Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 461
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata impugnazione atto presupposto

    L'atto impugnato è preceduto da un atto prodromico (avviso di accertamento esecutivo) che non è stato impugnato nei termini di legge. Pertanto, si è formato un giudicato sull'atto presupposto, rendendo l'intimazione di pagamento non più autonomamente impugnabile. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'intimazione di pagamento che segue un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 461
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 461
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo