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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4829/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4829/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4829 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ROSATO VINCENZO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. BLANDINO LEONARDO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con decreto ingiuntivo n. 824/2019 emesso in data 29.04.2019 e notificato in data 02.07.2019, il
Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della società ingiungeva all'opponente Controparte_1
di pagare la somma di euro 7.663,09, per sorte capitale, oltre gli accessori di rito, quale somma dovuta e non corrisposta a fronte del contratto di finanziamento intercorso tra le parti.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il D.I. n.824/19 per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del
D.I. opposto e per l'effetto revocare lo stesso.
L'opponente faceva rilevare come la somma di denaro era stata erogata nell'ambito di un'operazione concernente l'acquisto di un'autovettura da parte dell'opponente tipo BMW 118D targata CZ236CF.
Alla firma del contratto di finanziamento partecipava anche la concessionaria che doveva vendere l'auto all'opponente (nella persona di IC CA con sede in San Valentino Torio alla Via
Provinciale 185), convenzionata con la (originaria finanziatrice): in questa occasione, CP_2
l'opponente versava la somma di euro 10.000,00 in contanti alla concessionaria.
L'opponente iniziava a pagare il finanziamento ma l'auto non gli veniva consegnata dal concessionario;
da una visura al p.r.a. risultava che l'auto apparteneva ad una persona terza e la concessionaria non si era attivata al fine di procurare la proprietà del veicolo all'odierno opponente.
Ciò induceva il a non versare più le rate del finanziamento. Pt_1
Concludeva, quindi, per la risoluzione del contratto di vendita del veicolo tipo BMW 118D targata
CZ236CF e del conseguente contratto di finanziamento numero 1940712, in quanto lo stesso è logicamente collegato alla vendita dell'automobile, per inadempimento della concessionaria e della per non avere ambedue provveduto a procurare all'opponente la proprietà del veicolo. CP_2
Per l'effetto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 824 del 2019, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito, specificando come l'opponente non contestasse di aver sottoscritto il contratto posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e di aver inadempiuto allo stesso non versando le rate dovute.
Inoltre, specificava che ai sensi della disciplina ratione temporis vigente al momento della stipula del contratto, ossia l'art. 125 co. 4 d.lgs. 385/1993, non può applicarsi la disciplina del collegamento negoziale, in assenza di accordo di esclusiva tra la società di finanziamento ed il fornitore. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento;
il rigetto integrale dell'opposizione; accertare e dichiarare che il sig. è debitore, nei Parte_1
confronti della società della somma di € 7.663,09 oltre interessi moratori come da Controparte_1 contratto dal 23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento.
Con vittoria di spese.
Nelle memorie ex art 183 co 6 c.p.c. I termine l'opponente avanzata altresì domanda di restituzione di quanto fin a quel momento versato alla società di finanziamento.
Il giudice istruttore rigettava la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, difettando i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
In data 18 febbraio 2021 veniva depositato verbale di mediazione con esito negativo.
La causa, ritenuta di natura documentale, veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 20/02/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e tutte le parti depositavano note nel termine concesso;
la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
In premessa, si rileva che è ampiamente provata la sussistenza dei contratti intercorrenti tra le parti, attraverso la produzione documentale ed in assenza di contestazioni sul punto.
Deve inquadrarsi il rapporto tra le parti quale contratto di credito a consumo.
In termini va rilevato che l'art 121 del Testo Unico Bancario, nella sua versione originaria, prevedeva che “per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”.
L'articolo in questione è stato poi modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che alla lettera d) ha introdotto il concetto di contratto di credito al consumo c.d. collegato, alle condizioni di cui ai punti indicati dalla medesima norma, chiarendo anche che la nuova disciplina si applica solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma in questione.
Proprio la modifica dell'art 121 TUB ha fatto scaturire un annoso dibattito in ordine alla configurabilità ex lege del collegamento negoziale tra il contratto di vendita e quello di finanziamento anche nella vigenza della originaria normativa.
In termini la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 32915 del 2018, oggetto poi di successive conferme, ha ritenuto di dare continuità all'orientamento secondo cui “ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, anche nella presente fattispecie applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed
i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.
