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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
15837 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15837 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1
Via Cadallora n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. ENNIO MORENA
e nata il [...] a [...], residente a [...]
Cadallora n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. ENNIO MORENA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Casaleone (VR) Via Cadallora n. 7, di esclusiva proprietà della signora unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella sua CP_1 piena proprietà e disponibilità anche nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare Per_1 il diritto/dovere di visita ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e scolastici del figlio, indicativamente secondo le seguenti cadenze:
4/a) un weekend alternato dal sabato mattina alle 10.00 e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00. In settimana il padre potrà vedere il figlio nelle giornate di martedì e giovedì indicativamente dalle 18.00 alle 21.00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_1 CP_1 il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad Euro 400,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Verona:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale esclusa la farmacia da banco CP_2 ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
mensa; tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti infornatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
d. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
e. si precisa che, nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane in capo ad entrambi i genitori il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
f. l'erogazione delle spese come sopra elencate è a carico di entrambi i genitori, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero entro il 30 del mese successivo alla spesa;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto ad ogni reciproco mantenimento.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e alla carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
24/11/2025, e – sul presupposto per cui avevano contratto Parte_1 CP_1 matrimonio secondo il rito civile in Casaleone (VR) il 30/09/2023 e che dall'unione coniugale era nato il figlio (30/03/2023) - hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di separazione Persona_1 personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore . Per_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 12/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio . Per_1
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente del figlio e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra nata il [...] a [...]_1
SC (VR) e nato il [...] a [...], alle condizioni CP_1 specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
9, parte I , anno 2023;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
IA LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15837 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1
Via Cadallora n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. ENNIO MORENA
e nata il [...] a [...], residente a [...]
Cadallora n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. ENNIO MORENA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Casaleone (VR) Via Cadallora n. 7, di esclusiva proprietà della signora unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella sua CP_1 piena proprietà e disponibilità anche nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare Per_1 il diritto/dovere di visita ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e scolastici del figlio, indicativamente secondo le seguenti cadenze:
4/a) un weekend alternato dal sabato mattina alle 10.00 e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00. In settimana il padre potrà vedere il figlio nelle giornate di martedì e giovedì indicativamente dalle 18.00 alle 21.00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_1 CP_1 il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad Euro 400,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Verona:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale esclusa la farmacia da banco CP_2 ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
mensa; tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti infornatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
d. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
e. si precisa che, nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane in capo ad entrambi i genitori il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
f. l'erogazione delle spese come sopra elencate è a carico di entrambi i genitori, con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero entro il 30 del mese successivo alla spesa;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto ad ogni reciproco mantenimento.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e alla carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
24/11/2025, e – sul presupposto per cui avevano contratto Parte_1 CP_1 matrimonio secondo il rito civile in Casaleone (VR) il 30/09/2023 e che dall'unione coniugale era nato il figlio (30/03/2023) - hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di separazione Persona_1 personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore . Per_1
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 12/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio . Per_1
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente del figlio e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra nata il [...] a [...]_1
SC (VR) e nato il [...] a [...], alle condizioni CP_1 specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
9, parte I , anno 2023;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
IA LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra