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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/07/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena
Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11713/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Antonio LIBERTO per parte ricorrente e l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.46 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 11713 R.G. L.
F.A. _________________ 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Antonio LIBERTO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Addì ______________ presso lo studio di questi, in Palermo, Piazza G. Amendola 31; Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente -
______________________
CONTRO
______________________
, per ___________________ Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso ______________________ l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59. Il Cancelliere
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3,
L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
2 All'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e le condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere da Giugno 2024;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/11/2023, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3,
L.104/92, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (31/05/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per le suddette prestazioni.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 30/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 10/07/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “Carcinoma Squamocellulare del polmone con infiltrazione mediastinica e
[...]
3 metastasi linfonodali extratoraciche, stadio IV, PDL 1 negativo, in chemioterapia, ipertrofia prostatica e
aneurisma dell'aorta addominale” e ha osservato che ”la principale patologia da cui risulta affetto il Sig.
è in atto rappresentata dal Carcinoma polmonare con infiltrazione mediastinica e diffusione Parte_1
metastatiche linfonodali extratoraciche, stadio IV”, precisando, altresì, che ”il Sig. affetto da Parte_1
diversi anni da broncopatia cronica ostruttiva, per cui era già in OLT domiciliare al bisogno, ha presentato nel
mese di giugno 2024 in concomitanza con infezione da SARS -Covid 2 un quadro di Insufficienza respiratoria
acuta associato a IRA su malattia renale cronica, , motivo per cui è stato ricoverato in ambiente ospedaliero (
Policlinico). Questo drastico aggravamento dello stato di salute del Sig. e in particolare, della Parte_1
funzione respiratoria ha successivamente comportato un ulteriore ricovero all'Ospedale Cervello ai fini di
approfondimenti diagnostici, a seguito dei quali (TAC torace, Broncoscopia, PET) è stata posta diagnosi di Ca
squamocellulare del polmone Stadio IV PDL 1 neg. con conseguente avvio di trattamento chemioterapico di I
linea e successivamente di II linea”.
Il c.t.u. ha, pertanto, concluso che ”le condizioni cliniche generali del Sig. appaiono alla Parte_1
visita da me effettuata estremamente precarie evidenziandosi dispnea grave a riposo, malgrado la
ossigenoterapia in corso, accentuata dalla semplice verbalizzazione. Il paziente è impossibilitato a reggersi in
piedi nonostante l'appoggio e tanto meno a deambulare. Sulla scorta di quanto da me valutato sulla base dei
dati anamnestici, documentali e clinici ritengo il Sig. meritevole del riconoscimento di soggetto Parte_1
INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti
propri della sua età -grave-100%, con diritto all'indennità di accompagnamento per la impossibilità
a deambulare autonomamente in assenza di accompagnatore e per impossibilità a compiere in autonomia i
comuni atti della vita quotidiana.
Parallelamente sulla base della diagnosi posta il Sig. viene riconosciuto soggetto portatore Parte_1
di Handicap in condizione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92).
La decorrenza del diritto all'accompagnamento e al riconoscimento della condizione di handicap
grave va considerata a far data dal mese di giugno 2024, data corrispondente all'avvio di drastico
aggravamento della funzionalità respiratoria dovuto alla comparsa del carcinoma polmonare
diagnosticato successivamente in maniera incontrovertibile“.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
4 accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e le condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92
a decorrere da Giugno 2024.
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell le spese delle consulenze CP_1
tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 10/07/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/07/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena
Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11713/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Antonio LIBERTO per parte ricorrente e l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.46 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 11713 R.G. L.
F.A. _________________ 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Antonio LIBERTO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Addì ______________ presso lo studio di questi, in Palermo, Piazza G. Amendola 31; Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente -
______________________
CONTRO
______________________
, per ___________________ Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso ______________________ l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59. Il Cancelliere
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3,
L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
2 All'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e le condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere da Giugno 2024;
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/11/2023, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica CP_1
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3,
L.104/92, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (31/05/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per le suddette prestazioni.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 30/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 10/07/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da “Carcinoma Squamocellulare del polmone con infiltrazione mediastinica e
[...]
3 metastasi linfonodali extratoraciche, stadio IV, PDL 1 negativo, in chemioterapia, ipertrofia prostatica e
aneurisma dell'aorta addominale” e ha osservato che ”la principale patologia da cui risulta affetto il Sig.
è in atto rappresentata dal Carcinoma polmonare con infiltrazione mediastinica e diffusione Parte_1
metastatiche linfonodali extratoraciche, stadio IV”, precisando, altresì, che ”il Sig. affetto da Parte_1
diversi anni da broncopatia cronica ostruttiva, per cui era già in OLT domiciliare al bisogno, ha presentato nel
mese di giugno 2024 in concomitanza con infezione da SARS -Covid 2 un quadro di Insufficienza respiratoria
acuta associato a IRA su malattia renale cronica, , motivo per cui è stato ricoverato in ambiente ospedaliero (
Policlinico). Questo drastico aggravamento dello stato di salute del Sig. e in particolare, della Parte_1
funzione respiratoria ha successivamente comportato un ulteriore ricovero all'Ospedale Cervello ai fini di
approfondimenti diagnostici, a seguito dei quali (TAC torace, Broncoscopia, PET) è stata posta diagnosi di Ca
squamocellulare del polmone Stadio IV PDL 1 neg. con conseguente avvio di trattamento chemioterapico di I
linea e successivamente di II linea”.
Il c.t.u. ha, pertanto, concluso che ”le condizioni cliniche generali del Sig. appaiono alla Parte_1
visita da me effettuata estremamente precarie evidenziandosi dispnea grave a riposo, malgrado la
ossigenoterapia in corso, accentuata dalla semplice verbalizzazione. Il paziente è impossibilitato a reggersi in
piedi nonostante l'appoggio e tanto meno a deambulare. Sulla scorta di quanto da me valutato sulla base dei
dati anamnestici, documentali e clinici ritengo il Sig. meritevole del riconoscimento di soggetto Parte_1
INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti
propri della sua età -grave-100%, con diritto all'indennità di accompagnamento per la impossibilità
a deambulare autonomamente in assenza di accompagnatore e per impossibilità a compiere in autonomia i
comuni atti della vita quotidiana.
Parallelamente sulla base della diagnosi posta il Sig. viene riconosciuto soggetto portatore Parte_1
di Handicap in condizione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92).
La decorrenza del diritto all'accompagnamento e al riconoscimento della condizione di handicap
grave va considerata a far data dal mese di giugno 2024, data corrispondente all'avvio di drastico
aggravamento della funzionalità respiratoria dovuto alla comparsa del carcinoma polmonare
diagnosticato successivamente in maniera incontrovertibile“.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
4 accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e le condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92
a decorrere da Giugno 2024.
Considerato l'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza successiva all'epoca di presentazione del ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell le spese delle consulenze CP_1
tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 10/07/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5