell'accudimento dei figli. L'accudimento paterno è parso adeguato e funzionale alla crescita dei minori e la resistenza mostrata dai minori nei confronti della madre è stata ricondotta alla loro osservazione del discontinuo interesse materno nei loro confronti, anche se in entrambi è stato ravvisato il desiderio di riallacciare i rapporti: egli ha così concluso per affido condiviso della prole con collocamento presso il padre e un percorso di ricostruzione della collaborazione genitoriale attraverso una consulenza genitoriale, meglio se attuata in forma congiunta;
ha suggerito un calendario di visite materne che comprendeva: - weekend alterni dal sabato mattina alle 8.00 fino alla domenica alle 20.30, con possibilità per di non fermarsi a dormire;
- tutti i martedì Per_1
dal termine delle lezioni scolastiche fino alle 20.30 (o per in caso di accordo tra i Per_2
genitori, fino al mattino successivo con l'accompagnamento a scuola); - a giovedì alterni
(cioè nella settimana senza il weekend di pertinenza materna) dal termine delle lezioni scolastiche fino alle 20.30 (o per in caso di accordo tra i genitori, fino al mattino Per_2
successivo con l'accompagnamento a scuola); -vista la dichiarata disponibilità paterna, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 6:30 fino alle 7:45 circa presso l'abitazione paterna per preparare e accompagnare i figli a scuola;
oltre regolamentazione standard per le vacanze estive, il periodo natalizio e altre festività.
A seguito del deposito della CTU in data 3/11/2023 il Presidente d., con ordinanza riservata del 23/12/2023, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le pagina 4 di 13 conclusioni della CTU e introducendo la possibilità per la madre, che durante l'udienza presidenziale ha dichiarato di assumere l'impegno in tal senso, di andare a prendere i minori alle h 14.00 a scuola, e, dopo il pranzo, riaccompagnandoli alle h 15,30 alla casa del padre nei giorni infrasettimanali ad esclusione del mercoledì, dando altresì incarica ai
Servizi Sociali territorialmente competenti del monitoraggio del nucleo familiare;
ha, inoltre, posto integralmente l'onere del mantenimento ordinario dei due figli a carico del resistente mentre le spese straordinarie sono state divise al 50% tra i genitori.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali rispettivamente del comune di residenza materna e paterna incaricati di monitorare il nucleo familiare per la durata di un anno e assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con note del 17/02/2025, successive al deposito della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione. Il giudice ha quindi fissato udienza di precisazione delle conclusioni congiunte al 27/05/2025, da svolgersi in modalità cartolare.
La causa veniva quindi riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse e delle repliche conclusionali.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
- Sulla richiesta dell'addebito svolta dal resistente
Il resistente ha chiesto in comparsa di costituzione e poi in sede di precisazione delle conclusioni la declaratoria dell'addebito a carico della moglie, nonostante , si precisa, le parti avessero raggiunto un accordo il 17.2.25 (poi non più riportato a seguito di una incomprensione relativa alla visita specialistica per un figlio) in cui ovviamente non vi è cenno alcuno a tale elemento.
pagina 5 di 13 Il sig. sostiene che la moglie un anno prima di decidere di iscriversi al corso Pt_1
triennale di formazione Operatore del Benessere (estetista), quindi nel 2015, iniziava ad intrattenere una relazione extraconiugale con il di lui migliore amico e quelli che erano i rientri mattutini della ricorrente (due, tre a settimana), divenivano via via rientri quotidiani, ovvero per circa quattro anni e fino al deposito del ricorso per separazione, secondo le allegazioni del ricorrente la signora ha condotto la propria vita in Pt_1
particolare assumendo quanto segue relativamente alla moglie: -uscita da casa alle ore
8.00 per svolgere l'attività di governante presso tre famiglie bergamasche fino alle ore
14.00 ,trattenendo per sé tutti gli introiti;
- dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00 attività lavorativa di estetista presso il centro commerciale Le Due Torri di Stezzano;
- la sera nel w.e. svolgeva l'attività di barista;
- rientro alle ore 03.00/04.00 di ogni notte (ed in alcuni casi senza alcun rientro notturno) dormendo sul divano;
- negli ultimi due anni (prima dell'attivazione del presente giudizio) la signora non è più neppure Pt_1
rincasata la sera, bensì sempre alle ore 6 del mattino) Rileva che la ricorrente dapprima ha avuto (e queste sono quelle note) una relazione con il miglior amico del resistente, signor , poi con tale sig. , nel prosieguo con il marito di una Persona_3 Persona_5
signora presso la famiglia ove svolgeva l'attività di governante, poi con un fotografo di
MI, quindi con un altro uomo bergamasco sposato e da ultimo con tale , Per_6
come si evince dagli estratti dell'account Facebook della medesima ( doc. 22)
Il sig. durante l'udienza presidenziale ha dichiarato: “fino a 2 anni fa amavo mia Pt_1
moglie e per questo ho accettato le sue condizioni sperando che si potesse ricostituire la famiglia.”
Nella relazione dei Servizi sociali si dà atto che secondo il sig. la volontà di Pt_1
separarsi da parte della signora si è manifestata quando i bambini avevano circa 5/6 anni
(al momento del ricorso per la separazione ne hanno rispettivamente 10 e 12) ma non ha trovato l'appoggio del marito che ha tentato il riavvicinamento. Circa un anno dopo la comunicazione dell'intenzione di separarsi, il resistente ha dichiarato che la moglie ha pagina 6 di 13 iniziato a delegare gran parte della cura primaria dei bambini ed è in quel momento che controllando il telefono della moglie ha accertato la presenza di diversi amanti. Da quel momento la situazione di coppia non si è mai risollevata.
La signora sostiene di contro l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alle relazioni Pt_1
che ammette di aver intrapreso con altri uomini;
in particolare, durante l'udienza presidenziale ha dichiarato “nel 2016, ho iniziato a dormire sul divano lasciando la camera da letto e solo da quel momento in poi ho avuto relazioni con altri uomini.”
La ricorrente precisa che il progressivo deterioramento è stato dovuto dall'atteggiamento autoritativo e prepotente del marito che costringeva la famiglia a sottostare alle sue regole.
Dopo la nascita del primo figlio, il carico dell'accudimento, crescita dei bambini, oltre che della organizzazione della casa, della famiglia, sostiene sia sempre gravato su di sé, in quanto il resistente non solo era impegnato in attività lavorativa, ma ha sempre destinato praticamente tutto il proprio tempo libero all'Associazione di volontariato, causandole stati depressivi. Secondo la signora l'intollerabilità della convivenza era già particolarmente grave ormai da anni ma la paura delle reazioni, del futuro;
la mancanza di autostima;
di indipendenza economica hanno fatto sì che la ricorrente fosse costretta a continuare nel rapporto matrimoniale.
Ella ha anche depositato una denuncia querela il 22/01/2019 (poi rimessa) relativa ad un episodio in cui il marito l'avrebbe spintonata sulle scale, in detto atto la dava atto Pt_1
di essere separata in casa già da un anno e che la convivenza stava continuando solo per questioni economiche e per il benessere dei minori (doc. 8); ancor più ella ha anche asserito che già nei primi mesi dell'anno 2022 aveva incaricato uno Studio legale al fine di comunicare ufficialmente al coniuge la sua volontà di procedere per la separazione personale di coniugi e che erano anche seguiti contatti tra i rispettivi legali volti a raggiungere auspicabili accordi per la proposizione di un ricorso per separazione consensuale, seppur senza esito.
pagina 7 di 13 Ebbene alla luce delle indicazioni sopra riportate e, soprattutto, dalla cronologia che le stesse parti indicano degli eventi specificati, sia avanti al Tribunale che avanti agli operatori sociali, non può che concludersi per l'infondatezza della richiesta dell'addebito: non è provato, infatti, il nesso tra i tradimenti e la crisi, che era già in atto da tempo rispetto al ricorso così presentato. A ciò si aggiunga come lo stesso affermato atteggiamento del marito di tolleranza dei tradimenti e dell'asserita assenza della signora dalla vita familiare per 8 anni avvalorano la tesi che una profonda crisi fosse già in atto da tempo;
a ciò si aggiunga che la ricorrente ha dichiarato di dormire sul divano dal 2016 e non è stato oggetto di contestazione da controparte e che già nella denuncia del 2019 la ricorrente dava già atto ai Carabinieri di una separazione di fatto in atto da tempo tra i coniugi.
Allora è difficile costruire la tesi del marito (tradimenti e indifferenza ai bisogni familiari) come cause di adesso per la rottura della comunione affettiva tra le parti, i suddetti comportamenti infatti , seppur contrari ai doveri coniugali, non appaiono essere alla base della rottura tra le parti alla luce del fatto che essi si pongono cronologicamente a diversi anni prima del ricorso stesso.
Da ciò il rigetto della domanda di addebito proposta.
- Sulla domanda di affido dei due minori
Già in seno all'ordinanza presidenziale era stato disposto l'affido condiviso ed entrambe le parti insistono affinché venga confermato;
la stessa CTU non ha rilevato motivi ostativi alla modalità di affido condiviso.
In data 6/05/2024 è stata acquisita la relazione dei servizi sociali del comune di Bergamo
(comune di residenza paterna) che ha confermato che ai figli non manca né l'accudimento primario né adeguati stimoli per la loro crescita, sono molto educati e capaci di stare in relazione con la persona adulta in un contesto formale. Il padre è una persona presente per i figli che tuttavia fatica a non coinvolgere i figli nel conflitto tra lui e la madre e di ciò ne
è poco consapevole. sta sviluppando un atteggiamento aderente alla posizione Per_1
paterna e si sta allontanando sempre di più dalla madre non si sente libera di Per_2
pagina 8 di 13 esprimere i propri desideri per non ferire i genitori né di manifestare il proprio affetto per entrambi. In questo contesto hanno suggerito la valutazione dell'attivazione di un percorso di mediazione familiare e dell'eventualità di procedere ad un intervento di osservazione educativa in entrambi i contesti domiciliari al fine di comprendere se sia necessario attivare dei successivi interventi di facilitazione delle relazioni genitori figli.
In data 4/12/2024 è stata acquisita la relazione dei servizi sociali dell'ambito territoriale di MI (che comprende il comune di residenza materna) che hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto fortemente conflittuale tra i due genitori, aggravato dalla mancanza di fiducia reciproca. La madre incontra quotidianamente i figli, e , Per_1 Per_2
per accompagnarli a scuola e riprenderli, ad eccezione del mercoledì. La signora riferisce che questi sono gli unici momenti in cui riesce a vedere , poiché il ragazzo si rifiuta Per_1
di trascorrere del tempo con lei. , invece, incontra la madre anche un pomeriggio a Per_2
settimana e a weekend alterni, in conformità agli accordi di separazione. A fronte di ciò,
i Servizi, in accordo con il Servizio Minori e Famiglia del Comune di Bergamo, competente territorialmente per la residenza paterna e dei minori, hanno rilevato l'opportunità di avviare un percorso di sostegno rivolto a coppie conflittuali, al fine di migliorare la relazione tra i due genitori.
Ad oggi persistono le forti tensioni tra i coniugi e una scarsa collaborazione tra di essi, che si rimproverano a vicenda accusandosi di non rispettare le disposizioni stabilite con ordinanza presidenziale;
da un lato il sig. secondo la ricorrente ha un atteggiamento Pt_1
prepotente e ostativo nei confronti del diritto di visita materno (narra di un episodio occorso nel luglio 2025 in cui il Sig. non ha consegnato alla madre i figli nel Pt_1
weekend di spettanza della stessa); il sig. , dall'altro, lato, sostiene che in realtà sia Pt_1
lui che presta consenso e si adegua alle pretese della moglie, la quale esercita il diritto di visita a suo esclusivo piacimento, riportando presso la residenza familiare nel Per_2
pomeriggio, anziché il mattino ovvero non adeguandosi a lievi cambiamenti di orari dipesi da impegni prefissati con il padre, tanto da costringere lo stesso a sporgere denuncia-
pagina 9 di 13 querela (doc. 31 e 33) nei confronti della ricorrente per mancata esecuzione dolosa del provvedimento del Giudice.
Nel mentre, i ragazzi sono coinvolti nel conflitto e hanno presso le parti dei genitori: Per_1
non desidera trascorrere lo stesso tempo che la sorella condivide con la madre e, Per_2
sempre di più, in molte occasioni asseconda il padre e gli dà manforte quando lo stesso
“aggredisce” verbalmente la madre e la sorella , comportandosi esattamente come lo Per_2
stesso. Anche per questa ostilità nel rapporto madre figlio il resistente sostiene che gli accordi non siano più attuabili, atteso che prevedevano un tempo pressoché paritetico di frequentazione genitori-figli.
Da tutto quanto allora finora detto il Collegio ritiene possibile confermare l'affido condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, ciò alla luce del fatto che tale forma sia peraltro la migliore per i minori , come lo stesso legislatore ha reso obbligatorio con la riforma del diritto di famiglia. Viene confermato altresì il collocamento prevalente degli stessi presso il padre, figura genitoriale allo stato migliore riferimento per i due minori, con conseguente assegnazione della casa coniugale allo stesso (vale evidenziare che tali conclusioni erano state dalle parti assunte anche nell'accordo del 17.2.25 oltre che nelle pc)
Relativamente al diritto di visita appare opportuno allo stato, salvo accordi migliorativi tra le parti, confermare le modalità individuate in seno all'ordinanza presidenziale e quindi: la madre potrà stare e vedere i figli - a weekend alternati dal sabato mattina h 8.00 fino alla domenica sera, h 20,30, con possibilità per di non fermarsi a dormire presso Per_1
di lei;
- un pomeriggio a settimana , in ipotesi il martedì (salvo diverso accordo tra le parti), quando è di sua competenza il fine settimana, e due pomeriggi a settimana, in caso diverso, in ipotesi il martedì e il giovedì (salvo diverso accordo tra le parti) , dal termine delle lezioni scolastiche fino alle h 20,30 dopo cena, e in caso di accordo con il resistente e con la figlia, prevedendo in tali giorni altresì il pernotto di , che dovrà essere Per_2
accompagnata a scuola l'indomani mattina;
- tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle h pagina 10 di 13 6,30 fino alle h 7,45 presso l'abitazione paterna per preparare ed accompagnare i figli a scuola;
- nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì per il pranzo in particolare andando a prendere i minori alle h 14.00 a scuola, e, dopo il pranzo, riaccompagnandoli alle h 15,30 alla casa del padre;
orari particolari che evidentemente sono collegati e limitati al periodo scolastico;
- per 7 giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi;
- per 15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno .
- La casa coniugale viene assegnata al resistente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono;
- La ricorrente dovrà versare al resistente, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli l'importo totale di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
pagina 11 di 13 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide pagina 12 di 13 obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- conferma il pagamento dell'espletata CTU, già liquidata, in via solidale delle parti;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 13 di 13