Ed, invero, nella fattispecie risulta pacifica l'avvenuta conclusione di un contratto di finanziamento riconducibile alla previsione normativa in materia di credito al consumo, (…) nei precedenti citati, la Corte dopo avere ricostruito i vari orientamenti in passato emersi quanto alla disciplina del cd. mutuo di scopo, ha correttamente sottolineato come gli stessi non avessero mai avuto riguardo a fattispecie assoggettabili alla disciplina sul credito al consumo (…). Ed, invero, per il passato, e cioè prima dell'introduzione delle norme in esame, era evidente che il riscontro dell'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il successivo contratto volto a procurare
l'acquisto per il quale era stata richiesta la somma mutuata, presupponesse che il collegamento scaturisse dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovasse la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, e ciò soltanto se la volontà di collegamento si fosse obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, fossero destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro. La necessità di trattare il collegamento negoziale come quaestio facti insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. risulta però ribaltata a seguito dell'introduzione della disciplina di cui al TUB” ed in particolare il già citato art 120 TUB, deve essere necessariamente letto in combinato disposto con l'art 124 TUB che, “dopo aver previsto a pena di nullità la forma scritta, mediante rinvio all'art. 117, comma 1 e 3, ed aver previsto i requisiti del contratto in genere, differenzia, tra le possibili fattispecie contrattuali, quella prevista dal terzo comma, disponendo che "... i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito nel contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato". Ancorchè il legislatore italiano non abbia espressamente ricondotto tale contratto alla nozione del collegamento negoziale, affermando quindi in maniera esplicita che il contratto di credito avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi è un contratto collegato al contratto di compravendita, tuttavia deve ritenersi che il dato normativo sopra riportato, alla luce della normativa di fonte comunitaria con esso recepita e delle successive vicende di questa e della normativa interna derivata, sia inequivocabilmente nel senso di riconoscere l'esistenza di un collegamento tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto.”
Continua la Corte, nel censurare la pronuncia di merito posta alla sua attenzione in quella occasione, che “si palesa erronea l'affermazione dei giudici di merito secondo cui per ravvisare il collegamento negoziale di tipo funzionale sarebbe stato necessario riscontrare la volontà di tutti i contraenti di collegare il contratto di credito al consumo al contratto di compravendita (…) l'unitarietà della causa economica sottesa alla pluralità dei contratti, impone di ritenere che si abbia un collegamento negoziale ex lege a prescindere dall'esistenza dell'accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, contemplato nel successivo art. 125. Il richiamo alla situazione di esclusiva è, infatti, una delle due condizioni poste per consentire l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore, ma non è certo condizione necessaria per riconoscere
l'esistenza di un contratto di credito al consumo, la cui nozione generale è delineata dall'art. 121, essendo invece sufficiente che l'operazione di finanziamento risulti finalizzata all'acquisto di un bene
(o servizio) determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.
Deve altresì ribadirsi che le possibilità di tutela offerte al consumatore non si esauriscono in quella prevista dal quarto comma dell'art. 125 T.U.B., (…) ma che invece deve reputarsi consentita anche la sospensione del pagamento delle rate con l'exceptio inadimpleti contractus, ovvero la deduzione dell'assenza della causa in concreto del contratto, per l'assenza stessa del contratto collegato di fornitura di beni o di servizi. Avalla tale conclusione anche quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 aprile 2009, (…) con la quale si è stabilito che “(…) il rapporto di esclusiva può e deve valere per eventuali pretese del consumatore non riconosciute a livello nazionale, fra le quali, a titolo esemplificativo, può indicarsi il diritto al risarcimento del danno causato da un'inadempienza del fornitore dei beni o servizi in questione, ma non per quelle che sono meglio tutelate a livello interno.”
Inoltre, la Corte di cassazione, sempre nell'esaminare la vicenda sottoposta al suo vaglio, ha chiarito l'assoluta irrilevanza della presenza, nel contratto, di una clausola che escludeva la possibilità di opporre al finanziatore talune eccezioni, stante l'assenza di un rapporto di esclusiva.
Ed infatti “la clausola de qua, ove estesa anche ad ipotesi di azioni del consumatore che esulano da quelle per le quali la legge pone la condizione del rapporto di esclusiva (e che si pongono come strumenti di tutela aggiuntiva rispetto alle azioni ordinariamente concesse dal diritto positivo) deve reputarsi vessatoria perché comportante una limitazione della facoltà del mutuatario di opporre eccezioni. Non ignora il Collegio l'esistenza di altri precedenti di questa Corte ( cfr. Cass. n.
4911/2017; Cass. n. 11147/2018) che in relazione a vicende analoghe a quelle interessate dal ricorso in esame, sono pervenute alla diversa conclusione del rigetto della domanda dei mutuatari, ritenendo che non fosse stato adeguatamente provato dall'interessato il collegamento negoziale posto a fondamento delle censure, ma trattasi di precedenti che non si confrontano affatto con la giurisprudenza sopra richiamata, in tema di collegamento ex lege per le ipotesi di contratti di credito al consumo conclusi ai sensi dell'art. 121 TUB, alla quale si ritiene invece di dover assicurare continuità”
Tale, approfondito ma doveroso, excursus giurisprudenziale, permette di giungere alla conclusione per cui anche nella vigenza della originaria disciplina di cui all'art 121 TUB, letto in combinato disposto con l'art 124 TUB sempre nell'originaria formulazione:
- è senza dubbio ravvisabile un collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e il contratto di finanziamento;
- è ammissibile l'azione diretta del consumatore anche nei confronti della finanziaria, per far valere l'inadempimento della venditrice;
- assolutamente irrilevante, perché vessatoria, appare la clausola contrattuale con cui viene limitata la possibilità per il cliente di avanzare determinate eccezioni al finanziatore, in assenza di un rapporto di esclusiva.
Ebbene nel caso di specie deve rilevarsi, stante la sussistenza del collegamento negoziale ex lege – essendo stato il contratto di finanziamento stipulato espressamente per l'acquisto di quel bene, come emerge dalla documentazione in atti- la legittimità dell'azione diretta proposta nei confronti della finanziaria in questa sede.
Né tantomeno si ritiene la necessaria sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art 102 c.p.c., ma, al più, di un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., con la venditrice, in quanto il collegamento per volontà di legge tra contratto di compravendita del consumatore e finanziamento al consumo non esclude l'autonomia tra i due rapporti contrattuali, e la necessità di una pronuncia di merito sul primo di essi ove la stessa costituisca presupposto imprescindibile per la valutazione della domanda afferente al secondo.
L'accertamento dell'inadempimento del venditore comporta, pertanto, la declaratoria di risoluzione del primo contratto cui segue, per legge, quella del secondo – di finanziamento- intrinsecamente collegato.
Sul punto, l'ormai granitico orientamento giurisprudenziale, di cui alla pronuncia delle SU n.
13533/2001 ritiene che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene in questo caso a fronte della puntuale allegazione dell'inadempimento da parte del consumatore – documentalmente supportata dal certificato PRA in atti- l'odierno opposto nulla ha dedotto circa una eventuale causa modificativa e/o estintiva del rapporto obbligatorio, dovendosi ritenere pertanto l'inadempimento provato.
Come detto, a nulla rileva la presenza della clausola contrattuale di limitazione delle eccezioni, in quanto da considerarsi vessatoria per tutti i motivi anzidetti.
Parimenti, irrilevante appare la difesa della finanziaria nella parte in cui deduce l'irregolarità del comportamento del consumatore per aver egli pagato talune rate del finanziamento medesimo.
Sul punto, infatti, non si può non negare la sussistenza di un orientamento giurisprudenziale – pur se in materia di leasing- per cui “in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore,
l'utilizzatore che, con una condotta non conforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto all'obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020 (Rv. 656725 -
01).
Tale orientamento, non permette di ritenere che l'eventuale valutazione della mala fede del consumatore possa paralizzare la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento potendo, al più, dare adito, nel caso di effettivo accertamento, al diritto del finanziatore, nei confronti del consumatore, al risarcimento del danno.
Nel caso in esame risulta azionata solo l'azione contrattuale di adempimento, e non anche azione risarcitoria, con conseguente irrilevanze delle relative difese.
Per tutte le ragioni anzidette, va disposta le revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va dichiarata invece inammissibile la domanda di restituzione della somma già versata, formalizzata solo nelle memorie ex art 183 co 6 c.p.c. I termine, in quanto trattasi non già di una mera modifica della domanda già avanzata ma di una vera e proprio domanda nuova, non dipendente dalle avverse difese formulate nella comparsa di costituzione, e pertanto tardiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con la compensazione del 30% (nel senso che il 30% delle spese rimane in capo alla parte opponente) stante la declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto, dichiarata la risoluzione del contratto di vendita del veicolo tipo BMW 118D targata CZ236CF e del conseguente contratto di finanziamento n. 1940712 del
24/06/2006, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.300,00 (già ridotti), oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 24/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4829/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4829 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ROSATO VINCENZO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. BLANDINO LEONARDO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con decreto ingiuntivo n. 824/2019 emesso in data 29.04.2019 e notificato in data 02.07.2019, il
Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della società ingiungeva all'opponente Controparte_1
di pagare la somma di euro 7.663,09, per sorte capitale, oltre gli accessori di rito, quale somma dovuta e non corrisposta a fronte del contratto di finanziamento intercorso tra le parti.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il D.I. n.824/19 per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del
D.I. opposto e per l'effetto revocare lo stesso.
L'opponente faceva rilevare come la somma di denaro era stata erogata nell'ambito di un'operazione concernente l'acquisto di un'autovettura da parte dell'opponente tipo BMW 118D targata CZ236CF.
Alla firma del contratto di finanziamento partecipava anche la concessionaria che doveva vendere l'auto all'opponente (nella persona di IC CA con sede in San Valentino Torio alla Via
Provinciale 185), convenzionata con la (originaria finanziatrice): in questa occasione, CP_2
l'opponente versava la somma di euro 10.000,00 in contanti alla concessionaria.
L'opponente iniziava a pagare il finanziamento ma l'auto non gli veniva consegnata dal concessionario;
da una visura al p.r.a. risultava che l'auto apparteneva ad una persona terza e la concessionaria non si era attivata al fine di procurare la proprietà del veicolo all'odierno opponente.
Ciò induceva il a non versare più le rate del finanziamento. Pt_1
Concludeva, quindi, per la risoluzione del contratto di vendita del veicolo tipo BMW 118D targata
CZ236CF e del conseguente contratto di finanziamento numero 1940712, in quanto lo stesso è logicamente collegato alla vendita dell'automobile, per inadempimento della concessionaria e della per non avere ambedue provveduto a procurare all'opponente la proprietà del veicolo. CP_2
Per l'effetto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 824 del 2019, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito, specificando come l'opponente non contestasse di aver sottoscritto il contratto posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e di aver inadempiuto allo stesso non versando le rate dovute.
Inoltre, specificava che ai sensi della disciplina ratione temporis vigente al momento della stipula del contratto, ossia l'art. 125 co. 4 d.lgs. 385/1993, non può applicarsi la disciplina del collegamento negoziale, in assenza di accordo di esclusiva tra la società di finanziamento ed il fornitore. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento;
il rigetto integrale dell'opposizione; accertare e dichiarare che il sig. è debitore, nei Parte_1
confronti della società della somma di € 7.663,09 oltre interessi moratori come da Controparte_1 contratto dal 23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento.
Con vittoria di spese.
Nelle memorie ex art 183 co 6 c.p.c. I termine l'opponente avanzata altresì domanda di restituzione di quanto fin a quel momento versato alla società di finanziamento.
Il giudice istruttore rigettava la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, difettando i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
In data 18 febbraio 2021 veniva depositato verbale di mediazione con esito negativo.
La causa, ritenuta di natura documentale, veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 20/02/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e tutte le parti depositavano note nel termine concesso;
la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
In premessa, si rileva che è ampiamente provata la sussistenza dei contratti intercorrenti tra le parti, attraverso la produzione documentale ed in assenza di contestazioni sul punto.
Deve inquadrarsi il rapporto tra le parti quale contratto di credito a consumo.
In termini va rilevato che l'art 121 del Testo Unico Bancario, nella sua versione originaria, prevedeva che “per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”.
L'articolo in questione è stato poi modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che alla lettera d) ha introdotto il concetto di contratto di credito al consumo c.d. collegato, alle condizioni di cui ai punti indicati dalla medesima norma, chiarendo anche che la nuova disciplina si applica solo a decorrere dall'entrata in vigore della norma in questione.
Proprio la modifica dell'art 121 TUB ha fatto scaturire un annoso dibattito in ordine alla configurabilità ex lege del collegamento negoziale tra il contratto di vendita e quello di finanziamento anche nella vigenza della originaria normativa.
In termini la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 32915 del 2018, oggetto poi di successive conferme, ha ritenuto di dare continuità all'orientamento secondo cui “ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, anche nella presente fattispecie applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed
i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.
Ed, invero, nella fattispecie risulta pacifica l'avvenuta conclusione di un contratto di finanziamento riconducibile alla previsione normativa in materia di credito al consumo, (…) nei precedenti citati, la Corte dopo avere ricostruito i vari orientamenti in passato emersi quanto alla disciplina del cd. mutuo di scopo, ha correttamente sottolineato come gli stessi non avessero mai avuto riguardo a fattispecie assoggettabili alla disciplina sul credito al consumo (…). Ed, invero, per il passato, e cioè prima dell'introduzione delle norme in esame, era evidente che il riscontro dell'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il successivo contratto volto a procurare
l'acquisto per il quale era stata richiesta la somma mutuata, presupponesse che il collegamento scaturisse dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovasse la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, e ciò soltanto se la volontà di collegamento si fosse obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, fossero destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro. La necessità di trattare il collegamento negoziale come quaestio facti insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. risulta però ribaltata a seguito dell'introduzione della disciplina di cui al TUB” ed in particolare il già citato art 120 TUB, deve essere necessariamente letto in combinato disposto con l'art 124 TUB che, “dopo aver previsto a pena di nullità la forma scritta, mediante rinvio all'art. 117, comma 1 e 3, ed aver previsto i requisiti del contratto in genere, differenzia, tra le possibili fattispecie contrattuali, quella prevista dal terzo comma, disponendo che "... i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito nel contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato". Ancorchè il legislatore italiano non abbia espressamente ricondotto tale contratto alla nozione del collegamento negoziale, affermando quindi in maniera esplicita che il contratto di credito avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi è un contratto collegato al contratto di compravendita, tuttavia deve ritenersi che il dato normativo sopra riportato, alla luce della normativa di fonte comunitaria con esso recepita e delle successive vicende di questa e della normativa interna derivata, sia inequivocabilmente nel senso di riconoscere l'esistenza di un collegamento tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto.”
Continua la Corte, nel censurare la pronuncia di merito posta alla sua attenzione in quella occasione, che “si palesa erronea l'affermazione dei giudici di merito secondo cui per ravvisare il collegamento negoziale di tipo funzionale sarebbe stato necessario riscontrare la volontà di tutti i contraenti di collegare il contratto di credito al consumo al contratto di compravendita (…) l'unitarietà della causa economica sottesa alla pluralità dei contratti, impone di ritenere che si abbia un collegamento negoziale ex lege a prescindere dall'esistenza dell'accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, contemplato nel successivo art. 125. Il richiamo alla situazione di esclusiva è, infatti, una delle due condizioni poste per consentire l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore, ma non è certo condizione necessaria per riconoscere
l'esistenza di un contratto di credito al consumo, la cui nozione generale è delineata dall'art. 121, essendo invece sufficiente che l'operazione di finanziamento risulti finalizzata all'acquisto di un bene
(o servizio) determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento, e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore.
Deve altresì ribadirsi che le possibilità di tutela offerte al consumatore non si esauriscono in quella prevista dal quarto comma dell'art. 125 T.U.B., (…) ma che invece deve reputarsi consentita anche la sospensione del pagamento delle rate con l'exceptio inadimpleti contractus, ovvero la deduzione dell'assenza della causa in concreto del contratto, per l'assenza stessa del contratto collegato di fornitura di beni o di servizi. Avalla tale conclusione anche quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 aprile 2009, (…) con la quale si è stabilito che “(…) il rapporto di esclusiva può e deve valere per eventuali pretese del consumatore non riconosciute a livello nazionale, fra le quali, a titolo esemplificativo, può indicarsi il diritto al risarcimento del danno causato da un'inadempienza del fornitore dei beni o servizi in questione, ma non per quelle che sono meglio tutelate a livello interno.”
Inoltre, la Corte di cassazione, sempre nell'esaminare la vicenda sottoposta al suo vaglio, ha chiarito l'assoluta irrilevanza della presenza, nel contratto, di una clausola che escludeva la possibilità di opporre al finanziatore talune eccezioni, stante l'assenza di un rapporto di esclusiva.
Ed infatti “la clausola de qua, ove estesa anche ad ipotesi di azioni del consumatore che esulano da quelle per le quali la legge pone la condizione del rapporto di esclusiva (e che si pongono come strumenti di tutela aggiuntiva rispetto alle azioni ordinariamente concesse dal diritto positivo) deve reputarsi vessatoria perché comportante una limitazione della facoltà del mutuatario di opporre eccezioni. Non ignora il Collegio l'esistenza di altri precedenti di questa Corte ( cfr. Cass. n.
4911/2017; Cass. n. 11147/2018) che in relazione a vicende analoghe a quelle interessate dal ricorso in esame, sono pervenute alla diversa conclusione del rigetto della domanda dei mutuatari, ritenendo che non fosse stato adeguatamente provato dall'interessato il collegamento negoziale posto a fondamento delle censure, ma trattasi di precedenti che non si confrontano affatto con la giurisprudenza sopra richiamata, in tema di collegamento ex lege per le ipotesi di contratti di credito al consumo conclusi ai sensi dell'art. 121 TUB, alla quale si ritiene invece di dover assicurare continuità”
Tale, approfondito ma doveroso, excursus giurisprudenziale, permette di giungere alla conclusione per cui anche nella vigenza della originaria disciplina di cui all'art 121 TUB, letto in combinato disposto con l'art 124 TUB sempre nell'originaria formulazione:
- è senza dubbio ravvisabile un collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e il contratto di finanziamento;
- è ammissibile l'azione diretta del consumatore anche nei confronti della finanziaria, per far valere l'inadempimento della venditrice;
- assolutamente irrilevante, perché vessatoria, appare la clausola contrattuale con cui viene limitata la possibilità per il cliente di avanzare determinate eccezioni al finanziatore, in assenza di un rapporto di esclusiva.
Ebbene nel caso di specie deve rilevarsi, stante la sussistenza del collegamento negoziale ex lege – essendo stato il contratto di finanziamento stipulato espressamente per l'acquisto di quel bene, come emerge dalla documentazione in atti- la legittimità dell'azione diretta proposta nei confronti della finanziaria in questa sede.
Né tantomeno si ritiene la necessaria sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art 102 c.p.c., ma, al più, di un litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., con la venditrice, in quanto il collegamento per volontà di legge tra contratto di compravendita del consumatore e finanziamento al consumo non esclude l'autonomia tra i due rapporti contrattuali, e la necessità di una pronuncia di merito sul primo di essi ove la stessa costituisca presupposto imprescindibile per la valutazione della domanda afferente al secondo.
L'accertamento dell'inadempimento del venditore comporta, pertanto, la declaratoria di risoluzione del primo contratto cui segue, per legge, quella del secondo – di finanziamento- intrinsecamente collegato.
Sul punto, l'ormai granitico orientamento giurisprudenziale, di cui alla pronuncia delle SU n.
13533/2001 ritiene che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene in questo caso a fronte della puntuale allegazione dell'inadempimento da parte del consumatore – documentalmente supportata dal certificato PRA in atti- l'odierno opposto nulla ha dedotto circa una eventuale causa modificativa e/o estintiva del rapporto obbligatorio, dovendosi ritenere pertanto l'inadempimento provato.
Come detto, a nulla rileva la presenza della clausola contrattuale di limitazione delle eccezioni, in quanto da considerarsi vessatoria per tutti i motivi anzidetti.
Parimenti, irrilevante appare la difesa della finanziaria nella parte in cui deduce l'irregolarità del comportamento del consumatore per aver egli pagato talune rate del finanziamento medesimo.
Sul punto, infatti, non si può non negare la sussistenza di un orientamento giurisprudenziale – pur se in materia di leasing- per cui “in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore,
l'utilizzatore che, con una condotta non conforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto all'obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni” (Sez. 3 -, Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020 (Rv. 656725 -
01).
Tale orientamento, non permette di ritenere che l'eventuale valutazione della mala fede del consumatore possa paralizzare la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento potendo, al più, dare adito, nel caso di effettivo accertamento, al diritto del finanziatore, nei confronti del consumatore, al risarcimento del danno.
Nel caso in esame risulta azionata solo l'azione contrattuale di adempimento, e non anche azione risarcitoria, con conseguente irrilevanze delle relative difese.
Per tutte le ragioni anzidette, va disposta le revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va dichiarata invece inammissibile la domanda di restituzione della somma già versata, formalizzata solo nelle memorie ex art 183 co 6 c.p.c. I termine, in quanto trattasi non già di una mera modifica della domanda già avanzata ma di una vera e proprio domanda nuova, non dipendente dalle avverse difese formulate nella comparsa di costituzione, e pertanto tardiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, con la compensazione del 30% (nel senso che il 30% delle spese rimane in capo alla parte opponente) stante la declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto, dichiarata la risoluzione del contratto di vendita del veicolo tipo BMW 118D targata CZ236CF e del conseguente contratto di finanziamento n. 1940712 del
24/06/2006, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.300,00 (già ridotti), oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); depositato telematicamente in data 24/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco