Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03087/2025REG.PROV.COLL.
N. 03347/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3347 del 2024, proposto dalla società DA CH & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché da DA CH e da TE TI, in proprio e in qualità di soci, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Spinozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la società i Tre Porcellini Snc di RA PI e TE RR, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 626, pubblicata il 16 ottobre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Marina Perrelli e dato atto che gli avvocati Massimo Spinozzi e Lucilla Di Ianni hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’esclusione dalla procedura di ammissione a finanziamento di cui al bando, approvato con decreto n. 137 del 26 maggio 2021, finalizzato alla riqualificazione commerciale di aree, vie e piazze in favore di nuovi esercizi commerciali gestiti da giovani e di attività sospese anche temporaneamente per Covid-19.
1.2. Parte appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione del punto 10.1. lettera a) del bando, dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere e per sviamento dal fine tipico del soccorso istruttorio.
Ad avviso di parte appellante la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove ha ritenuto legittimo l’operato della Regione Marche che, nonostante avesse chiesto in sede di preavviso di rigetto di produrre i documenti “ritenuti utili e pertinenti al superamento” del motivo ostativo costituito dalla mancata allegazione delle fatture e dei preventivi degli interventi elencati nel documento riepilogativo prodotto unitamente alla richiesta di contributo, si sarebbe poi contraddetta tenendo conto delle sole memorie defensionali e non anche della documentazione prodotta.
La sentenza sarebbe erronea e da riformare anche nella parte in cui applica un istituto, quale è il soccorso istruttorio, ad una fattispecie relativa alla concessione di contributi pubblici che esula dalla sfera di competenza del codice degli appalti, senza peraltro valutare correttamente che la stessa amministrazione procedente si sarebbe vincolata agli esiti del soccorso istruttorio esercitato e che attraverso quest’ultimo sarebbe stato raggiunto lo scopo perseguito con la produzione documentale, vale a dire dimostrare l’effettività delle spese sostenute e valutare la loro ammissibilità al contributo pubblico oggetto di domanda, con conseguente lesione del principio di proporzionalità.
2. La Regione Marche si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti costituite hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. All’udienza del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo che l’amministrazione regionale avesse dato la possibilità, in sede di preavviso di rigetto, di produrre documenti atti a dimostrare l’avvenuto assolvimento dell’onere di allegazione imposto, a pena di esclusione, dal combinato disposto fra gli artt. 10.1. lett. a) e 15.1 lett. d) del bando e non anche quella di depositare i documenti che avrebbero dovuto essere prodotti dal richiedente il contributo pubblico entro il termine di scadenza previsto dal bando.
Il giudice di primo grado non ha, inoltre, ravvisato alcun legittimo affidamento in ordine alla possibilità per l’appellante di produrre ex post le copie delle fatture e dei preventivi non allegati alla domanda di finanziamento, trattandosi di documentazione prevista non solo ai fini della procedibilità della domanda, ma anche con lo scopo di verificare la pertinenza delle spese in funzione dell’attribuzione del punteggio (essendo previsti 5 punti in caso di lavori completati al 70% e 10 punti nel caso di lavori completati al 100%).
7. La decisione è esente dai vizi lamentati da parte appellante.
7.1. Dal bando si evince chiaramente che, ai sensi dell’art. 10.1, alla domanda doveva essere allegato, ai sensi della lett. a), l’ “elenco delle spese da sostenere o sostenute corredato delle copie dei preventivi dei lavori, debitamente firmati dalla ditta fornitrice, e degli acquisti da effettuare e/o dalle copie delle fatture dei lavori e degli acquisti già effettuati” e che, ai sensi dell’art. 15.1 lett. d), il “mancato invio della documentazione di cui al bando” , è espressamente sanzionato a pena di esclusione.
7.2. Nel caso di specie:
- è pacifico, non contestato e documentalmente che l’appellante non ha prodotto, al momento della presentazione della domanda, unitamente all’elenco riepilogativo delle spese da sostenere o sostenute le copie delle fatture e dei preventivi;
- con preavviso prot. n. 13050201 del 21 ottobre 2021 l’amministrazione procedente ha comunicato che la domanda non può essere accolta perché “il richiedente non ha ottemperato a quanto previsto dal punto 10.1 lettera a) del DDPF n. 137 del 26/05/2021 perché mancano tutte le copie dei preventivi e/o delle fatture e rientra pertanto tra le cause di esclusione di cui al punto 15.1 lettera d) del suddetto bando” , assegnando termine di 10 giorni per presentare osservazioni, “eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati che ostano all’accoglimento della domanda” ;
- con nota prot. n. 25042 del 10 gennaio 2022 la Regione ha comunicato l’esclusione definitiva perché le osservazioni di cui alla nota prot. n. 1312036 del 22 ottobre 2021 non sono idonee a superare i motivi ostativi che restano confermati, vale a dire la mancata allegazione alla domanda di finanziamento delle copie delle fatture e dei preventivi.
7.3. A fronte di tali risultanze fattuali vanno condivise le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado poiché l’allegazione alla domanda di finanziamento delle copie delle fatture e dei preventivi entro il termine di scadenza per la sua presentazione è espressamente prevista dal bando che ne sanziona il mancato invio con l’esclusione e poiché la predetta documentazione, come si evince sempre dal medesimo bando, non era funzionale solo alla procedibilità della domanda, ma anche alla verifica della pertinenza delle spese ai fini dell’attribuzione del punteggio. Di qui anche l’infondatezza della dedotta violazione del principio di proporzionalità non essendo l’allegazione della detta documentazione prevista solo a fini formali, ma anche a fini sostanziali.
7.4. Né, infine, si può accedere alla tesi della parte appellante secondo la quale il preavviso di rigetto avrebbe ingenerato nel richiedente un affidamento incolpevole consentendogli di produrre documentazione a supporto delle osservazioni. Dal tenore letterale del predetto preavviso è, infatti, evidente che i documenti ammissibili in tale sede erano solo quelli “utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati che ostano all’accoglimento della domanda” , vale a dire quelli idonei a dimostrare l’avvenuta allegazione delle copie delle fatture e dei preventivi entro la data di scadenza del bando, pena la violazione del principio di par condicio dei concorrenti a fronte di risorse limitate.
8. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.
9. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO