Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4394/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO VIVIANA;
Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA RAVENNA 9 95126 CATANIA, presso il difensore avv.
LOMBARDO VIVIANA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISPINO Controparte_1 C.F._1
CARMELO e elettivamente domiciliato in VIA ANTONELLO FRERI 14 CATANIA presso lo studio dell'avv. CRISPINO CARMELO
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTI
Posta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 8
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo il 6.04.2021, la società ha adito il Parte_1
Tribunale di Catania per ottenere il riconoscimento del credito pari ad € 15.577,44 (oltre spese successive maturande fino al soddisfo) vantato nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1
ottenere la condanna del resistente al pagamento di detto importo.
In via subordinata, ha chiesto la condanna di al pagamento di detta somma in solido Controparte_1
con ovvero in percentuale in base alla durata della titolarità del bene ovvero in base CP_2
alla responsabilità di ciascuna parte, come accertata nel corso del giudizio.
A sostegno delle domande formulate, la ha esposto di aver ricevuto l'incarico di Parte_1
provvedere al recupero, trasporto e custodia del motociclo targato BJ35825 di proprietà di _1
, rimasto incidentato nel sinistro occorso il 19.03.2008; ha, altresì, precisato che da tale data ogni
[...]
richiesta di ritiro del mezzo è rimasta inevasa e che solo in data 27.07.2020 il – a seguito di _1
formale diffida di pagamento – ha comunicato di avere alienato il mezzo de quo a tale
[...]
. CP_2
Si è costituito in giudizio , ha contestato la domanda avversaria chiedendone il rigetto Controparte_1
e all'uopo, deducendo che il recupero del motociclo è avvenuto a titolo di mera cortesia con conseguente inesistenza di qualsiasi contratto di deposito e, in ogni caso, assenza di prova della sua onerosità, della sua effettiva esecuzione e delle spese sostenute.
Inoltre il resistente ha dedotto che, comunque, in data 05.06.2008, il mezzo è stato venduto a
[...]
e, pertanto, ha chiesto di essere tenuto indenne da ogni condanna la quale, semmai, deve CP_2
essere pronunciata esclusivamente e non solidalmente nei confronti del predetto nuovo proprietario;
in ultimo, ha eccepito la prescrizione del credito.
Il resistente , seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_3
Con provvedimento del 21.01.2022 è stato disposto il mutamento del rito in ordinario ed è stata fissata l'udienza, ex art 183 c.p.c., per la data dell'8.03.2022, all'esito della quale - a fronte della richiesta in tal senso formulata da entrambe le parti – sono stati concessi i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c..
Indi, la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove orali richieste dalle parti.
pagina 2 di 8 Espletata l'attività istruttoria la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 ottobre 2024.
Indi all'udienza del 14.10.2024, precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata posta in decisione,
con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi CP_2
in giudizio sebbene citato nelle forme di legge.
La domanda non è fondata.
Giova rilevare in premessa che nel corso del giudizio è emersa pacificamente la circostanza che, a seguito del sinistro verificatosi in data 19.03.2008, la società - su richiesta di Parte_1
, padre del resistente e all'epoca dei fatti consulente legale della ricorrente – ha Parte_2
provveduto al recupero del motociclo incidentato e alla custodia dello stesso.
Nella fattispecie in esame, dunque, può dirsi perfezionato un contratto di deposito.
Orbene tale figura contrattuale, secondo la disciplina generale prevista dagli artt. 1766 e ss c.c., si caratterizza per essere un contratto reale, ad effetti obbligatori, a forma libera e ad esecuzione continuata, avente ad oggetto la custodia da parte del depositario di cose mobili di proprietà del depositante.
Per lo specifico profilo che qui interessa, si richiamano, da un lato, l'art. 1767 c.c. a mente del quale il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti e, dall'altro, l'art. 1781 c.c. in forza del quale il depositante deve sempre rimborsare le spese dirette alla conservazione della cosa, tenendo indenne il depositario per le perdite cagionate dal deposito e pagargli il compenso pattuito.
Dal combinato disposto di tali norme deriva che i diritti del depositario consistono nel rimborso delle spese sostenute per la conservazione del bene, nell'indennizzo delle perdite derivanti dalla cosa in deposito e nel pagamento del compenso pattuito.
