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28 marzo 1989
28 marzo 1989
Art. 51. (Norme generali sui ricorsi). 1. I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente; quelli in seconda istanza pendenti, nelle materie di competenza dell'Istituto, davanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono decisi dallo stesso Ministero. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi. 3. I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all' articolo 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 .
Note all'art. 51, comma 3:
Il testo dell' art. 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), e il seguente:
"Art. 11. - Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione speciale e costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte:
a) il presidente dell'istituto che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
e) due rappresentanti dei datori di lavoro;
f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria.
Il presidente dell'istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante.
I membri di cui alle lettere b ), c ), e ) ed f), sono nominati per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, limitatamente ai membri di cui alle lettere e ) ed f) delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.
Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consuntivo".
Note all'art. 51, comma 3:
Il testo dell' art. 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), e il seguente:
"Art. 11. - Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione speciale e costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte:
a) il presidente dell'istituto che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
e) due rappresentanti dei datori di lavoro;
f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria.
Il presidente dell'istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante.
I membri di cui alle lettere b ), c ), e ) ed f), sono nominati per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, limitatamente ai membri di cui alle lettere e ) ed f) delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.
Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consuntivo".
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2004, n. 5017Provvedimento: […] in applicazione dei principi generali in tema di successioni delle leggi nel tempo, stante anche la mancanza di qualsiasi disposizione speciale intesa ad escluderne (come nel caso, sopra indicato, della descritta riduzione della durata del termine dal decennio al triennio) l'applicabilità ai procedimenti iniziati in sede amministrativa anteriormente alla data della entrata in vigore della disposizione stessa: l'art. 51 della legge n. 88 del 1989, infatti, si limita a prevedere, in via transitoria, […]Leggi di più...
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