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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2093/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Argirò Parte_1
-ricorrente-
contro rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avvocati Oreste Morcavallo e Achille Morcavallo
-resistente-
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. dipendente della dal 10.1.2022 al 6.6.2022, Parte_1 CP_2
in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nella categoria di operaio, qualifica di muratore, livello 2 del CCNL Edilizia
Industria, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla odierna
Pag. 1 a 13 resistente, per un episodio di grave insubordinazione verificatosi in data 1.6.2022 presso il cantiere di Catanzaro - ponte “Bisantis”, al quale il ricorrente era adibito.
1.1. Ha dedotto: l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 l. n.
300/1970; l'infondatezza dei motivi posti a base della sanzione espulsiva ed il difetto di proporzionalità; l'illegittimità del licenziamento avvenuto in costanza di astensione dal lavoro per malattia.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. Invertendo l'ordine logico delle questioni prospettate nel ricorso, è opportuno esaminare, prioritariamente, il motivo di impugnazione del licenziamento con il quale si contesta l'insussistenza degli addebiti posti a base della sanzione espulsiva e la sproporzione di quest'ultima rispetto ai fatti contestati: il loro eventuale accoglimento, infatti, darebbe accesso ad una tutela di tipo reintegratorio – stante la mancata contestazione, da parte dell'odierna resistente, della sussistenza del requisito dimensionale ex art. 18, l. n. 300/1970 – più intensa rispetto a quella cui il ricorrente avrebbe diritto ove venisse accertata l'illegittimità meramente procedurale del licenziamento stesso, così come eccepita con il primo motivo di ricorso.
4.1. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria di causa, si ritiene che siano state provate le condotte di insubordinazione ascritte al dipendente.
4.2. Il teste dipendente di ANAS e, relativamente alla Testimone_1 vicenda per cui è causa, assistente ai lavori relativi al ponte “Bisantis” di Catanzaro, con presenza quotidiana sul cantiere, escusso all'udienza del 13.9.2023 ha dichiarato di aver sentito delle urla mentre si trovava sull'impalcatura e di essere sceso per vedere cosa fosse accaduto: soltanto in quel frangente, si era accorto che il stava litigando con il suo caposquadra, . Ha, inoltre, Pt_1 Persona_1
riferito di un alterco verbale, escludendo che, quantomeno in sua presenza, vi sia stata una aggressione fisica tra i contendenti o che il ricorrente possa essere caduto a terra in qualche modo, sebbene, nella concitazione e in ragione della vicinanza di
Pag. 2 a 13 tante persone tra loro, in effetti il aveva urtato un secchio vuoto che aveva Pt_1
sfiorato il piede del teste.
4.2.1. Il dunque, pur non avendo avuto modo di appurare i motivi alla Tes_1
base del diverbio, ha avuto, comunque, percezione diretta del litigio e, inoltre, ha potuto notare che il ha abbandonato il cantiere, dirigendosi verso la Pt_1
baracca adibita ad ufficio sita nei pressi del Benny Hotel di Catanzaro, seguito dal
, il quale cercava, invano, di parlargli e di fermarlo. Per_1
4.2.2. Nulla, invece, ha dichiarato in ordine a cosa sia successo nei frangenti successivi all'arrivo del ricorrente e del caposquadra presso la baracca-ufficio, avendo poi il deciso di fare ritorno presso il cantiere. Tes_1
4.2.3. Ha, infine, escluso che, in sua presenza, il possa aver riferito frasi Pt_1
minacciose nei confronti di , confermando, invece, che, mentre saliva verso Per_1
la baracca-ufficio, il si presentava in buone condizioni fisiche. Pt_1
4.3. Il teste , anch'egli escusso all'udienza del 13.9.2023, ha Persona_1
confermato integralmente gli assunti della parte datoriale, ossia che: quale caposquadra del gli diede l'istruzione di eseguire con la cazzuola la posa Pt_1
della malta tixotropica fibrorinforzata, fornita dal committente, sul soffitto della soletta del viadotto;
a quel punto, il ricorrente si arrabbiò, buttando per aria gli attrezzi (cazzuola e frattazzo), alla presenza del personale dell'ANAS e della
, che, intanto, si era avvicinato avendo udito la discussione;
in ogni CP_1
caso, il ricorrente non inveì contro il , né lo minacciò, essendosi limitata la Per_1
discussione tra i due ad un mero diverbio verbale;
il tuttavia, manifestò Pt_1
l'intenzione di abbandonare il cantiere, dal momento che, dopo aver gettato in aria gli attrezzi ed aver preso a calci un secchio, scese dall'impalcato e risalì verso il ponte per andare via;
il seguì il dipendente insieme al per Per_1 Tes_1 convincerlo a far rientro sul posto di lavoro;
giunti nei pressi dell'ufficio, tuttavia, il teste desistette dal proposito di far tornare il sui suoi passi e lo lasciò Pt_1
andare, facendo rientro in cantiere;
il ricorrente era, in ogni caso, in buone condizioni fisiche e non era né inciampato, né in altro modo caduto durante il diverbio.
Pag. 3 a 13 4.3.1. Le dichiarazioni del teste possono essere ritenute attendibili, essendo Per_1
pienamente riscontrate da quelle rilasciate dal teste estraneo rispetto alle Tes_1
parti in contesa, essendo un dipendente di ANAS, e privo di intenti calunniatori o di sentimenti di malanimo nei confronti delle stesse.
4.4. Il teste dipendente della società resistente, escusso Testimone_2 all'udienza del 6.3.2024, ha riferito, in ordine all'episodio del 1° giugno 2022, quanto segue: «Il 1° giugno 2022 ricordo che stavo lavorando presso il ponte
Bisantis di Catanzaro, ed ero sullo stesso piano di lavoro del Sig. E' Pt_1
arrivato il capocantiere , che ha ripreso il perché, a suo dire, non Per_1 Pt_1 andava fatta in quel momento l'attività di lisciatura del soffitto del ponte. Dopo, il
se ne è andato ed è ritornato una seconda volta riprendendo nuovamente il Per_1
dicendogli di non fare l'attività che stava facendo. A questo punto il sig. Pt_1
ha buttato per aria gli utensili con cui stava lavorando ed è andato via, Pt_1 seguito da e ricordo che c'era pure presente il Geometra dell'ANAS. Io Per_1
sono rimasto al mio posto. Ricordo che, andando via, il signor ha dato un Pt_1 calcio ad un secchio. Io non ho visto cadere a terra né l'ho visto Pt_1
zoppicare finché è rimasto nella zona in cui mi trovavo. Non so cosa sia successo dopo…ricordo che si rivolse al dicendo testualmente “vaffanculo, Pt_1 Per_1
bastardo”… non ricordo che il proferì frasi minacciose nei confronti del Pt_1
che il secchio colpì il geometra dell'ANAS, il quale chiese ai Parte_2 presenti cosa stesse succedendo…mi è stato riferito dai presenti che il è Pt_1 stato invitato a tornare al lavoro e che lui si è rifiutato di tornare…finché l'ho visto io, il era in buone condizioni fisiche... preciso che la lisciatura non Pt_1 andava fatta in quel momento, perché, siccome era in corso la bombatura, c'era il rischio della caduta della malta sul ponte quel momento eravamo in tre, io, il
e il nostro collega ». Pt_1 Persona_2
4.5. Infine, il teste altro dipendente della , all'udienza Persona_2 CP_1
del 20.9.2024, ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dal teste Tes_2
dichiarando che anche lui aveva detto al «di non toccare il soffitto, perché Pt_1
altrimenti cadeva, di fare solo le pareti»; che lo stesso PA «ribadiva di lavorare
Pag. 4 a 13 sulle pareti e non sul soffitto»; che il ricorrente «si è arrabbiato, è sceso dall'impalcatura, ha detto tante parolacce, ha dato un calcio al secchio, che è andato a finire sulla gamba del geometra e poi ha abbandonato il cantiere», gettando in aria gli attrezzi, nonostante gli venisse detto di restare sul posto di lavoro;
che, infine, il non era caduto, né si era fatto male nella Pt_1
circostanza.
4.6. Così ricostruiti gli esiti dell'istruttoria testimoniale, deve essere, in primo luogo, ribadito il rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare, sollevata dal ricorrente con riferimento ai testi , e in quanto dipendenti Per_1 Tes_2 Per_2
della società resistente.
4.6.1. L'incapacità a testimoniare, infatti, è correlabile soltanto a un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni e a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (Cassazione civile sez. lav., 22/04/2016,
n.8180).
4.6.2. L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246
c.p.c., è, dunque, l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile.
4.6.3. Ne consegue che, nel caso di specie, non essendo configurabile, in capo ai testi , e un interesse nella causa tale da legittimare una loro Per_1 Tes_2 Per_2
partecipazione al giudizio, la loro testimonianza è pienamente ammissibile, dovendo esclusivamente essere sottoposte ad un puntuale vaglio di attendibilità le dichiarazioni dagli stessi rese, in ragione dell'eventuale metus reverenziale sussistente verso la parte datrice di lavoro.
4.6.4. In particolare, la valutazione delle risultanze testimoniali non può prescindere (a) dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, (b) dalla
Pag. 5 a 13 disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, (c) dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (Cfr. Cass. 11414/2013: «La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità»).
