Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 10/12/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01802/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2988 del 2025, proposto da
Open Fiber s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Provincia di Cuneo, non costituita in giudizio;
nei confronti
INFRATEL Italia - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota trasmessa a mezzo PEC in data 14/07/2025, avente ad oggetto « Prot.N.0064140/2025 - Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane/extraurbane ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 259/2003, che annulla e sostituisce il prot. OF n. 0189095 del 13/01/2022 e la relativa integrazione, prot. OF n. 0160658 del 30/08/2022. Intervento per Progetto FTTH sito nel Comune di Rocca De’ Baldi (SP120) - Vostro protocollo n. PG-0149730-19/05/2025-U Provvedimento di diniego », con la quale la Provincia di Cuneo ha inibito l’esecuzione degli interventi richiesti da Open Fiber, e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi, in particolare il « Regolamento per l’istituzione ed applicazione del canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi pubblici » della Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 14/12/2023, nonché gli atti prot. n. 57607/2025 del 20/06/2025 e prot. n. 50417/2025 del 29/05/2025;
Nonché per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata da Open Fiber s.p.a. alla Provincia di Cuneo in data 19.5.2025 e della inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, co. 8- bis , della legge n. 241/90, di tutti gli atti successivamente trasmessi dall’Ente locale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. NN FR ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con ricorso notificato in data 13/10/2025, Open Fiber s.p.a. ha impugnato la determinazione del 14/07/2025, a mezzo della quale la Provincia di Cuneo ha respinto l’istanza presentata ex art. 49 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di opere civili, di scavi e per l’occupazione di suolo pubblico, funzionali alla realizzazione di un intervento di posa di fibra c.d. “FTTH” lungo la strada provinciale SP 120;
Rilevato inoltre che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione intimata ha accolto l’istanza di autotutela proposta dalla società ricorrente in data 08/09/2025 e ha annullato ex art. 21- nonies legge n. 241/1990 la determinazione impugnata, autorizzando l’intervento (sia pure con l’introduzione di prescrizioni: determina del 03/11/2025 n. 1735, doc. 7 ricorrente) e infine rilasciando il prescritto nulla osta agli scavi (determina del 27/11/2025 n. 107030: doc. 8 ricorrente);
Rilevato infine che, con nota del 28/11/2025, Open Fiber s.p.a. ha dato atto di quanto sopra e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che l’istanza da ultimo presentata dalla società ricorrente imponga al Tribunale di limitarsi alla pronuncia ex art. 34, co. 5 c.p.a. e precluda ogni ulteriore indagine in ordine all’intervenuta integrale soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio;
Ritenuto altresì che l’obiettiva peculiarità della controversia e il complessivo contegno delle parti giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara ex art. 34, co. 5 c.p.a. cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
NN FR ER, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN FR ER | RO RN |
IL SEGRETARIO