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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SC ANNA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4347/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820249011272625000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249011272625/000 notificata in data 19.6.25, avente ad oggetto l'omesso pagamento IRPEF, anno 2008 ,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossioni, come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, il giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti del presente giudizio emerge che , diversamente da quanto il ricorrente deduce,
l'atto oggetto del presente gravame era preceduto dall' avviso di accertamento esecutivo .
Pertanto il presente atto impugnato risulta preceduto dalla notifica dell'atto prodromico e ,di conseguenza, si è formato il giudicato per effetto della mancata impugnativa nei termini.
In tal senso la Suprema Corte di cassazione – sent. N. 34416/2013 secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo .
La mancata notifica di tale atto presupposto ha determinato la cognizione dell'atto sul quale si fonda la pretesa creditoria, la quale, oramai, risulta consolidata, essendo stata rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
Ne deriva la assoluta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente , dato che la regolare notifica degli atti presupposti, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, l'atto prodromico non è stato impugnato, pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione dell'atto prodromico da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appunto, in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto .
Le spese si compensano, data la peculiarità della questione .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SC ANNA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4347/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820249011272625000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249011272625/000 notificata in data 19.6.25, avente ad oggetto l'omesso pagamento IRPEF, anno 2008 ,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossioni, come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, il giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti del presente giudizio emerge che , diversamente da quanto il ricorrente deduce,
l'atto oggetto del presente gravame era preceduto dall' avviso di accertamento esecutivo .
Pertanto il presente atto impugnato risulta preceduto dalla notifica dell'atto prodromico e ,di conseguenza, si è formato il giudicato per effetto della mancata impugnativa nei termini.
In tal senso la Suprema Corte di cassazione – sent. N. 34416/2013 secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo .
La mancata notifica di tale atto presupposto ha determinato la cognizione dell'atto sul quale si fonda la pretesa creditoria, la quale, oramai, risulta consolidata, essendo stata rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
Ne deriva la assoluta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente , dato che la regolare notifica degli atti presupposti, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, l'atto prodromico non è stato impugnato, pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione dell'atto prodromico da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appunto, in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto .
Le spese si compensano, data la peculiarità della questione .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese