CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA - SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati
dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel.
dott. Guido Marzella Consigliere
dott. Elena Rossi Consigliere
dott. agr. Lorenzo Del Rizzo Componente esperto dott. agr. Componente esperto Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 995 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da rappresentata e difesa dall' Avvocato Parte_1
Orazio Pellegrini - PEC: Email_1
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Spiller del Foro di Vicenza (c.f.
; pec: C.F._2 Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2024/2022 del Tribunale di
Vicenza pubblicata l'1 dicembre 2022
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Si conferma e aderisce alla richiesta di estinzione del procedimento per mancata riassunzione nei termini di cui all'ordinanza della
Suprema Corte che si allega
Per Controparte_1
L'adita Corte d'appello voglia dichiarare l'estinzione del processo emarginato in epigrafe ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c., con ogni eventuale conseguente provvedimento, anche in punto spese, in favore dell'appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello notificato il 18.05.2023 Parte_1 impugnava avanti alla Agraria di questa Corte la sentenza CP_2
n. 2024/2022 dell'1.12.2022, emessa dal Tribunale di Vicenza, Sez.
Spec. , con la quale era stata dichiarata l'incompetenza del Pt_2
Giudice specializzato adito. L'appellante censurava la declaratoria di incompetenza, chiedendone la riforma e svolgendo cinque motivi d'appello (Violazione falsa applicazione di legge art. 420 cpc;
Violazione falsa applicazione della legge degli artt. 19 cpc e 11 D.Lgs.
150/2011; Violazione falsa applicazione della norma. Mancata disamina di congruità delle domande processuali;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 cpc e 11 D.Lgs. 150/2011;Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 cpc e 11 D.Lgs. 150/2011; Violazione
e falsa applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2011). Si costituiva rilevando l'irritualità ovvero l'irregolarità Controparte_1 formale dell'atto di appello soggetto al rito lavoristico non rispettato, nonché la pendenza avanti alla Corte di cassazione del procedimento n. 889/2023 R.G. per regolamento di competenza ex artt. 47, 152 e
330 c.p.c. previamente instaurato dall'appellante, con la conseguente sospensione automatica dei termini di riassunzione in primo grado e di impugnazione ordinaria fino alla comunicazione dell'ordinanza regolatrice della competenza. In ogni caso l'appellato chiedeva dichiararsi infondato nel merito il gravame e rimarcava che l'appellante aveva articolato motivi di gravame solo in punto di competenza, senza riproporre altre questioni.
2. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di discussione del
06.12.2023, questa Corte, rilevato che l'appellante aveva proposto ricorso per regolamento di competenza ex artt. 47, 152, 330 c.p.c., notificato il 27.12.2022 al procuratore costituito nel procedimento di primo grado, e che detto procedimento avanti alla Corte di
Cassazione era ancora pendente sospendeva il processo ai sensi dell'art.43 c.p.c. La Cassazione, con ordinanza notificata alle parti il
23.01.2024, rigettava il ricorso per regolamento di competenza proposto da dichiarando la competenza del Parte_1
Tribunale ordinario di Vicenza e non già della Sezione Specializzata
Agraria, confermando la decisione impugnata anche con l'appello.
Nel termine perentorio di tre mesi, il procedeva alla rituale CP_1 riassunzione del procedimento di primo grado avanti al Tribunale ordinario competente (proc. n. 1746/2024 R.G.).
3. Con istanza di data 2-4-2025 il ha chiesto dichiararsi CP_1
l'estinzione del presente giudizio facendo rilevare che nessuna delle parti contendenti aveva provveduto alla riattivazione/prosecuzione/riassunzione del presente procedimento di appello sospeso, che era pertanto rimasto in stato di quiescenza, in attesa della comunicazione della decisione della Corte di cassazione. Il ha dedotto di avere interesse, per fini di CP_1 economia processuale e di ragionevole durata del processo, ad ottenere una pronuncia definitoria del giudizio instaurato davanti alla
Sezione Specializzata Agraria di questa Corte.
4. La causa, all'esito di riassegnazione, stante il trasferimento ad altra sezione di questa Corte della cons. Savastano, è stata discussa all'udienza del 4-6-2025 e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
5. Il presente giudizio deve dichiararsi estinto per mancata tempestiva riassunzione ai sensi dell'art.307, comma 3, c.p.c., in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti, in quanto il processo, dopo la sospensione disposta da questa Corte all'udienza del 6-12-2023, non è stato riassunto dalle parti nel termine perentorio di legge, all'esito della pronuncia regolatrice della competenza della Corte Suprema, che ha statuito l'incompetenza della sezione specializzata agraria di questa Corte (il processo è stato riassunto dal avanti al Giudice competente ex art.50 CP_1
c.p.c.).
6. Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del grado stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, considerato che la presente pronuncia in rito è determinata da inattività di entrambe le parti.
Non sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, poiché misura in senso lato sanzionatoria non applicabile tenuto conto che l'impugnazione de qua, con la dichiarazione di estinzione, non viene rigettata o dichiarata inammissibile ovvero improcedibile (cfr. Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, definitivamente decidendo nella causa d'appello n.995/2023 R.G., così pronuncia: 1) dichiara estinto il processo;
2) spese del grado compensate.
