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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10458 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti giudice Dott.ssa Ivana Sassi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13196 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Parte_1 Giovanni Pagano, con studio in Napoli, alla Via Della Chiesa n. 35, presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Maurizio CP_1 Lucarelli, con studio in Napoli, alla Trav. Priv. Tommaso De Amicis n. 52, presso il quale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE – ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.05.2022, chiedeva la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con . CP_1 A sostegno della domanda deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 24.04.1999, che dall'unione erano nati 2 figli ( nata il Per_1 12.02.2000), e , nato il [...]) e che, con decreto n. 1936 del 21.03.2019 Per_2 il Tribunale di Napoli omologava la separazione dei coniugi che prevedevano l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi con residenza privilegiata presso la madre e le facoltà di visita del padre, il contributo al mantenimento dei minori a carico del nella misura di € 600,00 mensili, oltre ai buoni pasto del valore di 100 euro Pt_1 mensili che il avrebbe consegnato alla moglie ed il 50 delle spese Pt_1 straordinarie.
Dunque, parte ricorrente, - evidenziato che la separazione tra i coniugi durava ininterrottamente dalla proposizione del giudizio di separazione, - concludeva per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la conferma dell'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e Per_2
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chiedeva venisse posto a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € 500,00, oltre al 50% per le spese Per_1 Per_2 straordinarie. Chiedeva, altresì, la restituzione dell'autovettura tg. EX222ZR a lui intestata.
In data 04.10.2022 si teneva l'udienza presidenziale;
in tale occasione venivano sentite le parti. Il ricorrente dichiarava: “Non è possibile una riconciliazione con mia moglie;
voglio modificare i patti della separazione;
io ho un debito per un finanziamento sullo stipendio di euro 600,00 complessivo;
chiedo, quindi, una riduzione dell'assegno; io guadagno euro 1.550,00 circa dal quale vengono detratti questi euro 600,00; si tratta di un doppio quinto;
questo finanziamento lo feci per comprare la Fiat panda e per l'implantologia di mia moglie;
devo pagare ancora per tre anni;
a.d.r.: questa auto l'ho donata alla famiglia;
nella clausola della separazione la doveva fare il CP_1 passaggio di proprietà e pagare l'assicurazione; a.d.r.. per i primi tre anni ho versato io l'assicurazione; il passaggio di proprietà non è mai stato fatto;
a.d.r.: Per_2 frequenta il quinto anno di scuola alberghiera e quest'anno si deve diplomare;
sono io che l'accompagno a scuola da quando la Panda è ferma;
prima l'accompagnava la mamma;
lo vado anche a prendere ma non so per quanto tempo potrò ancora farlo a causa dei permessi che sto chiedendo all'azienda; io lavoro alla Camaldoli Hospital la ex Villa Camaldoli;
sono impiegato manutentore;
l'auto ha un fermo amministrativo per un verbale mai pagato di euro 1.000,00; per questo motivo la Panda è ferma”.
La resistente dichiarava: “Non è possibile una riconciliazione con il;
non ho Pt_1 avuto la possibilità di nominare un avvocato nelle condizioni economiche in cui mi trovo;
sono edotta ora da lei della possibilità del gratuito patrocinio;
a.d.r.: non lavoro;
non ho mai lavorato;
a.d.r.: è autistico;
frequenta l'alberghiero con Per_2 il sostegno e quest'anno fa la qualifica;
a.d.r.: io ho l'entrata di euro 600,00 dell'altro genitore, 100 euro di ticket-buoni pasto che lui mi dà; percepisco il reddito di cittadinanza che ammonta ad euro 800,00; a.d.r.: mia figlia sta per diventare cassiera, farà una settimana di prova e questo potrebbe comportare la riduzione del reddito di cittadinanza;
a casa siamo in tre;
la casa è di mio fratello;
non pago nulla;
sulla macchina c'è il fermo amministrativo;
abbiamo avuto una multa di euro 1.700,00 presa a dal ricorrente;
la macchina è intestata a lui perché aveva la busta paga;
Pt_2 adesso è ferma;
mi sono recata per fare il passaggio di proprietà ad un'agenzia ma non si poteva a causa del fermo;
a.d.r.: ha terminato a settembre la fisioterapia Per_2 perché è diventato maggiorenne;
sono in attesa della visita del neurologo;
Per_2 ha la 104, art. 3; posso pagare l'assicurazione all'auto ma non la multa;
non sono d'accordo con la riduzione dell'assegno; sono bloccati poi alcuni assegni familiari a nome di;
sono bloccati perché ci voleva la mia firma;
non sono stati Per_2 menzionati nel ricorso;
non so che fine abbiamo fatto;
chiedo che vengano destinati a mio figlio;
non ho attivato alcuna procedura per mio figlio dopo la maggiore età; ho un debito per le utenze di euro 2.400,00 che sto pagando euro 100,00 al mese;
risalgono anche al periodo in cui il ricorrente era in casa;
la ragazza doveva fare l'ultimo anno di Università ma poi ha sospeso;
si pagava ed era un problema;
doveva fare il terzo anno e non si è iscritta ancora perché non abbiamo i soldi”.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza del 05.10.2022, confermava le condizioni di cui ai patti di separazione e rimetteva le parti innanzi al GI.
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Si costituiva, in data 01.02.2023, la resistente che non si opponeva alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, evidenziava – quanto alla condizione lavorativa ed economica del
– che questi continuava a lavorare alle dipendenze della Villa Camaldoli con Pt_1 reddito mensile di circa € 1.400,00 ed evidenziava – quanto alla propria condizione – di essere disoccupata e di occuparsi della casa e dei figli e, soprattutto, di quest'ultimo affetto da una forma di autismo. Dunque, parte resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva di disporre a carico del , quale contributo al Pt_1 mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, un assegno mensile di € 700,00 (di cui € 600 a titolo di contributo al mantenimento ed € 100 a titolo di buoni pasto); in via riconvenzionale, chiedeva di porre a carico del
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00 mensili. Pt_1
Con la memoria del 24.04.2024, parte resistente confermava la circostanza dedotta dal ricorrente ed afferente all'inizio di un percorso lavorativo della figlia ma Per_1 evidenziava che il contributo dalla stessa percepito – pari ad € 350,00 mensili circa – non sarebbe idoneo a renderla economicamente indipendente. Inoltre, deduceva che il marito, oltre ad esercitare la professione alle dipendenze della Villa Camaldoli, esercitava ulteriore attività lavorativa che gli garantiva entrate ulteriori.
Il GI, con ordinanza del 29.06.2023, ammessi i mezzi istruttori, alla luce delle deduzioni di parte resistente, onerava il ricorrente al deposito degli estratti conto degli ultimi 3 anni. Inoltre, preso atto della raggiunta indipendenza economica della figlia Per_1 revocava il contributo economico a favore della stessa e rideterminava l'ammontare dell'assegno in € 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio . Per_2
Con ordinanza del 29.10.2024, il GI, preso atto del comportamento processuale del che, nonostante le plurime sollecitazioni, non depositava la richiesta Pt_1 documentazione, riteneva necessario disporre indagini di tipo tributario/fiscale a carico di . Parte_1
In data 08.07.2025 la causa è stata riservata al Collegio con concessione dei termini di legge. Ebbene, così ricostruito l'iter processuale, occorre pronunciarsi sulle domande.
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa n. 1936/2019 rilasciato dal Tribunale di Napoli in data 21.03.2019. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87; parte resistente che, al contrario, espressamente aderisce alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
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Nulla si dispone con riferimento all'affidamento dei figli e , avendo Per_1 Per_2 entrambi raggiunto la maggiore età. In ogni caso, letto l'art. 473 bis 9 c.p.c., considerato che il figlio è affetto da Per_2 una forma di autismo a tal punto rilevante da riconoscergli l'invalidità ex art. 104 comma 3, il Collegio ritiene dover specificare che quest'ultimo avrà la residenza privilegiata presso la madre, cui andrà assegnata la casa familiare.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni.
All'uopo occorre evidenziare che parte ricorrente chiedeva, vista la maggiore età dei figli, la rideterminazione del contributo al mantenimento in € 500,00 mensili, anche in ragione della circostanza che la figlia ha iniziato a prestare attività lavorativa. Per_1 La , al contrario, chiedeva la rideterminazione del contributo al mantenimento CP_1 dei figli in € 700,00; ciò evidenziando, da un lato, la non raggiunta indipendenza economica della figlia (guadagnando questa circa € 350,00 al mese) e, dall'altro, Per_1 le condizioni di salute del figlio che, affetto da una forma di autismo, esige di Per_2 particolari cure e, quindi, di consistenti esborsi economici. Ebbene, ai fini che occupano giova premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre
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ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto- dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di
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autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso
- ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi
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del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Orbene, a mente delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, occorre soffermarsi sul caso concreto, esaminando distintamente la posizione della figlia da quella del Per_1 figlio , ancorchè entrambi maggiorenni. Per_2 Con riferimento alla figlia il Collegio conferma l'ordinanza di revoca del Per_1 contributo al suo mantenimento.
Con riferimento, invece, al contributo economico del figlio , deve evidenziarsi Per_2 che questi, ancorchè maggiorenne, è economicamente dipendente dal nucleo familiare e necessita altresì di particolari attenzioni, sia di tipo personale che economico. Invero, come evidenziato dalle parti e come si evince dalla documentazione allegata agli atti, è affetto da una forma di autismo che gli impedisce – allo stato – di Per_2 inserirsi nel mondo del lavoro e che impone esborsi economici sopra la media. Ebbene, applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio di dover confermare l'obbligo del padre ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio , essendo giustificata – a mente del sin qui detto – l'attuale dipendenza Per_2 economica dello stesso. Ciò detto in punto di an, occorre soffermarsi sul quantm, in applicazione del principio di proporzionalità e tenendo conto delle esigenze di vita, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dunque, considerato che:
- Il sig. lavora in qualità di impiegato manutentore alle dipendenze della Pt_1 Camaldoli Hospital con uno stipendio mensile di circa € 1550,00 e con redditi
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annui di circa € 22.000,00 (cfr. CU2020 ove si evincono redditi annui pari ad
€22.478,15; CU2021 con redditi annui pari ad €20.910,96; CU2022 con redditi annuali di €22.200,21);
- In data 30.11.2023 veniva escussa la testimone , la quale Testimone_1 dichiarava: “ ha sempre lavorato nel campo della ristrutturazione di Pt_1 case;
se non sbaglio lo scorso anno, a maggio, andai a casa di a trovarla CP_1 e vidi lavorare su un ponteggio di un palazzo di fronte. Io lo notai e Pt_1
mi disse che lui ancora faceva lo stesso lavoro che ha sempre fatto da CP_1 quando erano sposati. Quando erano sposati ed io e mio marito ci frequentavamo con loro, abbiamo sempre saputo che lavorava nel Pt_1 settore edile. Non ho mai saputo, però, se lui lavorasse come dipendente o come titolare di una ditta sua. E' vero che le case dove l'ho visto lavorare erano a Via Comunale Margherita e non l'ho visto solo quella volta di cui ho parlato ma diverse volte sempre nelle stesse palazzine a schiera;
non so se abbia lavorato nella via Orsolona a Santa Croce o a via Palmettiello”.
- Dalle indagini della Guardia di Finanza disposte dal GI è risultato che il non è titolare di partita IVA;
che non è stata rilevata una posizione Pt_1 contributiva aperta a suo nome sulla banca dati Gape presso l'ufficio provinciale INPS;
che il non è risultato socio e/o rivestire cariche amministrative Pt_1 in nessuna società né intestatario di alcun bene mobile registrato o immobile registrato;
- quanto evidenziato dalla resistente circa l'ulteriore attività esercitata dal e dalla quale questi percepirebbe ulteriori introiti trova riscontro Pt_1 unicamente in quanto – tuttavia genericamente – affermato dalla testimone;
dichiarazioni che, però, risultano prive di qualsivoglia riscontro anche all'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza;
- la resistente è disoccupata e non ha mai prestato alcuna attività lavorativa nel corso del matrimonio (circostanza pacifica in quanto dedotta e rimasta non contestata dal ricorrente);
- la resistente innanzi al Presidente dichiarava di percepire “il reddito di cittadinanza che ammonta ad €800,00 mensili” ma non si ha riscontro circa l'attuale percezione dello stesso;
- al figlio , come dichiarato dalla resistente innanzi al Presidente e come Per_2 emerso dalla documentazione in atti, è stata riconosciuta l'invalidità ex art. 104, comma 3 e che è stata formulata richiesta per chiedere ed ottenere la pensione di invalidità (cfr. all. alla memoria 183 di parte resistente) ma non si ha contezza sull'esito della richiesta;
- in ogni caso, le cure che devono essere garantite a sono – per tabulas Per_2
– dispendiose richiedendo un'importante collaborazione economica;
il Collegio, ritiene congruo stabilire a carico del padre ricorrente un assegno mensile di Euro 500,00 con decorrenza dal ricorso quale contributo al mantenimento del solo figlio , con rivalutazione annuale secondo Indici Istat dall'anno successivo al Per_2 deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo di intesa stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Alla somma mensile di € 500,00 che il deve versare alla quale Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio , deve aggiungersi il totale Per_2 dell'ammontare dell'assegno unico che, letta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672/2025, viene disposto nella sua totalità a favore della , quale genitore CP_1 che – pacificamente – si occupa quotidianamente delle esigenze e della cura del figlio
. Per_2
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Sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile, la ricorrente in riconvenzionale asseriva di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio e di essere disoccupata;
chiedeva, perciò, un assegno divorzile di €400,00 mensili. Con riferimento alla condizione economica del , la ricorrente in Pt_1 riconvenzionale evidenziava che questi esercitava non solo alle dipende della Villa Camaldoli ma percepiva ulteriori introiti da un'attività lavorativa non riconosciuta. Dal canto suo il resistente in riconvenzionale non prendeva espressa posizione sul punto. Ciò posto, ai fini che occupano, occorre delineare i criteri da applicare per stabilire se sia dovuto l'assegno ed eventualmente in quale misura.
Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;
b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. Tale norma deve essere letta a mente del dictum delle Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 che ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
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6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ed ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione compensativa e perequativa ed in pari misura assistenziale e che, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Il legislatore, cioè, impone di accertare, preliminarmente, la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare, da un lato, la capacità del singolo di provvedere alle proprie esigenze e, dall'altro, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire in evidenza già il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, nonché il profilo compensativo dell'assegno laddove si rinvenga una situazione di squilibrio economico tra le parti eziologicamente connesso al matrimonio ed alle dinamiche interne dello stesso (si deve, infatti, indagare la causa dello squilibrio). Possono, invero, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice- perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
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Invero, la funzione compensativa dell'assegno divorzile non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge, senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). Dunque, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693). Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. È evidente, quindi, che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita
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familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. Ciò in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall"ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2025, n.18544). Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, dunque, si reputa di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. Ove poi non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell"ex coniuge richiedente, ovvero non vi siano gli elementi per poter procedere al rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614). Si impone, dunque, in tale eventualità il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell"ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la
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pregressa storia coniugale e familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2025, n.15986).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche e dei principi ivi enucleati cui il Collegio intende uniformarsi, occorre soffermarsi sulla situazione reddituale delle parti al fine di verificare la ricorrenza del presupposto prima compensativo e poi assistenziale dell'assegno divorzile. Ebbene, come già evidenziato, il risulta essere dipendente della Camaldoli Pt_1 Hospital con uno stipendio mensile di circa € 1550,00 e con redditi annui di circa € 22.000,00 (cfr. CU2020 ove si evincono redditi annui pari ad €22.478,15; CU2021 con redditi annui pari ad €20.910,96; CU2022 con redditi annuali di €22.200,21). Non vi sono, al contrario, riscontri probatori circa l'ulteriore attività che, stando alla ricostruzione proposta dalla , eserciterebbe e dalla quale ricaverebbe ulteriori CP_1 introiti. Invero, le dichiarazioni della testimone , non hanno trovato alcun Testimone_1 riscontro probatorio ulteriore necessario ed indefettibile affinchè tale Collegio possa valutare concretamente – in termini di quantum – l'incidenza economico reddituale che tale attività avrebbe sui guadagni complessivi del e, così, sulla sua capacità Pt_1 contributiva. Non si sono rivelate chiarificatrici in tal senso le indagini svolte dalla Guardia di Finanza e disposte dal GI. Invero, è risultato che il non è titolare di partita Pt_1 IVA;
che non è stata rilevata una posizione contributiva aperta a suo nome sulla banca dati Gape presso l'ufficio provinciale INPS;
che il non è risultato socio e/o Pt_1 rivestire cariche amministrative in nessuna società né intestatario di alcun bene mobile registrato o immobile registrato. Con riferimento, invece, alla situazione patrimoniale della , questa è disoccupata CP_1 e non ha prestato alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio;
trattasi di una circostanza pacifica in quanto, ancorchè dedotta, non è stata oggetto di contestazione. Orbene, a mente della documentazione come esaminata ed in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il matrimonio dei coniugi – è durato 20 anni, nel corso dei Pt_1 CP_1 quali la moglie non ha mai lavorato;
circostanza questa che deve darsi per pacifica in quanto giammai contestata da parte resistente. Tuttavia, nulla è dato rilevare con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra lo stato occupazionale della , la condizione economica nella quale versa e la CP_1 gestione familiare. Non vi è, cioè, alcun elemento dal quale poter desumere che il mancato esercizio – sia in costanza di matrimonio che allo stato attuale – trovi la propria origine e la propria causa in valutazioni e decisioni prese di comune accordo tra i coniugi, come caratteristica gestoria del menage familiare (non veniva, difatti, articolato alcun capo di prova al riguardo). Non è possibile, cioè, procedere al rigoroso – ed indefettibile - accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. Dunque, deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile nella sua componente compensativa. Occorre, quindi, verificare se sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ed a carico del l'assegno divorzile nella sua componente assistenziale. CP_1 Pt_1 All'uopo, come anticipato, rileva la situazione patrimoniale – reddituale del richiedente, il quale deve versare in una situazione tale da non aver i mezzi sufficienti per
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un'esistenza dignitosa e da essere oggettivamente impossibilitato a procurarseli. Il richiedente, cioè, deve versare in un'effettiva e concreta non autosufficienza economica, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ebbene, all'uopo non è stato fornito alcun elemento dal quale poter constatare la situazione patrimoniale della e, dunque, sulla base del quale verificare la
CP_1 sussistenza o meno in capo alla resistente di mezzi idonei a garantirsi un'esistenza dignitosa. Del pari, non è stata fornita al Collegio alcuna informazione circa la percezione – all'attualità del reddito di cittadinanza che la ha dichiarato di percepire innanzi
CP_1 al Presidente per un totale di € 800,00. Ancora non è stata rappresentata alcuna difficoltà oggettiva tale da inibire l'inserimento della nel mondo del lavoro e l'esercizio di un'attività lavorativa compatibile con
CP_1 la necessità di accudire il figlio;
figlio che, in ogni caso, come dedotto, ha frequentato la scuola alberghiera ed è beneficiario della 104 comma 3, tutti elementi che avrebbero consentito alla di esercitare un'attività economicamente rilevante. Né è stato
CP_1 provato che la abbia infruttuosamente tentato l'inserimento nel mondo del
CP_1 lavoro successivamente alla separazione. Dunque, deve escludersi il riconoscimento a favore della di un assegno
CP_1 divorzile, anche nella sua componente assistenziale non essendo nulla stato allegato e provato al riguardo.
Sulle altre domande. Con riguardo all'ulteriore domanda proposta dal ricorrente e relativa alla restituzione della vettura, questa non può essere oggetto di esame da parte del Collegio in quanto trattasi di questione soggetta al rito ordinario e non al rito speciale, quale è quello della famiglia.
Sulle spese di lite Quanto, infine, alle spese di giudizio, l'esito complessivo del giudizio impone, ex art. 92 c.p.c., ed in applicazione del principio della soccombenza reciproca, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 24.04.1999, in Napoli, tra e come trascritto all'Ufficio di Stato Parte_1 CP_1 Civile del Comune di Napoli, Atto n. 10, p. II, s. A, sez. Y;
- assegna la casa coniugale alla sign.ra ; CP_1
- conferma la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a favore della resistente quale contributo al mantenimento della figlia Per_1
- pone a carico del ricorrente ed a favore della resistente il pagamento della somma di € 500,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio , oltre Per_2 adeguamento ISTAT come per legge da Novembre 2026 ed a decorrere dalla data di deposito della sentenza;
-pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50% ciascuno;
- dispone che l'intero ammontare dell'assegno unico sia corrisposto alla sig.ra CP_1 ;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale di assegno divorzile;
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- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31.10.2025.
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti giudice Dott.ssa Ivana Sassi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13196 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Parte_1 Giovanni Pagano, con studio in Napoli, alla Via Della Chiesa n. 35, presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Maurizio CP_1 Lucarelli, con studio in Napoli, alla Trav. Priv. Tommaso De Amicis n. 52, presso il quale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE – ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.05.2022, chiedeva la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con . CP_1 A sostegno della domanda deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 24.04.1999, che dall'unione erano nati 2 figli ( nata il Per_1 12.02.2000), e , nato il [...]) e che, con decreto n. 1936 del 21.03.2019 Per_2 il Tribunale di Napoli omologava la separazione dei coniugi che prevedevano l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi con residenza privilegiata presso la madre e le facoltà di visita del padre, il contributo al mantenimento dei minori a carico del nella misura di € 600,00 mensili, oltre ai buoni pasto del valore di 100 euro Pt_1 mensili che il avrebbe consegnato alla moglie ed il 50 delle spese Pt_1 straordinarie.
Dunque, parte ricorrente, - evidenziato che la separazione tra i coniugi durava ininterrottamente dalla proposizione del giudizio di separazione, - concludeva per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la conferma dell'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e Per_2
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chiedeva venisse posto a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € 500,00, oltre al 50% per le spese Per_1 Per_2 straordinarie. Chiedeva, altresì, la restituzione dell'autovettura tg. EX222ZR a lui intestata.
In data 04.10.2022 si teneva l'udienza presidenziale;
in tale occasione venivano sentite le parti. Il ricorrente dichiarava: “Non è possibile una riconciliazione con mia moglie;
voglio modificare i patti della separazione;
io ho un debito per un finanziamento sullo stipendio di euro 600,00 complessivo;
chiedo, quindi, una riduzione dell'assegno; io guadagno euro 1.550,00 circa dal quale vengono detratti questi euro 600,00; si tratta di un doppio quinto;
questo finanziamento lo feci per comprare la Fiat panda e per l'implantologia di mia moglie;
devo pagare ancora per tre anni;
a.d.r.: questa auto l'ho donata alla famiglia;
nella clausola della separazione la doveva fare il CP_1 passaggio di proprietà e pagare l'assicurazione; a.d.r.. per i primi tre anni ho versato io l'assicurazione; il passaggio di proprietà non è mai stato fatto;
a.d.r.: Per_2 frequenta il quinto anno di scuola alberghiera e quest'anno si deve diplomare;
sono io che l'accompagno a scuola da quando la Panda è ferma;
prima l'accompagnava la mamma;
lo vado anche a prendere ma non so per quanto tempo potrò ancora farlo a causa dei permessi che sto chiedendo all'azienda; io lavoro alla Camaldoli Hospital la ex Villa Camaldoli;
sono impiegato manutentore;
l'auto ha un fermo amministrativo per un verbale mai pagato di euro 1.000,00; per questo motivo la Panda è ferma”.
La resistente dichiarava: “Non è possibile una riconciliazione con il;
non ho Pt_1 avuto la possibilità di nominare un avvocato nelle condizioni economiche in cui mi trovo;
sono edotta ora da lei della possibilità del gratuito patrocinio;
a.d.r.: non lavoro;
non ho mai lavorato;
a.d.r.: è autistico;
frequenta l'alberghiero con Per_2 il sostegno e quest'anno fa la qualifica;
a.d.r.: io ho l'entrata di euro 600,00 dell'altro genitore, 100 euro di ticket-buoni pasto che lui mi dà; percepisco il reddito di cittadinanza che ammonta ad euro 800,00; a.d.r.: mia figlia sta per diventare cassiera, farà una settimana di prova e questo potrebbe comportare la riduzione del reddito di cittadinanza;
a casa siamo in tre;
la casa è di mio fratello;
non pago nulla;
sulla macchina c'è il fermo amministrativo;
abbiamo avuto una multa di euro 1.700,00 presa a dal ricorrente;
la macchina è intestata a lui perché aveva la busta paga;
Pt_2 adesso è ferma;
mi sono recata per fare il passaggio di proprietà ad un'agenzia ma non si poteva a causa del fermo;
a.d.r.: ha terminato a settembre la fisioterapia Per_2 perché è diventato maggiorenne;
sono in attesa della visita del neurologo;
Per_2 ha la 104, art. 3; posso pagare l'assicurazione all'auto ma non la multa;
non sono d'accordo con la riduzione dell'assegno; sono bloccati poi alcuni assegni familiari a nome di;
sono bloccati perché ci voleva la mia firma;
non sono stati Per_2 menzionati nel ricorso;
non so che fine abbiamo fatto;
chiedo che vengano destinati a mio figlio;
non ho attivato alcuna procedura per mio figlio dopo la maggiore età; ho un debito per le utenze di euro 2.400,00 che sto pagando euro 100,00 al mese;
risalgono anche al periodo in cui il ricorrente era in casa;
la ragazza doveva fare l'ultimo anno di Università ma poi ha sospeso;
si pagava ed era un problema;
doveva fare il terzo anno e non si è iscritta ancora perché non abbiamo i soldi”.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza del 05.10.2022, confermava le condizioni di cui ai patti di separazione e rimetteva le parti innanzi al GI.
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Si costituiva, in data 01.02.2023, la resistente che non si opponeva alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, evidenziava – quanto alla condizione lavorativa ed economica del
– che questi continuava a lavorare alle dipendenze della Villa Camaldoli con Pt_1 reddito mensile di circa € 1.400,00 ed evidenziava – quanto alla propria condizione – di essere disoccupata e di occuparsi della casa e dei figli e, soprattutto, di quest'ultimo affetto da una forma di autismo. Dunque, parte resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva di disporre a carico del , quale contributo al Pt_1 mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, un assegno mensile di € 700,00 (di cui € 600 a titolo di contributo al mantenimento ed € 100 a titolo di buoni pasto); in via riconvenzionale, chiedeva di porre a carico del
, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00 mensili. Pt_1
Con la memoria del 24.04.2024, parte resistente confermava la circostanza dedotta dal ricorrente ed afferente all'inizio di un percorso lavorativo della figlia ma Per_1 evidenziava che il contributo dalla stessa percepito – pari ad € 350,00 mensili circa – non sarebbe idoneo a renderla economicamente indipendente. Inoltre, deduceva che il marito, oltre ad esercitare la professione alle dipendenze della Villa Camaldoli, esercitava ulteriore attività lavorativa che gli garantiva entrate ulteriori.
Il GI, con ordinanza del 29.06.2023, ammessi i mezzi istruttori, alla luce delle deduzioni di parte resistente, onerava il ricorrente al deposito degli estratti conto degli ultimi 3 anni. Inoltre, preso atto della raggiunta indipendenza economica della figlia Per_1 revocava il contributo economico a favore della stessa e rideterminava l'ammontare dell'assegno in € 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio . Per_2
Con ordinanza del 29.10.2024, il GI, preso atto del comportamento processuale del che, nonostante le plurime sollecitazioni, non depositava la richiesta Pt_1 documentazione, riteneva necessario disporre indagini di tipo tributario/fiscale a carico di . Parte_1
In data 08.07.2025 la causa è stata riservata al Collegio con concessione dei termini di legge. Ebbene, così ricostruito l'iter processuale, occorre pronunciarsi sulle domande.
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa n. 1936/2019 rilasciato dal Tribunale di Napoli in data 21.03.2019. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87; parte resistente che, al contrario, espressamente aderisce alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
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Nulla si dispone con riferimento all'affidamento dei figli e , avendo Per_1 Per_2 entrambi raggiunto la maggiore età. In ogni caso, letto l'art. 473 bis 9 c.p.c., considerato che il figlio è affetto da Per_2 una forma di autismo a tal punto rilevante da riconoscergli l'invalidità ex art. 104 comma 3, il Collegio ritiene dover specificare che quest'ultimo avrà la residenza privilegiata presso la madre, cui andrà assegnata la casa familiare.
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni.
All'uopo occorre evidenziare che parte ricorrente chiedeva, vista la maggiore età dei figli, la rideterminazione del contributo al mantenimento in € 500,00 mensili, anche in ragione della circostanza che la figlia ha iniziato a prestare attività lavorativa. Per_1 La , al contrario, chiedeva la rideterminazione del contributo al mantenimento CP_1 dei figli in € 700,00; ciò evidenziando, da un lato, la non raggiunta indipendenza economica della figlia (guadagnando questa circa € 350,00 al mese) e, dall'altro, Per_1 le condizioni di salute del figlio che, affetto da una forma di autismo, esige di Per_2 particolari cure e, quindi, di consistenti esborsi economici. Ebbene, ai fini che occupano giova premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre
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ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto- dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di
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autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso
- ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi
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del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Orbene, a mente delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, occorre soffermarsi sul caso concreto, esaminando distintamente la posizione della figlia da quella del Per_1 figlio , ancorchè entrambi maggiorenni. Per_2 Con riferimento alla figlia il Collegio conferma l'ordinanza di revoca del Per_1 contributo al suo mantenimento.
Con riferimento, invece, al contributo economico del figlio , deve evidenziarsi Per_2 che questi, ancorchè maggiorenne, è economicamente dipendente dal nucleo familiare e necessita altresì di particolari attenzioni, sia di tipo personale che economico. Invero, come evidenziato dalle parti e come si evince dalla documentazione allegata agli atti, è affetto da una forma di autismo che gli impedisce – allo stato – di Per_2 inserirsi nel mondo del lavoro e che impone esborsi economici sopra la media. Ebbene, applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio di dover confermare l'obbligo del padre ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio , essendo giustificata – a mente del sin qui detto – l'attuale dipendenza Per_2 economica dello stesso. Ciò detto in punto di an, occorre soffermarsi sul quantm, in applicazione del principio di proporzionalità e tenendo conto delle esigenze di vita, delle risorse economiche di entrambi i genitori nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dunque, considerato che:
- Il sig. lavora in qualità di impiegato manutentore alle dipendenze della Pt_1 Camaldoli Hospital con uno stipendio mensile di circa € 1550,00 e con redditi
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annui di circa € 22.000,00 (cfr. CU2020 ove si evincono redditi annui pari ad
€22.478,15; CU2021 con redditi annui pari ad €20.910,96; CU2022 con redditi annuali di €22.200,21);
- In data 30.11.2023 veniva escussa la testimone , la quale Testimone_1 dichiarava: “ ha sempre lavorato nel campo della ristrutturazione di Pt_1 case;
se non sbaglio lo scorso anno, a maggio, andai a casa di a trovarla CP_1 e vidi lavorare su un ponteggio di un palazzo di fronte. Io lo notai e Pt_1
mi disse che lui ancora faceva lo stesso lavoro che ha sempre fatto da CP_1 quando erano sposati. Quando erano sposati ed io e mio marito ci frequentavamo con loro, abbiamo sempre saputo che lavorava nel Pt_1 settore edile. Non ho mai saputo, però, se lui lavorasse come dipendente o come titolare di una ditta sua. E' vero che le case dove l'ho visto lavorare erano a Via Comunale Margherita e non l'ho visto solo quella volta di cui ho parlato ma diverse volte sempre nelle stesse palazzine a schiera;
non so se abbia lavorato nella via Orsolona a Santa Croce o a via Palmettiello”.
- Dalle indagini della Guardia di Finanza disposte dal GI è risultato che il non è titolare di partita IVA;
che non è stata rilevata una posizione Pt_1 contributiva aperta a suo nome sulla banca dati Gape presso l'ufficio provinciale INPS;
che il non è risultato socio e/o rivestire cariche amministrative Pt_1 in nessuna società né intestatario di alcun bene mobile registrato o immobile registrato;
- quanto evidenziato dalla resistente circa l'ulteriore attività esercitata dal e dalla quale questi percepirebbe ulteriori introiti trova riscontro Pt_1 unicamente in quanto – tuttavia genericamente – affermato dalla testimone;
dichiarazioni che, però, risultano prive di qualsivoglia riscontro anche all'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza;
- la resistente è disoccupata e non ha mai prestato alcuna attività lavorativa nel corso del matrimonio (circostanza pacifica in quanto dedotta e rimasta non contestata dal ricorrente);
- la resistente innanzi al Presidente dichiarava di percepire “il reddito di cittadinanza che ammonta ad €800,00 mensili” ma non si ha riscontro circa l'attuale percezione dello stesso;
- al figlio , come dichiarato dalla resistente innanzi al Presidente e come Per_2 emerso dalla documentazione in atti, è stata riconosciuta l'invalidità ex art. 104, comma 3 e che è stata formulata richiesta per chiedere ed ottenere la pensione di invalidità (cfr. all. alla memoria 183 di parte resistente) ma non si ha contezza sull'esito della richiesta;
- in ogni caso, le cure che devono essere garantite a sono – per tabulas Per_2
– dispendiose richiedendo un'importante collaborazione economica;
il Collegio, ritiene congruo stabilire a carico del padre ricorrente un assegno mensile di Euro 500,00 con decorrenza dal ricorso quale contributo al mantenimento del solo figlio , con rivalutazione annuale secondo Indici Istat dall'anno successivo al Per_2 deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo di intesa stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Alla somma mensile di € 500,00 che il deve versare alla quale Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio , deve aggiungersi il totale Per_2 dell'ammontare dell'assegno unico che, letta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672/2025, viene disposto nella sua totalità a favore della , quale genitore CP_1 che – pacificamente – si occupa quotidianamente delle esigenze e della cura del figlio
. Per_2
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Sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile, la ricorrente in riconvenzionale asseriva di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio e di essere disoccupata;
chiedeva, perciò, un assegno divorzile di €400,00 mensili. Con riferimento alla condizione economica del , la ricorrente in Pt_1 riconvenzionale evidenziava che questi esercitava non solo alle dipende della Villa Camaldoli ma percepiva ulteriori introiti da un'attività lavorativa non riconosciuta. Dal canto suo il resistente in riconvenzionale non prendeva espressa posizione sul punto. Ciò posto, ai fini che occupano, occorre delineare i criteri da applicare per stabilire se sia dovuto l'assegno ed eventualmente in quale misura.
Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;
b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di "somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. Tale norma deve essere letta a mente del dictum delle Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 che ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
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6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ed ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione compensativa e perequativa ed in pari misura assistenziale e che, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Il legislatore, cioè, impone di accertare, preliminarmente, la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, al fine di verificare, da un lato, la capacità del singolo di provvedere alle proprie esigenze e, dall'altro, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire in evidenza già il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, nonché il profilo compensativo dell'assegno laddove si rinvenga una situazione di squilibrio economico tra le parti eziologicamente connesso al matrimonio ed alle dinamiche interne dello stesso (si deve, infatti, indagare la causa dello squilibrio). Possono, invero, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice- perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
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Invero, la funzione compensativa dell'assegno divorzile non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge, senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). Dunque, l'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693). Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. È evidente, quindi, che la comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita
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familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge. Ciò in quanto la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall"ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2025, n.18544). Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, dunque, si reputa di interpretare la durata del matrimonio non asetticamente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. Ove poi non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell"ex coniuge richiedente, ovvero non vi siano gli elementi per poter procedere al rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614). Si impone, dunque, in tale eventualità il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell"ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la
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pregressa storia coniugale e familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/06/2025, n.15986).
Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche e dei principi ivi enucleati cui il Collegio intende uniformarsi, occorre soffermarsi sulla situazione reddituale delle parti al fine di verificare la ricorrenza del presupposto prima compensativo e poi assistenziale dell'assegno divorzile. Ebbene, come già evidenziato, il risulta essere dipendente della Camaldoli Pt_1 Hospital con uno stipendio mensile di circa € 1550,00 e con redditi annui di circa € 22.000,00 (cfr. CU2020 ove si evincono redditi annui pari ad €22.478,15; CU2021 con redditi annui pari ad €20.910,96; CU2022 con redditi annuali di €22.200,21). Non vi sono, al contrario, riscontri probatori circa l'ulteriore attività che, stando alla ricostruzione proposta dalla , eserciterebbe e dalla quale ricaverebbe ulteriori CP_1 introiti. Invero, le dichiarazioni della testimone , non hanno trovato alcun Testimone_1 riscontro probatorio ulteriore necessario ed indefettibile affinchè tale Collegio possa valutare concretamente – in termini di quantum – l'incidenza economico reddituale che tale attività avrebbe sui guadagni complessivi del e, così, sulla sua capacità Pt_1 contributiva. Non si sono rivelate chiarificatrici in tal senso le indagini svolte dalla Guardia di Finanza e disposte dal GI. Invero, è risultato che il non è titolare di partita Pt_1 IVA;
che non è stata rilevata una posizione contributiva aperta a suo nome sulla banca dati Gape presso l'ufficio provinciale INPS;
che il non è risultato socio e/o Pt_1 rivestire cariche amministrative in nessuna società né intestatario di alcun bene mobile registrato o immobile registrato. Con riferimento, invece, alla situazione patrimoniale della , questa è disoccupata CP_1 e non ha prestato alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio;
trattasi di una circostanza pacifica in quanto, ancorchè dedotta, non è stata oggetto di contestazione. Orbene, a mente della documentazione come esaminata ed in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, deve evidenziarsi, in primo luogo, che il matrimonio dei coniugi – è durato 20 anni, nel corso dei Pt_1 CP_1 quali la moglie non ha mai lavorato;
circostanza questa che deve darsi per pacifica in quanto giammai contestata da parte resistente. Tuttavia, nulla è dato rilevare con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra lo stato occupazionale della , la condizione economica nella quale versa e la CP_1 gestione familiare. Non vi è, cioè, alcun elemento dal quale poter desumere che il mancato esercizio – sia in costanza di matrimonio che allo stato attuale – trovi la propria origine e la propria causa in valutazioni e decisioni prese di comune accordo tra i coniugi, come caratteristica gestoria del menage familiare (non veniva, difatti, articolato alcun capo di prova al riguardo). Non è possibile, cioè, procedere al rigoroso – ed indefettibile - accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. Dunque, deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile nella sua componente compensativa. Occorre, quindi, verificare se sussistono i presupposti per riconoscere in favore della ed a carico del l'assegno divorzile nella sua componente assistenziale. CP_1 Pt_1 All'uopo, come anticipato, rileva la situazione patrimoniale – reddituale del richiedente, il quale deve versare in una situazione tale da non aver i mezzi sufficienti per
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un'esistenza dignitosa e da essere oggettivamente impossibilitato a procurarseli. Il richiedente, cioè, deve versare in un'effettiva e concreta non autosufficienza economica, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ebbene, all'uopo non è stato fornito alcun elemento dal quale poter constatare la situazione patrimoniale della e, dunque, sulla base del quale verificare la
CP_1 sussistenza o meno in capo alla resistente di mezzi idonei a garantirsi un'esistenza dignitosa. Del pari, non è stata fornita al Collegio alcuna informazione circa la percezione – all'attualità del reddito di cittadinanza che la ha dichiarato di percepire innanzi
CP_1 al Presidente per un totale di € 800,00. Ancora non è stata rappresentata alcuna difficoltà oggettiva tale da inibire l'inserimento della nel mondo del lavoro e l'esercizio di un'attività lavorativa compatibile con
CP_1 la necessità di accudire il figlio;
figlio che, in ogni caso, come dedotto, ha frequentato la scuola alberghiera ed è beneficiario della 104 comma 3, tutti elementi che avrebbero consentito alla di esercitare un'attività economicamente rilevante. Né è stato
CP_1 provato che la abbia infruttuosamente tentato l'inserimento nel mondo del
CP_1 lavoro successivamente alla separazione. Dunque, deve escludersi il riconoscimento a favore della di un assegno
CP_1 divorzile, anche nella sua componente assistenziale non essendo nulla stato allegato e provato al riguardo.
Sulle altre domande. Con riguardo all'ulteriore domanda proposta dal ricorrente e relativa alla restituzione della vettura, questa non può essere oggetto di esame da parte del Collegio in quanto trattasi di questione soggetta al rito ordinario e non al rito speciale, quale è quello della famiglia.
Sulle spese di lite Quanto, infine, alle spese di giudizio, l'esito complessivo del giudizio impone, ex art. 92 c.p.c., ed in applicazione del principio della soccombenza reciproca, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 24.04.1999, in Napoli, tra e come trascritto all'Ufficio di Stato Parte_1 CP_1 Civile del Comune di Napoli, Atto n. 10, p. II, s. A, sez. Y;
- assegna la casa coniugale alla sign.ra ; CP_1
- conferma la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a favore della resistente quale contributo al mantenimento della figlia Per_1
- pone a carico del ricorrente ed a favore della resistente il pagamento della somma di € 500,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio , oltre Per_2 adeguamento ISTAT come per legge da Novembre 2026 ed a decorrere dalla data di deposito della sentenza;
-pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50% ciascuno;
- dispone che l'intero ammontare dell'assegno unico sia corrisposto alla sig.ra CP_1 ;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale di assegno divorzile;
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- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31.10.2025.
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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