Il rimborso e l'indennizzo competono all'accipiens a prescindere da qualsivoglia espressa pattuizione purchè vi sia prova che le spese siano state effettivamente sostenute e le perdite effettivamente subite:
anche la Giurisprudenza ha fatto propria tale esegesi affermando più volte il principio per cui il
pagina 3 di 8 rimborso per le opere di conservazione, previsto dall'art. 1781 c.c., è dovuto nella misura in cui siano
provati specifici costi (ex multis, Cass. Civ. sez. II, sent. N. 16208 del 16.06.2008).
Quanto al pagamento del compenso, invece, esso spetta solo in presenza di apposita determinazione pattizia o di elementi dai quali si possa desumere l'onerosità del deposito così da vincere la presunzione relativa di gratuità di cui all'art. 1767 c.c..
La presunzione di gratuità può essere superata con qualunque mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici: la gratuità cede di fronte ad una diversa volontà delle parti che può risultare da un'espressa dichiarazione o può desumersi da altre circostanze, da valutare caso per caso, in quanto si possa ravvisare in esse una valida manifestazione di volontà contraria alla gratuità, secondo i principi generali sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss c.c.).
In proposito, già la norma codicistica individua due ipotesi la cui prova è ritenuta idonea a superare la presunzione di gratuità del deposito: la “qualità professionale del depositario” o il ricorrere di “altre circostanze”, tra le quali si è soliti annoverare, a titolo esemplificativo, l'eventuale collegamento sussistente tra il deposito e altro contratto oneroso.
Peraltro, occorre precisare che, secondo la giurisprudenza consolidata, per superare la presunzione di gratuità, non basta l'esercizio da parte del depositario di una attività economica qualsiasi, ma è necessario che egli eserciti un'attività abituale di custodia (Trib. Pordenone, 5.7.2019, Cass. Civ. III
sez., sentenza n. 359 del 13.01.1993).
Ebbene l'applicazione di tali principi normativi e giurisprudenziali al caso in esame unitamente alle risultanze dell'istruttoria e delle difese spiegate dalle parti, conduce a ritenere che nel caso in esame manca la prova delle spese sostenute e perdite subite, così come del pari non vi è prova del carattere oneroso del deposito del mezzo presso la Parte_1
Invero quest'ultima assume di avere diritto ad un compenso – quantificato in € 15.577,44 sino alla data del 6.07.2020 (tariffa giornaliera di € 3,30), oltre spese - per l'attività di deposito e custodia svolta in favore di e successivamente di , subentrato nella proprietà del Controparte_1 CP_2
motociclo incidentato.
Dal canto suo, parte resistente sin dal proprio primo atto costitutivo ha dedotto che il proprio padre
, nell'immediatezza del sinistro, ha chiesto alla società ricorrente - sua cliente da Parte_2
pagina 4 di 8 molti anni - la cortesia di rimuovere il mezzo: il tutto a titolo gratuito e senza che in quell'occasione o successivamente fosse pattuito alcun compenso.
E in effetti, in atti non risulta prodotto alcun atto o documento contenente espressa previsione di un compenso e il quantum dello stesso.
Né risultano circostanze chiare e concordanti dalle quali poter desumere il carattere oneroso del deposito de quo, così da vincere la presunzione legale di gratuità del rapporto. Anzi gli elementi emersi in corso di causa depongono al contrario per la gratuità.
Così in primo luogo, la testimonianza resa dal teste il quale ha confermato la Parte_2
richiesta di deposito a titolo di cortesia, dichiarando: “chiamai la ed ho parlato con il sig. Pt_1
che era mio cliente e gli chiesi la cortesia di provvedere alla rimozione del motociclo di Parte_3
mio figlio che aveva avuto un incidente, e ciò a titolo di cortesia. Il sig. mi disse che avrebbe Pt_3
provveduto” e precisando “Né in occasione della richiesta di rimozione del motorino, né in momento
successivo era stato chiesto alcunché da parte del sig. , né dal figlio, proprio perché Parte_3
esistevano dei rapporti, essendo loro dei miei clienti, pertanto, il ritiro era avvenuto a titolo di cortesia”.
Tali affermazioni non hanno trovato smentita dall'esame del teste , indicato da parte Parte_3
ricorrente, il quale non solo non ha negato tali circostanze, ma non ha reso alcuna dichiarazione in merito alla pattuizione di un compenso per il deposito e/o alla richiesta nel tempo di pagamento di detto compenso.
Il detto teste ha dichiarato unicamente che “amministratore della ha provato più volte a Pt_1
contattare per ritirare il mezzo”, ma nulla ha riferito circa la richiesta al di _1 _1
pagamento di eventuali compensi concordati.
Ulteriore elemento che porta ad escludere l'onerosità del deposito de quo è proprio il silenzio serbato in tutti questi anni dalla società ricorrente, la quale non ha provato di avere mai richiesto al il _1
pagamento asseritamente dovuto, né ha provato di avere comunicato allo stesso il costo della prestazione di deposito, così da metterlo in condizioni di essere informato dell'eventuale obbligo a suo carico e dell'ammontare crescente nel tempo.
pagina 5 di 8 Soltanto con la diffida del 10.07.2020 per la prima volta, a distanza di ben 12 anni dal sorgere del relativo presunto credito, la ha formalmente diffidato il al pagamento Parte_1 _1
dell'importo dovuto per le prestazioni di recupero, trasporto e custodia del motociclo targato BJ 35825.
Tale condotta della resistente, oltre che insolita sotto il profilo della prassi commerciale, appare anche lesiva del principio di buonafede e correttezza, atteso che tale silenzio così lungamente protratto nel tempo ha portato alla notevole crescita della presunta somma dovuta nei confronti del , il _1
quale verosimilmente non aveva contezza e preoccupazione di ciò poichè confidava nell'originaria gratuità del deposito.
Se la società avesse chiesto sin da subito il proprio compenso quantificandolo nel Parte_1
suo ammontare, ciò avrebbe palesato la natura onerosa del deposito così da indurre il resistente a determinare la propria condotta in funzione di tale chiara ed univoca onerosità: in altre parole, sarebbe stato posto nella condizione di valutare se lasciare il mezzo in deposito con la consapevolezza, a quel punto, dei costi a suo carico oppure se ritirarlo per non esporsi a tale pagamento.
Pertanto, l'assenza di ogni comunicazione di prezzi e richiesta di pagamento, così prolungata nel tempo depone per la gratuità del deposito de quo.
In ultimo, vi è un ulteriore elemento che conduce ad escludere la configurabilità del credito preteso dalla Parte_1
Ed invero nella propria comparsa e nei successivi atti il resistente ha espressamente dedotto che la detta società all'epoca dei fatti si occupava unicamente di soccorso stradale e rottamazione di veicoli e non del servizio di deposito.
Tale deduzione non è stata specificamente contestata dalla ricorrente la quale nulla ha replicato e/o prodotto al fine di provare l'esercizio professionale ed abituale dell'attività di custodia di automezzi (
allegando ad esempio una propria visura camerale, altri contratti di deposito di automezzi o foto dei propri locali adibiti al deposito ovvero ancora articolando prove testimoniali in merito allo svolgimento di tale attività).
Ed invece la ricorrente non ha prodotto nulla e non si è premurata di contestare specificatamente tale circostanza allegata dal resistente, il chè – secondo il meccanismo processuale di cui all'art. 115 cpc –
deve condurre a ritenere come accettati i fatti non contestati.
pagina 6 di 8 Tale implicita conferma costituisce, dunque, ulteriore motivo per non riconoscere il carattere oneroso al deposito de quo.
Invero, come già sopra esposto, per vincere la presunzione iuris tantum di gratuità del deposito, prevista dall'art. 1767 c.c., “non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica tale da farne ritenere implicita l'onerosità ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacchè solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi” (Cass. Civ. 359/1993).
La mancata prova di un esercizio abituale e professionale dell'attività di custodia da parte della ricorrente concorre, insieme agli elementi sopra esposti, a ritenere non superata la presunzione di gratuità con conseguente impossibilità di configurare il credito preteso dalla predetta ricorrente.
Parimenti assolutamente non provato è il credito per presunte spese di custodia, le quali possono essere riconosciute solo se opportunamente documentate.
Tutto quanto sopra esposto vale anche ad escludere il diritto di credito della nei Parte_1
confronti di : non è stato in alcun modo provato che quest'ultimo fosse a conoscenza CP_2
del costo del deposito né che sia mai stato contattato dalla ricorrente per il pagamento del relativo prezzo.
E ciò nonostante il teste abbia dichiarato di avere informato il , già legale Parte_2 Pt_3
rappresentante della società ricorrente, che il “figlio aveva venduto il motorino e che avrebbe dovuto
provvedere al ritiro del motorino questo signore” (cioè il . CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza: pertanto e liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (scaglione € 5.201,00 - €
26.000,00)
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4394/2021 R.G.,
1) rigetta la domanda proposta dalla società nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 8 ; CP_2
2) Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio in favore del convenuto , che si Controparte_1
liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso 15% spese generali.
Così deciso in Catania, il 10 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott.ssa Vera Marletta
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