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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. GAETANO ALFREDO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 5 agosto 2024 impugnava l'avviso di Parte_1 addebito n. 322 2023 00030848 70 000 notificato in data 16 gennaio 2024 per l'importo di complessivi di €
50.788,79 relativo a contributi accertati e dovuti per il periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2022.
Esponeva di avere depositato in data 5 febbraio 2024 presso il Tribunale di Crotone ricorso ex art. 24 co. 5
D.L. 46/1999, conclusosi con ordinanza del 28 giugno 2024 con cui veniva dichiarata l'incompetenza del
Tribunale adito in favore del tribunale di Brescia.
Riassunto il giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, eccepiva la prescrizione parziale delle pretese contributive riferite alle annualità 2017/2018 stante il decorso del termine quinquennale.
Nel merito precisava di avere ricoperto la carica di amministratore unico della ma di non CP_2 avere mai svolto a favore della società alcuna attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza.
pagina 1 di 4 In conclusione, chiedeva: “- accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'avviso di addebito per prescrizione parziale quinquennale dei presunti crediti previdenziali indicati dall' in atti;
in subordine, nel merito - accertare e CP_3 dichiarare la nullità ed illegittimità dell'avviso di addebito per infondatezza e non debenza dei presunti crediti previdenziali indicati dall' in atti;
”, il tutto con vittoria alle spese di lite. CP_3
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in CP_3 diritto, evidenziando, con peculiare riferimento all'eccepita prescrizione, la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali durante l'emergenza Covid in virtù del disposto del D.L. 18/2020 e del D.l.
68/2020.
Quanto al merito della pretesa, chiariva come i contributi non fossero richiesti in relazione alla qualità di amministratore di ricoperta dal ricorrente, bensì a quella di titolare della ditta individuale CP_2
Insegne Luminose di UI CO.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe ed è stata pronunciata sentenza della quale è stata data contestuale lettura in udienza, assenti le parti con il loro consenso, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è parzialmente fondato e viene, pertanto, accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccepita prescrizione, è pacifico che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'opposto avviso di addebito, notificato in data 16 gennaio 2024 (doc. 1 e 2 cost. conv.).
Ciò posto, la prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio al
30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Tanto premesso, rileva quindi il Tribunale come, secondo la circolare n. 126 del 10 agosto 2021, nel CP_3 caso in cui, come nel caso in esame, il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Pertanto, applicando in sommatoria i termini di sospensione come sopra evidenziati, non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo antecedente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato, risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale con riferimento ai contributi relativi alla quarta rata dal 2017. In particolare, i relativi contributi avrebbero dovuto essere versati entro il 20 gennaio 2018 e risultano, pertanto, prescritti al 27 novembre 2023.
pagina 2 di 4 Di contro, non risultano prescritte le ulteriori pretese contributive in quanto la prima rata del 2018, da versare entro il 20 aprile 2018, si sarebbe prescritta dopo la notifica dell'atto interruttivo in data 25 febbraio
2025.
Quanto al merito della pretesa, dalla documentazione versata in atti da emerge chiaramente come i CP_3 contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto siano relativi alla qualifica ricoperta dal ricorrente, con decorrenza dal 16 aprile 2016, di titolare dell'impresa individuale Insegne Luminose di UI CO, avente a oggetto, quale attività prevalente, l'effettuazione di lavori di costruzione e installazione NCA (Cfr. doc. 1 Fasc. . CP_3
Disponendo l'impresa individuale dell'ausilio di due soli collaboratori esterni, in difetto di elementi di segno opposto - neppure allegati dal ricorrente – ritiene il Tribunale che tutta l'attività dovesse essere ricondotta al titolare, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Su tale specifico punto, preme poi rilevare come, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente a verbale d'udienza, peraltro tardivamente, non sussiste alcun contrasto documentale tra la visura allegata in ricorso sub. doc. 6 e quella prodotta da sub. doc.
1. Invero, come immediatamente evincibile dal raffronto CP_3 delle partite IVA, emerge come le due visure si riferiscano a due imprese differenti, ancorché riconducibili al ricorrente. In particolare, quella oggetto della visura prodotta in ricorso ha partita IVA n. e P.IVA_1 sede legale a Crotone (KR), via XXV aprile, 47 mentre quella di cui alla visura prodotta da CP_3 denominata Insegne Luminose di UI CO, ha partita IVA n. e sede legale a Crotone P.IVA_2
(KR), via E. De Martino, 3 ed è a quest'ultima attività cui si riferiscono i contributi richiesti con l'avviso di addebito impugnato. Peraltro, la dichiarazione di “cessazione attività del 31-12-2020” resa da Agenzia delle
Entrate in relazione a questa seconda attività, non solo non appare materialmente allegata, confrontando i progressivi delle pagine, alla visura prodotta sub. doc. 6 (relativa, come detto, ad altra società), ma neppure rivelatrice di alcuna situazione anomala, dovendo comunque esser letta in correlazione con la corretta visura prodotta da in cui l'ultimo protocollo della ditta individuale Insegne Luminose di UI CP_3
CO risale al 2022 e risulta la presenza di dipendenti a tutto il 2023.
Pertanto, il Tribunale Accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2017 e che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione a tale titolo, rigettando per il resto le domande svolte in ricorso.
In ragione della parziale soccombenza, le spese di lite possono essere compensate per un quarto. I restanti tre quarti vengono posti a carico del ricorrente e si liquidano in complessivi euro 1.200,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
pagina 3 di 4 - Accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2017 e che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione a tale titolo;
- rigetta per il resto;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto;
i restanti tre quarti vengono posti a carico del ricorrente e si liquidano in euro 1.200,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, il 22 maggio 2025
La Giudice
Natalia Pala
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. GAETANO ALFREDO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 5 agosto 2024 impugnava l'avviso di Parte_1 addebito n. 322 2023 00030848 70 000 notificato in data 16 gennaio 2024 per l'importo di complessivi di €
50.788,79 relativo a contributi accertati e dovuti per il periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2022.
Esponeva di avere depositato in data 5 febbraio 2024 presso il Tribunale di Crotone ricorso ex art. 24 co. 5
D.L. 46/1999, conclusosi con ordinanza del 28 giugno 2024 con cui veniva dichiarata l'incompetenza del
Tribunale adito in favore del tribunale di Brescia.
Riassunto il giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, eccepiva la prescrizione parziale delle pretese contributive riferite alle annualità 2017/2018 stante il decorso del termine quinquennale.
Nel merito precisava di avere ricoperto la carica di amministratore unico della ma di non CP_2 avere mai svolto a favore della società alcuna attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza.
pagina 1 di 4 In conclusione, chiedeva: “- accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'avviso di addebito per prescrizione parziale quinquennale dei presunti crediti previdenziali indicati dall' in atti;
in subordine, nel merito - accertare e CP_3 dichiarare la nullità ed illegittimità dell'avviso di addebito per infondatezza e non debenza dei presunti crediti previdenziali indicati dall' in atti;
”, il tutto con vittoria alle spese di lite. CP_3
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in CP_3 diritto, evidenziando, con peculiare riferimento all'eccepita prescrizione, la sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali durante l'emergenza Covid in virtù del disposto del D.L. 18/2020 e del D.l.
68/2020.
Quanto al merito della pretesa, chiariva come i contributi non fossero richiesti in relazione alla qualità di amministratore di ricoperta dal ricorrente, bensì a quella di titolare della ditta individuale CP_2
Insegne Luminose di UI CO.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe ed è stata pronunciata sentenza della quale è stata data contestuale lettura in udienza, assenti le parti con il loro consenso, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è parzialmente fondato e viene, pertanto, accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccepita prescrizione, è pacifico che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'opposto avviso di addebito, notificato in data 16 gennaio 2024 (doc. 1 e 2 cost. conv.).
Ciò posto, la prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio al
30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Tanto premesso, rileva quindi il Tribunale come, secondo la circolare n. 126 del 10 agosto 2021, nel CP_3 caso in cui, come nel caso in esame, il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Pertanto, applicando in sommatoria i termini di sospensione come sopra evidenziati, non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo antecedente alla notifica dell'avviso di addebito impugnato, risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale con riferimento ai contributi relativi alla quarta rata dal 2017. In particolare, i relativi contributi avrebbero dovuto essere versati entro il 20 gennaio 2018 e risultano, pertanto, prescritti al 27 novembre 2023.
pagina 2 di 4 Di contro, non risultano prescritte le ulteriori pretese contributive in quanto la prima rata del 2018, da versare entro il 20 aprile 2018, si sarebbe prescritta dopo la notifica dell'atto interruttivo in data 25 febbraio
2025.
Quanto al merito della pretesa, dalla documentazione versata in atti da emerge chiaramente come i CP_3 contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto siano relativi alla qualifica ricoperta dal ricorrente, con decorrenza dal 16 aprile 2016, di titolare dell'impresa individuale Insegne Luminose di UI CO, avente a oggetto, quale attività prevalente, l'effettuazione di lavori di costruzione e installazione NCA (Cfr. doc. 1 Fasc. . CP_3
Disponendo l'impresa individuale dell'ausilio di due soli collaboratori esterni, in difetto di elementi di segno opposto - neppure allegati dal ricorrente – ritiene il Tribunale che tutta l'attività dovesse essere ricondotta al titolare, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Su tale specifico punto, preme poi rilevare come, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente a verbale d'udienza, peraltro tardivamente, non sussiste alcun contrasto documentale tra la visura allegata in ricorso sub. doc. 6 e quella prodotta da sub. doc.
1. Invero, come immediatamente evincibile dal raffronto CP_3 delle partite IVA, emerge come le due visure si riferiscano a due imprese differenti, ancorché riconducibili al ricorrente. In particolare, quella oggetto della visura prodotta in ricorso ha partita IVA n. e P.IVA_1 sede legale a Crotone (KR), via XXV aprile, 47 mentre quella di cui alla visura prodotta da CP_3 denominata Insegne Luminose di UI CO, ha partita IVA n. e sede legale a Crotone P.IVA_2
(KR), via E. De Martino, 3 ed è a quest'ultima attività cui si riferiscono i contributi richiesti con l'avviso di addebito impugnato. Peraltro, la dichiarazione di “cessazione attività del 31-12-2020” resa da Agenzia delle
Entrate in relazione a questa seconda attività, non solo non appare materialmente allegata, confrontando i progressivi delle pagine, alla visura prodotta sub. doc. 6 (relativa, come detto, ad altra società), ma neppure rivelatrice di alcuna situazione anomala, dovendo comunque esser letta in correlazione con la corretta visura prodotta da in cui l'ultimo protocollo della ditta individuale Insegne Luminose di UI CP_3
CO risale al 2022 e risulta la presenza di dipendenti a tutto il 2023.
Pertanto, il Tribunale Accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2017 e che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione a tale titolo, rigettando per il resto le domande svolte in ricorso.
In ragione della parziale soccombenza, le spese di lite possono essere compensate per un quarto. I restanti tre quarti vengono posti a carico del ricorrente e si liquidano in complessivi euro 1.200,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
pagina 3 di 4 - Accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2017 e che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione a tale titolo;
- rigetta per il resto;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto;
i restanti tre quarti vengono posti a carico del ricorrente e si liquidano in euro 1.200,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, il 22 maggio 2025
La Giudice
Natalia Pala
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