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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1203/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3555/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Lazio Sud Ovest - 91168270592
Difeso da
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 120220076828040 DEMANIO RI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato si riportano alle loro richieste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza di cui in epigrafe chiedendo, in completa riforma della stessa che fosse accolto il ricorso, rubricato al n. 564/2023 avverso l'avviso di pagamento nr.
120220076828040 emesso dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud che aveva richiesto alla consorziata, per beni immobili siti nel comune di Pontina e di Priverno, i seguenti pagamenti:
ANNO 2021 TRIB. 1G27 C.B. LAZIO SUD OVEST - SOCCORSO euro 155,03
ANNO 2022 TRIB. 0630 C.B. LAZIO SUD OVEST - BONIFICA euro 584,28
L'odierna appellante aveva chiesto l'annullamento del pagamento degli oneri di bonifica e di irrigazione per due appezzamenti di terreno riportati in catasto al comune di Pontina al F. 81 particelle n.36 e 279 ditta Ricorrente_1 ma in realtà da oltre 60 anni espropriati per la realizzazione di una strada comunale. Aveva inoltre chiesto l'esclusione del tributo consortile per l'irrigazione di soccorso pagamento del tributo per l'irrigazione di soccorso per i terreni al f. 81 mapp.
12-13-19-20-21-36--279-285-285--310-270-451 atteso che trattasi di terreni nterclusi che quindi non posono beneficiare dell'irrigazione di soccorso.
Con la decisione sopra impunata il Giudice di primo grado, ha respinto il ricorso compensando le spese del giudizio . Ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso atteso che non vi era prova che i terreni in questione fossero stati espropriati;
ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso poichè Nominativo_1 relazione tecnica in data 31.7.2023 (all. 6 del Consorzio) risultano documentati i complessivi benefici effettivamente conseguiti dagli immobili della ricorrente in modo specifico e diretto. Tale allegazione, valutata unitamente ai plurimi criteri di determinazione dell' “L'indice di beneficio di Bonifica”, come sopra sintetizzati, non risulta superata dalla relazione tecnica prodotta dalla ricorrente in sede di memoria ex art. 32 atteso che essa si limita ad esaminare il profilo afferente all'interclusione dei fondi sub fol. 81 mapp. 12-13-19-20-21-36-279-285-285-310-270-451, senza prendere posizione sulla effettiva presenza o meno di tutti i suddetti indici “di beneficio”.
Con l'atto di appello il ricorrente ribadisce la non debenza dei contributi dovuti per i terreni agricoli per le particelle utilizzate come strade , tanto in base alle medesime delibere del consorzio dovendosi prescindere dall'intestazione catastale degli stessi, producendo sul punto ulteriore documentazione oltre quella già depositata in primo grado, ribadisce inoltre quanto già argomentato in primo grado in ordine alla non debenza del contributo per l'irrigazione di soccorso per i terreni interclusi .
Si è costituito il consorzio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. L' appellante ha depositato ulteriori memorie illustrative.
Sulle conclusioni di cui al verbale la causa è stata decisa all'odierna pubblica udienza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
La Suprema Corte in materia di IMU ha più volte affermato che le appostazioni catastali, seppure preordinate a fini fiscali , possono essere disattese se il contribuente prova di non essere proprietario del bene per cui viene richiesto il pagamento del Tributo (cfr ex multis Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 16899 del 19 giugno 2024). Orbene nel caso di specie pur non risultando provato che vi sia stata una procedura di esproprio nei confronti dei dante causa dell'odierna appellante non vi può essere dubbio, all'esito dell'esame della copiosa documentazione esibita dalla appellante che sulle particelle al F. 81
n.36 e 279 del comune di Pontina insiste una strada pubblica la cui gestione è all'attualità demandato il comune di Pontina. Orbene dallo stesso regolamento del consorzio di bonifica emerge che le strade sono assoggettate ad un onere di contribuzione diverso da quello previsto per i terreni agricoli e che tale onere grava sull'Ente che le ha in gestione.
Pertanto l'avviso di pagamento dovrà essere annullato per quanto riguarda queste due particelle.
Il secondo motivo di ricorso è invece infondato. Il giudice di prime cure ha chiaramente argomentato sul punto: la documentazione fornita dal consorzio prova il vantaggio per i fondi dell'odierna appellante, la documentazione prodotta dalla parte privata prova solo l'interclusione dei fondi.
Il fatto che i fondi siano interclusi non impedisce certamente di portare sino agli stessi , mediante condutture amovibili, attraverso gli altri fondi di proprietà della ricorrente , l'acqua necessaria per l'irrigazione. Peraltro nel caso di specie è stato richiesto solo il contributo fisso derivante dal potenziale beneficio.
La complessiva conclusione della vicenda con parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese compensate per i due gradi di giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3555/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Lazio Sud Ovest - 91168270592
Difeso da
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 120220076828040 DEMANIO RI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 612/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato si riportano alle loro richieste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza di cui in epigrafe chiedendo, in completa riforma della stessa che fosse accolto il ricorso, rubricato al n. 564/2023 avverso l'avviso di pagamento nr.
120220076828040 emesso dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud che aveva richiesto alla consorziata, per beni immobili siti nel comune di Pontina e di Priverno, i seguenti pagamenti:
ANNO 2021 TRIB. 1G27 C.B. LAZIO SUD OVEST - SOCCORSO euro 155,03
ANNO 2022 TRIB. 0630 C.B. LAZIO SUD OVEST - BONIFICA euro 584,28
L'odierna appellante aveva chiesto l'annullamento del pagamento degli oneri di bonifica e di irrigazione per due appezzamenti di terreno riportati in catasto al comune di Pontina al F. 81 particelle n.36 e 279 ditta Ricorrente_1 ma in realtà da oltre 60 anni espropriati per la realizzazione di una strada comunale. Aveva inoltre chiesto l'esclusione del tributo consortile per l'irrigazione di soccorso pagamento del tributo per l'irrigazione di soccorso per i terreni al f. 81 mapp.
12-13-19-20-21-36--279-285-285--310-270-451 atteso che trattasi di terreni nterclusi che quindi non posono beneficiare dell'irrigazione di soccorso.
Con la decisione sopra impunata il Giudice di primo grado, ha respinto il ricorso compensando le spese del giudizio . Ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso atteso che non vi era prova che i terreni in questione fossero stati espropriati;
ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso poichè Nominativo_1 relazione tecnica in data 31.7.2023 (all. 6 del Consorzio) risultano documentati i complessivi benefici effettivamente conseguiti dagli immobili della ricorrente in modo specifico e diretto. Tale allegazione, valutata unitamente ai plurimi criteri di determinazione dell' “L'indice di beneficio di Bonifica”, come sopra sintetizzati, non risulta superata dalla relazione tecnica prodotta dalla ricorrente in sede di memoria ex art. 32 atteso che essa si limita ad esaminare il profilo afferente all'interclusione dei fondi sub fol. 81 mapp. 12-13-19-20-21-36-279-285-285-310-270-451, senza prendere posizione sulla effettiva presenza o meno di tutti i suddetti indici “di beneficio”.
Con l'atto di appello il ricorrente ribadisce la non debenza dei contributi dovuti per i terreni agricoli per le particelle utilizzate come strade , tanto in base alle medesime delibere del consorzio dovendosi prescindere dall'intestazione catastale degli stessi, producendo sul punto ulteriore documentazione oltre quella già depositata in primo grado, ribadisce inoltre quanto già argomentato in primo grado in ordine alla non debenza del contributo per l'irrigazione di soccorso per i terreni interclusi .
Si è costituito il consorzio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. L' appellante ha depositato ulteriori memorie illustrative.
Sulle conclusioni di cui al verbale la causa è stata decisa all'odierna pubblica udienza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
La Suprema Corte in materia di IMU ha più volte affermato che le appostazioni catastali, seppure preordinate a fini fiscali , possono essere disattese se il contribuente prova di non essere proprietario del bene per cui viene richiesto il pagamento del Tributo (cfr ex multis Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 16899 del 19 giugno 2024). Orbene nel caso di specie pur non risultando provato che vi sia stata una procedura di esproprio nei confronti dei dante causa dell'odierna appellante non vi può essere dubbio, all'esito dell'esame della copiosa documentazione esibita dalla appellante che sulle particelle al F. 81
n.36 e 279 del comune di Pontina insiste una strada pubblica la cui gestione è all'attualità demandato il comune di Pontina. Orbene dallo stesso regolamento del consorzio di bonifica emerge che le strade sono assoggettate ad un onere di contribuzione diverso da quello previsto per i terreni agricoli e che tale onere grava sull'Ente che le ha in gestione.
Pertanto l'avviso di pagamento dovrà essere annullato per quanto riguarda queste due particelle.
Il secondo motivo di ricorso è invece infondato. Il giudice di prime cure ha chiaramente argomentato sul punto: la documentazione fornita dal consorzio prova il vantaggio per i fondi dell'odierna appellante, la documentazione prodotta dalla parte privata prova solo l'interclusione dei fondi.
Il fatto che i fondi siano interclusi non impedisce certamente di portare sino agli stessi , mediante condutture amovibili, attraverso gli altri fondi di proprietà della ricorrente , l'acqua necessaria per l'irrigazione. Peraltro nel caso di specie è stato richiesto solo il contributo fisso derivante dal potenziale beneficio.
La complessiva conclusione della vicenda con parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese compensate per i due gradi di giudizio.