Venezia, così deciso il 4 giugno 2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA - SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati
dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel.
dott. Guido Marzella Consigliere
dott. Elena Rossi Consigliere
dott. agr. Lorenzo Del Rizzo Componente esperto dott. agr. Componente esperto Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 995 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da rappresentata e difesa dall' Avvocato Parte_1
Orazio Pellegrini - PEC: Email_1
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Spiller del Foro di Vicenza (c.f.
; pec: C.F._2 Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2024/2022 del Tribunale di
Vicenza pubblicata l'1 dicembre 2022
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Si conferma e aderisce alla richiesta di estinzione del procedimento per mancata riassunzione nei termini di cui all'ordinanza della
Suprema Corte che si allega
Per Controparte_1
L'adita Corte d'appello voglia dichiarare l'estinzione del processo emarginato in epigrafe ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c., con ogni eventuale conseguente provvedimento, anche in punto spese, in favore dell'appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello notificato il 18.05.2023 Parte_1 impugnava avanti alla Agraria di questa Corte la sentenza CP_2
n. 2024/2022 dell'1.12.2022, emessa dal Tribunale di Vicenza, Sez.
Spec. , con la quale era stata dichiarata l'incompetenza del Pt_2
Giudice specializzato adito. L'appellante censurava la declaratoria di incompetenza, chiedendone la riforma e svolgendo cinque motivi d'appello (Violazione falsa applicazione di legge art. 420 cpc;
Violazione falsa applicazione della legge degli artt. 19 cpc e 11 D.Lgs.
150/2011; Violazione falsa applicazione della norma. Mancata disamina di congruità delle domande processuali;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 cpc e 11 D.Lgs. 150/2011;Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 cpc e 11 D.Lgs. 150/2011; Violazione
e falsa applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2011). Si costituiva rilevando l'irritualità ovvero l'irregolarità Controparte_1 formale dell'atto di appello soggetto al rito lavoristico non rispettato, nonché la pendenza avanti alla Corte di cassazione del procedimento n. 889/2023 R.G. per regolamento di competenza ex artt. 47, 152 e
330 c.p.c. previamente instaurato dall'appellante, con la conseguente sospensione automatica dei termini di riassunzione in primo grado e di impugnazione ordinaria fino alla comunicazione dell'ordinanza regolatrice della competenza. In ogni caso l'appellato chiedeva dichiararsi infondato nel merito il gravame e rimarcava che l'appellante aveva articolato motivi di gravame solo in punto di competenza, senza riproporre altre questioni.
2. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di discussione del
06.12.2023, questa Corte, rilevato che l'appellante aveva proposto ricorso per regolamento di competenza ex artt. 47, 152, 330 c.p.c., notificato il 27.12.2022 al procuratore costituito nel procedimento di primo grado, e che detto procedimento avanti alla Corte di
Cassazione era ancora pendente sospendeva il processo ai sensi dell'art.43 c.p.c. La Cassazione, con ordinanza notificata alle parti il
23.01.2024, rigettava il ricorso per regolamento di competenza proposto da dichiarando la competenza del Parte_1
Tribunale ordinario di Vicenza e non già della Sezione Specializzata
Agraria, confermando la decisione impugnata anche con l'appello.
Nel termine perentorio di tre mesi, il procedeva alla rituale CP_1 riassunzione del procedimento di primo grado avanti al Tribunale ordinario competente (proc. n. 1746/2024 R.G.).
3. Con istanza di data 2-4-2025 il ha chiesto dichiararsi CP_1
l'estinzione del presente giudizio facendo rilevare che nessuna delle parti contendenti aveva provveduto alla riattivazione/prosecuzione/riassunzione del presente procedimento di appello sospeso, che era pertanto rimasto in stato di quiescenza, in attesa della comunicazione della decisione della Corte di cassazione. Il ha dedotto di avere interesse, per fini di CP_1 economia processuale e di ragionevole durata del processo, ad ottenere una pronuncia definitoria del giudizio instaurato davanti alla
Sezione Specializzata Agraria di questa Corte.
4. La causa, all'esito di riassegnazione, stante il trasferimento ad altra sezione di questa Corte della cons. Savastano, è stata discussa all'udienza del 4-6-2025 e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
5. Il presente giudizio deve dichiararsi estinto per mancata tempestiva riassunzione ai sensi dell'art.307, comma 3, c.p.c., in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti, in quanto il processo, dopo la sospensione disposta da questa Corte all'udienza del 6-12-2023, non è stato riassunto dalle parti nel termine perentorio di legge, all'esito della pronuncia regolatrice della competenza della Corte Suprema, che ha statuito l'incompetenza della sezione specializzata agraria di questa Corte (il processo è stato riassunto dal avanti al Giudice competente ex art.50 CP_1
c.p.c.).
6. Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del grado stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, considerato che la presente pronuncia in rito è determinata da inattività di entrambe le parti.
Non sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, poiché misura in senso lato sanzionatoria non applicabile tenuto conto che l'impugnazione de qua, con la dichiarazione di estinzione, non viene rigettata o dichiarata inammissibile ovvero improcedibile (cfr. Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, definitivamente decidendo nella causa d'appello n.995/2023 R.G., così pronuncia: 1) dichiara estinto il processo;
2) spese del grado compensate.
Venezia, così deciso il 4 giugno 2025.
La Presidente est.
Clotilde Parise