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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 10232/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
Nel procedimento promosso da
(c.f. ), con l'Avv. Alessandra Nalon Parte_1 C.F._1
ricorrente contro c.f. ), con l'Avv. Maria Elena Panza CP_1 C.F._2
resistente rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ha proposto ricorso al fine di ottenere la regolamentazione della Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e nati rispettivamente il Per_1 Per_2
17/03/2018 e 08/06/2019 fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori e ha concluso chiedendo: “a) In via principale: disporre, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'affido esclusivo dei minori e Per_3
alla madre Sig.ra confermando il collocamento presso l'abitazione della Persona_4 Parte_1
predetta come in effetti già è in corso;
b) Disporre a carico del padre - Sig. - a titolo di contributo al mantenimento dei figli e CP_1 Per_2
la somma di € 300,00 cadauno oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Per_3
Tribunale di Venezia anno 2019, materia di famiglia che qui si intende integralmente richiamato. Disporre che l'assegno unico – pari a circa € 234,00 per ciascun figlio - in virtù del collocamento dei minori presso la madre spetti a quest'ultima.
c) Il padre potrà vedere i figli, un giorno durante la settimana preferibilmente il giovedì quando li andrà prendere a scuola e fino alle 21.00 quando li accompagnerà dalla madre (dopo la lezione di rugby) ed a week- end alternati dal venerdì dopo la scuola ove avrà cura di andarli a prendere e fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre entro le 21:00 dopo che avranno cenato;
In virtù delle difficoltà del rapporto tra il padre ed il minore l'inserimento dei pernotti sarà effettuato in via graduale previo precorso avanti Per_3
i competenti assistenti sociali e/o dello psicologo ai fine del riavvicinamento del rapporto padre/figlio;
d) Durante le vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno sette giorni con il padre e sette giorni con la madre alternando di anno in anno la prima settimana con la seconda (23.12-30.12 e 31.12-6.01). Per il
2025 la prima settimana verrà trascorsa con la madre;
e) Durante le vacanze Pasquali, inalterati i diritti di visita come stabiliti, i genitori avranno cura di alternare di anno in anno la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta;
f) Durante le vacanze estive, invariati i diritti di visita, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, anche in un luogo di villeggiatura all'estero, quindici giorni di vacanza anche non consecutivi, avendo cura di evitare la coincidenza dei periodi: a tal fine, i genitori si comunicheranno reciprocamente e per iscritto, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo prescelto;
g) Spese e compensi di giudizio integralmente rifusi”.
Si è costituito il resistente che ha concluso chiedendo:
“- Rigettare il proposto ricorso in quanto destituito di ogni fondamento;
- Disporsi per tutti i motivi esposti in narrativa l'affido condiviso dei figli minori e con Per_2 Persona_5
residenza prevalente presso l'abitazione della madre Parte_1
- Disporsi a carico del sig. il versamento della somma di euro 500* (cinquecento/00) euro CP_1
250 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
- Disporsi che l'assegno unico venga suddiviso tra entrambi i genitori come da Circolare Inps dell'anno 2022;
- Disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a week end alternati dal venerdì dopo la scuola ove si recherà a prenderli e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 21 della domenica;
- Disporsi che i minori e trascorrano 7 giorni, delle festività natalizie, con il padre e 7 giorni Per_2 Per_3
delle predette vacanze con la madre (23.12-30.12 31.12-6.01), le settimane si alterneranno di anno in anno.
Per l'anno 2025 la prima settimana verrà trascorsa con la madre.
- Disporsi che le vacanze Pasquali, vengano suddivise tra i genitori alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e quello di Pasquetta;
- Disporsi che le vacanze i genitori minori le trascorrano con i figli, anche all'estero, per 15 giorni anche non consecutivi, avendo cura di evitare la coincidenza dei periodi di vacanza, e tal fine i genitori si comunicheranno a mezzo email o messaggi il periodo prescelto di vacanza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- Con beneficio delle spese e competenze di lite”.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 29/05/2025 ed il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Affidamento congiunto dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_2 Per_3
madre;
Il padre potrà/dovrà tenere con sé i figli a week end alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 16 alla domenica sera alle ore 21 e 30 con spostamenti a carico del sig. CP_1
Periodi di vacanza come da ricorso;
il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento CP_1 Pt_1
indiretto dei figli la somma di €450,00 (€225,00 a figlio) e percepirà l'intero Assegno unico Universale oltre al 50% delle straordinarie;
Si dà atto che le parti si dicono disponibili a svolgere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio Familiare;
spese di lite compensate”.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa già all'udienza del 29/05/2025.
Il P.M. è intervenuto.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura dei minori.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti.
- Dispone che il Consultorio Familiare dell' n. 3 proponga ai sig.ri Pt_2 Parte_1
e un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità. CP_1
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 29/05/2025
Il Presidente ed estensore dott. Alessandro Cabianca