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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6816 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
a margine del ricorso, dall'avv. MACEROLA MONICA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
a margine del ricorso, dall'avv. MACEROLA MONICA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2025 e , premettendo Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in Napoli il 14/02/2008, dalla cui unione nascevano i figli _1
( nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] il [...]),
[...] Persona_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) i coniugi vivranno separati;
2)le parti danno atto che il SI intende trasferire la propria residenza Parte_1
portando con sé oltre i propri effetti personali anche tutti i beni mobili di sua esclusiva proprietà;
3)i minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, mentre la custodia fisica Per_2 _1
verrà esercitata dalla madre, IG.ra . I genitori, pertanto, stabiliscono che gli CP_1 stessi continueranno ad abitare in via continuativa con la madre presso l'abitazione familiare, come sopra precisato. Entrambi i genitori, anche dopo la separazione, continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà sui figli minori, dovendo concordare le scelte di vita di maggiore importanza per i piccoli in relazione alla loro formazione, istruzione e sviluppo fisico, morale, culturale, sociale e religioso. 4) Il IG. frequenterà i figli secondo le Parte_1
seguenti modalità: a) due fine settimana al mese dalle ore 10 del sabato mattina alla domenica;
il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30 ed il martedì, nei weekend in cui sono con la madre, pernotteranno presso il IG. e provvederà egli stesso ad accompagnarli a scuola Parte_1
il giorno seguente;
b) nel periodo di Natale, alternativamente anno dopo anno, i figli resteranno con la madre il giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre e fino al 30 dicembre con il padre, di contro resteranno con la madre dal giorno 31 dicembre sino al 6 gennaio;
c) in relazione al periodo di Pasqua, poi, stante l'eIGuità dei giorni festivi, saranno trascorsi dai minori, ad anni al- terni, con il padre e con la madre, con la precisazione che per il primo anno i minori e Per_2
trascorreranno il detto periodo con la madre;
d)questi le vacanze estive, inoltre, _1
saranno trascorse con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, oppure in altro pe- riodo dell'anno, da concordarsi con congruo anticipo;
e)in deroga al regime delle visite, i minori trascorreranno con la madre la festa della mamma nonché il giorno del compleanno della stessa e con il padre la festa del papà, nonché il giorno del compleanno dello stesso.5)i coniugi di comune accordo hanno stabilito, inoltre, che, per il mantenimento della IG , il SI non CP_1 Parte_1
corrisponderà alcunché in quanto la stessa è economicamente autosufficiente. 6)il IG. Pt_1
corrisponderà a titolo di mantenimento per i figli e la somma mensile
[...] Per_2 _1
complessiva di Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), euro 275,00 duecentosettantacinque/00) per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato
2 alla IG.ra . Detta somma verrà annualmente aggiornata secondo gli indici Istat CP_1
sul costo della vita, a decorrere dall'anno successivo all'omologa della presente separazione.
7)Saranno suddivise al 50% tra i genitori, tutte le spese straordinarie per i figli, quali ad esempio, quelle relative ai soggiorni estivi, alle vacanze invernali, alle gite (scolastiche e non), alle attività ricreative in genere, ai libri scolastici, alle spese di doposcuola nonché ad ogni attività di carattere straordinario;
-i coniugi si danno atto di aver definito bonariamente ogni questione relativa alla divisione di beni mobili comuni;
- i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.8 ,parte I s., sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 2008) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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