Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01581/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05296/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5296 del 2024, proposto da
OS LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10238/2019, Sez. IV, pubblicata in data 15.11.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la azione oggetto dell’odierno scrutinio si instava per la esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10238/19 emessa dal Tribunale Civile di Napoli in data 31.10.19, pubblicata in data 15.11.19, con la quale il Comune di Napoli veniva condannato al pagamento, in favore della sig.ra LL, quale erede di ZA NA, dei danni riportati a seguito di una caduta avvenuta in data 21.4.2008 per un avvallamento presente sulla sede stradale; la condanna aveva ad oggetto la somma di danaro pari a euro 2962,30, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell’evento dannoso alla pronuncia, ed interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
La sentenza, cui veniva apposta la formula esecutiva in data 15.6.20, veniva in tal guisa notificata in data 3.7.20, senza tuttavia che il Comune provvedesse al pagamento del dovuto.
Si costituiva il Comune di Napoli, allegando di avere già provveduto a richiedere a mezzo pec “ all’avvocato Esposito Antonio, rappresentante della sig.ra LL OS, di fornire la documentazione necessaria ai fini della liquidazione ” (cfr., nota del Comune di Napoli del 17 ottobre 2024).
Tale allegazione - afferente alla circostanza che l’ufficio competente aveva già provveduto a richiedere a mezzo pec alla parte gli estremi per poter concludere il procedimento di liquidazione della somma dovuta, senza ottenere riscontro utile, in tal guisa rendendo non materialmente possibile la corresponsione del quantum debeatur - è rimasta priva di contestazione da parte della ricorrente che, nondimeno, nel corso della udienza camerale odierna –a mezzo del suo patrocinante- ha rappresentato “ l’avvenuta soddisfazione della pretesa ”, insistendo per la condanna alle spese.
Al Collegio non resta che prendere atto di quanto rappresentato dalla stessa ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia –unitamente alle circostanze rappresentate dal Comune, e non contestate dalla ricorrente, circa la mancata cooperazione della creditrice nella fase esecutiva- inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO