Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 3 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 577/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA RAFFAELE Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la IG.ra esponeva: Parte_1
che aveva prestato la propria opera lavorativa per la società convenuta, presso il centro commerciale Jambo, dal 01.05.2023 sino al 18.02.2024 e successivamente dal 06.03.2024 al
12.05.2024; che non era stata sottoposta a visita medica di controllo all'inizio dell'attività lavorativa;
che non aveva ricevuto copia dei contratti di assunzione e/o proroga debitamente sottoscritti, per cui l'intero rapporto lavorativo veniva ricostruito dalle comunicazioni obbligatorie
Unilav aventi piena efficacia probatoria nonché dalle buste paga;
che era stata assunta con contratto a tempo determinato avente scadenza al 30.06.2023, con qualifica di operaia inquadrata al livello D1 (ex liv. 6) del CCNL commercio, mansione commessa di negozio a tempo parziale orizzontale a 20 ore settimanali;
che il rapporto era stato prorogato una prima volta al 30.09.2023, una seconda volta al
30.11.2023, una terza al 31.12.2023 ed infine una quarta volta al 18.02.2024; che al termine dell'illustrato periodo lavorativo, della durata complessiva superiore a nove mesi, non aveva percepito il TFR pari ad € 521,76 come indicato nella busta paga febbraio
2024; che in data 06.03.2024, ossia dopo diciassette giorni, era stata nuovamente assunta, alle stesse condizioni contrattuali sopra descritte, con scadenza fissata al 31.03.2024, successivamente prorogato al 30.04.2024 ed infine al 12.05.2024;
che in data 24.10.2024, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 81/2015, aveva impugnato a mezzo
Pec il termine apposto nel contratto tra le parti.
Rilevava in diritto che il datore di lavoro aveva palesemente violato sia i limiti di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, che quanto disposto dall'art. 20 dello stesso decreto legislativo omettendo di effettuare la preventiva valutazione di rischi, circostanza che si desumeva dal mancato svolgimento della visita medica, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente risarcimento danni di cui all'art. 28, c.2, del menzionato decreto legislativo.
Sosteneva, in particolare, che l'art. 21 D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce, al primo comma, che il termine del rapporto lavorativo può essere prorogato per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti, con trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla quinta proroga, ed al secondo comma: “Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato...”. Nel caso di specie erano stati disattesi entrambi i limiti, sia perché erano state effettuate più di quattro proroghe, sia perché il nuovo contratto era stato stipulato solo diciassette giorni dopo la conclusione del primo la cui durata complessiva risultava essere superiore a sei mesi.
Deduceva inoltre che l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro non è ammissibile quando il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e che tale norma costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare emettere ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 423 c.p.c. relativamente alla somma pari ad € 521,76 a titolo di TFR mai percepito;
nel merito accertare e dichiarare, per tutte le causali sopra descritte, la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 06.03.2024 ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n.
81/2015; per l'effetto dichiarare l'avvenuta trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
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condannare, di conseguenza, ai sensi dell'art. 28, c. 2, D. Lgs. n. 81/2015 parte avversa al risarcimento del danno patito da determinarsi in modo equitativo;
condannare altresì controparte al pagamento delle spese e compensi professionali con attribuzione al procuratore antistatario.”
La società ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 3.04.2025 la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, si rileva come, stante la contumacia della società convenuta, non siano stati specificamente contestati i fatti costitutivi allegati dalla ricorrente in ordine alla sussistenza dei rapporti di lavoro a termine intercorsi, ovvero un primo contratto a termine dal 01.05.2023 al 18.02.2024 (con quattro proroghe successive) e un secondo contratto a termine dal 06.03.2024 al 12.05.2024 (anch'esso oggetto di due proroghe). La questione centrale della controversia attiene alla legittimità del termine apposto al secondo contratto di lavoro stipulato in data 06.03.2024, in relazione ai limiti previsti dalla normativa vigente in tema di contratti a tempo determinato.
L'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, nella sua attuale formulazione, disciplina la proroga e il rinnovo dei contratti a tempo determinato, stabilendo al comma 1 che “il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti”.
Il successivo comma 2 dispone che “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Nel caso di specie, è pacifico che il primo rapporto di lavoro abbia avuto una durata complessiva superiore a sei mesi (dal 01.05.2023 al 18.02.2024, quindi circa 9 mesi e mezzo) e che la riassunzione sia avvenuta il 06.03.2024, quindi 17 giorni dopo la cessazione del primo rapporto. Trattandosi di un contratto di durata superiore a sei mesi, trova applicazione il termine dilatorio di 20 giorni previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n.
81/2015. Poiché la riassunzione è avvenuta prima dello spirare del termine di 20 giorni 4
(precisamente dopo 17 giorni), si è verificata la fattispecie prevista dalla norma, con conseguente trasformazione automatica del secondo contratto in contratto a tempo indeterminato. Tale interpretazione è conforme all'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito come “vanno computati nel termine massimo di durata stabilito nell'ambito della disciplina della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, comprensivi di proroghe e rinnovi.....” (Cass. sez. lav., n. 36120/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “il limite massimo di durata dei contratti a termine, anche in successione, non può prescindere dalla considerazione complessiva della durata dei rapporti instaurati tra le parti, con l'obiettivo di prevenire l'abusiva reiterazione dei contratti temporanei, in coerenza con le finalità di stabilizzazione del rapporto di lavoro, come orientamento sostenuto dalla normativa europea” (Cass. sez. lav., n.
9537/2024).
Fondata, altresì, l'ulteriore questione relativa alla violazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.
81/2015, che vieta l'apposizione del termine quando il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Sul punto, la ricorrente ha dedotto la mancata sottoposizione a visita medica preventiva all'inizio dell'attività lavorativa, circostanza dalla quale desume l'omessa valutazione dei rischi da parte della società convenuta. L'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015, riprendendo i dettami di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 368/2001, stabilisce che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro non è ammissibile, tra gli altri casi, quando il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale norma
“costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro” (Cass. sez. lav., n. 23162/2023). A tale riguardo la Corte di cassazione ha precisato che “incombe sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto, l'onere di provare di aver assolto specificamente l'adempimento, con la valutazione dei rischi nei termini richiesti dalla normativa, all'evidenza in epoca antecedente alla stipula del contratto a termine, e il giudice non può che constatare la sussistenza della fattispecie lecita o vietata dall'ordinamento” (Cass. n. 5241/2012). 5
Nel caso di specie, la contumacia della società convenuta ha precluso la prova della effettuazione della valutazione dei rischi attraverso la produzione del documento di valutazione dei rischi e la dimostrazione della sottoposizione della lavoratrice agli accertamenti sanitari preventivi obbligatori. Tali elementi costituiscono un IGnificativo indizio dell'omessa valutazione dei rischi, o quantomeno della sua inadeguatezza, considerato che la sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure fondamentali di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, anche sotto questo profilo, sussiste un'ulteriore causa di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con conseguente conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato.
Quanto alle conseguenze economiche derivanti dall'accertata illegittimità del termine, l'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”.
In considerazione della durata complessiva del rapporto (circa un anno complessivamente), dell'anzianità di servizio della lavoratrice, delle dimensioni dell'impresa, del comportamento delle parti (in particolare, l'evidente intento di eludere i limiti di legge mediante la riassunzione prima dello spirare del termine dilatorio) e delle condizioni del mercato del lavoro locale, si ritiene equo determinare l'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente.
Deve inoltre essere accolta la domanda relativa al pagamento del TFR maturato alla cessazione del primo rapporto di lavoro (18.02.2024), pari ad € 521,76, importo risultante dalla busta paga di febbraio 2024 prodotta in atti e non contestato dalla convenuta. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
PQM
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 06.03.2024 e, per l'effetto, dichiara che tra la IG.ra e la societàParte_1 6
è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data Controparte_1
dal 06.03.2024;
2. Condanna la società a corrispondere alla IG.ra , a titolo Controparte_1 Parte_1
di indennità risarcitoria ex art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, un importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. Condanna la società a corrispondere alla IG.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di € 521,76 a titolo di TFR maturato alla data del 18.02.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. Condanna la società al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
5. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, lì 03.04.2025 Il Giudice del Lavoro