4.6.5. Ciò posto, le dichiarazioni dei testi escussi (e, dunque, non solo quelle rese da , e bensì anche da dipendente di ANAS e, Per_1 Tes_2 Per_2 Tes_1
pertanto, equidistante rispetto alle parti in conflitto, non potendosi ritenere integrato, nei suoi confronti, quel metus reverenziale ravvisabile, in ipotesi, nel narrato dei dipendenti attuali della resistente), se divergono sulla frasi e le espressioni proferite dal (secondo e il ricorrente non Pt_1 Per_1 Tes_1
inveì, né minaccio il suo caposquadra;
secondo e invece, il collega Tes_2 Per_2 adottò un contegno ingiurioso nei confronti del ) e sull'episodio del calcio al Per_1
secchio (che, per il fu involontario, mentre per gli altri testi fu dettato Tes_1 dallo stato d'ira del ricorrente), convergono, tutte, in maniera univoca, sulle seguenti circostanze:
a) l'abbandono del posto di lavoro da parte del subito dopo il Pt_1
diverbio, nonché il suo rifiuto a ritornare sui propri passi, nonostante le insistenze del caposquadra;
b) l'assenza di qualsivoglia forma di contatto fisico tra le parti;
Pag. 6 a 13 c) le buone condizioni fisiche del ricorrente, il quale, durante lo svolgimento dei fatti – perlomeno di quelli accaduti sotto la diretta percezione sensoriale dei testimoni – non cadde, né inciampò in alcun modo. Il che smentisce quanto, invero contraddittoriamente, sostenuto dal lavoratore in merito al suo allontanamento dal cantiere, ossia che: c.1) accusò un improvviso malore alle 9,30 del 1° giugno 2022
(doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente); c.2) mise un piede in fallo nel tentativo di difendersi dall'aggressione del , cadendo da un ponteggio alto due metri, Per_1
procurandosi un forte dolore alla schiena e dovendo, dunque, abbandonare il luogo di lavoro alle 10,30 del 1° giugno 2022 (doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente;
nonché pag.
1-2 del ricorso introduttivo); c.3) si procurò uno strappo alla schiena dopo aver dato inavvertitamente il calcio al secchio presente sul cantiere, strappo che gli provocò un dolore tale da non poter più continuare le lavorazioni (cfr. dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio libero – verbale Pt_1
d'udienza del 13.9.2023).
4.7. Le risultanze dell'istruttoria orale, dunque, consentono di ritenere che, a fronte di una discussione sul luogo di lavoro, che non risulta essere trascesa in aggressioni fisiche o verbali da parte del caposquadra nei confronti del ricorrente, quest'ultimo ha abbandonato il posto di lavoro, pur a fronte dell'insistenza del affinché restasse, senza che il suo allontanamento fosse imposto da Per_1
esigenze di salute – come da egli paventato, sia pur con ricostruzioni di volta in volta diverse tra loro – o da altre necessità che giustificassero il contegno adottato.
4.8. La condotta del dipendente è stata posta in essere, inoltre, di fronte alla presenza sia del personale della resistente, sia dei dipendenti della subappaltante
ANAS. Appare, pertanto, configurata l'insubordinazione contestata al lavoratore, convergendo in tal senso le propalazioni dei testi escussi nella fase istruttoria
(donde, l'irrilevanza dell'ammissione, richiesta da parte ricorrente, dell'ulteriore teste , il quale, secondo il dichiarato del teste era Testimone_3 Per_2 anch'egli presente al diverbio tra il ricorrente ed il caposquadra).
4.9. Accertata la verità dei fatti oggetto di addebito disciplinare, si osserva che la sanzione irrogata è, inoltre, assolutamente proporzionata, considerato, da una parte,
Pag. 7 a 13 che l'art. 100, n. 3, lett. a) del CCNL applicato dalla resistente (Edilizia Industria) prevede il licenziamento per giusta causa nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, appunto,
l'insubordinazione verso i superiori;
e, dall'altra, che costituisce certamente una condotta tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, quella serbata dall'odierno ricorrente, il quale, dinanzi ad una discussione sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, a fronte di istruzioni impartite dal proprio caposquadra (che non sono risultate né avere ad oggetto l'esecuzione di lavori illeciti o tecnicamente impossibili, né essere state lesive della dignità del prestatore), ha dato in escandescenza, decidendo di interrompere l'esecuzione di ogni lavorazione e di abbandonare il cantiere al quale era preposto, senza alcun giustificato motivo (fornendo, poi, giustificazioni tra loro contraddittorie, e comunque non provate, sui motivi del suo allontanamento, non potendosi ritenere che i certificati medici in atti – relativi ad una “lombalgia” – siano idonei a dimostrare le cause di insorgenza della patologia): la "giusta causa" di licenziamento è nozione legale e il giudice non può ritenersi vincolato dalle previsioni dettate al riguardo dal contratto collettivo, potendo e dovendo ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, e potendo e dovendo specularmente escludere che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato
(cfr. da ult. Cass. n. 4060 del 2011).
4.10. La sanzione irrogata è pertanto certamente proporzionata alle condotte disciplinarmente rilevanti così come accertate in giudizio.
5. Passando, dunque, ad esaminare i motivi di impugnazione “procedurali” del licenziamento, gli stessi non possono fondati.
Pag. 8 a 13 5.1. Occorre, innanzitutto, premettere che, in effetti, la parte datoriale ha adottato una singolare sequenza procedimentale, che ha visto l'intimazione del licenziamento (comunicazione del 4.6.2022, ricevuta dal lavoratore il 6.6.2022), senza la preventiva contestazione dell'addebito (avendo provveduto, soltanto a seguito della contestazione della sanzione da parte del lavoratore – doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente – a ulteriormente circostanziare l'incolpazione disciplinare elevata nei confronti del dipendente – doc. n. 6). La circostanza non può, tuttavia, condurre ad alcuna declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, non essendo stato dedotto uno specifico motivo di ricorso sul punto da parte del lavoratore (in giurisprudenza cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/01/2020,
n.8, secondo cui la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati;
ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte).
5.2. Ciò posto, e avuto riguardo alle deduzioni svolte dalla ricorrente, deve osservarsi:
a) quanto alla dedotta intempestività della contestazione rispetto al fatto e della sanzione rispetto all'addebito, che, per un verso, tra l'episodio posto a fondamento del recesso datoriale (consumatosi il 1° giugno 2022) e la comunicazione di licenziamento del 4.6.2022, ricevuta dal dipendente in data 6 giugno 2022, è certamente intercorso un esiguo lasso di tempo, sì che non può ritenersi violato il principio di tempestività; e che, per altro verso, il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di
Pag. 9 a 13 lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile;
con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata. Il concetto di tempestività della contestazione deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti
(Tribunale Roma sez. lav., 13/01/2020, n.191). Nel caso di specie, tuttavia, non è dato rinvenire alcun vulnus al diritto di difesa del dipendente a causa del lasso di tempo intercorso tra il fatto e la contestazione, atteso che il ricorrente, sia in sede di procedimento disciplinare, sia nel presente giudizio, ha avuto modo di articolare pienamente le proprie argomentazioni difensive. Né sono stati indicati concreti pregiudizi all'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore;
b) quanto alla mancanza di specificità della contestazione dell'addebito, la lettera di licenziamento (doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) reca, a motivazione della sanzione, «l'episodio di grave insubordinazione verificatosi in data 1 giugno 2022 presso N/S cantiere di Catanzaro Ponte Bisantis». In linea generale, è noto che la contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve a tal fine rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
(Cass. n. 7546 del 2006; Cass. n. 10662 del 2014; Cass. n. 29240 del 2017). Su quest'ultimo aspetto, la S.C. ha ulteriormente chiarito che il giudice di merito, al fine di valutare il grado di specificità della contestazione, deve tener conto del contesto in cui i fatti di rilievo disciplinare si collocano, della natura e del contenuto dei fatti medesimi ed accertare se la mancata precisazione di alcuni elementi fattuali
(ad esempio di ordine temporale, spaziale o relativi alle esatte parole pronunciate) possa aver determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei
Pag. 10 a 13 comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. n.
6889 del 2018; Cass. n. 9590 del 2018). Traponendo tali principi al caso di specie può ritenersi integrato il requisito di specificità della contestazione disciplinare: la motivazione del licenziamento, così come appena trascritta, reca certamente una indicazione sintetica, ma che, comunque, non ha impedito al ricorrente di comprendere adeguatamente quale fosse il rimprovero mossogli dalla società datrice di lavoro e di articolare le sue giustificazioni e contestazioni (cfr. mail del
20.6.2022 – doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente). Ne consegue che non può ritenersi priva di specificità la contestazione mossa al dipendente;
c) poco è a dirsi sull'eccepita mancata preventiva contestazione della recidiva, non essendo stata quest'ultima configurata quale elemento costitutivo del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente, basato unicamente sull'episodio del 1° giugno 2022;
d) quanto, infine, alla mancata affissione del codice disciplinare, la stessa è, nel caso di specie, irrilevante: allorquando il comportamento adottato dal dipendente sia contrario ai suoi basilari doveri fondamentali - quale quello di collaborazione rispetto alle richieste dei superiori gerarchici – e, dunque, corrisponda al “minimo etico” esigibile dal lavoratore, la pubblicazione del codice disciplinare non è necessaria, atteso che il disvalore afferente alla condotta è direttamente percepibile a prescindere dalla specifica conoscenza della disposizione contrattuale (Corte appello Messina sez. lav., 16/06/2022, n.485).
6. Né può predicarsi l'illegittimità del licenziamento per essere stato intimato in costanza di astensione per malattia: lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l'intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto
(Cassazione civile sez. lav., 25/08/2003, n.12481).
Pag. 11 a 13 6.1. In senso contrario a quanto sin qui esposto, non rileva la giurisprudenza citata da parte ricorrente nelle note autorizzate del 23.12.2024, avente ad oggetto la diversa ipotesi di nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ex art. 2110 c.c., mentre, nel caso di specie, il recesso datoriale è fondato sulla giusta causa ascrivibile ad un contegno adottato dal lavoratore allorquando questi era regolarmente in servizio.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, l'impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente non può essere accolta.
8. Deve, infine, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna della resistente alla corresponsione delle differenze retributive (mensilità di maggio
2022, 13ˆ e 14ˆ mensilità, ferie non godute, festività e straordinario non retribuiti e/o trattamento di fine rapporto), formulata soltanto nelle conclusioni del ricorso, in assenza di qualsivoglia indicazione dei criteri di calcolo delle somme pretese (non risultando agli atti neppure un conteggio redatto da un consulente tecnico di parte), del parametro normativo-contrattuale di riferimento (invero, non è stato prodotto neppure il CCNL applicabile al rapporto), del dettaglio delle singole voci retributive richieste e dell'allegazione (in particolare quanto alla voce relativa alle ferie, alle festività e allo straordinario) dei fatti costitutivi delle poste economiche rivendicate.
9. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e
26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), alle singole fasi del procedimento (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e ad un importo prossimo al minimo tariffario, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Pag. 12 a 13 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 08/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 13 a 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2093/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Argirò Parte_1
-ricorrente-
contro rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avvocati Oreste Morcavallo e Achille Morcavallo
-resistente-
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. dipendente della dal 10.1.2022 al 6.6.2022, Parte_1 CP_2
in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nella categoria di operaio, qualifica di muratore, livello 2 del CCNL Edilizia
Industria, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla odierna
Pag. 1 a 13 resistente, per un episodio di grave insubordinazione verificatosi in data 1.6.2022 presso il cantiere di Catanzaro - ponte “Bisantis”, al quale il ricorrente era adibito.
1.1. Ha dedotto: l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 l. n.
300/1970; l'infondatezza dei motivi posti a base della sanzione espulsiva ed il difetto di proporzionalità; l'illegittimità del licenziamento avvenuto in costanza di astensione dal lavoro per malattia.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. Invertendo l'ordine logico delle questioni prospettate nel ricorso, è opportuno esaminare, prioritariamente, il motivo di impugnazione del licenziamento con il quale si contesta l'insussistenza degli addebiti posti a base della sanzione espulsiva e la sproporzione di quest'ultima rispetto ai fatti contestati: il loro eventuale accoglimento, infatti, darebbe accesso ad una tutela di tipo reintegratorio – stante la mancata contestazione, da parte dell'odierna resistente, della sussistenza del requisito dimensionale ex art. 18, l. n. 300/1970 – più intensa rispetto a quella cui il ricorrente avrebbe diritto ove venisse accertata l'illegittimità meramente procedurale del licenziamento stesso, così come eccepita con il primo motivo di ricorso.
4.1. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria di causa, si ritiene che siano state provate le condotte di insubordinazione ascritte al dipendente.
4.2. Il teste dipendente di ANAS e, relativamente alla Testimone_1 vicenda per cui è causa, assistente ai lavori relativi al ponte “Bisantis” di Catanzaro, con presenza quotidiana sul cantiere, escusso all'udienza del 13.9.2023 ha dichiarato di aver sentito delle urla mentre si trovava sull'impalcatura e di essere sceso per vedere cosa fosse accaduto: soltanto in quel frangente, si era accorto che il stava litigando con il suo caposquadra, . Ha, inoltre, Pt_1 Persona_1
riferito di un alterco verbale, escludendo che, quantomeno in sua presenza, vi sia stata una aggressione fisica tra i contendenti o che il ricorrente possa essere caduto a terra in qualche modo, sebbene, nella concitazione e in ragione della vicinanza di
Pag. 2 a 13 tante persone tra loro, in effetti il aveva urtato un secchio vuoto che aveva Pt_1
sfiorato il piede del teste.
4.2.1. Il dunque, pur non avendo avuto modo di appurare i motivi alla Tes_1
base del diverbio, ha avuto, comunque, percezione diretta del litigio e, inoltre, ha potuto notare che il ha abbandonato il cantiere, dirigendosi verso la Pt_1
baracca adibita ad ufficio sita nei pressi del Benny Hotel di Catanzaro, seguito dal
, il quale cercava, invano, di parlargli e di fermarlo. Per_1
4.2.2. Nulla, invece, ha dichiarato in ordine a cosa sia successo nei frangenti successivi all'arrivo del ricorrente e del caposquadra presso la baracca-ufficio, avendo poi il deciso di fare ritorno presso il cantiere. Tes_1
4.2.3. Ha, infine, escluso che, in sua presenza, il possa aver riferito frasi Pt_1
minacciose nei confronti di , confermando, invece, che, mentre saliva verso Per_1
la baracca-ufficio, il si presentava in buone condizioni fisiche. Pt_1
4.3. Il teste , anch'egli escusso all'udienza del 13.9.2023, ha Persona_1
confermato integralmente gli assunti della parte datoriale, ossia che: quale caposquadra del gli diede l'istruzione di eseguire con la cazzuola la posa Pt_1
della malta tixotropica fibrorinforzata, fornita dal committente, sul soffitto della soletta del viadotto;
a quel punto, il ricorrente si arrabbiò, buttando per aria gli attrezzi (cazzuola e frattazzo), alla presenza del personale dell'ANAS e della
, che, intanto, si era avvicinato avendo udito la discussione;
in ogni CP_1
caso, il ricorrente non inveì contro il , né lo minacciò, essendosi limitata la Per_1
discussione tra i due ad un mero diverbio verbale;
il tuttavia, manifestò Pt_1
l'intenzione di abbandonare il cantiere, dal momento che, dopo aver gettato in aria gli attrezzi ed aver preso a calci un secchio, scese dall'impalcato e risalì verso il ponte per andare via;
il seguì il dipendente insieme al per Per_1 Tes_1 convincerlo a far rientro sul posto di lavoro;
giunti nei pressi dell'ufficio, tuttavia, il teste desistette dal proposito di far tornare il sui suoi passi e lo lasciò Pt_1
andare, facendo rientro in cantiere;
il ricorrente era, in ogni caso, in buone condizioni fisiche e non era né inciampato, né in altro modo caduto durante il diverbio.
Pag. 3 a 13 4.3.1. Le dichiarazioni del teste possono essere ritenute attendibili, essendo Per_1
pienamente riscontrate da quelle rilasciate dal teste estraneo rispetto alle Tes_1
parti in contesa, essendo un dipendente di ANAS, e privo di intenti calunniatori o di sentimenti di malanimo nei confronti delle stesse.
4.4. Il teste dipendente della società resistente, escusso Testimone_2 all'udienza del 6.3.2024, ha riferito, in ordine all'episodio del 1° giugno 2022, quanto segue: «Il 1° giugno 2022 ricordo che stavo lavorando presso il ponte
Bisantis di Catanzaro, ed ero sullo stesso piano di lavoro del Sig. E' Pt_1
arrivato il capocantiere , che ha ripreso il perché, a suo dire, non Per_1 Pt_1 andava fatta in quel momento l'attività di lisciatura del soffitto del ponte. Dopo, il
se ne è andato ed è ritornato una seconda volta riprendendo nuovamente il Per_1
dicendogli di non fare l'attività che stava facendo. A questo punto il sig. Pt_1
ha buttato per aria gli utensili con cui stava lavorando ed è andato via, Pt_1 seguito da e ricordo che c'era pure presente il Geometra dell'ANAS. Io Per_1
sono rimasto al mio posto. Ricordo che, andando via, il signor ha dato un Pt_1 calcio ad un secchio. Io non ho visto cadere a terra né l'ho visto Pt_1
zoppicare finché è rimasto nella zona in cui mi trovavo. Non so cosa sia successo dopo…ricordo che si rivolse al dicendo testualmente “vaffanculo, Pt_1 Per_1
bastardo”… non ricordo che il proferì frasi minacciose nei confronti del Pt_1
che il secchio colpì il geometra dell'ANAS, il quale chiese ai Parte_2 presenti cosa stesse succedendo…mi è stato riferito dai presenti che il è Pt_1 stato invitato a tornare al lavoro e che lui si è rifiutato di tornare…finché l'ho visto io, il era in buone condizioni fisiche... preciso che la lisciatura non Pt_1 andava fatta in quel momento, perché, siccome era in corso la bombatura, c'era il rischio della caduta della malta sul ponte quel momento eravamo in tre, io, il
e il nostro collega ». Pt_1 Persona_2
4.5. Infine, il teste altro dipendente della , all'udienza Persona_2 CP_1
del 20.9.2024, ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dal teste Tes_2
dichiarando che anche lui aveva detto al «di non toccare il soffitto, perché Pt_1
altrimenti cadeva, di fare solo le pareti»; che lo stesso PA «ribadiva di lavorare
Pag. 4 a 13 sulle pareti e non sul soffitto»; che il ricorrente «si è arrabbiato, è sceso dall'impalcatura, ha detto tante parolacce, ha dato un calcio al secchio, che è andato a finire sulla gamba del geometra e poi ha abbandonato il cantiere», gettando in aria gli attrezzi, nonostante gli venisse detto di restare sul posto di lavoro;
che, infine, il non era caduto, né si era fatto male nella Pt_1
circostanza.
4.6. Così ricostruiti gli esiti dell'istruttoria testimoniale, deve essere, in primo luogo, ribadito il rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare, sollevata dal ricorrente con riferimento ai testi , e in quanto dipendenti Per_1 Tes_2 Per_2
della società resistente.
4.6.1. L'incapacità a testimoniare, infatti, è correlabile soltanto a un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni e a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (Cassazione civile sez. lav., 22/04/2016,
n.8180).
4.6.2. L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246
c.p.c., è, dunque, l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile.
4.6.3. Ne consegue che, nel caso di specie, non essendo configurabile, in capo ai testi , e un interesse nella causa tale da legittimare una loro Per_1 Tes_2 Per_2
partecipazione al giudizio, la loro testimonianza è pienamente ammissibile, dovendo esclusivamente essere sottoposte ad un puntuale vaglio di attendibilità le dichiarazioni dagli stessi rese, in ragione dell'eventuale metus reverenziale sussistente verso la parte datrice di lavoro.
4.6.4. In particolare, la valutazione delle risultanze testimoniali non può prescindere (a) dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, (b) dalla
Pag. 5 a 13 disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, (c) dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (Cfr. Cass. 11414/2013: «La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità»).
4.6.5. Ciò posto, le dichiarazioni dei testi escussi (e, dunque, non solo quelle rese da , e bensì anche da dipendente di ANAS e, Per_1 Tes_2 Per_2 Tes_1
pertanto, equidistante rispetto alle parti in conflitto, non potendosi ritenere integrato, nei suoi confronti, quel metus reverenziale ravvisabile, in ipotesi, nel narrato dei dipendenti attuali della resistente), se divergono sulla frasi e le espressioni proferite dal (secondo e il ricorrente non Pt_1 Per_1 Tes_1
inveì, né minaccio il suo caposquadra;
secondo e invece, il collega Tes_2 Per_2 adottò un contegno ingiurioso nei confronti del ) e sull'episodio del calcio al Per_1
secchio (che, per il fu involontario, mentre per gli altri testi fu dettato Tes_1 dallo stato d'ira del ricorrente), convergono, tutte, in maniera univoca, sulle seguenti circostanze:
a) l'abbandono del posto di lavoro da parte del subito dopo il Pt_1
diverbio, nonché il suo rifiuto a ritornare sui propri passi, nonostante le insistenze del caposquadra;
b) l'assenza di qualsivoglia forma di contatto fisico tra le parti;
Pag. 6 a 13 c) le buone condizioni fisiche del ricorrente, il quale, durante lo svolgimento dei fatti – perlomeno di quelli accaduti sotto la diretta percezione sensoriale dei testimoni – non cadde, né inciampò in alcun modo. Il che smentisce quanto, invero contraddittoriamente, sostenuto dal lavoratore in merito al suo allontanamento dal cantiere, ossia che: c.1) accusò un improvviso malore alle 9,30 del 1° giugno 2022
(doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente); c.2) mise un piede in fallo nel tentativo di difendersi dall'aggressione del , cadendo da un ponteggio alto due metri, Per_1
procurandosi un forte dolore alla schiena e dovendo, dunque, abbandonare il luogo di lavoro alle 10,30 del 1° giugno 2022 (doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente;
nonché pag.
1-2 del ricorso introduttivo); c.3) si procurò uno strappo alla schiena dopo aver dato inavvertitamente il calcio al secchio presente sul cantiere, strappo che gli provocò un dolore tale da non poter più continuare le lavorazioni (cfr. dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio libero – verbale Pt_1
d'udienza del 13.9.2023).
4.7. Le risultanze dell'istruttoria orale, dunque, consentono di ritenere che, a fronte di una discussione sul luogo di lavoro, che non risulta essere trascesa in aggressioni fisiche o verbali da parte del caposquadra nei confronti del ricorrente, quest'ultimo ha abbandonato il posto di lavoro, pur a fronte dell'insistenza del affinché restasse, senza che il suo allontanamento fosse imposto da Per_1
esigenze di salute – come da egli paventato, sia pur con ricostruzioni di volta in volta diverse tra loro – o da altre necessità che giustificassero il contegno adottato.
4.8. La condotta del dipendente è stata posta in essere, inoltre, di fronte alla presenza sia del personale della resistente, sia dei dipendenti della subappaltante
ANAS. Appare, pertanto, configurata l'insubordinazione contestata al lavoratore, convergendo in tal senso le propalazioni dei testi escussi nella fase istruttoria
(donde, l'irrilevanza dell'ammissione, richiesta da parte ricorrente, dell'ulteriore teste , il quale, secondo il dichiarato del teste era Testimone_3 Per_2 anch'egli presente al diverbio tra il ricorrente ed il caposquadra).
4.9. Accertata la verità dei fatti oggetto di addebito disciplinare, si osserva che la sanzione irrogata è, inoltre, assolutamente proporzionata, considerato, da una parte,
Pag. 7 a 13 che l'art. 100, n. 3, lett. a) del CCNL applicato dalla resistente (Edilizia Industria) prevede il licenziamento per giusta causa nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, appunto,
l'insubordinazione verso i superiori;
e, dall'altra, che costituisce certamente una condotta tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, quella serbata dall'odierno ricorrente, il quale, dinanzi ad una discussione sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, a fronte di istruzioni impartite dal proprio caposquadra (che non sono risultate né avere ad oggetto l'esecuzione di lavori illeciti o tecnicamente impossibili, né essere state lesive della dignità del prestatore), ha dato in escandescenza, decidendo di interrompere l'esecuzione di ogni lavorazione e di abbandonare il cantiere al quale era preposto, senza alcun giustificato motivo (fornendo, poi, giustificazioni tra loro contraddittorie, e comunque non provate, sui motivi del suo allontanamento, non potendosi ritenere che i certificati medici in atti – relativi ad una “lombalgia” – siano idonei a dimostrare le cause di insorgenza della patologia): la "giusta causa" di licenziamento è nozione legale e il giudice non può ritenersi vincolato dalle previsioni dettate al riguardo dal contratto collettivo, potendo e dovendo ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, e potendo e dovendo specularmente escludere che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato
(cfr. da ult. Cass. n. 4060 del 2011).
4.10. La sanzione irrogata è pertanto certamente proporzionata alle condotte disciplinarmente rilevanti così come accertate in giudizio.
5. Passando, dunque, ad esaminare i motivi di impugnazione “procedurali” del licenziamento, gli stessi non possono fondati.
Pag. 8 a 13 5.1. Occorre, innanzitutto, premettere che, in effetti, la parte datoriale ha adottato una singolare sequenza procedimentale, che ha visto l'intimazione del licenziamento (comunicazione del 4.6.2022, ricevuta dal lavoratore il 6.6.2022), senza la preventiva contestazione dell'addebito (avendo provveduto, soltanto a seguito della contestazione della sanzione da parte del lavoratore – doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente – a ulteriormente circostanziare l'incolpazione disciplinare elevata nei confronti del dipendente – doc. n. 6). La circostanza non può, tuttavia, condurre ad alcuna declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, non essendo stato dedotto uno specifico motivo di ricorso sul punto da parte del lavoratore (in giurisprudenza cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/01/2020,
n.8, secondo cui la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati;
ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte).
5.2. Ciò posto, e avuto riguardo alle deduzioni svolte dalla ricorrente, deve osservarsi:
a) quanto alla dedotta intempestività della contestazione rispetto al fatto e della sanzione rispetto all'addebito, che, per un verso, tra l'episodio posto a fondamento del recesso datoriale (consumatosi il 1° giugno 2022) e la comunicazione di licenziamento del 4.6.2022, ricevuta dal dipendente in data 6 giugno 2022, è certamente intercorso un esiguo lasso di tempo, sì che non può ritenersi violato il principio di tempestività; e che, per altro verso, il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di
Pag. 9 a 13 lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile;
con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata. Il concetto di tempestività della contestazione deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti
(Tribunale Roma sez. lav., 13/01/2020, n.191). Nel caso di specie, tuttavia, non è dato rinvenire alcun vulnus al diritto di difesa del dipendente a causa del lasso di tempo intercorso tra il fatto e la contestazione, atteso che il ricorrente, sia in sede di procedimento disciplinare, sia nel presente giudizio, ha avuto modo di articolare pienamente le proprie argomentazioni difensive. Né sono stati indicati concreti pregiudizi all'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore;
b) quanto alla mancanza di specificità della contestazione dell'addebito, la lettera di licenziamento (doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) reca, a motivazione della sanzione, «l'episodio di grave insubordinazione verificatosi in data 1 giugno 2022 presso N/S cantiere di Catanzaro Ponte Bisantis». In linea generale, è noto che la contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve a tal fine rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
(Cass. n. 7546 del 2006; Cass. n. 10662 del 2014; Cass. n. 29240 del 2017). Su quest'ultimo aspetto, la S.C. ha ulteriormente chiarito che il giudice di merito, al fine di valutare il grado di specificità della contestazione, deve tener conto del contesto in cui i fatti di rilievo disciplinare si collocano, della natura e del contenuto dei fatti medesimi ed accertare se la mancata precisazione di alcuni elementi fattuali
(ad esempio di ordine temporale, spaziale o relativi alle esatte parole pronunciate) possa aver determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei
Pag. 10 a 13 comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. n.
6889 del 2018; Cass. n. 9590 del 2018). Traponendo tali principi al caso di specie può ritenersi integrato il requisito di specificità della contestazione disciplinare: la motivazione del licenziamento, così come appena trascritta, reca certamente una indicazione sintetica, ma che, comunque, non ha impedito al ricorrente di comprendere adeguatamente quale fosse il rimprovero mossogli dalla società datrice di lavoro e di articolare le sue giustificazioni e contestazioni (cfr. mail del
20.6.2022 – doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente). Ne consegue che non può ritenersi priva di specificità la contestazione mossa al dipendente;
c) poco è a dirsi sull'eccepita mancata preventiva contestazione della recidiva, non essendo stata quest'ultima configurata quale elemento costitutivo del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente, basato unicamente sull'episodio del 1° giugno 2022;
d) quanto, infine, alla mancata affissione del codice disciplinare, la stessa è, nel caso di specie, irrilevante: allorquando il comportamento adottato dal dipendente sia contrario ai suoi basilari doveri fondamentali - quale quello di collaborazione rispetto alle richieste dei superiori gerarchici – e, dunque, corrisponda al “minimo etico” esigibile dal lavoratore, la pubblicazione del codice disciplinare non è necessaria, atteso che il disvalore afferente alla condotta è direttamente percepibile a prescindere dalla specifica conoscenza della disposizione contrattuale (Corte appello Messina sez. lav., 16/06/2022, n.485).
6. Né può predicarsi l'illegittimità del licenziamento per essere stato intimato in costanza di astensione per malattia: lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l'intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto
(Cassazione civile sez. lav., 25/08/2003, n.12481).
Pag. 11 a 13 6.1. In senso contrario a quanto sin qui esposto, non rileva la giurisprudenza citata da parte ricorrente nelle note autorizzate del 23.12.2024, avente ad oggetto la diversa ipotesi di nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ex art. 2110 c.c., mentre, nel caso di specie, il recesso datoriale è fondato sulla giusta causa ascrivibile ad un contegno adottato dal lavoratore allorquando questi era regolarmente in servizio.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, l'impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente non può essere accolta.
8. Deve, infine, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna della resistente alla corresponsione delle differenze retributive (mensilità di maggio
2022, 13ˆ e 14ˆ mensilità, ferie non godute, festività e straordinario non retribuiti e/o trattamento di fine rapporto), formulata soltanto nelle conclusioni del ricorso, in assenza di qualsivoglia indicazione dei criteri di calcolo delle somme pretese (non risultando agli atti neppure un conteggio redatto da un consulente tecnico di parte), del parametro normativo-contrattuale di riferimento (invero, non è stato prodotto neppure il CCNL applicabile al rapporto), del dettaglio delle singole voci retributive richieste e dell'allegazione (in particolare quanto alla voce relativa alle ferie, alle festività e allo straordinario) dei fatti costitutivi delle poste economiche rivendicate.
9. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e
26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), alle singole fasi del procedimento (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e ad un importo prossimo al minimo tariffario, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Pag. 12 a 13 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 08/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 13 a 13